Accoglimento
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/09/2025, n. 7588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7588 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07588/2025REG.PROV.COLL.
N. 05977/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5977 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, n. 32;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Bellavia Irene Giuseppa e Alesii Alessia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2012, con la quale Roma Capitale aveva ordinato la demolizione di alcune opere edilizie realizzate in assenza di titolo.
Il provvedimento impugnato disponeva la demolizione di due distinti manufatti: il primo, posto a ridosso del muro di confine, e già interessato da un’ordinanza di demolizione emessa nel 2006, era stato ricostruito con struttura in ferro e muratura, copertura a tre falde e articolazione interna in più vani, serviti da impianti tecnologici e destinati ad uso abitativo. Inoltre, era stato realizzato un portico antistante e una scala nel giardino retrostante.
Il secondo manufatto, adiacente al primo, era stato oggetto di una precedente ordinanza di demolizione nel 2010. La ricorrente aveva tamponato una tettoia preesistente, ricavando nuovi vani abitativi ed edificando un locale tecnico, provvedendo anche ad ampliare la pensilina d’ingresso.
La ricorrente, con il ricorso introduttivo, sosteneva di essersi limitata a completare i lavori edilizi iniziati nel 2006 e a rendere l’immobile funzionale all’utilizzo, e che il portico doveva ritenersi escluso dal computo della superficie utile dall’art. 4 comma 1 delle NTA del PRG, mentre erano irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio i quattro gradini in travertino. Denunciava, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato, posto che Roma Capitale non avrebbe dovuto irrogare la demolizione ma al più la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 comma 1 d.p.r. n. 380/01, stante la sanabilità delle opere realizzate ai sensi dell’art. 37 comma 4 del medesimo testo normativo.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. -OMISSIS-, respingeva il ricorso.
Il Collegio di prima istanza, con riferimento al primo manufatto, riteneva che gli accertamenti tecnici compiuti da Roma Capitale documentassero la realizzazione di un intervento edilizio sostanzialmente diverso da quello oggetto del precedente contenzioso del 2006.
Era stato, infatti, accertato che si fosse trattato di una completa demolizione e ricostruzione, con modifica della sagoma preesistente, anche in ragione della costruzione del portico di dimensioni significative.
Tale intervento, alla luce della normativa allora vigente (artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001), andava qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante”, o addirittura come nuova costruzione, richiedente il previo rilascio di un permesso di costruire o, in alternativa, una SCIA sostitutiva, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività.
Il Giudice evidenziava, altresì, come sull’area gravasse un vincolo paesaggistico, circostanza non contestata dalla ricorrente, pertanto, i manufatti erano stati realizzati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica necessaria per ogni intervento, ancorché di natura conservativa.
Da ciò conseguiva l’inapplicabilità dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, norma invocata dalla parte, consentendo tale disposizione, nel caso di immobili vincolati, la sanzione pecuniaria solo per interventi di restauro o risanamento conservativo. Ad avviso del Giudice di prime cure, nella fattispecie, si configurava una ristrutturazione edilizia con alterazione di sagoma e volumetria.
Con riguardo al secondo manufatto, il T.A.R. rilevava che le opere realizzate (tamponatura di una tettoia, costruzione di un locale tecnico e ampliamento della pensilina) fossero estranee alle precedenti denunce di inizio attività richiamate dalla ricorrente. Anche in questo caso, si configurava un intervento di ristrutturazione edilizia “pesante”, con aumento di volumetria e alterazione della sagoma, in un sito interessato da vincolo paesaggistico, per il quale non era sufficiente il titolo dichiarativo. Ne conseguiva, anche per il secondo manufatto, la correttezza della sanzione demolitoria applicata dall’Amministrazione, in forza dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.
Quanto, infine, all’invocata modifica normativa dell’art. 3, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, sopravvenuta medio tempore , il Giudice di prime cure rammentava che la legittimità dell’atto impugnato doveva essere valutata con riferimento al quadro normativo e fattuale vigente al momento della sua adozione.
3. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, -OMISSIS- ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d) e dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Error in iudicando e/o in procedendo, errata valutazione dei presupposti, genericità manifesta; II. Error in iudicando e/o in procedendo sotto il profilo della errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, genericità manifesta; III. Conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per errore dei presupposti e difetto di istruttoria. Error in iudicando e/o in procedendo in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.”.
4. Roma Capitale si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza straordinaria del 2 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che il preesistente manufatto fosse ‘ stato interessato da un intervento di totale demolizione e ricostruzione con mutamento della sagoma per effetto della realizzazione di un portico ’ e denuncia la statuizione secondo cui le opere realizzate sono espressione di ristrutturazione edilizia pesante.
A tale riguardo rileva come la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2012 dell’Unità Organizzativa Tecnica del XVIII Municipio di Roma Capitale, impugnata in primo grado, abbia ingiunto la demolizione e rimozione delle opere realizzate, sul presupposto della asserita esecuzione di un intervento di demolizione e ricostruzione e, quindi, di ristrutturazione edilizia pesante ai sensi dell’art. 10, lett. c) del DPR n. 380/2001, definiti come quegli interventi che “ portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ”, come tale necessitanti del permesso di costruire.
Proprio da tale errato presupposto, il Comune di Roma ha applicato la più grave sanzione della demolizione.
Si osserva tuttavia come le opere eseguite non hanno le caratteristiche della ristrutturazione edilizia pesante, essendosi l’odierna appellante limitata ad eseguire opere di restauro e di rinnovo per rendere gli originari immobili – ormai fatiscenti – funzionali al loro uso.
Ebbene, nel caso di specie, non vi sarebbe stata la “ totale demolizione ” dei manufatti preesistenti e non si è determinato nessun “ organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ”, bensì all’esito dell’intervento di restauro i preesistenti manufatti sono stati rigenerati, ripuliti, messi in sicurezza e a norma nel rispetto delle caratteristiche originarie e conseguentemente.
La ricorrente deduce, anche con memoria, che in sede penale è stato giudizialmente accertato che le opere contestate non rientrano nella ristrutturazione edilizia pesante. In particolare, il processo penale a carico dell’appellante si è concluso con la sentenza n. -OMISSIS- del 2008 del Tribunale di Roma che ha assolto la signora -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 ‘ perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ’.
Riferisce che, successivamente alla sentenza penale, ha provveduto ad eseguire opere di completamento dei manufatti, sempre nell’ambito del restauro conservativo (ristrutturazione edilizia leggera).
Si ritiene parimenti erronea la statuizione del T.A.R. Lazio secondo la quale la creazione del portico antistante il manufatto avrebbe modificato la sagoma, con conseguente assimilazione dell’intervento de quo alla ristrutturazione edilizia pesante ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001.
L’installazione di un portico e di una tettoia non costituirebbero infatti modifica della sagoma che è “ la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale ovvero il contorno dell’edificio ”.
8. Con il secondo motivo, si rileva come il TAR Lazio, partendo dall’errato presupposto che le opere contestate dal Comune con la determinazione n. -OMISSIS-/2012 costituirebbero “ un intervento oggettivamente diverso da quello contestato con l’ordinanza n. -OMISSIS-/2006 ”, abbia disatteso quanto già giudizialmente accertato sia nel processo amministrativo sia nel processo penale: e precisamente, il primo dal giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. n. 6702/2011 ed il secondo dal giudicato della sentenza del Tribunale penale di Roma n. -OMISSIS-/2008.
In particolare, si osserva come – in relazione alla presente vicenda – sia già stato giudizialmente accertato che le opere contestate non rientrano nella ristrutturazione edilizia pesante bensì nel restauro e risanamento conservativo.
Lo stesso TAR, con sentenza n. 6702/2011, ha annullato la prima determinazione n. -OMISSIS-/2006 di ingiunzione alla demolizione delle opere qui in rilievo, ritenendo che “ dagli atti istruttori depositati in giudizio risulta che, effettivamente, trattasi di opere che si configurano come restauro, risanamento conservativo e che, dunque non richiedevano alcun permesso di costruire ”.
Anche nell’ambito del processo penale instauratosi a carico della sig.ra -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, per aver eseguito opere in assenza del permesso di costruire, la stessa è stata assolta con sentenza n. -OMISSIS- del 2008, passata in giudicato, “ perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ” considerato che “….tale condotta non rientra in quella sanzionata penalmente, prevista dall’art. 10 c) del D.P.R. n. 380/2001 (di ristrutturazione subordinata a permesso di costruire) bensì rientra in una delle ipotesi di cui all’art. 3 lett. d) DPR 380/2001 assoggettate a denuncia di nuova opera perché non comportanti modifiche sostanziali della nuova opera rispetto al manufatto originario ricostruito.. ”.
Il Giudice di prime cure avrebbe disatteso tali importanti giudicati, ritenendo come le opere contestate dal Comune con la determinazione n. -OMISSIS- del 2012 costituiscano un “intervento oggettivamente diverso” da quello contestato con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2006.
Secondo l’appellante, tale assunto sarebbe erroneo atteso che, come si è detto, l’intervento edilizio realizzato dall’appellante e contestato dal Comune, sia pure eseguito in due fasi, è unitario.
9. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la doglianza illustrata nel primo grado di giudizio, con la quale si è dedotto un ulteriore e consequenziale profilo di illegittimità a carico dell’impugnata determinazione, avendo il Comune irrogato la sanzione più grave della demolizione e ripristino del precedente stato dei luoghi: sanzione quest’ultima, come noto, applicabile ai soli casi di opere eseguite in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità dallo stesso, giammai nel caso in cui si versi, come nella fattispecie, nella diversa ipotesi di opere eseguite ed eseguibili mediante la semplice D.I.A.
Da ciò conseguirebbe il difetto dei presupposti di legge dell’applicata sanzione demolitoria, essendosi dovuta piuttosto applicare la sanzione pecuniaria.
Il Giudice di primo ha tuttavia respinto tale censura, ritenendo che nella fattispecie: “ la sanzione demolitoria è imposta, ai sensi dell’art. 33 comma 3 d.p.r. n.380/01, dall’esistenza sull’area in cui insiste il manufatto, di un vincolo paesaggistico in relazione al quale parte ricorrente non ha mai nemmeno dedotto di aver acquisito l’assenso preventivo della competente autorità. Da ciò consegue l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art 37 d.p.r. n. 380/01… ”.
L’erroneo inquadramento dell’intervento realizzato nell’ambito della ristrutturazione edilizia avrebbe poi indotto il T.A.R. a richiamare l’art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.
10. Le doglianze, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi.
11. L’appello è in parte fondato e pertanto va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Risulta dai fatti di causa che i provvedimenti impugnati sono scaturiti dalla Comunicazione ex art. 27, comma 4, del DPR 380/2001, redatta dal XVII Gruppo di Polizia Capitale prot. -OMISSIS- del 5/7/2011 e corredata dai rilievi fotografici eseguiti in data 27.6.2011. Da tale nota, si evince che l’attività urbanistico – edilizia sia consistita in: “ previa demolizione di un manufatto in muratura, realizzazione di nuovo manufatto in muratura con copertura in coverib e putrelle in ferro, diviso internamente in nove vani più locale caldaia per un totale di mq. 140 e mq. 30 di porticato con H variabile da mt.2.50 a mt.3.00 circa. Inoltre sulla parte antistante il citato manufatto, è stato eseguito uno scavo profondo circa mt.1.60, rifinito in muratura con posa in opera dei cigli in travertino e gradini, il quale termina a ridosso di un terrapieno a confine con la strada pubblica, al fine di creare un nuovo accesso dalla medesima strada pubblica ”.
