Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12362/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Giuseppina Chef e Simona
Scotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al corso V. Emanuele
n. 460, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gabriella Campajola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via
Santa Lucia n.36, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All' udienza del 01.04.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità alla proposta transattiva formulata dal giudice.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2022, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario il 29.11.1993 in Napoli con , Controparte_1
e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 27.12.2022 il presidente delegato fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 10.05.2023, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contradditorio, si costituiva con memoria Controparte_1 difensiva depositata in data 28.04.2023, a mezzo della quale contestava le avverse pretese e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 10.05.2023 dinanzi al presidente delegato, il quale, all'esito dell'audizione delle parti e constatata l'impossibilità di una riconciliazione, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il presidente delegato, con ordinanza in atti depositata in data 30.05.2023 confermava le condizioni stabilite in sede di separazione.
Designato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 03.01.2024.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza del 03.01.2024, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il G.I., riservava in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Intervenuta la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio (recante n. cron. 1177/2024), emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 27.02.2024 e pubblicata in data 04.03.2024, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinnanzi al Giudice relatore e, concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c., veniva fissata al 09.10.2024 l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice disponeva la comparizione personale delle parti per l'01.04.2025 ed ammetteva i mezzi istruttori nei limiti di cui all'ordinanza resa in calce al verbale di udienza cartolare.
Alla predetta udienza, sentiti i coniugi, questi, con l'assistenza dei rispettivi difensori, accettavano la proposta transattiva avanzata dal G.I. in ordine alle condizioni di divorzio e il giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero, in data 07.04.2025, concludeva esprimendo parere favorevole.
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre in questa sede esaminare le statuizioni accessorie al divorzio.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno accettato la proposta transattiva formulata dal giudice istruttore all'udienza tenutasi in data 01.04.2025, qui di seguito integralmente trascritta:
Le predette condizioni relative agli obblighi di mantenimento non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei figli;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- provvede in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice ed accettata dalle parti, come riportata in parte motiva, in ordine alle statuizioni accessorie al divorzio già pronunciato con sentenza non definitiva, con decorrenza dalla data dell'accettazione della proposta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 20.5.25
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro