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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/03/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1935 2023
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 27.03.2024
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE
Alle ore 14.30 si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 18.00 il Giudice decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1935/2023 R.G.
Oggetto: riconoscimento status handicap L 104/92 art. 3 comma 3 tra
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Abbagnato
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 ( uff.legale ) CP_1 P.IVA_1 CP_1
91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità, dolendosi degli esiti della CTU espletata nell'ambito del precedente ATP.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Va preliminarmente osservato quanto all'ammissibilità della domanda, diretta al mero accertamento dello stato di handicap, senza che lo stesso sia seguito dalla richiesta di una prestazione specifica nei confronti dell' va detto che, a differenza di quanto CP_1
avviene in materia di invalidità, esiste una disposizione che disciplina il mero accertamento dell'handicap: ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, infatti, gli accertamenti relativi alle minorazioni ed alla capacità complessiva residua sono effettuati dalle Unità sanitarie locali mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 295/90 opportunamente integrate.
Orbene, secondo i principi generali, si ricorda che indubbiamente la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall'art. 24 della
Costituzione, ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi, e quindi situazioni giuridiche soggettive di carattere sostanziale, mentre va esclusa quando è relativa a meri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti, o a norme giuridiche. Ebbene, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, la legge n. 104/92 costituisce una normativa generale il cui scopo è quello di garantire sull'intero territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone portatrici di handicaps, i cui benefici hanno come unico destinatario il soggetto handicappato, seppure destinato ad usufruirne in via indiretta mediante le agevolazione concesse alle persone che lo accudiscono (vedi in Cass. 8436/2003 ). Con la legge quadro del 1992 sono stati fissati i principi generali in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata e sono stati fissati i criteri in base ai quali individuare gli aventi diritto a tali prerogative.
Più in particolare, l'art. 3 della L. 104/92 rubricato “Soggetti aventi diritto” al comma
1 fornisce la definizione di persona handicappata ed al comma 2 statuisce che “ La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione,……..”; ne deriva che la persona riconosciuta come handicappata ai sensi di tale norma ha diritto a tutte le prerogative a lui riservate dalla legge quadro.
Facendo dunque applicazione dei principi generali in materia di azione di accertamento, poiché lo stato di persona handicappata non costituisce solo un fatto giuridicamente rilevante ma, in virtù di una chiara disposizione normativa, una situazione giuridica soggettiva, fonte immediata di una pluralità di diritti, sussiste certamente un interesse meritevole di tutela del portatore di handicap ad agire in giudizio per ottenerne l'accertamento da far valere nei confronti di una molteplicità di soggetti.
Nel caso di specie, la domanda giudiziale è altresì proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, dopo il vano esperimento della domanda in via amministrativa, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata inizialmente esclusa, in capo all'istante, la sussistenza del requisito invalidante.
Nel merito, va rilevato che l'art. 3, comma 3 L. 104/92 definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato: nel merito dell'accertamento va, infatti, rilevato che, sia nella pregressa fase di ATP, che in sede di merito, entrambi i consulenti tecnico d'ufficio nominati nelle rispettive fasi, in base alle visite mediche effettuate e all'esame della documentazione sanitaria in atti, sono pervenuti alla medesima conclusione nel senso di asseverare che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Inoltre, in ragione delle medesime infermità, sebbene possa considerarsi portatore di handicap, tuttavia il ricorrente non necessita di un intervento assistenziale continuativo e globale, ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 (v. relazione di consulenza in atti).
Le convergenti conclusioni cui sono pervenuti entrambi i periti vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Entrambi i consulenti hanno, d'altra parte, fornito completa e adeguata risposta al quesito loro sottoposto, illustrando analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati e specificando, per ogni singola patologia, l'incidenza sul complessivo stato di autosufficienza del soggetto che in concreto non può, tuttavia, ritenersi completamente escluso nei profili essenziali dell'agire quotidiano;
a fronte delle comprensibili contestazioni sollevate da parte ricorrente su un risultato sfavorevole, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Marsala, 27.03.2024
Il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 1935 2023
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 27.03.2024
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE
Alle ore 14.30 si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 18.00 il Giudice decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1935/2023 R.G.
