TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2513/2022 R.G. e promossa da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
- attrice -
con il patrocinio dell'avv. RESTA ROBERTA,
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante,
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. BIASIN PAOLO,
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
- convenuti contumaci -
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza depositate il 3.3.2025.
Conclusioni di parte convenuta costituita:
come da note di udienza depositate il 25.2.2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ” (di seguito solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio , e la compagnia Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
di assicurazione (di seguito solo ) per ottenere Controparte_1 CP_1
da costoro il risarcimento dei danni residui derivanti dal sinistro avvenuto in data 9.7.2021
e che ha visto coinvolto uno dei mezzi (camion con relativo rimorchio) di proprietà della medesima società, allegando in particolare che il mezzo incidentato sarebbe stato costretto ad un fermo dal 12.7.2021 al 15.11.2021, cagionando mancati introiti per € 55.000,00.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza disattesa e
respinta e previa ogni più opportuna declaratoria in ordine alla responsabilità dei
convenuti nel sinistro de quo, condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento in
favore della società attrice di tutti i danni patrimoniali dalla stessa subiti, quantificati in €
55.000,00 per il danno patrimoniale, oltre alle competenze per l'attività stragiudiziale
dell'Infortunistica RO di IM (BO) o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia dall'espletata istruttoria, e oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali
maturati e maturandi dalla data dell'infortunio al saldo effettivo anche ai sensi dell'art.
1223 c.c. per ritardo nell'adempimento. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
e , nonostante la regolare notifica della citazione, non si Controparte_2 Controparte_3
sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Si è costituita senza contestare la dinamica del sinistro e l'esclusiva CP_1
responsabilità della propria assicurata nella sua causazione.
Ha invece contestato sia i fatti fondanti la pretesa di risarcimento del danno derivante dal fermo obbligato del veicolo (“i pretesi guadagni mensili, il calcolo della media mensile e la congruità dei giorni effettivamente lavorati dei mesi di luglio e novembre 2021”), sia la domanda di rifusione delle spese sostenute per l'infortunistica, negando la legittimazione pagina 2 di 6 dell'attrice a richiederne il pagamento e comunque la prova dell'esborso sostenuto.
Ha concluso chiedendo “_1) Quanto alla domanda per danno patrimoniale al veicolo: a)
nel merito, respingersi la domanda perchè infondata;
b) in subordine, accertarsi e
dichiararsi di giustizia il danno subito previa riconduzione a giustizia della perequata
richiesta; c) con vittoria di spese e competenze di patrocinio. _2) Quanto alla domanda di
corresponsione delle competenze per l'attività stragiudiziale prestata dall'Infortunistica: a)
pregiudizialmente e/o preliminarmente accertarsi e dichiararsi la carenza di legitimatio ad causam in capo all'attrice; b) nel merito respingersi la domanda perchè infondata;
c) con
vittoria di spese e competenze di patrocinio”.
Assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc ratione temporis vigente,
tentata infruttuosamente la conciliazione della lite (ordinanza del 7.5.2024, qui integralmente richiamata), la causa, ritenuta decidibile in base alle allegazioni ed ai documenti prodotti, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.3.2025.
***
Le domande di vanno rigettate. Parte_1
L'attrice agisce esclusivamente per il risarcimento del danno da mancato guadagno (come da costei espressamente precisato a verbale di prima udienza del 5.4.2023), oltre al rimborso dei costi per l'intervento dell'infortunistica, ed allega che il mezzo coinvolto nel sinistro sarebbe stato costretto ad un fermo protrattosi per circa 4 mesi (da metà luglio a metà novembre 2021), cagionando un mancato introito per circa € 55.000.
Né il c.d. danno-evento (il fermo obbligato siccome derivante dal sinistro per cui è causa),
né – soprattutto – il c.d. danno conseguenza (il guadagno asseritamente perduto) sono stati adeguatamente provati dalla Parte_1
È sufficiente evidenziare che le specifiche allegazioni di parte convenuta svolte in comparsa di costituzione (con richiamo ai propri docc. 30-32 ed alle risultanze della perizia pagina 3 di 6 di parte ivi contenuta), con cui ha sostanzialmente argomentato sul fatto che il sinistro per cui è causa avrebbe cagionato danni al veicolo della per cui era possibile stimare Parte_1
un tempo di fermo tecnico necessario alle operazioni di riparazione e ripristino pari a
“15/20 giorni, ovvero un f.r.a.m. per 20/25 giorni per il caso di sostituzione del veicolo”, e quindi quantificare i costi per il noleggio di un mezzo analogo sostitutivo per circa un mese in “€ 2.700,00/2.900,00 iva esclusa”, non sono state adeguatamente contestate dall'attrice.
si è limitata ad affermare in prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc che “Stante la Parte_1
peculiarità del mezzo incidentato, non sarebbe stato peraltro possibile provvedere al noleggio di un mezzo alternativo”, senza specificare in cosa consistessero tali “peculiarità”
e senza fornire dell'impossibilità di noleggio prova alcuna.
Ciò comporta – irrilevante essendo ogni disquisizione sulla alterità del c.d. “fermo tecnico”
rispetto al danno da lucro cessante richiesto in questo giudizio – che deve ritenersi provato il fatto che i danni cagionati al veicolo di proprietà della società attorea avrebbero ben potuto essere riparati in meno di un mese, e che in tale periodo la stessa avrebbe potuto reperire un veicolo alternativo che le consentisse di svolgere ordinariamente la propria attività di impresa.
Ciò comporta altresì, logicamente, che non può ritenersi provata la circostanza per cui il sinistro de quo abbia provocato un fermo obbligato del mezzo per i quattro mesi allegati dall'attrice, e sul punto è del tutto superfluo escutere testi per la conferma di quanto risultante dal doc. 4 allegato alla citazione (ossia, una dichiarazione apparentemente proveniente dalla società da cui risulta che dal 12.7.2021 al Controparte_4
15.11.2021 i veicoli forniti dall'odierna attrice sarebbero stati 9 anziché 10), poiché si tratterebbe di circostanza, se pure provata, che non varrebbe a consentire l'accoglimento della domanda risarcitoria per come formulata dalla Parte_1
Ancora più evidente è l'inadempimento dell'attrice all'onere su di sé gravante di provare il pagina 4 di 6 danno da lucro cessante allegato, quale danno-conseguenza.
Il riconoscimento del danno da lucro cessante nella misura pretesa dall'attrice è
logicamente incompatibile con quanto appena esposto sul comportamento della stessa, che omettendo di noleggiare un mezzo alternativo per il periodo (al massimo di un mese)
necessario alla riparazione del mezzo incidentato, ha direttamente cagionato il danno (da mancato guadagno) asseritamente lamentato.
In ogni caso, il doc. 5 allegato alla citazione è un elenco di dati – da cui si vorrebbero desumere i ricavi della per ciascun mese – di provenienza incerta, ma Parte_1
verosimilmente formato dalla stessa odierna attrice, e come tale privo di rilevanza istruttoria.
L'attrice non ha ritenuto di produrre in giudizio documentazione alcuna, neppure parziaria o indiziaria, estratta dalle proprie risultanze contabili, che potessero attestare quantomeno la verosimiglianza dei flussi di costi e ricavi asseritamente riconducibili al rapporto con la società per azioni ” nel periodo di tempo considerato. Controparte_4
Ciò conferma, evidentemente, l'inammissibilità ex art. 2721 c.c. della prova per testi richiesta dall'attrice (capp.
3-5 della sua seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc), nonché
della richiesta ctu, come tale inutile a sgravare la parte dall'onere della prova.
Infine, la pretesa di pagamento delle competenze della società infortunistica non pare potersi fondare sul doc. 7 attoreo, nella misura in cui si ipotizzi di ricondurre ad esso la prova dell'assunzione in capo ad dell'obbligo di pagare direttamente CP_1
l'infortunistica (il che legittimerebbe semmai una pretesa diretta di costei nei confronti dell'odierna convenuta, non già l'azione dell'odierna attrice), né – ove si ritenga invece che abbia proposto in questo giudizio una domanda di risarcimento del danno Parte_1
emergente pari alla spesa sostenuta per il compenso dell'infortunistica – l'attrice ha fornito prova alcuna della spesa sostenuta, inefficace a tal fine essendo la mera nota pro-forma pagina 5 di 6 prodotta come doc. 11 allegato alla seconda memoria istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice (nei rapporti con unica parte CP_1
convenuta costituita) e si liquidano in conformità alla nota spese depositata dalla convenuta in data 17.4.2025, perché compresa tra i valori minimi ed i valori medi del DM 55/2014
per scaglione compreso tra € 52.000 e 260.000, tra cui si colloca il valore della causa.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande dell'attrice Parte_1
;
[...]
2. condanna l'attrice , in Parte_1
persona del legale rappresentante, a rifondere alla convenuta Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 10.859,50 per compensi, oltre al rimborso di spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2513/2022 R.G. e promossa da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
- attrice -
con il patrocinio dell'avv. RESTA ROBERTA,
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante,
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. BIASIN PAOLO,
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
- convenuti contumaci -
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza depositate il 3.3.2025.
Conclusioni di parte convenuta costituita:
come da note di udienza depositate il 25.2.2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ” (di seguito solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio , e la compagnia Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
di assicurazione (di seguito solo ) per ottenere Controparte_1 CP_1
da costoro il risarcimento dei danni residui derivanti dal sinistro avvenuto in data 9.7.2021
e che ha visto coinvolto uno dei mezzi (camion con relativo rimorchio) di proprietà della medesima società, allegando in particolare che il mezzo incidentato sarebbe stato costretto ad un fermo dal 12.7.2021 al 15.11.2021, cagionando mancati introiti per € 55.000,00.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza disattesa e
respinta e previa ogni più opportuna declaratoria in ordine alla responsabilità dei
convenuti nel sinistro de quo, condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento in
favore della società attrice di tutti i danni patrimoniali dalla stessa subiti, quantificati in €
55.000,00 per il danno patrimoniale, oltre alle competenze per l'attività stragiudiziale
dell'Infortunistica RO di IM (BO) o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia dall'espletata istruttoria, e oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali
maturati e maturandi dalla data dell'infortunio al saldo effettivo anche ai sensi dell'art.
1223 c.c. per ritardo nell'adempimento. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
e , nonostante la regolare notifica della citazione, non si Controparte_2 Controparte_3
sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Si è costituita senza contestare la dinamica del sinistro e l'esclusiva CP_1
responsabilità della propria assicurata nella sua causazione.
Ha invece contestato sia i fatti fondanti la pretesa di risarcimento del danno derivante dal fermo obbligato del veicolo (“i pretesi guadagni mensili, il calcolo della media mensile e la congruità dei giorni effettivamente lavorati dei mesi di luglio e novembre 2021”), sia la domanda di rifusione delle spese sostenute per l'infortunistica, negando la legittimazione pagina 2 di 6 dell'attrice a richiederne il pagamento e comunque la prova dell'esborso sostenuto.
Ha concluso chiedendo “_1) Quanto alla domanda per danno patrimoniale al veicolo: a)
nel merito, respingersi la domanda perchè infondata;
b) in subordine, accertarsi e
dichiararsi di giustizia il danno subito previa riconduzione a giustizia della perequata
richiesta; c) con vittoria di spese e competenze di patrocinio. _2) Quanto alla domanda di
corresponsione delle competenze per l'attività stragiudiziale prestata dall'Infortunistica: a)
pregiudizialmente e/o preliminarmente accertarsi e dichiararsi la carenza di legitimatio ad causam in capo all'attrice; b) nel merito respingersi la domanda perchè infondata;
c) con
vittoria di spese e competenze di patrocinio”.
Assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc ratione temporis vigente,
tentata infruttuosamente la conciliazione della lite (ordinanza del 7.5.2024, qui integralmente richiamata), la causa, ritenuta decidibile in base alle allegazioni ed ai documenti prodotti, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.3.2025.
***
Le domande di vanno rigettate. Parte_1
L'attrice agisce esclusivamente per il risarcimento del danno da mancato guadagno (come da costei espressamente precisato a verbale di prima udienza del 5.4.2023), oltre al rimborso dei costi per l'intervento dell'infortunistica, ed allega che il mezzo coinvolto nel sinistro sarebbe stato costretto ad un fermo protrattosi per circa 4 mesi (da metà luglio a metà novembre 2021), cagionando un mancato introito per circa € 55.000.
Né il c.d. danno-evento (il fermo obbligato siccome derivante dal sinistro per cui è causa),
né – soprattutto – il c.d. danno conseguenza (il guadagno asseritamente perduto) sono stati adeguatamente provati dalla Parte_1
È sufficiente evidenziare che le specifiche allegazioni di parte convenuta svolte in comparsa di costituzione (con richiamo ai propri docc. 30-32 ed alle risultanze della perizia pagina 3 di 6 di parte ivi contenuta), con cui ha sostanzialmente argomentato sul fatto che il sinistro per cui è causa avrebbe cagionato danni al veicolo della per cui era possibile stimare Parte_1
un tempo di fermo tecnico necessario alle operazioni di riparazione e ripristino pari a
“15/20 giorni, ovvero un f.r.a.m. per 20/25 giorni per il caso di sostituzione del veicolo”, e quindi quantificare i costi per il noleggio di un mezzo analogo sostitutivo per circa un mese in “€ 2.700,00/2.900,00 iva esclusa”, non sono state adeguatamente contestate dall'attrice.
si è limitata ad affermare in prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc che “Stante la Parte_1
peculiarità del mezzo incidentato, non sarebbe stato peraltro possibile provvedere al noleggio di un mezzo alternativo”, senza specificare in cosa consistessero tali “peculiarità”
e senza fornire dell'impossibilità di noleggio prova alcuna.
