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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/12/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr.
IN Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F.: , con l'Avv. Giuseppe Senese;
Parte_1 C.F._1
parte opponente
E
Partita Iva;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo RGAC 378\23.
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello
svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo nr. 378\23, adducendone la nullità. Nessuno si costituiva per parte opposta.
Sul rilievo dell'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per aver raggiunto un accordo, le parti chiedevano l'estinzione del processo con compensazione delle spese.
Ciò posto, considerato che vi è stata rituale rinuncia agli atti del giudizio e pedissequa accettazione, in cui sono state, altresì, regolate le spese di lite, deve di conseguenza essere pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Tale provvedimento, avente natura decisoria, va quindi adottato con sentenza [Cass. nn. 6023/2007,
8041/2006, 8092/2004 attribuiscono tale sostanza all'ordinanza di estinzione, prevedendone l'appellabilità] in ossequio all'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di merito (Trib. Torino n.
6380/2013, Trib. Milano n. 8219/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- Spese compensate.
Cosi deciso in Lamezia Terme, il 03 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. IN Reda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr.
IN Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F.: , con l'Avv. Giuseppe Senese;
Parte_1 C.F._1
parte opponente
E
Partita Iva;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo RGAC 378\23.
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello
svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo nr. 378\23, adducendone la nullità. Nessuno si costituiva per parte opposta.
Sul rilievo dell'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per aver raggiunto un accordo, le parti chiedevano l'estinzione del processo con compensazione delle spese.
Ciò posto, considerato che vi è stata rituale rinuncia agli atti del giudizio e pedissequa accettazione, in cui sono state, altresì, regolate le spese di lite, deve di conseguenza essere pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Tale provvedimento, avente natura decisoria, va quindi adottato con sentenza [Cass. nn. 6023/2007,
8041/2006, 8092/2004 attribuiscono tale sostanza all'ordinanza di estinzione, prevedendone l'appellabilità] in ossequio all'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di merito (Trib. Torino n.
6380/2013, Trib. Milano n. 8219/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- Spese compensate.
Cosi deciso in Lamezia Terme, il 03 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. IN Reda