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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1198/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PATRIZIA Parte_1 C.F._1
PAOLUCCI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con l'avv. ANNA BEATRICE CP_1 C.F._2
INDIVERI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 27.03.2025
Motivazione ricorreva al Tribunale domandando la modifica delle Parte_1
condizioni relative al divorzio tra lo stesso e . CP_1
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa domanda. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 30.01.2025, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio.
Infine, all'udienza del 27.03.2025 gli avvocati delle parti formulavano domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, rassegnando la seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, stante il raggiungimento della maggiore età di e , dell'indipendenza economica conseguita da Persona_1 Parte_2
quest'ultima e della volontà espressa da entrambi, accogliere la presente istanza di revisione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e Parte_2
e disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento, nella Persona_2
sua componente in denaro, nella misura, rispettivamente di € 150,00 per ed Parte_2
€ 250,00 per , ordinando che il medesimo sia corrisposto direttamente ai Persona_1
figli nei rispettivi conti correnti a loro intestati e non più alla resistente, modificando quanto stabilito in sede di divorzio in merito, con effetto a partire dalla data della presente domanda. Nello specifico, disponga che 1) il sig. on sia più tenuto Pt_1
a corrispondere l'assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni alla madre, come originariamente previsto e concordato fra le parti all'udienza di divorzio, ma possa corrisponderlo direttamente a e;
2) il sig. ia Persona_1 Parte_2 Pt_1
tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli in misura ridotta, rispetto a ciò che era stato stabilito in sede di divorzio, per un totale di euro 400,00 per entrambi i figli maggiori (di € 150,00 per ed € 250,00 per Parte_2
); 3) il sig. sia tenuto a versare l'assegno mensile di euro Persona_1 Pt_1
150,00 in favore della figlia ed € 250,00 in favore del figlio , Parte_2 Persona_1
ormai diventati maggiorenni, direttamente agli aventi diritto e cioè a e Parte_2
, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal 2 settembre 2024 (data Persona_1
della presente domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; 4) il sig. corrisponda Pt_1
direttamente ai due figli maggiorenni e anche gli adeguamenti Persona_1 Parte_2
annui dell'assegno di mantenimento in base agli indici ISTAT non ancora corrisposti per l'assegno mensile ad oggi stabilito per i due figli maggiorenni in sede di divorzio;
5) entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.”.
Il Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti e senza assumere, in ragione della stessa, provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio non sono contrari agli interessi dei figli, sicché deve prendersi atto di tali accordi.
La conciliazione intervenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di modifica delle condizioni di divorzio intervenuti tra Parte_1 CP_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna