Decreto cautelare 13 ottobre 2025
Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/12/2025, n. 22561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22561 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11996/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11996 del 2025, proposto dalla Signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato AN CC , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio presso l’Ambasciata d’ Italia a di Islamabad.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. ER RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- nelle more del giudizio, il resistente MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica di Islamabad ha convocato la ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio;
-correlativamente, parte ricorrente si è dichiarata soddisfatta dell’avvio del relativo procedimento amministrativo.
Considerato che
-pertanto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite - fatto salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato - attesa la ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
Spese di lite compensate, salvo rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese processuali compensate, salvo rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
ER RI AN, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RI AN | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.