Oggetto: riconoscimento status handicap L 104/92 art. 3 comma 3 tra
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Abbagnato
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 ( uff.legale ) CP_1 P.IVA_1 CP_1
91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità, dolendosi degli esiti della CTU espletata nell'ambito del precedente ATP.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Va preliminarmente osservato quanto all'ammissibilità della domanda, diretta al mero accertamento dello stato di handicap, senza che lo stesso sia seguito dalla richiesta di una prestazione specifica nei confronti dell' va detto che, a differenza di quanto CP_1
avviene in materia di invalidità, esiste una disposizione che disciplina il mero accertamento dell'handicap: ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, infatti, gli accertamenti relativi alle minorazioni ed alla capacità complessiva residua sono effettuati dalle Unità sanitarie locali mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 295/90 opportunamente integrate.
Orbene, secondo i principi generali, si ricorda che indubbiamente la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall'art. 24 della
Costituzione, ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi, e quindi situazioni giuridiche soggettive di carattere sostanziale, mentre va esclusa quando è relativa a meri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti, o a norme giuridiche. Ebbene, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, la legge n. 104/92 costituisce una normativa generale il cui scopo è quello di garantire sull'intero territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone portatrici di handicaps, i cui benefici hanno come unico destinatario il soggetto handicappato, seppure destinato ad usufruirne in via indiretta mediante le agevolazione concesse alle persone che lo accudiscono (vedi in Cass. 8436/2003 ). Con la legge quadro del 1992 sono stati fissati i principi generali in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata e sono stati fissati i criteri in base ai quali individuare gli aventi diritto a tali prerogative.
Più in particolare, l'art. 3 della L. 104/92 rubricato “Soggetti aventi diritto” al comma
1 fornisce la definizione di persona handicappata ed al comma 2 statuisce che “ La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione,……..”; ne deriva che la persona riconosciuta come handicappata ai sensi di tale norma ha diritto a tutte le prerogative a lui riservate dalla legge quadro.
Facendo dunque applicazione dei principi generali in materia di azione di accertamento, poiché lo stato di persona handicappata non costituisce solo un fatto giuridicamente rilevante ma, in virtù di una chiara disposizione normativa, una situazione giuridica soggettiva, fonte immediata di una pluralità di diritti, sussiste certamente un interesse meritevole di tutela del portatore di handicap ad agire in giudizio per ottenerne l'accertamento da far valere nei confronti di una molteplicità di soggetti.
Nel caso di specie, la domanda giudiziale è altresì proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, dopo il vano esperimento della domanda in via amministrativa, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata inizialmente esclusa, in capo all'istante, la sussistenza del requisito invalidante.
Nel merito, va rilevato che l'art. 3, comma 3 L. 104/92 definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato: nel merito dell'accertamento va, infatti, rilevato che, sia nella pregressa fase di ATP, che in sede di merito, entrambi i consulenti tecnico d'ufficio nominati nelle rispettive fasi, in base alle visite mediche effettuate e all'esame della documentazione sanitaria in atti, sono pervenuti alla medesima conclusione nel senso di asseverare che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Inoltre, in ragione delle medesime infermità, sebbene possa considerarsi portatore di handicap, tuttavia il ricorrente non necessita di un intervento assistenziale continuativo e globale, ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 (v. relazione di consulenza in atti).
Le convergenti conclusioni cui sono pervenuti entrambi i periti vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Entrambi i consulenti hanno, d'altra parte, fornito completa e adeguata risposta al quesito loro sottoposto, illustrando analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati e specificando, per ogni singola patologia, l'incidenza sul complessivo stato di autosufficienza del soggetto che in concreto non può, tuttavia, ritenersi completamente escluso nei profili essenziali dell'agire quotidiano;
a fronte delle comprensibili contestazioni sollevate da parte ricorrente su un risultato sfavorevole, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Marsala, 27.03.2024
Il Giudice
Monica D'Angelo