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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4070/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta l'11 luglio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4070 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti n. 7 a Parte_1 C.F._1
Taranto presso lo studio dell'Avv. Michele Zonno (c.f. ) dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Attrice
C O N T R O
con sede legale in Torino alla via Corte d'Appello Controparte_1
11 ( c.f. ) elettivamente domiciliata in Taranto presso lo studio professionale dell'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Ramellini (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa come da C.F._3
documentazione in atti;
Convenuta
(c.f. ), nato il [...] a [...]; Controparte_2 C.F._4
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 23 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 12 giugno 2025 e del 02 luglio 205 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
ed il sig. , deducendo: 1) che il 03 giugno 2018 alle ore Controparte_3 Controparte_4
05,30 circa, lungo la intersezione tra Via Cugini e Via Tito Livio in abitato di Taranto, il sig CP_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 proprietario e conducente della AN Delta tg. EA 510 VN assicurata per la R.C. con la
[...]
perdeva il controllo del mezzo andando a collidere con la Ford Galaxy tg. CZ802ZA CP_5
ferma e parcheggiata, che veniva di conseguenza sospinta contro la Opel Meriva tg. DR344EX pure parcheggiata, che a sua volta era sospinta contro la Fiat 500 tg. AZ477XV pure parcheggiata che veniva infine sospinta contro la Fiat Punto tg. ES041AL pure parcheggiata;
2) che essa attrice viaggiava come terza trasportata sul veicolo AN Delta tg. EA510VN condotta dal proprietario
; 3) che essa attrice era trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.S. Controparte_2
Annunziata di Taranto ove veniva diagnosticata “trauma cranio-facciale con edema post traumatico delle labbra, lesioni dentali, policontusa” con prognosi di gg. 10; 4) che a seguito di ulteriori accertamenti medici venivano evidenziate lesioni all'apparato masticatorio, con particolare riferimento all'avulsione dell'incisivo centrale superiore di sinistra, lussazione dell'incisivo laterale superiore di sinistra, parziale frattura dell'incisivo centrale superiore di destra, riparabili con una spesa preventivata di euro 35.000,00; 5) che il danno biologico ammontava ad euro 33.732,00; 6) che il danno non patrimoniale sviluppava un totale di euro 94.095,50; 7) che a seguito di atto di costituzione in mora la inviava dapprima una offerta di euro 5700 di Controparte_3
cui 900 per compensi legali e successivamente una seconda di euro 10.000 di cui 1250 per spese legali.
Concludeva chiedendo: 1) l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'accaduto a carico di
; 2) la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di euro Controparte_2
82.548,90, già detratte le somme offerte dalla e trattenute in acconto del CP_1 Controparte_1
maggior avere, con maggiorazione di interessi moratori e rivalutazione;
3) rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del costituito procuratore.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti Controparte_3
conclusioni:
[“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato che la sig.ra si è Parte_1
resa corresponsabile del danno alla persona riportato in occasione del sinistro per non aver indossato le cinture di sicurezza, ritenere congrue le somme di cui alle offerte eseguite dalla Società
5 nella fase stragiudiziale sia in ordine al risarcimento del danno alla persona Controparte_1
che per i compensi legali relativi alla fase stragiudiziale, rigettando ogni maggiore pretesa;
vittoria nelle spese e competenze del giudizio”. ]
Così argomentava le proprie richieste la : Controparte_3
[a) Si fa presente sin da subito che , come d'altronde risulta chiaro dalla condotta CP_3
assunta nella fase stragiudiziale, non intende contestare l'accadimento del sinistro, la responsabilità del sig. conducente della vettura, né il fatto che l'odierna attrice al momento del Controparte_6
fatto viaggiasse in qualità di terza trasportata a bordo dell'auto AN Delta tg. EA 510 VN;
b) nemmeno contesta che la sig.ra abbia riportato lesioni personali in CP_3 Parte_1
occasione dell'incidente per cui è causa;
contesta invece, recisamente, la deducente la natura e
l'entità del danno alla persona che l'attrice sostiene aver riportato nell'occasione, l'ammontare delle spese mediche richieste con particolare riferimento a quelle dentarie e, infine, il fatto che indossasse le cinture di sicurezza, circostanza questa che la rende corresponsabile del danno fisico subito;
c) A tal proposito, quello del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice, deve farsi immediata chiarezza su quanto scritto dal medico che per conto di sottopose a CP_3
visita la sig.ra precisando che nella relazione si legge testualmente: “Utilizzo obbligatori di Pt_1
protezione – NO”; e, a conclusione della perizia: “Compatibilità fra lesioni accertate e corretto uso dei presidi obbligatori di protezione – DUBBIO”. In buona sostanza il medico ha escluso che l'attrice al momento del fatto facesse uso delle cinture;
d) D'altra parte non è necessario essere un medico per rendersi conto del fatto che, avendo l'attrice riportato lesioni alle labbra, ai denti e al naso, le cinture di sicurezza proprio non le usava. Il sinistro per cui è causa, nel quale la vettura condotta dal sig. per motivi addebitabili al suo CP_6
conducente ma tuttora ignoti è andata ad urtare contro una serie di vetture parcheggiate, rientra nell'ambito dei classici incidenti del sabato sera o, meglio, della domenica mattina. L'evento si è verificato domenica 3 giugno 2018, alle ore 5,30 del mattino, e il fatto che l'auto condotta dal sig.
6 sia andata ad urtare autonomamente contro una serie di vetture parcheggiate non è CP_6
assolutamente rassicurante sulle condizioni psico – fisiche del suo conducente che, lo si dice a scanso di equivoci, poteva essere anche solo molto stanco. In considerazione di ciò, non è affatto da escludersi, ed anzi è più che mai probabile tenuto conto dei distretti anatomici interessati dalle lesioni più consistenti, che la sig.ra le cinture non le indossasse affatto;
Pt_1
e) Si chiede pertanto che il Tribunale voglia disporre ctu al fine di verificare la compatibilità dei danni alla persona riportati dall'attrice con l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Ci si oppone sin da ora alla eventuale prova testimoniale che l'attrice dovesse chiedere a mezzo del solito Tes_1
pronto a sostenere di essere intervenuto subito dopo l'incidente per constatare se qualcuno si fosse fatto male e di aver personalmente slacciato le cinture di sicurezza saldamente incollate al corpo della sig.ra salvo a dileguarsi immediatamente dopo e ben prima dell'arrivo dei Pt_1
verbalizzanti, che tale non hanno trovato non essendoci traccia nel verbale. Le uniche Tes_1
persone sentite sono state i proprietari delle vetture parcheggiate urtare dalla AN Delta, tutti che si trovavano a casa e che sono scesi dopo l'urto, nessuno dei quali ha riferito alcunchè sulla situazione degli occupanti dell'auto investitrice;
f) , come d'altronde ammesso nell'atto di citazione, nella fase stragiudiziale, sulla base CP_3
degli accertamenti sul fatto e di quelli peritali, inviava alla danneggiata due offerte:
1) in data 25 febbraio 2019 Euro 6.000,00 di cui Euro 900,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale;
2) in data 28 giugno 2019 Euro 11.250,00 di cui Euro 1.250,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale;
le offerte formulate in tempi diversi si giustificano per il fatto di aver la deducente inteso eseguire immediatamente una offerta per il risarcimento del danno alla persona integrata successivamente all'esito della perizia medica specialistica odontoiatrica. In ogni caso, perché il Tribunale abbia piena cognizione della valutazione del danno fisico, si produce la relazione medico – legale del Dott.
e quella odontoiatrica del Dott. Persona_1 Persona_2
7 g) Le offerte eseguite ante causam sono state congrue ed hanno pienamente risarcito il danno alla persona effettivamente riportato dalla sig.ra in occasione del sinistro. Per quanto innanzi si Pt_1
impugna e contesta tutto quanto dedotto da controparte in ordine alla natura e all'entità del danno fisico subito con particolare riferimento agli esiti permanenti e alla durata della malattia indicati in citazione in quanto esagerati ed infondati. Si impugna e contesta altresì l'ammontare delle spese mediche rilevando, per quel che riguarda quelle odontoiatriche, che in parte riguardano distretti non danneggiati in occasione dell'incidente e, per altro verso, perché eccessive ed ingiustificate;
h) Come il Tribunale potrà agevolmente rilevare dalla lettura delle relazioni mediche prodotte, i postumi permanenti effettivamente residuati a carico della odierna attrice sono di modesta entità tanto da rientrare ampiamente nell'ambito delle c. d. microinvalidità. Anche la durata della malattia, quella effettiva, fu ben più breve rispetto a quella ex adverso indicata e la guarigione è stata soddisfacente. Non si comprende pertanto la personalizzazione del risarcimento chiesta dalla attrice nella misura massima prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano. A tal proposito è opportuno precisare che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, la personalizzazione del risarcimento può essere concessa tutte le volte nelle quali il danno alla persona abbia procurato al danneggiato conseguenze extra ordinem che peraltro devono essere debitamente dedotte e provate. Nel caso in esame è evidente che tali conseguenze non sussistono nemmeno nell'impossibile caso in cui dovessero essere confermate le valutazioni del danno prospettate nell'atto di citazione;
i) Nel caso in cui il Tribunale dovesse disporre ctu medica, per l'espletamento della quale si chiede espressamente la designazione di specialista in medicina legale, si nomina sin d'ora consulente di parte il Dott. da Bari salvo altro, in aggiunta o sostituzione, da designarsi entro il Persona_3
termine che sarà assegnato dal Magistrato;
l) Si contesta infine la pretesa di controparte relativa alle maggiori spese legali relative alla fase stragiudiziale pretese dalla controparte. In primo luogo deve osservarsi che le spese CP_3
legali le ha corrisposte unitamente alle offerte nella totale misura di Euro 2.150,00 e che tale somma
è più che congrua a risarcire tale danno. In maniera più specifica si osserva che la controparte non
8 ha provato di aver subito tale danno dal momento che ha prodotto esclusivamente una “copia del calcolo compensi assistenza stragiudiziale” (doc. 18) che ovviamente nulla prova;
m) Deve aggiungersi che in realtà le spese per l'attività stragiudiziale non erano nemmeno dovute al momento che non sussistevano i requisiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (difficoltà della controversia e mancata assistenza da parte della Compagnia) e perchè, come più volte precisato dal Tribunale di Taranto in numerose decisioni, la mera attività di redazione della lettera di messa in mora e di reperimento e invio all'Assicuratore dei documenti riguardanti il danno, costituisce parte necessaria e preparatoria che non merita compenso. Aggiunge il sottoscritto che si tratta di attività che comporta un impegno del tutto minimo da parte del difensore. Nonostante ciò
le spese per l'assistenza nella fase stragiudiziale le ha corrisposte e, come si è visto CP_3
sopra, le ha corrisposte in maniera del tutto congrua tanto che si intende contestare solo la maggiore infondata pretesa;
n) Le richieste sono palesemente esagerate. I parametri indicati dalla Tariffa Professionale non sono vincolanti, e comunque, sulla base di quanto stabilito dall'art. 19 del D.M. 55/2014 in ordine ai compensi per l'attività legale stragiudiziale: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.”.
Nulla giustifica l'applicazione dei parametri richiesti dall'attrice sulla base di quanto previsto dalla legge.
I parametri previsti dal D.M. 55/2014 possono essere diminuiti o aumentati proprio in forza dell'importanza dell'opera prestata e addirittura disattesi dal Giudice qualora ritenuti eccessivi.
Del resto, la norma altro non fa che ricalcare il testo dell'art. 2233, comma 2, c.c. che disciplina le
9 regole del compenso delle professioni intellettuali: “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
I parametri per la determinazione del compenso costituiscono mere soglie di riferimento standard, con l'unico limite, sancito anche dall'art. 2233 c.c., di non liquidare somme meramente simboliche
e non si vede come possa essere considerato simbolico l'importo di Euro 2.150,00 corrisposto dalla
;] CP_3
III.- Dalla lettura degli atti si apprende che l'attrice viaggiava quale terza trasportata Parte_1
sul sedile posteriore di una vettura AN ED cc 1362, così descritta nel verbale di intervento della
Polizia di Stato.
Nessuna delle parti sembra aver prodotto fotografie effigianti il veicolo incidentato, tuttavia dalla indagine eseguita sui modelli della vettura rappresentati in INTERNET, configuranti una conoscenza di fatti notori ex art. 115 cpc in quanto accessibili al quisque de populo, si evince con sufficiente certezza che la vettura AN ED, in tutte le sue versioni da 1400, 1600, 1650, 1800, 1900, 2000 cc, si caratterizza per gli ampi spazi dell'abitacolo, particolarmente confortevole nella parte posteriore con sedili ed interni della scocca rivestiti da imbottiture capaci di ridurre grandemente, se non azzerare del tutto, le conseguenze di un eventuale spostamento del soma del viaggiatore provocato dalla collisione con altro veicolo.
Le fotografie sottoriportate evidenziano pure l'ampio spazio che separa in tutti i modelli di AN
ED il bordo del cuscino del sedile posteriore dallo schienale del sedile anteriore, così assicurando una fascia di rispetto che consente al soma del viaggiatore un margine di spostamento sul sedile posteriore senza collidere con lo schienale del sedile anteriore, tutto questo a patto che il viaggiatore indossi le cinture di sicurezza obbligatorie ex art. 172 del C.d.S.
Ne consegue che se davvero la sig.ra avesse indossato le cinture di sicurezza ed Parte_1
utilizzato il poggiatesta, il di lei soma sarebbe stato saldamente assicurato ai comodi sedili posteriori dell'ampio abitacolo della ED, come effigiato dalle seguenti riproduzioni fotografiche del CP_7
veicolo attinte da INTERNET, e giammai il capo avrebbe potuto collidere con le altre componenti
10 interne in modo di provocare le lesioni dell'apparato masticatorio e della regione maxillo-facciale così descritte nella relazione del CTU: “1) il 03 giugno 2018 riportò un trauma Parte_1
cranio-facciale con edema delle mucose labiali e avulsione dell'incisivo centrale superiore di sinistra, lussazione dell'incisivo laterale superiore di sinistra e frattura parziale dell'incisivo centrale superiore di destra, trattate successivamente mediante trattamento odontoiatrico di ricostruzione di impianti endoprotesici, una contusione della piramide nasale con distacco dell'apice della spina nasale del mascellare superiore, un trauma distrattivo del rachide cervicale, un trauma contusivo del polso sinistro con frattura composta dell'osso capitato del carpo, ed un politrauma contusivo.”
Ne consegue che la stessa tipologia di lesioni sofferte dall'attrice denunzia con evidenza il mancato uso delle cinture di sicurezza che avrebbero assicurato il tronco ed il rachide allo schienale del sedile posteriore ed al poggiatesta impedendo la collisione del capo con altre componenti dell'abitacolo peraltro poste a rispettabile distanza, stante l'ampiezza interna del veicolo rappresentata dalla riproduzioni fotografiche seguenti.
Unica lesione compatibile con l'uso delle cinture di sicurezza e del poggiatesta appare essere quella descritta dal CTU: “un trauma distrattivo del rachide cervicale, un trauma contusivo del polso sinistro con frattura composta dell'osso capitato del carpo, ed un politrauma contusivo.”
Il pregiudizio sofferto appare già ristorato dagli importi corrisposti stragiudizialmente dalla
[...]
nella misura allegata in atti processuali e non oggetto di espressa Controparte_3
contestazione da parte della attrice:
1) in data 25 febbraio 2019 Euro 6.000,00 di cui Euro 900,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale;
2) in data 28 giugno 2019 Euro 11.250,00 di cui Euro 1.250,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale;
IV.- In conclusione la domanda giudiziale di deve essere rigettata, essendo in gran Parte_1
parte il danno ascrivibile al fatto e colpa della stessa danneggiata secondo la regola dettata nell'art. 11 1227 del codice civile che, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, così dispone:
“1.- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dell'attrice.
VI.- Di seguito la fotografie effigianti l'abitacolo interno, con particolare riguardo alla zona posteriore, della autovettura AN ED modelli 1400, 1600, 1650, 1800, 1900, 2000 cc.
12 13 14 15 16
P.Q.M.
17 a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta la domanda di;
Parte_1
c) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della Controparte_3
liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre
[...]
spese della CTU come liquidate in atti, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese nei confronti di . Controparte_2
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 05 luglio 2025;
Il giudice dott.Alberto Munno
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta l'11 luglio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4070 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti n. 7 a Parte_1 C.F._1
Taranto presso lo studio dell'Avv. Michele Zonno (c.f. ) dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Attrice
C O N T R O
con sede legale in Torino alla via Corte d'Appello Controparte_1
11 ( c.f. ) elettivamente domiciliata in Taranto presso lo studio professionale dell'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Ramellini (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa come da C.F._3
documentazione in atti;
Convenuta
(c.f. ), nato il [...] a [...]; Controparte_2 C.F._4
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 23 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 12 giugno 2025 e del 02 luglio 205 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
ed il sig. , deducendo: 1) che il 03 giugno 2018 alle ore Controparte_3 Controparte_4
05,30 circa, lungo la intersezione tra Via Cugini e Via Tito Livio in abitato di Taranto, il sig CP_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 proprietario e conducente della AN Delta tg. EA 510 VN assicurata per la R.C. con la
[...]
perdeva il controllo del mezzo andando a collidere con la Ford Galaxy tg. CZ802ZA CP_5
ferma e parcheggiata, che veniva di conseguenza sospinta contro la Opel Meriva tg. DR344EX pure parcheggiata, che a sua volta era sospinta contro la Fiat 500 tg. AZ477XV pure parcheggiata che veniva infine sospinta contro la Fiat Punto tg. ES041AL pure parcheggiata;
2) che essa attrice viaggiava come terza trasportata sul veicolo AN Delta tg. EA510VN condotta dal proprietario
; 3) che essa attrice era trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.S. Controparte_2
Annunziata di Taranto ove veniva diagnosticata “trauma cranio-facciale con edema post traumatico delle labbra, lesioni dentali, policontusa” con prognosi di gg. 10; 4) che a seguito di ulteriori accertamenti medici venivano evidenziate lesioni all'apparato masticatorio, con particolare riferimento all'avulsione dell'incisivo centrale superiore di sinistra, lussazione dell'incisivo laterale superiore di sinistra, parziale frattura dell'incisivo centrale superiore di destra, riparabili con una spesa preventivata di euro 35.000,00; 5) che il danno biologico ammontava ad euro 33.732,00; 6) che il danno non patrimoniale sviluppava un totale di euro 94.095,50; 7) che a seguito di atto di costituzione in mora la inviava dapprima una offerta di euro 5700 di Controparte_3
cui 900 per compensi legali e successivamente una seconda di euro 10.000 di cui 1250 per spese legali.
Concludeva chiedendo: 1) l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'accaduto a carico di
; 2) la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di euro Controparte_2
82.548,90, già detratte le somme offerte dalla e trattenute in acconto del CP_1 Controparte_1
maggior avere, con maggiorazione di interessi moratori e rivalutazione;
3) rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del costituito procuratore.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti Controparte_3
conclusioni:
[“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato che la sig.ra si è Parte_1
resa corresponsabile del danno alla persona riportato in occasione del sinistro per non aver indossato le cinture di sicurezza, ritenere congrue le somme di cui alle offerte eseguite dalla Società
5 nella fase stragiudiziale sia in ordine al risarcimento del danno alla persona Controparte_1
che per i compensi legali relativi alla fase stragiudiziale, rigettando ogni maggiore pretesa;
vittoria nelle spese e competenze del giudizio”. ]
Così argomentava le proprie richieste la : Controparte_3
[a) Si fa presente sin da subito che , come d'altronde risulta chiaro dalla condotta CP_3
assunta nella fase stragiudiziale, non intende contestare l'accadimento del sinistro, la responsabilità del sig. conducente della vettura, né il fatto che l'odierna attrice al momento del Controparte_6
fatto viaggiasse in qualità di terza trasportata a bordo dell'auto AN Delta tg. EA 510 VN;
b) nemmeno contesta che la sig.ra abbia riportato lesioni personali in CP_3 Parte_1
occasione dell'incidente per cui è causa;
contesta invece, recisamente, la deducente la natura e
l'entità del danno alla persona che l'attrice sostiene aver riportato nell'occasione, l'ammontare delle spese mediche richieste con particolare riferimento a quelle dentarie e, infine, il fatto che indossasse le cinture di sicurezza, circostanza questa che la rende corresponsabile del danno fisico subito;
c) A tal proposito, quello del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice, deve farsi immediata chiarezza su quanto scritto dal medico che per conto di sottopose a CP_3
visita la sig.ra precisando che nella relazione si legge testualmente: “Utilizzo obbligatori di Pt_1
protezione – NO”; e, a conclusione della perizia: “Compatibilità fra lesioni accertate e corretto uso dei presidi obbligatori di protezione – DUBBIO”. In buona sostanza il medico ha escluso che l'attrice al momento del fatto facesse uso delle cinture;
d) D'altra parte non è necessario essere un medico per rendersi conto del fatto che, avendo l'attrice riportato lesioni alle labbra, ai denti e al naso, le cinture di sicurezza proprio non le usava. Il sinistro per cui è causa, nel quale la vettura condotta dal sig. per motivi addebitabili al suo CP_6
conducente ma tuttora ignoti è andata ad urtare contro una serie di vetture parcheggiate, rientra nell'ambito dei classici incidenti del sabato sera o, meglio, della domenica mattina. L'evento si è verificato domenica 3 giugno 2018, alle ore 5,30 del mattino, e il fatto che l'auto condotta dal sig.
6 sia andata ad urtare autonomamente contro una serie di vetture parcheggiate non è CP_6
assolutamente rassicurante sulle condizioni psico – fisiche del suo conducente che, lo si dice a scanso di equivoci, poteva essere anche solo molto stanco. In considerazione di ciò, non è affatto da escludersi, ed anzi è più che mai probabile tenuto conto dei distretti anatomici interessati dalle lesioni più consistenti, che la sig.ra le cinture non le indossasse affatto;
Pt_1
e) Si chiede pertanto che il Tribunale voglia disporre ctu al fine di verificare la compatibilità dei danni alla persona riportati dall'attrice con l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Ci si oppone sin da ora alla eventuale prova testimoniale che l'attrice dovesse chiedere a mezzo del solito Tes_1
pronto a sostenere di essere intervenuto subito dopo l'incidente per constatare se qualcuno si fosse fatto male e di aver personalmente slacciato le cinture di sicurezza saldamente incollate al corpo della sig.ra salvo a dileguarsi immediatamente dopo e ben prima dell'arrivo dei Pt_1
verbalizzanti, che tale non hanno trovato non essendoci traccia nel verbale. Le uniche Tes_1
persone sentite sono state i proprietari delle vetture parcheggiate urtare dalla AN Delta, tutti che si trovavano a casa e che sono scesi dopo l'urto, nessuno dei quali ha riferito alcunchè sulla situazione degli occupanti dell'auto investitrice;
f) , come d'altronde ammesso nell'atto di citazione, nella fase stragiudiziale, sulla base CP_3
degli accertamenti sul fatto e di quelli peritali, inviava alla danneggiata due offerte:
1) in data 25 febbraio 2019 Euro 6.000,00 di cui Euro 900,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale;
2) in data 28 giugno 2019 Euro 11.250,00 di cui Euro 1.250,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale;
le offerte formulate in tempi diversi si giustificano per il fatto di aver la deducente inteso eseguire immediatamente una offerta per il risarcimento del danno alla persona integrata successivamente all'esito della perizia medica specialistica odontoiatrica. In ogni caso, perché il Tribunale abbia piena cognizione della valutazione del danno fisico, si produce la relazione medico – legale del Dott.
e quella odontoiatrica del Dott. Persona_1 Persona_2
7 g) Le offerte eseguite ante causam sono state congrue ed hanno pienamente risarcito il danno alla persona effettivamente riportato dalla sig.ra in occasione del sinistro. Per quanto innanzi si Pt_1
impugna e contesta tutto quanto dedotto da controparte in ordine alla natura e all'entità del danno fisico subito con particolare riferimento agli esiti permanenti e alla durata della malattia indicati in citazione in quanto esagerati ed infondati. Si impugna e contesta altresì l'ammontare delle spese mediche rilevando, per quel che riguarda quelle odontoiatriche, che in parte riguardano distretti non danneggiati in occasione dell'incidente e, per altro verso, perché eccessive ed ingiustificate;
h) Come il Tribunale potrà agevolmente rilevare dalla lettura delle relazioni mediche prodotte, i postumi permanenti effettivamente residuati a carico della odierna attrice sono di modesta entità tanto da rientrare ampiamente nell'ambito delle c. d. microinvalidità. Anche la durata della malattia, quella effettiva, fu ben più breve rispetto a quella ex adverso indicata e la guarigione è stata soddisfacente. Non si comprende pertanto la personalizzazione del risarcimento chiesta dalla attrice nella misura massima prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano. A tal proposito è opportuno precisare che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, la personalizzazione del risarcimento può essere concessa tutte le volte nelle quali il danno alla persona abbia procurato al danneggiato conseguenze extra ordinem che peraltro devono essere debitamente dedotte e provate. Nel caso in esame è evidente che tali conseguenze non sussistono nemmeno nell'impossibile caso in cui dovessero essere confermate le valutazioni del danno prospettate nell'atto di citazione;
i) Nel caso in cui il Tribunale dovesse disporre ctu medica, per l'espletamento della quale si chiede espressamente la designazione di specialista in medicina legale, si nomina sin d'ora consulente di parte il Dott. da Bari salvo altro, in aggiunta o sostituzione, da designarsi entro il Persona_3
termine che sarà assegnato dal Magistrato;
l) Si contesta infine la pretesa di controparte relativa alle maggiori spese legali relative alla fase stragiudiziale pretese dalla controparte. In primo luogo deve osservarsi che le spese CP_3
legali le ha corrisposte unitamente alle offerte nella totale misura di Euro 2.150,00 e che tale somma
è più che congrua a risarcire tale danno. In maniera più specifica si osserva che la controparte non
8 ha provato di aver subito tale danno dal momento che ha prodotto esclusivamente una “copia del calcolo compensi assistenza stragiudiziale” (doc. 18) che ovviamente nulla prova;
m) Deve aggiungersi che in realtà le spese per l'attività stragiudiziale non erano nemmeno dovute al momento che non sussistevano i requisiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (difficoltà della controversia e mancata assistenza da parte della Compagnia) e perchè, come più volte precisato dal Tribunale di Taranto in numerose decisioni, la mera attività di redazione della lettera di messa in mora e di reperimento e invio all'Assicuratore dei documenti riguardanti il danno, costituisce parte necessaria e preparatoria che non merita compenso. Aggiunge il sottoscritto che si tratta di attività che comporta un impegno del tutto minimo da parte del difensore. Nonostante ciò
le spese per l'assistenza nella fase stragiudiziale le ha corrisposte e, come si è visto CP_3
sopra, le ha corrisposte in maniera del tutto congrua tanto che si intende contestare solo la maggiore infondata pretesa;
n) Le richieste sono palesemente esagerate. I parametri indicati dalla Tariffa Professionale non sono vincolanti, e comunque, sulla base di quanto stabilito dall'art. 19 del D.M. 55/2014 in ordine ai compensi per l'attività legale stragiudiziale: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.”.
Nulla giustifica l'applicazione dei parametri richiesti dall'attrice sulla base di quanto previsto dalla legge.
I parametri previsti dal D.M. 55/2014 possono essere diminuiti o aumentati proprio in forza dell'importanza dell'opera prestata e addirittura disattesi dal Giudice qualora ritenuti eccessivi.
Del resto, la norma altro non fa che ricalcare il testo dell'art. 2233, comma 2, c.c. che disciplina le
9 regole del compenso delle professioni intellettuali: “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
I parametri per la determinazione del compenso costituiscono mere soglie di riferimento standard, con l'unico limite, sancito anche dall'art. 2233 c.c., di non liquidare somme meramente simboliche
e non si vede come possa essere considerato simbolico l'importo di Euro 2.150,00 corrisposto dalla
;] CP_3
III.- Dalla lettura degli atti si apprende che l'attrice viaggiava quale terza trasportata Parte_1
sul sedile posteriore di una vettura AN ED cc 1362, così descritta nel verbale di intervento della
Polizia di Stato.
Nessuna delle parti sembra aver prodotto fotografie effigianti il veicolo incidentato, tuttavia dalla indagine eseguita sui modelli della vettura rappresentati in INTERNET, configuranti una conoscenza di fatti notori ex art. 115 cpc in quanto accessibili al quisque de populo, si evince con sufficiente certezza che la vettura AN ED, in tutte le sue versioni da 1400, 1600, 1650, 1800, 1900, 2000 cc, si caratterizza per gli ampi spazi dell'abitacolo, particolarmente confortevole nella parte posteriore con sedili ed interni della scocca rivestiti da imbottiture capaci di ridurre grandemente, se non azzerare del tutto, le conseguenze di un eventuale spostamento del soma del viaggiatore provocato dalla collisione con altro veicolo.
Le fotografie sottoriportate evidenziano pure l'ampio spazio che separa in tutti i modelli di AN
ED il bordo del cuscino del sedile posteriore dallo schienale del sedile anteriore, così assicurando una fascia di rispetto che consente al soma del viaggiatore un margine di spostamento sul sedile posteriore senza collidere con lo schienale del sedile anteriore, tutto questo a patto che il viaggiatore indossi le cinture di sicurezza obbligatorie ex art. 172 del C.d.S.
Ne consegue che se davvero la sig.ra avesse indossato le cinture di sicurezza ed Parte_1
utilizzato il poggiatesta, il di lei soma sarebbe stato saldamente assicurato ai comodi sedili posteriori dell'ampio abitacolo della ED, come effigiato dalle seguenti riproduzioni fotografiche del CP_7
veicolo attinte da INTERNET, e giammai il capo avrebbe potuto collidere con le altre componenti
10 interne in modo di provocare le lesioni dell'apparato masticatorio e della regione maxillo-facciale così descritte nella relazione del CTU: “1) il 03 giugno 2018 riportò un trauma Parte_1
cranio-facciale con edema delle mucose labiali e avulsione dell'incisivo centrale superiore di sinistra, lussazione dell'incisivo laterale superiore di sinistra e frattura parziale dell'incisivo centrale superiore di destra, trattate successivamente mediante trattamento odontoiatrico di ricostruzione di impianti endoprotesici, una contusione della piramide nasale con distacco dell'apice della spina nasale del mascellare superiore, un trauma distrattivo del rachide cervicale, un trauma contusivo del polso sinistro con frattura composta dell'osso capitato del carpo, ed un politrauma contusivo.”
Ne consegue che la stessa tipologia di lesioni sofferte dall'attrice denunzia con evidenza il mancato uso delle cinture di sicurezza che avrebbero assicurato il tronco ed il rachide allo schienale del sedile posteriore ed al poggiatesta impedendo la collisione del capo con altre componenti dell'abitacolo peraltro poste a rispettabile distanza, stante l'ampiezza interna del veicolo rappresentata dalla riproduzioni fotografiche seguenti.
Unica lesione compatibile con l'uso delle cinture di sicurezza e del poggiatesta appare essere quella descritta dal CTU: “un trauma distrattivo del rachide cervicale, un trauma contusivo del polso sinistro con frattura composta dell'osso capitato del carpo, ed un politrauma contusivo.”
Il pregiudizio sofferto appare già ristorato dagli importi corrisposti stragiudizialmente dalla
[...]
nella misura allegata in atti processuali e non oggetto di espressa Controparte_3
contestazione da parte della attrice:
1) in data 25 febbraio 2019 Euro 6.000,00 di cui Euro 900,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale;
2) in data 28 giugno 2019 Euro 11.250,00 di cui Euro 1.250,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale;
IV.- In conclusione la domanda giudiziale di deve essere rigettata, essendo in gran Parte_1
parte il danno ascrivibile al fatto e colpa della stessa danneggiata secondo la regola dettata nell'art. 11 1227 del codice civile che, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, così dispone:
“1.- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dell'attrice.
VI.- Di seguito la fotografie effigianti l'abitacolo interno, con particolare riguardo alla zona posteriore, della autovettura AN ED modelli 1400, 1600, 1650, 1800, 1900, 2000 cc.
12 13 14 15 16
P.Q.M.
17 a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta la domanda di;
Parte_1
c) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della Controparte_3
liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre
[...]
spese della CTU come liquidate in atti, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese nei confronti di . Controparte_2
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 05 luglio 2025;
Il giudice dott.Alberto Munno
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3