In data 9.11.2011 è stato predisposto “ l’esito dell’accertamento tecnico ” prot. CS/-OMISSIS-, dal quale emerge la violazione dell’art. 33 DPR 380/2001.
Inoltre, in data 06.04.2012, lo stesso Comando di Polizia di Roma Capitale ha potuto accertare la prosecuzione delle opere edili abusive. In particolare, le opere eseguite consistono nella realizzazione di un muro di mt.7.60, per H variabile da mt.1.75 a mt. 1.90 circa, il quale di fatto separa il manufatto di mq.140 circa dagli altri già precedentemente perseguiti. Detto manufatto è munito di un accesso indipendente dalla pubblica via, ottenuto mediante l’apertura di un varco e l’installazione di un cancelletto in ferro.
Il Collegio osserva, tuttavia, che non vi è prova della realizzazione di manufatti integranti una ‘ristrutturazione edilizia pesante’, dopo la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale penale di Roma n. -OMISSIS- del 2008, che ha escluso la responsabilità di -OMISSIS- -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 44, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, con riferimento alle opere sopra meglio specificate e relative al manufatto realizzato nel 2006.
Il processo penale instauratosi a carico della sig.ra -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, per aver eseguito opere in assenza del permesso di costruire, si è concluso con l’assoluzione della stessa con sentenza n. -OMISSIS- del 2008, passata in giudicato, “ perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ” considerato che “….tale condotta non rientra in quella sanzionata penalmente, prevista dall’art. 10 c) del D.P.R. n. 380/2001 (di ristrutturazione subordinata a permesso di costruire) bensì rientra in una delle ipotesi di cui all’art. 3 lett. d) DPR 380/2001 assoggettate a denuncia di nuova opera perché non comportanti modifiche sostanziali della nuova opera rispetto al manufatto originario ricostruito.. ”.
Le deduzioni difensive di Roma Capitale non consentono, nel presente giudizio, di escludere che le statuizioni del Giudice penale non siano condivisibili, posto che le stesse sono state rese nell’ambito del dibattimento penale, che tutela il contraddittorio processuale.
Questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 6583 del 2021, ha ribadito alcuni principi riguardanti il rapporto tra giudizio penale e giudizio amministrativo. In merito alla rilevanza del giudicato penale deve rammentarsi che l’efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., vale a dire quando all’esito del dibattimento, come nella specie, è stata raggiunta la prova positiva della insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all’imputato.
Infatti, in sede di giustizia amministrativa (Cons. Stato, n. 1350 del 2021) è stato precisato che: “ Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell’accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi. Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo civile”. Ovviamente, “ Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l’accertamento dei ‘fatti materiali’ e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile”.
Nella specie, il giudicato penale ha statuito la piena assoluzione della ricorrente per il reato ascrittogli, affermando che le opere realizzate nel 2006 non hanno integrato una ristrutturazione subordinata a permesso di costruire, ma una delle ipotesi di cui all’art. 3, lett. d) d.P.R. 380 del 2001, ossia una ristrutturazione leggera, assoggettata a denuncia di nuova opera, perché non comportante modifiche sostanziali rispetto al manufatto originario ricostruito.
Ne consegue che, con riferimento al predetto manufatto, oggetto di giudicato penale, la sanzione demolitoria prevista dal provvedimento impugnato, va annullata, atteso che l’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 prevede che l’esecuzione di opere eseguite in assenza della o in difformità dalla D.I.A. di cui al precedente art. 22, “ comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a lire un milione. ” (oggi “516 euro”).
Quanto al secondo manufatto, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2010, non vi è prova che le opere realizzate costituiscano un mero completamento dell’intervento di restauro e risanamento conservativo o, al più, di ristrutturazione edilizia leggera oggetto delle denunce d’inizio attività prot. n. -OMISSIS-/2008 e n. -OMISSIS- del 2009.
