Ordinanza collegiale 30 gennaio 2023
Sentenza 7 novembre 2023
Decreto presidenziale 22 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 15 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 22 gennaio 2025
Parere interlocutorio 29 luglio 2025
Parere definitivo 19 novembre 2025
Parere definitivo 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/01/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2025REG.PROV.COLL.
N. 00909/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2024, proposto dalla Provincia di BA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Di Donna, Ermelinda Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Arpa Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Trieste;
S.OL.VI.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Macchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di BA, Regione Puglia, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01312/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia, di Arpa Puglia e di S.OL.VI.C. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la Provincia di BA (d’ora innanzi BAT) ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza n. 1312 del 07 novembre 2023, resa dal T.a.r. per la Puglia sede di Bari, sez. II, su ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Canosa di Puglia avverso la determinazione dirigenziale provinciale n. 670/2020 avente ad oggetto il rinnovo e l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 479 del 15 settembre 2009 nonché avverso gli atti presupposti e consequenziali relativi ad un impianto di smaltimento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, IPPC 5.1 e 5.3 sito in contrada Tufarelle nel Comune di Canosa di Puglia, gestito dalla società S.OL.VI.C. s.r.l..
Rilevato che la Provincia di BAT, parallelamente alla notifica dell’appello, ha altresì avviato il procedimento di riesame dell’A.I.A. annullata dal T.a.r., in ottemperanza al dictum della medesima sentenza appellata n. 1312 del 2023.
Rilevato che, a conclusione del suddetto procedimento di riesame, la Provincia ha adottato la determinazione dirigenziale della Area 2 – Ambiente, Ecologia, Rifiuti, Parco Regionale Fiume Ofanto e SUA, n. 994 del 24.09.2024, avente ad oggetto: “ Autorizzazione Integrata Ambientale – riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 479 del 15/09/2009 – installazione ubicata in Canosa di Puglia, contrada Tufarelle – Società S.OL.VI.C. S.r.l. ”, in ottemperanza alla sentenza del T.a.r. per la Puglia sede di Bari n. 1312/2023, oggetto del presente ricorso in appello.
Rilevato che tale ultima determinazione dirigenziale è stata versata in atti nel presente giudizio in data 29 ottobre 2024.
Rilevato che, stante la intervenuta ottemperanza alla sentenza oggetto del presente giudizio d’appello, la Provincia, con nota del 8 novembre 2024, ha dato atto di non avere più interesse alla decisione dell’appello.
Rilevato, pertanto, che il presente giudizio deve essere definito con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, stante la intervenuta esecuzione incondizionata della sentenza appellata da parte della Provincia, soccombente in primo grado.
Rilevato che le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della definizione del presente giudizio con sentenza in rito che appare satisfattiva delle aspettative di tutte le parti, come confermato dal fatto che non sono state espresse riserve né richieste nemmeno in ordine al regolamento delle spese (in particolare il Comune di Canosa non nota del 18 novembre 2024, quanto al regolamento delle spese, si è rimesso al Collegio).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese di lite del presente grado tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO