Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 28/11/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
EL AX Presidente rel.
Alessandra Cucuzza Consigliere NN LA NI Primo Ref.
ha emesso la seguente:
SENTENZA n. 132/2025 Nel giudizio di responsabilità recante il n. 63219 del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 26 febbraio 2025 nei confronti di:
IA ER AU c.f. [...], residente a [...] interno 7, titolare dell’omonima ditta individuale avente partita Iva 02474040975, non costituito in giudizio.
Nella odierna udienza pubblica del 17 settembre 2025, uditi il magistrato relatore pres. EL AX, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale cons. Elena Di Gisi, non costituita la parte convenuta in giudizio che è comparsa di persona.
Visto l’atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 26 febbraio 2025 e ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio ER AU IA, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento della somma di € 19.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.
Secondo la prospettazione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico- Finanziaria Firenze Gruppo Tutela Spesa Pubblica Nazionale Frodi Comunitarie ed acquisita in data 19 maggio 2022, la parte convenuta avrebbe posto in essere una serie di condotte dolose volte all’ ottenimento fraudolento di un finanziamento pubblico a valere sul fondo POR FESR 2014/2020-Azione 3.5.1 – Bando “Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali”, approvato con decreto dirigenziale n. 13454 del 22 agosto 2018, gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese “SC Muove” e costituito tra “Fidi SC s.p.a.”, “Artigiancredito s.c.” e “Artigiancassa s.p.a.”.
In particolare la parte convenuta ER AU IA, dopo aver costituito in data 27 febbraio 2020 una impresa individuale avente ad oggetto l’attività di “ristorazione con somministrazione”, presentava una domanda di finanziamento di euro 24.500,00. La domanda, accolta con delibera n. 327/R.S.I.F. del 29 aprile 2020 determinava la erogazione , su richiesta dell’interessato, della somma di euro 24.500,00 a fronte di un investimento di € 35.000,00, con anticipo di € 19.600,00 erogato in data 1 ottobre 2020.
Come riferito dalla Procura, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza erano emerse anomalie in ordine ad alcune pratiche di finanziamento presentate da un’ unica società di consulenza , la Debut Italia s.r.l., esercente attività di consulenza amministrativa e che, secondo gli inquirenti, era stata in grado di fare ottenere alla propria clientela l’ accesso ai fondi pubblici mediante la predisposizione di documentazione, solo formalmente corretta, talvolta falsa, idonea a superare i vincoli del bando.
Dalla documentazione in atti risultava che tra i clienti della Debut vi era l’odierno convenuto, sig. ER AU IA nei confronti della cui impresa veniva avviato da SC Muove il provvedimento di revoca con nota prot. DAEI\If\2021-2028 del 26 aprile 2021 per mancata rendicontazione dell’investimento entro il termine previsto oltre che per inattività (cfr. documentazione estratta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato in data 21 giugno 2021), con assegnazione del termine di 15 giorni per presentare controdeduzioni/osservazioni, comunque non inoltrate.
In data 15 giugno 2021 il soggetto gestore proponeva la revoca totale del finanziamento nei confronti della impresa ER AU IA.
La Regione SC con decreto dirigenziale n. 11141 del 23 giugno 2021 disponeva la revoca totale dell’agevolazione pari ad € 24.500,00 ed il recupero dell’importo di € 19.600,00 accreditato a titolo di anticipo. L’impresa non provvedeva al pagamento di quanto richiesto, con conseguente iscrizione a ruolo (n. 389/2022) e trasmissione all’ Agenzia delle Entrate e Riscossione per il recupero coattivo.
A seguito dell’invito a dedurre del 9 ottobre 2024 emesso ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non seguivano deduzioni.
In punto di diritto la Procura ritiene la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Secondo la parte attorea sussiste un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l’Amministrazione che ha erogato il contributo ed il destinatario delle risorse pubbliche, siccome statuito anche da alcuni orientamenti della Corte di Cassazione.
L’ antigiuridicità della condotta deriva, secondo la Procura dalla palese violazione della normativa prevista dal “Bando Creazione di impresa”(paragrafi 6.1, 9.1, 9.3) con conseguente lesione dell’ interesse alla tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche, sia sotto il profilo della privazione ad altre imprese del finanziamento erogato che della perdita di risorse pubbliche introitate e illegittimamente trattenute dal beneficiario, nonostante la mancata attuazione del progetto imprenditoriale assistito dall’ agevolazione e l’ inattività dell’ impresa, disattendendo anche la richiesta di chiarimenti e controdeduzioni della Regione SC ai fini del contraddittorio volto all’ adozione della revoca totale.
L’ elemento soggettivo appare, secondo la Procura, connotato dal dolo a causa della volontaria e consapevole violazione degli obblighi contrattuali, avendo la parte convenuta trattenuto, senza alcuna giustificazione, le somme erogate dall’ Amministrazione regionale nell’ambito del progetto di cui al Bando Creazione di Impresa, con previsione ed accettazione del danno.
