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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mangione, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 25.8.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2015-2021, rispettivamente per n. 107, 109, 98, 53, 113, 104 e 104 giornate annue, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola LO OP Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della OP da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato. Tanto premesso, è in primo luogo da rilevare come le risultanze dell'attività ispettiva al vaglio non escludono che un'attività agricola, se pure in termini molto più circoscritti rispetto alle indicazioni evincibili dalle denunce aziendali, sia stata effettivamente svolta, sicché esse non possono valere a fondare una radicale ed indiscriminata negazione della totalità dei rapporti di lavoro in agricoltura che vengono in rilievo. In linea con tale premessa, il verbale di accertamento del 29.9.2022 in atti, specificatamente relativo all'arco temporale 1.1.2015-30.6.2021, opportunamente (ma senza in alcun modo illustrare i criteri seguiti nella relativa selezione) distingue le posizioni dei singoli lavoratori denunciati nel corso del tempo dall'azienda agricola per cui è causa, ritenendo genuine quelle di n. 40 braccianti (segnatamente elencati a pag. 66, tra cui, peraltro, testimone in questo giudizio) e disconoscendo tutti Testimone_1 gli ulteriori rapporti di lavoro (compresi, per quanto qui rileva, quelli instaurati dalla
. Pt_1
Con il successivo verbale di accertamento del 5.5.2023 in atti, relativo all'arco temporale 1.7.2021-31.12.2022, il medesimo istituto previdenziale, sulla base delle presenze dei lavoratori rinvenuti sui campi in occasione dei sopralluoghi effettuati tra maggio e novembre 2022, ha, altrettanto opportunamente, operato una selezione delle posizioni degli OTD denunciati dall'azienda OP Y Royo, annullando i rapporti di lavoro di n. 196 lavoratori e ritenendo, al contrario, genuini quelli relativi ad ulteriori n. 43 braccianti (tra cui, peraltro, la ricorrente e, per quello che qui Parte_1 rileva, testimone nel presente giudizio) e ciò sullo specifico rilievo Testimone_2
(cfr. pag. 43-48 del verbale di accertamento del 5.5.2023) che “… come si può notare dal prospetto precedente i lavoratori che lavorano continuamente per l'azienda agricola OP Y Royo LO sono i tre lavoratori di sesso maschile Persona_1 Per_2
e e le prime sette signore dell'elenco che sono state trovate
[...] Persona_3 almeno due volte nei vari accessi ispettivi … vengono considerati rapporti di lavoro genuini solo quei rapporti svolti dal personale che è stato trovato al lavoro nei vari accessi ispettivi, anche, se sicuramente, le giornate denunciate dall'azienda per alcuni di questi lavoratori sono molto superiori al reale fabbisogno aziendale”, tra cui, appunto, la rinvenuta sui campi in occasione del primo (24.5.2023) dei succitati Pt_1 accessi. Ciò posto, giova, poi, rammentare che il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Tanto premesso in termini generali, le allegazioni della parte ricorrente hanno trovato adeguato riscontro nel contributo di conoscenza dei testimoni escussi (colleghi di lavoro del ricorrente medesima) - dichiarazioni pienamente utilizzabili, non operando nel caso il divieto di testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. valendo nel caso il principio espresso da Cass. Civile, Sez. Lavoro n. 8993/08, secondo cui “Non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro” - i quali hanno segnatamente riferito che la effettivamente svolse attività lavorativa subordinata (seguendo le Pt_1 direttive e venendo retribuita dalla titolare dell'azienda agricola) presso i terreni dell'azienda OP Y Royo, in un arco temporale e per un numero di giornate pressoché coincidenti con quelli indicati in ricorso. Trattasi, inoltre, di dichiarazioni che possono essere validamente apprezzate in chiave probatoria, ove si consideri che, per un verso, provengono da soggetti ( Tes_2
, il cui rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola di
[...] Testimone_1 cui si discute è stato ritenuto almeno in parte genuino dallo stesso istituto previdenziale;
per altro verso, valgono, in ogni caso, a comporre un solido quadro probatorio, convergendo su specifici punti (quali il tipo di coltivazioni praticate, l'ubicazione dei terreni, l'orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione, ecc...); per altro verso ancora, non risultano efficacemente smentite da specifiche evidenze di segno contrario promananti dall' che, peraltro, del tutto significativamente, non ha in alcun modo CP_1 chiarito le specifiche ragioni per cui, pur confermando la genuinità dei rapporti di lavoro instaurati dalla (nonché di rinvenuta sui campi in occasione Pt_1 Testimone_2 del primo accesso ispettivo eseguito il 24 maggio 2022) a far data dal secondo semestre 2021, abbia, invece, disconosciuto quelli instaurati dalla medesima lavoratrice (nonché dalla stessa tra gennaio 2015 e giugno 2021. Testimone_2
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza degli anni da 2015 a 2021, per n. 107, 109, 98, 53, 113, 104 e 104 giornate annue prestate alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa. La pronuncia sulle spese segue la condanna della parte convenuta nei termini di cui al dispositivo;
ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, occorre considerare che, se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza, 15.1.2025, n. 955), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
25.8.2023, nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e per CP_1 l'effetto dichiara il diritto di detta ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei Pt_1 lavoratori in agricoltura del comune di residenza, dal 2015 al 2021, rispettivamente per n. 107, 109, 98, 53, 113, 105 e 104 giornate annue;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 10 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mangione, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 25.8.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2015-2021, rispettivamente per n. 107, 109, 98, 53, 113, 104 e 104 giornate annue, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola LO OP Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della OP da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato. Tanto premesso, è in primo luogo da rilevare come le risultanze dell'attività ispettiva al vaglio non escludono che un'attività agricola, se pure in termini molto più circoscritti rispetto alle indicazioni evincibili dalle denunce aziendali, sia stata effettivamente svolta, sicché esse non possono valere a fondare una radicale ed indiscriminata negazione della totalità dei rapporti di lavoro in agricoltura che vengono in rilievo. In linea con tale premessa, il verbale di accertamento del 29.9.2022 in atti, specificatamente relativo all'arco temporale 1.1.2015-30.6.2021, opportunamente (ma senza in alcun modo illustrare i criteri seguiti nella relativa selezione) distingue le posizioni dei singoli lavoratori denunciati nel corso del tempo dall'azienda agricola per cui è causa, ritenendo genuine quelle di n. 40 braccianti (segnatamente elencati a pag. 66, tra cui, peraltro, testimone in questo giudizio) e disconoscendo tutti Testimone_1 gli ulteriori rapporti di lavoro (compresi, per quanto qui rileva, quelli instaurati dalla
. Pt_1
Con il successivo verbale di accertamento del 5.5.2023 in atti, relativo all'arco temporale 1.7.2021-31.12.2022, il medesimo istituto previdenziale, sulla base delle presenze dei lavoratori rinvenuti sui campi in occasione dei sopralluoghi effettuati tra maggio e novembre 2022, ha, altrettanto opportunamente, operato una selezione delle posizioni degli OTD denunciati dall'azienda OP Y Royo, annullando i rapporti di lavoro di n. 196 lavoratori e ritenendo, al contrario, genuini quelli relativi ad ulteriori n. 43 braccianti (tra cui, peraltro, la ricorrente e, per quello che qui Parte_1 rileva, testimone nel presente giudizio) e ciò sullo specifico rilievo Testimone_2
(cfr. pag. 43-48 del verbale di accertamento del 5.5.2023) che “… come si può notare dal prospetto precedente i lavoratori che lavorano continuamente per l'azienda agricola OP Y Royo LO sono i tre lavoratori di sesso maschile Persona_1 Per_2
e e le prime sette signore dell'elenco che sono state trovate
[...] Persona_3 almeno due volte nei vari accessi ispettivi … vengono considerati rapporti di lavoro genuini solo quei rapporti svolti dal personale che è stato trovato al lavoro nei vari accessi ispettivi, anche, se sicuramente, le giornate denunciate dall'azienda per alcuni di questi lavoratori sono molto superiori al reale fabbisogno aziendale”, tra cui, appunto, la rinvenuta sui campi in occasione del primo (24.5.2023) dei succitati Pt_1 accessi. Ciò posto, giova, poi, rammentare che il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Tanto premesso in termini generali, le allegazioni della parte ricorrente hanno trovato adeguato riscontro nel contributo di conoscenza dei testimoni escussi (colleghi di lavoro del ricorrente medesima) - dichiarazioni pienamente utilizzabili, non operando nel caso il divieto di testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. valendo nel caso il principio espresso da Cass. Civile, Sez. Lavoro n. 8993/08, secondo cui “Non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro” - i quali hanno segnatamente riferito che la effettivamente svolse attività lavorativa subordinata (seguendo le Pt_1 direttive e venendo retribuita dalla titolare dell'azienda agricola) presso i terreni dell'azienda OP Y Royo, in un arco temporale e per un numero di giornate pressoché coincidenti con quelli indicati in ricorso. Trattasi, inoltre, di dichiarazioni che possono essere validamente apprezzate in chiave probatoria, ove si consideri che, per un verso, provengono da soggetti ( Tes_2
, il cui rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola di
[...] Testimone_1 cui si discute è stato ritenuto almeno in parte genuino dallo stesso istituto previdenziale;
per altro verso, valgono, in ogni caso, a comporre un solido quadro probatorio, convergendo su specifici punti (quali il tipo di coltivazioni praticate, l'ubicazione dei terreni, l'orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione, ecc...); per altro verso ancora, non risultano efficacemente smentite da specifiche evidenze di segno contrario promananti dall' che, peraltro, del tutto significativamente, non ha in alcun modo CP_1 chiarito le specifiche ragioni per cui, pur confermando la genuinità dei rapporti di lavoro instaurati dalla (nonché di rinvenuta sui campi in occasione Pt_1 Testimone_2 del primo accesso ispettivo eseguito il 24 maggio 2022) a far data dal secondo semestre 2021, abbia, invece, disconosciuto quelli instaurati dalla medesima lavoratrice (nonché dalla stessa tra gennaio 2015 e giugno 2021. Testimone_2
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza degli anni da 2015 a 2021, per n. 107, 109, 98, 53, 113, 104 e 104 giornate annue prestate alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa. La pronuncia sulle spese segue la condanna della parte convenuta nei termini di cui al dispositivo;
ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, occorre considerare che, se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza, 15.1.2025, n. 955), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
25.8.2023, nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e per CP_1 l'effetto dichiara il diritto di detta ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei Pt_1 lavoratori in agricoltura del comune di residenza, dal 2015 al 2021, rispettivamente per n. 107, 109, 98, 53, 113, 105 e 104 giornate annue;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 10 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma