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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
V sezione civile
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Daniela Galazzi Presidente dott. ssa Emanuela Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14310/2021 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Mula Parte_1 Parte_2
Attori
E in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Natale
Convenuto
E appresentata e difesa dall'Avv. Milena Pescerelli CP_2
interveniente
Oggetto: «impugnativa delibera di approvazione del bilancio»
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.9.2024
MOTIVI della DECISIONE e nella qualità di soci di hanno Parte_1 Parte_2 Controparte_1
impugnato la delibera sociale del 24.6.2021 di approvazione dei bilanci 2017, 2018, 2019 e 2020.
Hanno esposto di aver avuto accesso soltanto parziale alla documentazione sociale, tanto da rendersi necessaria la proposizione di un ricorso ex art. 2476 c.c. (ancora pendente al momento della domanda), e che non potendo esprimere il consenso all'approvazione del bilancio in modo consapevole, avevano deciso di abbandonare l'assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci.
Secondo gli attori la delibera sarebbe affetta da nullità in quanto i bilanci approvati violano i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c.
Ed invero nella bozza di bilancio presentata per l'approvazione all'assemblea del 1.7.2020 (all'esito della quale i bilanci non erano stati approvati), figurava un credito della società verso l'amministratore pari a € 232.398,33 (indicato nel conto “amministratore c/comp. da liq.” per €
142.394,47 e nel conto “amministratore c/anticip.” per € 90.003,86). All'esito delle osservazioni sollevate nel corso dell'assemblea da parte dei soci attori, l'amministratrice aveva di contro affermato di essere creditrice di detto importo, e di dover quindi procedere alle relative verifiche presso il consulente della società.
Nella successiva bozza di bilancio, poi approvata nel corso dell'assemblea del 24.6.2021, il credito verso l'amministratore risultava invece azzerato per effetto di registrazioni contabili errate, per come accertato dal consulente di parte.
Hanno quindi domandato accertarsi la nullità della delibera di approvazione dei bilanci 2017-2020.
Si è costituita in giudizio la società convenuta nella persona dell'amministratrice in carica CP_2
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Sussistendo una ipotesi di conflitto di interessi tra la società e l'amministratrice in carica in ragione degli specifici motivi di invalidità della delibera di approvazione del bilancio che hanno ad oggetto crediti/debiti tra l'amministratrice e la società, è stata disposta la nomina, ex art. 78 c.p.c., di un curatore speciale alla società.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore e la sua costituzione in giudizio in rappresentanza della società, è intervenuta ex art. 105 c.p.c. sostenendo CP_2
la corretta redazione dei bilanci.
L'interveniente ha allegato che la domanda proposta dai soci attori era da collocare in un contesto di conflittualità nella compagine sociale sorto all'esito delle dimissioni per giusta causa da parte di del luglio 2014, rassegnate per evitare il proprio licenziamento in ragione dello Parte_1
svolgimento di attività lavorativa concorrenziale con quella sociale, e del successivo giudizio dallo stesso intentato per ottenere i propri emolumenti. Ha poi contestato l'asserzione di controparte di mancata disponibilità della documentazione societaria, avendo assolto all'obbligo di consegna degli atti richiesti, laddove specificatamente indicati, mentre la controparte non aveva poi ritirato la documentazione richiesta.
Quanto alle specifiche contestazioni relative alle appostazioni indicate nei bilanci, ha osservato come tutte le operazioni annotate trovavano riscontro nei pagamenti da parte dell'amministratore di debiti sociali e dell'incasso di somme a titolo di compenso di amministratore, e che le inesattezze registrate nella prima bozza di bilancio dal consulente della società erano state poi corrette a seguito dell'emissione delle buste paga per compenso amministratore, con conseguente azzeramento del credito sociale precedentemente registrato.
Ha quindi domandato il rigetto della domanda attorea.
Osserva preliminarmente il Collegio che in relazione alla domanda di nullità della delibera di approvazione dei bilanci sociali, avanzata dagli attori, vi è un conflitto di interessi tra l'amministratrice in carica e la società.
