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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 05/10/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa NN ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 593/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIULI NICOLETTA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PATRIGNANI MARIKA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “ Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui alla premessa ed in accoglimento della presente opposizione : 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, illegittimità ed infondatezza della richiesta monitoria per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per i motivi in premessa e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il D.I. n. 126/ 2021, R.G. n. 407/2021, Tribunale di Urbino, Dott. Egidio Leone, emesso in data 7.07.2021 e rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. 2)
Accertare e dichiarare che la somma oggetto della domanda monitoria non è dovuta da parte del Sig.
in proprio e nella qualità di titolare della ditta “ IL CAMPAGNOLO” per tutti Parte_1
i motivi di cui alla premessa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il pagina 1 di 6 D.I. n. 126/ 2021, R.G. n. 407/2021, Tribunale di Urbino, Dott. Egidio Leone, emesso in data
7.07.2021 e rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
3) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle superiori istanze di cui ai punti 1) e 2), accertare e dichiarare per i motivi in premessa esplicitati, la somma dovuta dal Sig.
[...]
in proprio e nella qualità di titolare della ditta “ IL CAMPAGNOLO” nella misura che il Parte_1
Giudice riterrà di quantificare, anche in via equitativa e, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il D.I. n. 126/ 2021, R.G. n. 407/2021, Tribunale di Urbino, Dott. Egidio
Leone, emesso in data 7.07.2021 e rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
4) Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfetario oltre oneri fiscali come per legge ”.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Urbino, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- nel merito respingere l'opposizione proposta dal sig. , siccome infondata, Parte_1
con conseguente conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo n.126/2021 del 07.07.2021 - R.G.
407/2021 emesso dal Tribunale di Urbino e condannare il medesimo al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo n.126/2021 ;
- Accertare la temerarietà della lite dell'opponente e per l'effetto condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. ad una somma equitativamente decisa dal giudicante. Con vittoria di spese, compenso del giudizio oltre spese generali, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , titolare della ditta “IL CAMPAGNOLO”, con atto regolarmente Parte_1
notificato proponeva opposizione al dec. Ing,n. 126/2021 emesso dal Tribunale di Urbino, convenendo in giudizio la rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate. Controparte_1
Si è costituita regolarmente in giudizio la contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto quanto dedotto e prodotto dall'opponente, invocando le conclusioni sopra riportate.
pagina 2 di 6 La prima udienza del 18.02.2022 si svolgeva mediante il deposito delle note scritte e il Giudice, lette le stesse, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando all'udienza del 17/06/2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori. A tale udienza, a scioglimento della riserva assunta, venivano ammesse le prove ed espletate le stesse all'udienza del 27.01.2023, 12.05.2023 e
23.06.2023. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 29 marzo 2024 che le parti rassegnavano. La causa quindi, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Parte opponente lamenta di aver concordato con un rappresentante della una rivisitazione del CP_1
prezzo di fornitura del caffè.
Assume l'opposta che il preteso credito oggetto della domanda monitoria, avrebbe origine dal mancato pagamento della quantità di caffè per Euro 5.236.50 di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio vale a dire Fatt. 126 del 10.02.2020, Fatt.n. 384 del 7.09.2020, Fatt.n. 669 del 17.12.2020 e Fatt. 686 del 23.12.2020 (All.4 ricorso per decreto ingiuntivo). Asserisce inoltre che il Sig. non Parte_1
avrebbe corrisposto quanto doveva per la fornitura di caffè e che il mancato rispetto del contratto di fornitura comporterebbe la restituzione del premio residuo sullo sconto anticipato, concesso al sig. che ammonterebbe ad € 1.559,84 nonchè il pagamento della penale pari ad € 3.724,50 Parte_1
ovvero € 6,50 per ognuno dei 573 Kg di caffè non ritirati.
La causa è stata istruita attraverso produzione documentale e prova per testi.
Dall'istruttoria è emerso che il bar preso in gestione dal sig. era già cliente della torrefazione Parte_1
ed usufruiva delle attrezzature messe a disposizione dalla stessa;
nel subentro dell'attività le attrezzature presenti sono state lasciate al nuovo gestore, oggi l'opponente, che aveva scelto di proseguire a rifornire il bar con il caffè “Pascucci”. In particolare, l'articolo 61147 Macchina Caffè
XLVI steam Hammer era in carico al bar dal 10.10.2017 con matricola MC17-0351.
pagina 3 di 6 Data questa premessa che rileva solo ai fini di una continuità storica vertendo la presente opposizione in materia di contratto di somministrazione e non avendo ad oggetto la restituzione di macchinari, si evidenzia che in data 11.03.2020 veniva sottoscritto tra la e il sig. un CP_1 Parte_1
“Contratto di somministrazione con patto di esclusiva a favore del somministrante” (Doc. 7 Fascicolo
Monitorio - Contratto ). Parte_1
Il contratto prevedeva un quantitativo minimo di acquisto in n. 255 kg di caffè per ognuno dei 3 anni di validità al prezzo di listino, con rimessa diretta a 30gg vista fattura.
A fronte di tale vincolo il fornitore si impegnava a riconoscere un premio, anche anticipato, al cliente, che nel caso di specie è stato erogato in data 11.03.2020 (Doc. 8 Fascicolo Monitorio - Estratto conto con Premio erogato sul contratto) come sconto anticipato pari ad Euro 2.000,00 (Euro 2,62 x 255 kg x
3 anni).
Emerge dalla lettura del contratto che in caso di risoluzione dello stesso per ritardi nel pagamento delle forniture superiori a 15gg la potrà domandare la risoluzione del contratto e il risarcimento del CP_1
danno, dovuto ai mancati consumi, quantificato nella penale di Euro 6,50 per ogni kg. di caffè non ritirato, ovvero, nel caso de quo , pari a kg. 573, pertanto, pari ad Euro 3.724,50; inoltre, il premio anticipato deve essere restituito in relazione ai mancati consumi di caffè successivi alla stipula del contratto.
Nel caso che ci occupa su 765kg di caffè previsti da contratto, ne sono stati consumati 168kg, per cui risulta essere stata emessa una nota di credito di Euro 440,16 e il premio residuo ancora dovuto è pari ad Euro 1.559,84.
Emerge altresì dalla documentazione depositata che il contratto è stato risolto con la lettera di sollecito del 25.03.2021 inviata via pec (Docc. 1,2 e 3 Fascicolo Monitorio - Lettera sollecito 25.03.2021,
Accettazione e Consegna - - Lettera di Parte_1 Controparte_1
sollecito).
Dalla semplice lettura del contratto intercorso tra le parti lo stesso si basa sui kg. consumati e previsti dal cliente, sui kg. viene applicato lo sconto anticipato e la penale, mentre il prezzo di listino del caffè della è chiaramente esposto in ogni fattura. CP_1
pagina 4 di 6 L'opposizione rappresentata da parte opponente si basa sul fatto che vi fosse stato un accordo verbale con l'agente per rivedere il prezzo e che la cosa fosse stata sollecitata più volte dal sig. Parte_1
all'agente . Testimone_1
Tale versione non risulta né provata documentalmente, né attraverso l'escussione testimoniale. Dalla prova testimoniale infatti, non sono emerse modifiche al contratto, nè promesse di variazione dei termini contrattuali, ma esclusivamente doglianze circa gli accordi contrattuali sottoscritti. Vi sarebbe dovuto essere un nuovo contratto di fornitura esclusiva con uno sconto anticipato, o semmai una qualche documentazione che rappresentasse quanto paventato da parte opponente. Non risulta agli atti alcuna comunicazione scritta alla di richiesta di modifica del contratto sottoscritto dalle parti CP_1
in data 11 marzo 2020, né alcun successivo contratto.
Non vi sono né contestazioni scritte alla fornitura né al contratto. Emerge al contrario, come peraltro dedotto dalla stessa parte opponente, che quest'ultima abbia stipulato una nuova fornitura di caffè con altro fornitore senza inviare alcun recesso alla CP_1
Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito.
Parte opponente di converso invece, non è riuscita a dimostrare i propri assunti oggetto della presente opposizione.
Peraltro, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
pagina 5 di 6 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Le eccezioni di parte opponente non hanno trovato riscontro probatorio.
Il contratto quindi intercorso tra le parti deve ritenersi valido ed operante. Di conseguenza,
l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Deve, al contrario, respingersi la domanda, avanzata dalla parte opposta, diretta ad ottenere la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dal convenuto - nel comportamento processuale dell'opponente, gli estremi della colpa grave o della mala fede. Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo a mente tutte le fasi e i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e ss. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2021-R/g 407/2021 emesso dal Tribunale di Urbino in data 07.07.2021;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forfett. 15%, CPA ed IVA come per legge.
Urbino, lì 05 ottobre 2025
Il Giudice on.
NN ER
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa NN ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 593/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIULI NICOLETTA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PATRIGNANI MARIKA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “ Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui alla premessa ed in accoglimento della presente opposizione : 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, illegittimità ed infondatezza della richiesta monitoria per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per i motivi in premessa e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il D.I. n. 126/ 2021, R.G. n. 407/2021, Tribunale di Urbino, Dott. Egidio Leone, emesso in data 7.07.2021 e rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. 2)
Accertare e dichiarare che la somma oggetto della domanda monitoria non è dovuta da parte del Sig.
in proprio e nella qualità di titolare della ditta “ IL CAMPAGNOLO” per tutti Parte_1
i motivi di cui alla premessa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il pagina 1 di 6 D.I. n. 126/ 2021, R.G. n. 407/2021, Tribunale di Urbino, Dott. Egidio Leone, emesso in data
7.07.2021 e rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
3) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle superiori istanze di cui ai punti 1) e 2), accertare e dichiarare per i motivi in premessa esplicitati, la somma dovuta dal Sig.
[...]
in proprio e nella qualità di titolare della ditta “ IL CAMPAGNOLO” nella misura che il Parte_1
Giudice riterrà di quantificare, anche in via equitativa e, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il D.I. n. 126/ 2021, R.G. n. 407/2021, Tribunale di Urbino, Dott. Egidio
Leone, emesso in data 7.07.2021 e rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
4) Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfetario oltre oneri fiscali come per legge ”.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Urbino, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- nel merito respingere l'opposizione proposta dal sig. , siccome infondata, Parte_1
con conseguente conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo n.126/2021 del 07.07.2021 - R.G.
407/2021 emesso dal Tribunale di Urbino e condannare il medesimo al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo n.126/2021 ;
- Accertare la temerarietà della lite dell'opponente e per l'effetto condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. ad una somma equitativamente decisa dal giudicante. Con vittoria di spese, compenso del giudizio oltre spese generali, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , titolare della ditta “IL CAMPAGNOLO”, con atto regolarmente Parte_1
notificato proponeva opposizione al dec. Ing,n. 126/2021 emesso dal Tribunale di Urbino, convenendo in giudizio la rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate. Controparte_1
Si è costituita regolarmente in giudizio la contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto quanto dedotto e prodotto dall'opponente, invocando le conclusioni sopra riportate.
pagina 2 di 6 La prima udienza del 18.02.2022 si svolgeva mediante il deposito delle note scritte e il Giudice, lette le stesse, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando all'udienza del 17/06/2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori. A tale udienza, a scioglimento della riserva assunta, venivano ammesse le prove ed espletate le stesse all'udienza del 27.01.2023, 12.05.2023 e
23.06.2023. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 29 marzo 2024 che le parti rassegnavano. La causa quindi, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Parte opponente lamenta di aver concordato con un rappresentante della una rivisitazione del CP_1
prezzo di fornitura del caffè.
Assume l'opposta che il preteso credito oggetto della domanda monitoria, avrebbe origine dal mancato pagamento della quantità di caffè per Euro 5.236.50 di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio vale a dire Fatt. 126 del 10.02.2020, Fatt.n. 384 del 7.09.2020, Fatt.n. 669 del 17.12.2020 e Fatt. 686 del 23.12.2020 (All.4 ricorso per decreto ingiuntivo). Asserisce inoltre che il Sig. non Parte_1
avrebbe corrisposto quanto doveva per la fornitura di caffè e che il mancato rispetto del contratto di fornitura comporterebbe la restituzione del premio residuo sullo sconto anticipato, concesso al sig. che ammonterebbe ad € 1.559,84 nonchè il pagamento della penale pari ad € 3.724,50 Parte_1
ovvero € 6,50 per ognuno dei 573 Kg di caffè non ritirati.
La causa è stata istruita attraverso produzione documentale e prova per testi.
Dall'istruttoria è emerso che il bar preso in gestione dal sig. era già cliente della torrefazione Parte_1
ed usufruiva delle attrezzature messe a disposizione dalla stessa;
nel subentro dell'attività le attrezzature presenti sono state lasciate al nuovo gestore, oggi l'opponente, che aveva scelto di proseguire a rifornire il bar con il caffè “Pascucci”. In particolare, l'articolo 61147 Macchina Caffè
XLVI steam Hammer era in carico al bar dal 10.10.2017 con matricola MC17-0351.
pagina 3 di 6 Data questa premessa che rileva solo ai fini di una continuità storica vertendo la presente opposizione in materia di contratto di somministrazione e non avendo ad oggetto la restituzione di macchinari, si evidenzia che in data 11.03.2020 veniva sottoscritto tra la e il sig. un CP_1 Parte_1
“Contratto di somministrazione con patto di esclusiva a favore del somministrante” (Doc. 7 Fascicolo
Monitorio - Contratto ). Parte_1
Il contratto prevedeva un quantitativo minimo di acquisto in n. 255 kg di caffè per ognuno dei 3 anni di validità al prezzo di listino, con rimessa diretta a 30gg vista fattura.
A fronte di tale vincolo il fornitore si impegnava a riconoscere un premio, anche anticipato, al cliente, che nel caso di specie è stato erogato in data 11.03.2020 (Doc. 8 Fascicolo Monitorio - Estratto conto con Premio erogato sul contratto) come sconto anticipato pari ad Euro 2.000,00 (Euro 2,62 x 255 kg x
3 anni).
Emerge dalla lettura del contratto che in caso di risoluzione dello stesso per ritardi nel pagamento delle forniture superiori a 15gg la potrà domandare la risoluzione del contratto e il risarcimento del CP_1
danno, dovuto ai mancati consumi, quantificato nella penale di Euro 6,50 per ogni kg. di caffè non ritirato, ovvero, nel caso de quo , pari a kg. 573, pertanto, pari ad Euro 3.724,50; inoltre, il premio anticipato deve essere restituito in relazione ai mancati consumi di caffè successivi alla stipula del contratto.
Nel caso che ci occupa su 765kg di caffè previsti da contratto, ne sono stati consumati 168kg, per cui risulta essere stata emessa una nota di credito di Euro 440,16 e il premio residuo ancora dovuto è pari ad Euro 1.559,84.
Emerge altresì dalla documentazione depositata che il contratto è stato risolto con la lettera di sollecito del 25.03.2021 inviata via pec (Docc. 1,2 e 3 Fascicolo Monitorio - Lettera sollecito 25.03.2021,
Accettazione e Consegna - - Lettera di Parte_1 Controparte_1
sollecito).
Dalla semplice lettura del contratto intercorso tra le parti lo stesso si basa sui kg. consumati e previsti dal cliente, sui kg. viene applicato lo sconto anticipato e la penale, mentre il prezzo di listino del caffè della è chiaramente esposto in ogni fattura. CP_1
pagina 4 di 6 L'opposizione rappresentata da parte opponente si basa sul fatto che vi fosse stato un accordo verbale con l'agente per rivedere il prezzo e che la cosa fosse stata sollecitata più volte dal sig. Parte_1
all'agente . Testimone_1
Tale versione non risulta né provata documentalmente, né attraverso l'escussione testimoniale. Dalla prova testimoniale infatti, non sono emerse modifiche al contratto, nè promesse di variazione dei termini contrattuali, ma esclusivamente doglianze circa gli accordi contrattuali sottoscritti. Vi sarebbe dovuto essere un nuovo contratto di fornitura esclusiva con uno sconto anticipato, o semmai una qualche documentazione che rappresentasse quanto paventato da parte opponente. Non risulta agli atti alcuna comunicazione scritta alla di richiesta di modifica del contratto sottoscritto dalle parti CP_1
in data 11 marzo 2020, né alcun successivo contratto.
Non vi sono né contestazioni scritte alla fornitura né al contratto. Emerge al contrario, come peraltro dedotto dalla stessa parte opponente, che quest'ultima abbia stipulato una nuova fornitura di caffè con altro fornitore senza inviare alcun recesso alla CP_1
Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito.
Parte opponente di converso invece, non è riuscita a dimostrare i propri assunti oggetto della presente opposizione.
Peraltro, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
pagina 5 di 6 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Le eccezioni di parte opponente non hanno trovato riscontro probatorio.
Il contratto quindi intercorso tra le parti deve ritenersi valido ed operante. Di conseguenza,
l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Deve, al contrario, respingersi la domanda, avanzata dalla parte opposta, diretta ad ottenere la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dal convenuto - nel comportamento processuale dell'opponente, gli estremi della colpa grave o della mala fede. Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo a mente tutte le fasi e i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e ss. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2021-R/g 407/2021 emesso dal Tribunale di Urbino in data 07.07.2021;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forfett. 15%, CPA ed IVA come per legge.
Urbino, lì 05 ottobre 2025
Il Giudice on.
NN ER
pagina 6 di 6