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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
LE IN Presidente
EV AT UD
Alessio Marfé UD rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. , con l'Avv. ASCIONE GIOVANNI;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. IACOMINO Controparte_1 C.F._2
GIACOMO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in TORRE DEL GRECO in data 09/06/2008 (atto n. 136,
P. II, Serie A, anno 2008), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il Per_1
30/10/2008) e (nt. a NAPOLI il 10/07/2013) e hanno chiesto la pronuncia della Per_2 separazione personale e del divorzio.
In ordine alla domanda divorzile si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio
- si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti, per quanto rileva in questa sede, hanno chiesto la pronuncia della separazione personale, alle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto. Il sig. il Controparte_1 quale si è già allontanato dalla casa coniugale ed asportato tutti i propri effetti personali, ha trasferito altrove la propria residenza e più precisamente in Portici alla via Libertà III Trav.
A dx n.4
La casa coniugale, sita in Portici (NA) alla Via Bagnara 6, in comproprietà di entrambi i coniugi, unitamente agli arredi e suppellettili continuerà ad essere abitata dalla sig.ra unitamente ai figli minori e , facendosi carico del Parte_1 Per_1 Per_2 pagamento degli oneri condominiali ordinari, mentre quelli straordinari saranno a carico di entrambi i comproprietari;
i minori e saranno affidati ad entrambi i coniugi in Persona_3 Persona_4 modo condiviso con residenza privilegiata, come concordato tra essi coniugi, presso la casa coniugale unitamente alla madre, quale genitore collocataria, in Portici alla via Bagnara n.
6;
Entrambi i genitori di comune accordo cureranno l'istruzione e l'educazione dei figli minori, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori stessi.
La sig.ra informerà il sig. in merito allo sviluppo dei figli, al loro stato di Pt_1 CP_1 salute e concorderà con quest'ultimo le scelte di natura scolastica, sportiva e ludica.
Entrambi i coniugi si impegnano a prestare tutte le cure e l'assistenza occorrente per la crescita dei figli;
il sig. avrà diritto alla visita dei figli secondo le modalità concordate, CP_1 ovvero:
- i minori e staranno con il padre a week end alterni dal venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio ore 17.00 al lunedì mattina sino alle ore 8.00. Eventuali mutamenti di orari o di giorni sono da concordarsi con congruo anticipo, sempre tenendo conto delle prioritarie esigenze dei minori.
- i minori e successivamente ai week end di competenza della sig.ra Per_1 Per_2
, staranno con il padre due volte al mese il lunedì, dalle 17.00 al martedì mattina Pt_1 sino alle ore 8.00.
- in ossequio alle finalità dell'affido condiviso i coniugi concorderanno congiuntamente i festeggiamenti del compleanno ed onomastico dei figli. Per quanto concerne le festività dei minori in maniera alternata, anno per anno le trascorreranno con il padre o con la madre. In particolare, durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale con
Pag. 2 di 4 pernottamenti, nonché il 31 dicembre ovvero il 1 di gennaio con pernottamento. Durante il periodo di Pasqua in minori trascorreranno con ciascun genitore la Domenica di Pasqua ovvero il lunedì in Albis con pernottamento, alternativamente. I minori trascorreranno con la madre la Festa della Mamma mentre trascorreranno con il padre il giorno della Festa del
Papà. Allo stesso modo i compleanni di entrambi i genitori. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto e 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio. Con obbligo per entrambi i coniugi di comunicare la località presso la quale i minori si recheranno in vacanza, da concordarsi tra essi genitori entro il 30 giugno.
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la cifra Controparte_1 Parte_1 mensile complessiva di € 500,00 ovvero € 250,00 per ciascun figlio da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico alle coordinate bancarie della sig.ra già note al sig. da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico Pt_1 CP_1 previsto per i figli è attribuito interamente alla sig.ra e per il quale il sig. Pt_1 CP_1 rinuncia espressamente alla propria quota pari al 50%. Inoltre, il sig. provvederà CP_1 al versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche e sportive necessarie per i minori, da concordarsi tra essi coniugi e come previste dal protocollo di Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Napoli e dal COA Napoli;
I coniugi, comproprietari della casa coniugale assegnata alla sig.ra si Parte_1 impegnano a versare rispettivamente il 50% dell'importo dovuto per la rata mensile del mutuo ipotecario acceso presso la Banca Credit Agricole;
I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, concedono reciproco consenso al rilascio de al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
Per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le norme vigenti in materia
Le suestese pattuizioni sono effettive tra le parti sin dalla data della loro sottoscrizione
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
Pag. 3 di 4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a TORRE DEL GRECO il Parte_1
03/12/1981) e (nt. a NAPOLI il 30/01/1981), omologando gli Controparte_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il UD estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. LE IN
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
LE IN Presidente
EV AT UD
Alessio Marfé UD rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. , con l'Avv. ASCIONE GIOVANNI;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. IACOMINO Controparte_1 C.F._2
GIACOMO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in TORRE DEL GRECO in data 09/06/2008 (atto n. 136,
P. II, Serie A, anno 2008), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il Per_1
30/10/2008) e (nt. a NAPOLI il 10/07/2013) e hanno chiesto la pronuncia della Per_2 separazione personale e del divorzio.
In ordine alla domanda divorzile si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio
- si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti, per quanto rileva in questa sede, hanno chiesto la pronuncia della separazione personale, alle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto. Il sig. il Controparte_1 quale si è già allontanato dalla casa coniugale ed asportato tutti i propri effetti personali, ha trasferito altrove la propria residenza e più precisamente in Portici alla via Libertà III Trav.
A dx n.4
La casa coniugale, sita in Portici (NA) alla Via Bagnara 6, in comproprietà di entrambi i coniugi, unitamente agli arredi e suppellettili continuerà ad essere abitata dalla sig.ra unitamente ai figli minori e , facendosi carico del Parte_1 Per_1 Per_2 pagamento degli oneri condominiali ordinari, mentre quelli straordinari saranno a carico di entrambi i comproprietari;
i minori e saranno affidati ad entrambi i coniugi in Persona_3 Persona_4 modo condiviso con residenza privilegiata, come concordato tra essi coniugi, presso la casa coniugale unitamente alla madre, quale genitore collocataria, in Portici alla via Bagnara n.
6;
Entrambi i genitori di comune accordo cureranno l'istruzione e l'educazione dei figli minori, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori stessi.
La sig.ra informerà il sig. in merito allo sviluppo dei figli, al loro stato di Pt_1 CP_1 salute e concorderà con quest'ultimo le scelte di natura scolastica, sportiva e ludica.
Entrambi i coniugi si impegnano a prestare tutte le cure e l'assistenza occorrente per la crescita dei figli;
il sig. avrà diritto alla visita dei figli secondo le modalità concordate, CP_1 ovvero:
- i minori e staranno con il padre a week end alterni dal venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio ore 17.00 al lunedì mattina sino alle ore 8.00. Eventuali mutamenti di orari o di giorni sono da concordarsi con congruo anticipo, sempre tenendo conto delle prioritarie esigenze dei minori.
- i minori e successivamente ai week end di competenza della sig.ra Per_1 Per_2
, staranno con il padre due volte al mese il lunedì, dalle 17.00 al martedì mattina Pt_1 sino alle ore 8.00.
- in ossequio alle finalità dell'affido condiviso i coniugi concorderanno congiuntamente i festeggiamenti del compleanno ed onomastico dei figli. Per quanto concerne le festività dei minori in maniera alternata, anno per anno le trascorreranno con il padre o con la madre. In particolare, durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale con
Pag. 2 di 4 pernottamenti, nonché il 31 dicembre ovvero il 1 di gennaio con pernottamento. Durante il periodo di Pasqua in minori trascorreranno con ciascun genitore la Domenica di Pasqua ovvero il lunedì in Albis con pernottamento, alternativamente. I minori trascorreranno con la madre la Festa della Mamma mentre trascorreranno con il padre il giorno della Festa del
Papà. Allo stesso modo i compleanni di entrambi i genitori. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto e 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio. Con obbligo per entrambi i coniugi di comunicare la località presso la quale i minori si recheranno in vacanza, da concordarsi tra essi genitori entro il 30 giugno.
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la cifra Controparte_1 Parte_1 mensile complessiva di € 500,00 ovvero € 250,00 per ciascun figlio da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico alle coordinate bancarie della sig.ra già note al sig. da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico Pt_1 CP_1 previsto per i figli è attribuito interamente alla sig.ra e per il quale il sig. Pt_1 CP_1 rinuncia espressamente alla propria quota pari al 50%. Inoltre, il sig. provvederà CP_1 al versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche e sportive necessarie per i minori, da concordarsi tra essi coniugi e come previste dal protocollo di Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Napoli e dal COA Napoli;
I coniugi, comproprietari della casa coniugale assegnata alla sig.ra si Parte_1 impegnano a versare rispettivamente il 50% dell'importo dovuto per la rata mensile del mutuo ipotecario acceso presso la Banca Credit Agricole;
I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, concedono reciproco consenso al rilascio de al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
Per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le norme vigenti in materia
Le suestese pattuizioni sono effettive tra le parti sin dalla data della loro sottoscrizione
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
Pag. 3 di 4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a TORRE DEL GRECO il Parte_1
03/12/1981) e (nt. a NAPOLI il 30/01/1981), omologando gli Controparte_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il UD estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. LE IN
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