Ed invero le poste di bilancio oggetto di censura riguardano proprio il debito dell'amministratrice verso la società, che risulterebbe – secondo l'assunto attoreo-essere stato azzerato per effetto delle appostazioni ritenute illegittime, con la conseguenza che l'interesse dell'amministratrice al rigetto della domanda non rappresenta l'esplicazione del solo interesse alla conferma della corretta redazione del bilancio, ma scaturisce dalla situazione sostanziale di debito (o credito) dipendente dall'accertamento oggetto del giudizio.
Tale situazione determina una situazione di conflitto di interessi tra la società, parte necessaria del giudizio di impugnazione e portatrice dell'interesse alla esatta rappresentazione dei dati sociali come dell'interesse alla eliminazione delle poste di bilancio che hanno consentito l'azzeramento del credito verso l'amministratrice, e l'amministratrice in carica che vanta un opposto interesse dalla conservazione delle medesime appostazioni per escludere il proprio debito verso la società.
Nella specie risulta quindi scongiurato il pericolo di una iper tutela della maggioranza a scapito del diritto di difesa dell'ente collettivo (cfr. Cass. 38883/2021) in quanto gli interessi di cui è portatrice la società non sono soltanto concorrenti, bensì confliggenti con quelli dell'amministratore e, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. 30 maggio 2003, n. 8803) ciò accade “ogni qualvolta vi sia la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo”.
La situazione sopra evidenziata varrebbe in tesi a riconoscere ad un interesse proprio Parte_3
alla partecipazione al presente giudizio ex art. 105 co. 1 c.p.c.: la chiesta pronuncia di nullità della delibera, con conseguente accertamento dell'illegittimità delle appostazioni in bilancio, è infatti destinata a far sorgere o venir meno il credito della società verso l'amministratrice, alla quale deve quindi riconoscere un interesse di diritto e non di mero fatto alla partecipazione al giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, come eccepito da parte attrice, si è costituita in giudizio CP_2 non personalmente, bensì “nella qualità amministratore e legale rappresentante di
[...]
(come è testualmente indicato nella comparsa di intervento) ed in tale veste ha Controparte_1
altresì conferito la procura al difensore. Né possono esservi dubbi in relazione alla qualità spesa all'esito della disamina dell'allegazione dalla stessa svolta e diretta a contestare la sussistenza del conflitto di interessi, secondo cui “gli interessi della società convenuta e del proprio amministratore non possono che coincidere e mirare all'effettivo corretto andamento dell'attività societaria….” E che quindi “l'Arch. quale amministratore e legale rappresentante p.t. CP_2
della è quindi portatore di un interesse ad intervenire al fine di Controparte_1 appoggiare e difendere l'operato proprio e della società di cui è amministratore…”.
Avendo l'interveniente inteso far valere non il proprio personale interesse quale creditrice/debitrice della società, ma quello sociale (nei termini sopra esposti), la costituzione in giudizio così svolta deve essere dichiarata inammissibile.
La legittimazione a rappresentare la società ed i relativi interessi deve infatti riconoscersi in via esclusiva in capo al curatore speciale nominato in corso di giudizio (con provvedimento in questa sede da confermarsi che ha di contro affermato la sussistenza del conflitto di interessi tra l'amministratore e la società).
Nel merito deve poi evidenziarsi che parte attrice, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. ha allegato, all'esito della disamina della nuova documentazione sociale acquisita, ulteriori motivi di nullità del bilancio approvato. Part In particolare, ha dedotto che il versamento di €. 205.349,23 del 27/03/2019 effettuato dall' sul conto corrente sociale era stato erroneamente annotato nel “conto creditori diversi”, con conseguente qualificazione come debito della società di quella che, invece, doveva risultare come una posta attiva costituente una entrata;
il 17/04/2019, sempre dal medesimo conto corrente sociale, erano stati emessi n. 13 assegni del valore complessivo di € 130.000,00 in favore sia dell'amministratrice sia della di lei madre, con successiva annotazione in avere nel conto
“04/01/002 Cassa assegni” e in dare del conto “07/02/001 Creditori diversi” e conseguente illegittimo azzeramento della cassa assegni della società; il 23/4/2019 era stato effettuato un bonifico dell'importo di € 75.000,00 in favore dell'amministratrice con causale “Rimborso spese amministratore”. Gli attori hanno inoltre evidenziato che, nella contabilità sociale, risultava appostato come debito verso l'amministratore l'importo di € 14.640,00 corrispondente a spese di pubblicità per l'anno
2019, per il quale tuttavia non risultava presente alcuna fattura, pur se contabilizzata.
Ciò posto rileva il Collegio che “la delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 cod. civ., quando è contraria a norme dettate a tutela dell'interesse generale, che trascende quello dei singoli soci, e che siano dirette a impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico - pratico del contratto e del rapporto di società.
Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico – patrimoniale, essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare” (cfr. Cass. sez. I civ. n. 928/03).
E' ormai superata la concezione che circoscriveva l'interesse ad agire del socio all'aspettativa di un più favorevole risultato economico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, potendo l'interesse a impugnare attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; interesse che è ravvisabile in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. cass. sez. un. 21 febbraio 2000, n. 27).
È pacifico, poi, che la domanda di accertamento della nullità investe la deliberazione assembleare che ha approvato unitariamente il bilancio viziato e che anche l'esistenza di alcune soltanto delle poste redatte in violazione di disposizioni inderogabili di legge è già da sola sufficiente a far dichiarare tale nullità, ma “occorre tuttavia considerare che, in azioni come quella in esame, se il socio, impugnando il bilancio, denuncia vizi afferenti ad una pluralità di poste diverse, egli propone contestualmente una pluralità di domande, con in comune il petitum (la declaratoria di nullità della deliberazione assembleare che ha approvato il bilancio viziato) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuna delle poste contestate. Né può negarsi l'interesse delle parti a una pronuncia del giudice che esamini le censure rivolte a ognuna delle poste di bilancio censurate” (cfr. in motivazione Cass. sez. I civ. n. 2758/12 già cit.). Il socio, infatti, ha diritto a ottenere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte in bilancio ed è altresì indubbio che la pronuncia giudiziale con cui venga dichiarata la nullità della delibera assembleare impugnata dal socio obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio, esente dai vizi riscontrati nel precedente. Nel caso di specie le censure mosse nell'atto introduttivo in relazione ai bilanci 2017 e 2018 sono risultate infondate.
Il consulente ha infatti verificato, all'esito dell'imputazione delle somme corrisposte all'amministratore a titolo di compenso, che non sono state commesse irregolarità contabili, ma sono stati contabilizzati, e dunque regolarizzati in un momento successivo, costi di competenza di anni precedenti.
E' infatti emerso che sono state successivamente emesse le note contabili e le relative buste relative ai compensi del 2017, mentre nel 2020 sono state emesse le note contabili e le buste relative agli anni 2016-2018-2019.
Il consulente ha poi accertato che “in data 29/07/2020 veniva effettuata una registrazione errata di un giroconto di euro 5.063 dal conto “amministratore c/anticipi”. Pertanto, alla luce di quanto su esposto il saldo del conto “amministratori c/comp. da liquidare” rettificato al 31.12.2020 è pari ad euro 5.063 in dare”.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto il saldo del conto “amministratori c/comp. da liquidare” rettificato al 31.12.2020 è pari ad euro 5.063 in dare, mentre il saldo del conto 04/05/106
Amministratore c/anticipi (Stato Patrimoniale), va rettificato al 31.12.2020 pari ad euro 5.962,94 in avere.
Sono invece risultate fondate le contestazioni mosse con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. Parte Il consulente ha infatti verificato l'erronea contabilizzazione del bonifico di del 27/3/2019 di €
205.349,23, relativo a prestazioni effettuate negli anni passati dalla società, disposto sul conto corrente n. 9596586 acceso presso la filiale di Palermo ed intestato alla società CP_3 [...]
l'importo è stato infatti contabilizzato “in dare” del conto “Credito Controparte_1
Siciliano” (e quindi come un debito gravante sulla società) e “in avere” (e quindi come credito) del conto “Creditori diversi”.
Anche l'operazione di emissione dei 13 assegni circolari da 10.000 euro ciascuno per complessive €
130.000 di cui 11 intestati all'amministratore e 2 intestati a CP_2 Persona_1
(madre dell'amministratrice) emessi in data 17/4/2019 è risultata erroneamente contabilizzata attraverso la scrittura contabile del 31.12.2019 in “dare” nel conto “crediti diversi” ed in “avere” nel conto “cassa assegni” per il corrispondente importo di € 130.000,00.
Parimenti è risultata illegittima l'operazione di contabilizzazione del bonifico in favore dell'amministratrice dell'importo di € 75.000,00 dal conto con la causale “rimborso spese CP_3 amministratore”, alla quale era corrisposta l'annotazione contabile in dare sul conto “creditori diversi” (che evidentemente implica la sussistenza di un debito sociale verso i terzi) ed in avere sul conto “Credito siciliano”. Il consulente ha poi evidenziato come tali erronee contabilizzazioni hanno avuto l'effetto di consentire l'uscita dalle casse sociali della complessiva somma di € 205.000,00.
Il CTU ha altresì analizzato le spese di pubblicità relative all'anno 2019 e nello specifico l'esborso di € 14.640,00 in favore dall'Ass. sportiva Top Rally Competition, contestata da parte attrice per l'assenza tra i documenti della fattura stessa e del giustificativo di pagamento dell'amministratore, essendo stata imputata al conto “amministratore c/anticipi, come corrisposta dallo stesso amministratore in proprio”. Pur avendo l'amministratore fornito al c.t.u. copia della fattura e copia del contratto di pubblicità stipulato tra la società e l'Ass. sportiva Top Rally Competition, e pur avendo allegato di aver corrisposto il relativo importo in contanti (peraltro con anomala assunzione in proprio del debito sociale), deve considerarsi che l'annotazione in contabilità nel conto
“amministratore c/anticipi” collide con l'annotazione quale uscita finanziaria della società nel libro giornale. Non potendo quindi affermarsi con certezza che la somma sia stata effettivamente corrisposta attraverso risorse dell'amministratore e non della società, ed integrando sul punto le conclusioni del c.t.u., anche detta posta di bilancio deve essere corretta con eliminazione dal conto
“04/05/2016 amministratore c/anticipi”.
In conclusione, aderendo alle verifiche svolte dal c.t.u., il bilancio del 2019 va rettificato imputando:
-a ricavi tra le “sopravvenienze attive non tassabili”, il bonifico di euro 205.349,23 effettuato in data 27/3/2019 da parte dell' sul conto corrente acceso presso l'istituto bancario Parte_5
Credito Siciliano imputato erroneamente al conto “creditori diversi”;
-al conto dare “Credito NA Lo ES il bonifico di euro 75.000 effettuato in data 23/04/2019 dal conto verso l'amministratore con causale “rimborso spese CP_3 CP_2 amministratore”;
-al conto dare “Credito NA Lo ES l'uscita degli assegni circolari effettuata in data
31/12/2019 di euro 130.000.
Il bilancio al 2020 va poi rettificato:
-eliminando il giroconto di euro 5.063,00 dal conto “amministratore c/comp. e di conseguenza va rettificato il saldo dei due conti patrimoniali “amministratori c/comp. da liquidare” pari ad € 5.063 in dare e “amministratore c/anticipi” pari ad € 5.962,94 in avere;
-eliminando dal conto “04/05/2016 amministratore c/anticipi” la somma di € 14.640,00 per spese di pubblicità.
In ragione dell'accoglimento della domanda attorea le spese di lite vanno poste a cari co della società convenuta e si liquidano, secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., applicando i parametri medi, tenendo conto del valore della controversia (valore indeterminabile, complessità media), in € 10.860,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 1.035,00.
Le spese di lite sostenute da in ragione dell'affermato difetto di legittimazione CP_2 all'intervento, vanno dichiarate irripetibili.
La medesima regola deve applicarsi in relazione alle spese di c.t.u. come già liquidate, che vanno quindi poste a carico della società convenuta.
PQM
Dichiara il difetto di legittimazione ad intervenire nel giudizio di quale legale CP_2
rappresentante di Controparte_1
dichiara la nullità della delibera assembleare del 24.6.2021 del
[...]
nella parte in cui sono stati approvati i bilanci 2019 e 2020 limitatamente Controparte_1
alle singole voci come indicate in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte attrice che si liquidano in € 10.860,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 1.035,00; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da CP_2
pone le spese di c.t.u. come già liquidate a carico di Controparte_1
Così deciso, a Palermo nella camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese in data 9.4.2025.
La Giudice rel.
Dott.ssa Claudia Spiga La Presidente
Dott.ssa Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
V sezione civile
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Daniela Galazzi Presidente dott. ssa Emanuela Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14310/2021 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Mula Parte_1 Parte_2
Attori
E in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Natale
Convenuto
E appresentata e difesa dall'Avv. Milena Pescerelli CP_2
interveniente
Oggetto: «impugnativa delibera di approvazione del bilancio»
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.9.2024
MOTIVI della DECISIONE e nella qualità di soci di hanno Parte_1 Parte_2 Controparte_1
impugnato la delibera sociale del 24.6.2021 di approvazione dei bilanci 2017, 2018, 2019 e 2020.
Hanno esposto di aver avuto accesso soltanto parziale alla documentazione sociale, tanto da rendersi necessaria la proposizione di un ricorso ex art. 2476 c.c. (ancora pendente al momento della domanda), e che non potendo esprimere il consenso all'approvazione del bilancio in modo consapevole, avevano deciso di abbandonare l'assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci.
Secondo gli attori la delibera sarebbe affetta da nullità in quanto i bilanci approvati violano i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c.
Ed invero nella bozza di bilancio presentata per l'approvazione all'assemblea del 1.7.2020 (all'esito della quale i bilanci non erano stati approvati), figurava un credito della società verso l'amministratore pari a € 232.398,33 (indicato nel conto “amministratore c/comp. da liq.” per €
142.394,47 e nel conto “amministratore c/anticip.” per € 90.003,86). All'esito delle osservazioni sollevate nel corso dell'assemblea da parte dei soci attori, l'amministratrice aveva di contro affermato di essere creditrice di detto importo, e di dover quindi procedere alle relative verifiche presso il consulente della società.
Nella successiva bozza di bilancio, poi approvata nel corso dell'assemblea del 24.6.2021, il credito verso l'amministratore risultava invece azzerato per effetto di registrazioni contabili errate, per come accertato dal consulente di parte.
Hanno quindi domandato accertarsi la nullità della delibera di approvazione dei bilanci 2017-2020.
Si è costituita in giudizio la società convenuta nella persona dell'amministratrice in carica CP_2
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Sussistendo una ipotesi di conflitto di interessi tra la società e l'amministratrice in carica in ragione degli specifici motivi di invalidità della delibera di approvazione del bilancio che hanno ad oggetto crediti/debiti tra l'amministratrice e la società, è stata disposta la nomina, ex art. 78 c.p.c., di un curatore speciale alla società.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore e la sua costituzione in giudizio in rappresentanza della società, è intervenuta ex art. 105 c.p.c. sostenendo CP_2
la corretta redazione dei bilanci.
L'interveniente ha allegato che la domanda proposta dai soci attori era da collocare in un contesto di conflittualità nella compagine sociale sorto all'esito delle dimissioni per giusta causa da parte di del luglio 2014, rassegnate per evitare il proprio licenziamento in ragione dello Parte_1
svolgimento di attività lavorativa concorrenziale con quella sociale, e del successivo giudizio dallo stesso intentato per ottenere i propri emolumenti. Ha poi contestato l'asserzione di controparte di mancata disponibilità della documentazione societaria, avendo assolto all'obbligo di consegna degli atti richiesti, laddove specificatamente indicati, mentre la controparte non aveva poi ritirato la documentazione richiesta.
Quanto alle specifiche contestazioni relative alle appostazioni indicate nei bilanci, ha osservato come tutte le operazioni annotate trovavano riscontro nei pagamenti da parte dell'amministratore di debiti sociali e dell'incasso di somme a titolo di compenso di amministratore, e che le inesattezze registrate nella prima bozza di bilancio dal consulente della società erano state poi corrette a seguito dell'emissione delle buste paga per compenso amministratore, con conseguente azzeramento del credito sociale precedentemente registrato.
Ha quindi domandato il rigetto della domanda attorea.
Osserva preliminarmente il Collegio che in relazione alla domanda di nullità della delibera di approvazione dei bilanci sociali, avanzata dagli attori, vi è un conflitto di interessi tra l'amministratrice in carica e la società.
Ed invero le poste di bilancio oggetto di censura riguardano proprio il debito dell'amministratrice verso la società, che risulterebbe – secondo l'assunto attoreo-essere stato azzerato per effetto delle appostazioni ritenute illegittime, con la conseguenza che l'interesse dell'amministratrice al rigetto della domanda non rappresenta l'esplicazione del solo interesse alla conferma della corretta redazione del bilancio, ma scaturisce dalla situazione sostanziale di debito (o credito) dipendente dall'accertamento oggetto del giudizio.
Tale situazione determina una situazione di conflitto di interessi tra la società, parte necessaria del giudizio di impugnazione e portatrice dell'interesse alla esatta rappresentazione dei dati sociali come dell'interesse alla eliminazione delle poste di bilancio che hanno consentito l'azzeramento del credito verso l'amministratrice, e l'amministratrice in carica che vanta un opposto interesse dalla conservazione delle medesime appostazioni per escludere il proprio debito verso la società.
Nella specie risulta quindi scongiurato il pericolo di una iper tutela della maggioranza a scapito del diritto di difesa dell'ente collettivo (cfr. Cass. 38883/2021) in quanto gli interessi di cui è portatrice la società non sono soltanto concorrenti, bensì confliggenti con quelli dell'amministratore e, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. 30 maggio 2003, n. 8803) ciò accade “ogni qualvolta vi sia la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo”.
La situazione sopra evidenziata varrebbe in tesi a riconoscere ad un interesse proprio Parte_3
alla partecipazione al presente giudizio ex art. 105 co. 1 c.p.c.: la chiesta pronuncia di nullità della delibera, con conseguente accertamento dell'illegittimità delle appostazioni in bilancio, è infatti destinata a far sorgere o venir meno il credito della società verso l'amministratrice, alla quale deve quindi riconoscere un interesse di diritto e non di mero fatto alla partecipazione al giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, come eccepito da parte attrice, si è costituita in giudizio CP_2 non personalmente, bensì “nella qualità amministratore e legale rappresentante di
[...]
(come è testualmente indicato nella comparsa di intervento) ed in tale veste ha Controparte_1
altresì conferito la procura al difensore. Né possono esservi dubbi in relazione alla qualità spesa all'esito della disamina dell'allegazione dalla stessa svolta e diretta a contestare la sussistenza del conflitto di interessi, secondo cui “gli interessi della società convenuta e del proprio amministratore non possono che coincidere e mirare all'effettivo corretto andamento dell'attività societaria….” E che quindi “l'Arch. quale amministratore e legale rappresentante p.t. CP_2
della è quindi portatore di un interesse ad intervenire al fine di Controparte_1 appoggiare e difendere l'operato proprio e della società di cui è amministratore…”.
Avendo l'interveniente inteso far valere non il proprio personale interesse quale creditrice/debitrice della società, ma quello sociale (nei termini sopra esposti), la costituzione in giudizio così svolta deve essere dichiarata inammissibile.
La legittimazione a rappresentare la società ed i relativi interessi deve infatti riconoscersi in via esclusiva in capo al curatore speciale nominato in corso di giudizio (con provvedimento in questa sede da confermarsi che ha di contro affermato la sussistenza del conflitto di interessi tra l'amministratore e la società).
Nel merito deve poi evidenziarsi che parte attrice, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. ha allegato, all'esito della disamina della nuova documentazione sociale acquisita, ulteriori motivi di nullità del bilancio approvato. Part In particolare, ha dedotto che il versamento di €. 205.349,23 del 27/03/2019 effettuato dall' sul conto corrente sociale era stato erroneamente annotato nel “conto creditori diversi”, con conseguente qualificazione come debito della società di quella che, invece, doveva risultare come una posta attiva costituente una entrata;
il 17/04/2019, sempre dal medesimo conto corrente sociale, erano stati emessi n. 13 assegni del valore complessivo di € 130.000,00 in favore sia dell'amministratrice sia della di lei madre, con successiva annotazione in avere nel conto
“04/01/002 Cassa assegni” e in dare del conto “07/02/001 Creditori diversi” e conseguente illegittimo azzeramento della cassa assegni della società; il 23/4/2019 era stato effettuato un bonifico dell'importo di € 75.000,00 in favore dell'amministratrice con causale “Rimborso spese amministratore”. Gli attori hanno inoltre evidenziato che, nella contabilità sociale, risultava appostato come debito verso l'amministratore l'importo di € 14.640,00 corrispondente a spese di pubblicità per l'anno
2019, per il quale tuttavia non risultava presente alcuna fattura, pur se contabilizzata.