Sotto il profilo del nesso causale, osserva la parte inquirente, vi è un nesso causale tra la condotta posta in essere dal convenuto e la perdita patrimoniale subito dall’ ente pubblico SC ( e di riflesso dall’ UE e dallo Stato Italiano) per l’ indebita percezione dei finanziamenti, mentre la quantificazione è calibrata dalla parte attorea nella misura pari alle risorse oggetto del finanziamento indebitamente percepite dall’ odierno convenuto nella misura pari a complessivi € 19.600,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
La parte convenuta, pur ritualmente notiziata dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Nella odierna udienza di discussione, è comparsa di persona la parte convenuta, mentre il rappresentante del Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria di contumacia della parte convenuta, che pur ritualmente convenuta in giudizio non si è costituita, e l’accoglimento della pretesa attorea; quindi la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all’amministrazione pubblica dalle condotte dolose poste in essere dalla parte convenuta per l’indebito ottenimento di un finanziamento pubblico illegittimamente erogato e sviato dagli scopi pubblici per i quali era stato erogato dall’ amministrazione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. ER AU IA che, pur ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio mediante memoria difensiva, ai sensi dell’articolo 90 del codice di giustizia contabile. Quest’ultima disposizione prevede l’onere di costituzione del convenuto, entro il termine di venti giorni prima dell’udienza a mezzo di comparsa di risposta. Quest’ ultima si caratterizza per essere un atto difensivo scritto che si contrappone alla citazione. L’onere di deposito della comparsa di costituzione deve essere assolto a mezzo di procuratore, mentre la costituzione personale è consentita dalla disciplina del menzionato codice (art. 28, comma 7) nella sola ipotesi in cui la parte o la persona che la rappresenta abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di avvocato.
Nella specie la parte convenuta si è limitata alla mera presenza all’ udienza di discussione.
Il Collegio ravvisa, sulla base della documentazione prodotta dalla Procura e soprarichiamata, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa atteso che il convenuto, dopo aver ricevuto indebitamente il finanziamento pubblico, non ha realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. In siffatto modo ha arrecato un danno all’amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e dalla conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi.
Con riferimento alla giurisdizione contabile, la Corte di Cassazione ha statuito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti ogni qual volta il privato, cui siano erogati fondi pubblici “per sue scelte incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l’atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l’incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite” (Cass. SS.UU.ord. n. 14436/2018); in tal modo, infatti, egli provoca un danno all’ ente pubblico, “anche sotto il profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno cui deve rispondere davanti al giudice contabile” (Cass. SS. UU. ord. n. 14436/2018); in siffatto modo anche Cass. SS.UU. ord. n. 9794/2023.
La magistratura contabile, per il radicamento della giurisdizione sul danno erariale conseguente alla illecita percezione del contributo pubblico, assegna natura decisiva alla natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale può ben essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Corte conti, Sez. II Centr.n.31/2025).
Entrando nel merito la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di statuire che il danno derivante dalla concessione di un finanziamento pubblico può “assumere carattere “genetico” o “funzionale”. Nel primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l’impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l’ erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica; nel secondo caso , nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso: cfr. questa Sezione giurisdizionale n. 23/2024 , Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 18/2023 e Cass. SS.UU. n. 33845/2021, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo – per sue scelte- in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguita, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantite ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del piano di ripresa programmato Il danno erariale nella specie risulta pari all’ammontare del finanziamento ricevuto, nonché dei costi inutilmente sostenuti dall’ Amministrazione per istruire ed erogare il finanziamento. Infatti il soggetto convenuto, dopo aver ricevuto il contributo pubblico, non ha realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. In siffatto modo, con condotta causativa del danno ha realizzato un depauperamento finanziario dell’amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e della conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi. Tale danno è pari all’ ammontare del finanziamento ricevuto, nonché dei costi inutilmente sostenuti dall’amministrazione per istruire ed erogare il finanziamento. La condotta tenuta dal convenuto deve qualificarsi come illecita, in quanto contraria ai vincoli del bando che imponeva specifici obblighi di rendicontazione, realizzazione progettuale e destinazione vincolata delle somme ricevute. Il convenuto, in particolare non ha provveduto a dare attuazione al programma al progetto nei termini stabiliti né ha restituito l’anticipazione ricevuta, nonostante la formale revoca del beneficio. E’da evidenziare, inoltre, l’inerzia della parte convenuta rispetto alle richieste di chiarimento inoltrate dall’ Amministrazione regionale le quali sono rimaste prive di riscontro (cfr. questa Sezione n. 89/2025), incorrendo in una causa di decadenza dal finanziamento e mancando di provvedere alla restituzione dell’anticipo.
Il comportamento tenuto è palesemente caratterizzato dall’elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà sia della condotta fonte di danno, sia del danno stesso, inteso come inefficace realizzazione dei fini propri del finanziamento (cfr. questa Sezione n. 63/2025). La parte convenuta beneficiaria del finanziamento ha scientemente beneficiato di un’ erogazione senza adempiere agli obblighi connessi ed omettendo volutamente ogni attività restitutoria, anche successivamente alla decadenza dal beneficio (cfr. questa Sezione n. 58/2025 e Sezione giurisdizionale Regione Liguria n. 70/2023).
Appare evidente il nesso di causalità diretta ed immediata tra la condotta del convenuto ed il pregiudizio economico sofferto dalla finanza pubblica derivante dall’ indebita sottrazione di risorse pubbliche alle finalità istituzionali cui erano originariamente destinate (cfr. questa Sezione n. 49/2017), realizzando ampiamente per il nesso causale il principio di matrice civilistica, operativo nel giudizio di responsabilità amministra, del “più probabile che non” o anche detto della “prevalenza relativa della probabilità”: in termini Corte conti Sez. II n. 233/2024 e Corte conti Sez. III n. 210/2024.
La parte va, pertanto, condannata al pagamento in favore della Regione SC dell’importo di euro 19.600,00, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (23 giugno 2021) ed oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione SC, respinta ogni altra eccezione e istanza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti di ER AU IA:
dichiara la contumacia del sig. ER AU IA;
condanna il sig. ER AU IA al pagamento dell’importo di € 19.600,00 in favore della Regione SC, oltre rivalutazione, nei termini di cui in motivazione, mentre sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a euro 208,17 (Duecentootto/17).
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est.
EL AX
F. to digitalmente Depositata in Segreteria il 28/11/2025 Il Funzionario
EL TO
F. to digitalmente