Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 14/2025 R.G. promosso da:
, Parte_1 con sede in C.so Francia n. 14, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con Pt_1 il patrocinio dell'avv. Giovanni Luigi GRANERIS e dell'avv. Paolo GRANERIS ed elettivamente domiciliata in Savigliano, C.so Caduti per la Libertà n. 30, presso lo studio dei difensori, nei confronti di:
con sede in Manta (CN), Via Gerbola n. 3 Controparte_1
*
Letto il ricorso depositato dalla , volto alla Parte_1 Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
[...]
Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore, dott. Paola Elefante. in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice, non costituita né comparsa all'udienza; sentita la ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
ritenuto che
, quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere,
1
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dal mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, a titolo di mancato pagamento dei contributi per i lavoratori dipendenti per i mesi da febbraio ad agosto 2022, risultanti dalle denunce mensili per i lavoratori occupati, per il quale la ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cuneo decreto ingiuntivo n. 181/2022 del 21-24/11/2022, notificato il 13/12/2022 e non opposto, per l'importo di € 8.957,23 oltre interessi successivi e spese del procedimento;
ritenuto che
lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato non solo dal pignoramento mobiliare e dal pignoramento presso terzi, intrapresi dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto, che hanno consentito il solo parziale soddisfacimento del credito azionato per euro 4.023,26, ma altresì dal maturare di ulteriori crediti per contributi trattenuti ai dipendenti per i mesi successivi a quelli oggetto del ricorso monitorio, da settembre 2022 a novembre 2023, per ulteriori euro 21.103,56, come da estratto conto contributivo del 10/1/2025, in atti;
rilevato inoltre che la società debitrice non ha provveduto a depositare il bilancio e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023; che infine dagli atti del Registro risultano iscritti nei confronti della società debitrice quattro D.I. emessi a maggio 2023 e ottobre 2024, per importi da euro 5000,00 circa ad euro 20.000,00 circa;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società Controparte_1
[...] rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII; che infatti oltre al credito vantato dalla ricorrente, oggetto dell'istanza, ammontante a complessivi euro 29.102,74, dall'istruttoria documentale d'ufficio emergono debiti scaduti e non pagati per oneri contributivi verso l' e debiti verso l'Erario rispettivamente di euro 7.700,00 e di euro CP_2
16.154,78; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Manta, Via Gerbola 23., P.IVA_1 avente ad oggetto l'attività di “impresa edile, impresa di pulizie, servizi di confezionamento e imballaggio conto terzi, servizi di giardinaggio, servizi di recupero-ristrutturazione e…”;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola Elefante, e Curatore la dott. , con studio Persona_1
2 in Verzuolo;
ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 8 luglio 2025, alle ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
3 altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, il 13/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
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