Come precisa il T.A.R., le suddette denunce di inizio attività avevano ad oggetto la sostituzione e l’allineamento delle coperture ed interventi di ‘manutenzione interna ed esterna’ con sostituzione delle vetrate esterne. Tuttavia, con verbale di accertamento prot. n. 63033 dell’8.8.2011, emerge che la ricorrente ha realizzato un aumento di volumetria mediante tamponatura di precedente tettoia di mt. 8,25 x 2,55 e un locale tecnico di mt. 1,20 x 2,35 con ampliamento di mt. 2,70 x 1,70 di una preesistente pensilina ovvero un intervento differente da quello oggetto delle denunce citate.
Roma Capitale deduce, inoltre, che, in data 4.4.2012, il Comando di Polizia Municipale ha accertato la prosecuzione delle opere edilizie abusive. In particolare, le opere sono consistite nella realizzazione di un muro di mt. 7,60, per H variabile da mt. 1,75 a mt. 1.90 circa, il quale ha di fatto separato il manufatto di mq. 140 circa dagli altri già precedentemente eseguiti.
Nella relazione tecnica dell’8.8.2011 viene precisato che ‘ l’immobile ricade secondo il P.R.G. vigente approvato con delibera C.C. 18/08 in zona <Città Storica – Ambiti di Valorizzazione> e che lo stesso <risulta individuato all’interno del PTRR della Regione Lazio (approvato con D.G.R. n. 556/07 e n. 1025/07) e soggetto a vincolo di cui all’art. 136 (lett. c-d) del d.lgs. 42/40’.
Il Collegio ritiene che, se con riferimento ai manufatti realizzati nel 2006, anche in ragione del giudicato penale, la sanzione demolitoria deve essere annullata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001, potendo nella specie trovare applicazione la sanzione pecuniaria, analoga valutazione non può essere effettuata con riferimento ai manufatti realizzati successivamente oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2010.
Nella determina n. -OMISSIS- del 2012, il secondo manufatto viene testualmente descritto come: “ Manufatto fatto a ridosso del muro di confine del lato sinistro di quello sopra descritto, è stato oggetto dei seguenti interventi edilizi. Premesso che quest’ultimo era anch’esso soggetto di provvedimenti disciplinari per lavori abusivi di cui alla d.d. di demolizione n. -OMISSIS- del 12.3.2010. I nuovi lavori eseguiti sono stati i seguenti: tamponatura mediante muratura di una tettoia, delle dimensioni di m.8,25 x 2,55, ricavando con tale opera un vano bagno ed una camera comunicante con il resto del manufatto; realizzazione a ridosso sul lato sinistro della predetta tettoia, previo la costruzione di un muro e l’installazione di un cancello metallico di un locale tecnico di dimensioni di m. 1,20x 2,35, con copertura ad una falsa in legno e tegole per il ricovero della caldaia di riscaldamento e climatizzatore; ampliamento delle dimensioni di m. 2,70x 1,70 della pensilina antistante d’ingresso del manufatto ed installazione del portone di ingresso e della finestra con inferriate ad esso adiacente ”.
Trattasi di opere realizzate senza idoneo titolo edilizio, in sito sottoposto a vincolo, con la conseguenza che, in relazione alle stesse, come precisato dal T.A.R. “ la sanzione demolitoria è imposta, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 380/01, dall’esistenza sull’area in cui insiste il manufatto, di un vincolo paesaggistico in relazione al quale parte ricorrente non ha mai nemmeno dedotto di aver acquisito l’assenso preventivo della competente autorità. Da ciò consegue l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 37 d.P.R. n. 380/01”.
Né parte appellante può pretendere di applicare il giudicato penale alle predette opere edilizie, avendo ammesso che trattasi di interventi realizzati in un momento successivo; né può invocare l’asserito completamento dei manufatti preesistenti, posto che, per le caratteristiche degli abusi, come sopra specificate, si deve ritenere escluso.
12. In definitiva, l’appello va accolto limitatamente al manufatto interessato dall’ordinanza di demolizione emessa nel 2006 mentre va respinto per il resto.
13. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione e della peculiarità della vicenda processuale, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello, come in epigrafe proposto, nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO