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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2778-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore ed estensore all'esito della camera di consiglio del 25.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2778-1/2025, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Andrea LAERTIBONI;
RICORRENTE contro
Controparte_1
;
[...]
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO in MATERIA di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 35-bis, commi 4-5, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)
LETTO il ricorso,
LETTA la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
RILEVATO che il , pur avendo ricevuto valida notifica del ricorso, non ha Controparte_1 depositato note difensive nel termine di cui all'art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
PRESO ATTO che si verte in ipotesi di domanda reiterata di protezione internazionale dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, senza tuttavia l'adozione, da parte della , della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, Controparte_1 comma 1, d.lgs. cit. o di altra procedura accelerata disciplinata dal medesimo articolo (procedure di cui in ogni caso non sono state rispettate le tempistiche);
RICHIAMATO il condivisibile principio di diritto statuito da Cass., SS.UU., 29 aprile 2024, n. 11399, secondo cui, in caso di declaratoria di manifesta infondatezza della domanda (a cui va equiparata l'ipotesi di declaratoria di inammissibilità), l'automatica sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non opera, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. cit., solo in caso di
Pag. 1 di 2 adozione della procedura accelerata e di rispetto di ogni sua scansione procedimentale (sul punto, v. anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, 3 maggio 2024);
RITENUTO, pertanto, che l'efficacia esecutiva del provvedimento della sia, Controparte_1 nel caso di specie, sospesa ex lege;
P.Q.M.
il Collegio,
DICHIARA non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensiva, essendo il provvedimento impugnato sospeso ex lege ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per effetto della sola proposizione del ricorso.
Si comunichi con urgenza.
Così deciso in Brescia, il 25 marzo 2025.
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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