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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/09/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3615/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3615/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Cortesi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 15 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Collecchio (PR), il giorno 11 giugno 2000, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 2 aprile 2000 e il 16 settembre 2007) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, al godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda cumulata di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in esame è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime Per_2
(vigente fino all'imminente raggiungimento della sua maggiore età) di affidamento, collocazione (da cui il conforme godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Collecchio (PR) il giorno 11 giugno 2000 (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 18, P. 2, S. A, anno 2000).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 12 maggio 2025 e depositato il seguente 15 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3615/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Cortesi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 15 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Collecchio (PR), il giorno 11 giugno 2000, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 2 aprile 2000 e il 16 settembre 2007) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, al godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda cumulata di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in esame è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime Per_2
(vigente fino all'imminente raggiungimento della sua maggiore età) di affidamento, collocazione (da cui il conforme godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Collecchio (PR) il giorno 11 giugno 2000 (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 18, P. 2, S. A, anno 2000).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 12 maggio 2025 e depositato il seguente 15 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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