Ciò comporta – irrilevante essendo ogni disquisizione sulla alterità del c.d. “fermo tecnico”
rispetto al danno da lucro cessante richiesto in questo giudizio – che deve ritenersi provato il fatto che i danni cagionati al veicolo di proprietà della società attorea avrebbero ben potuto essere riparati in meno di un mese, e che in tale periodo la stessa avrebbe potuto reperire un veicolo alternativo che le consentisse di svolgere ordinariamente la propria attività di impresa.
Ciò comporta altresì, logicamente, che non può ritenersi provata la circostanza per cui il sinistro de quo abbia provocato un fermo obbligato del mezzo per i quattro mesi allegati dall'attrice, e sul punto è del tutto superfluo escutere testi per la conferma di quanto risultante dal doc. 4 allegato alla citazione (ossia, una dichiarazione apparentemente proveniente dalla società da cui risulta che dal 12.7.2021 al Controparte_4
15.11.2021 i veicoli forniti dall'odierna attrice sarebbero stati 9 anziché 10), poiché si tratterebbe di circostanza, se pure provata, che non varrebbe a consentire l'accoglimento della domanda risarcitoria per come formulata dalla Parte_1
Ancora più evidente è l'inadempimento dell'attrice all'onere su di sé gravante di provare il pagina 4 di 6 danno da lucro cessante allegato, quale danno-conseguenza.
Il riconoscimento del danno da lucro cessante nella misura pretesa dall'attrice è
logicamente incompatibile con quanto appena esposto sul comportamento della stessa, che omettendo di noleggiare un mezzo alternativo per il periodo (al massimo di un mese)
necessario alla riparazione del mezzo incidentato, ha direttamente cagionato il danno (da mancato guadagno) asseritamente lamentato.
In ogni caso, il doc. 5 allegato alla citazione è un elenco di dati – da cui si vorrebbero desumere i ricavi della per ciascun mese – di provenienza incerta, ma Parte_1
verosimilmente formato dalla stessa odierna attrice, e come tale privo di rilevanza istruttoria.
L'attrice non ha ritenuto di produrre in giudizio documentazione alcuna, neppure parziaria o indiziaria, estratta dalle proprie risultanze contabili, che potessero attestare quantomeno la verosimiglianza dei flussi di costi e ricavi asseritamente riconducibili al rapporto con la società per azioni ” nel periodo di tempo considerato. Controparte_4
Ciò conferma, evidentemente, l'inammissibilità ex art. 2721 c.c. della prova per testi richiesta dall'attrice (capp.
3-5 della sua seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc), nonché
della richiesta ctu, come tale inutile a sgravare la parte dall'onere della prova.
Infine, la pretesa di pagamento delle competenze della società infortunistica non pare potersi fondare sul doc. 7 attoreo, nella misura in cui si ipotizzi di ricondurre ad esso la prova dell'assunzione in capo ad dell'obbligo di pagare direttamente CP_1
l'infortunistica (il che legittimerebbe semmai una pretesa diretta di costei nei confronti dell'odierna convenuta, non già l'azione dell'odierna attrice), né – ove si ritenga invece che abbia proposto in questo giudizio una domanda di risarcimento del danno Parte_1
emergente pari alla spesa sostenuta per il compenso dell'infortunistica – l'attrice ha fornito prova alcuna della spesa sostenuta, inefficace a tal fine essendo la mera nota pro-forma pagina 5 di 6 prodotta come doc. 11 allegato alla seconda memoria istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice (nei rapporti con unica parte CP_1
convenuta costituita) e si liquidano in conformità alla nota spese depositata dalla convenuta in data 17.4.2025, perché compresa tra i valori minimi ed i valori medi del DM 55/2014
per scaglione compreso tra € 52.000 e 260.000, tra cui si colloca il valore della causa.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande dell'attrice Parte_1
;
[...]
2. condanna l'attrice , in Parte_1
persona del legale rappresentante, a rifondere alla convenuta Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 10.859,50 per compensi, oltre al rimborso di spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6