Articolo 1 della Legge 24 giugno 1966, n. 535
Articolo 2
Versione
4 agosto 1966
Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 , e successive modificazioni e integrazioni, e' estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge 3 maggio 1956, n. 392 , nonche' a quelli soggetti all'iscrizione per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia presso Casse, Istituti od Enti in genere, di cui all' articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1955, n. 692 .
I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie diversi dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro attivita' presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione predetta e' previsto dalla legge presso uno di detti Istituti, Enti o Casse.
Entrata in vigore il 4 agosto 1966