Ciò posto rileva il Collegio che “la delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 cod. civ., quando è contraria a norme dettate a tutela dell'interesse generale, che trascende quello dei singoli soci, e che siano dirette a impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico - pratico del contratto e del rapporto di società.
Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico – patrimoniale, essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare” (cfr. Cass. sez. I civ. n. 928/03).
E' ormai superata la concezione che circoscriveva l'interesse ad agire del socio all'aspettativa di un più favorevole risultato economico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, potendo l'interesse a impugnare attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; interesse che è ravvisabile in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. cass. sez. un. 21 febbraio 2000, n. 27).
È pacifico, poi, che la domanda di accertamento della nullità investe la deliberazione assembleare che ha approvato unitariamente il bilancio viziato e che anche l'esistenza di alcune soltanto delle poste redatte in violazione di disposizioni inderogabili di legge è già da sola sufficiente a far dichiarare tale nullità, ma “occorre tuttavia considerare che, in azioni come quella in esame, se il socio, impugnando il bilancio, denuncia vizi afferenti ad una pluralità di poste diverse, egli propone contestualmente una pluralità di domande, con in comune il petitum (la declaratoria di nullità della deliberazione assembleare che ha approvato il bilancio viziato) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuna delle poste contestate. Né può negarsi l'interesse delle parti a una pronuncia del giudice che esamini le censure rivolte a ognuna delle poste di bilancio censurate” (cfr. in motivazione Cass. sez. I civ. n. 2758/12 già cit.). Il socio, infatti, ha diritto a ottenere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte in bilancio ed è altresì indubbio che la pronuncia giudiziale con cui venga dichiarata la nullità della delibera assembleare impugnata dal socio obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio, esente dai vizi riscontrati nel precedente. Nel caso di specie le censure mosse nell'atto introduttivo in relazione ai bilanci 2017 e 2018 sono risultate infondate.
Il consulente ha infatti verificato, all'esito dell'imputazione delle somme corrisposte all'amministratore a titolo di compenso, che non sono state commesse irregolarità contabili, ma sono stati contabilizzati, e dunque regolarizzati in un momento successivo, costi di competenza di anni precedenti.
E' infatti emerso che sono state successivamente emesse le note contabili e le relative buste relative ai compensi del 2017, mentre nel 2020 sono state emesse le note contabili e le buste relative agli anni 2016-2018-2019.
Il consulente ha poi accertato che “in data 29/07/2020 veniva effettuata una registrazione errata di un giroconto di euro 5.063 dal conto “amministratore c/anticipi”. Pertanto, alla luce di quanto su esposto il saldo del conto “amministratori c/comp. da liquidare” rettificato al 31.12.2020 è pari ad euro 5.063 in dare”.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto il saldo del conto “amministratori c/comp. da liquidare” rettificato al 31.12.2020 è pari ad euro 5.063 in dare, mentre il saldo del conto 04/05/106
Amministratore c/anticipi (Stato Patrimoniale), va rettificato al 31.12.2020 pari ad euro 5.962,94 in avere.
Sono invece risultate fondate le contestazioni mosse con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. Parte Il consulente ha infatti verificato l'erronea contabilizzazione del bonifico di del 27/3/2019 di €
205.349,23, relativo a prestazioni effettuate negli anni passati dalla società, disposto sul conto corrente n. 9596586 acceso presso la filiale di Palermo ed intestato alla società CP_3 [...]
l'importo è stato infatti contabilizzato “in dare” del conto “Credito Controparte_1
Siciliano” (e quindi come un debito gravante sulla società) e “in avere” (e quindi come credito) del conto “Creditori diversi”.
Anche l'operazione di emissione dei 13 assegni circolari da 10.000 euro ciascuno per complessive €
130.000 di cui 11 intestati all'amministratore e 2 intestati a CP_2 Persona_1
(madre dell'amministratrice) emessi in data 17/4/2019 è risultata erroneamente contabilizzata attraverso la scrittura contabile del 31.12.2019 in “dare” nel conto “crediti diversi” ed in “avere” nel conto “cassa assegni” per il corrispondente importo di € 130.000,00.
Parimenti è risultata illegittima l'operazione di contabilizzazione del bonifico in favore dell'amministratrice dell'importo di € 75.000,00 dal conto con la causale “rimborso spese CP_3 amministratore”, alla quale era corrisposta l'annotazione contabile in dare sul conto “creditori diversi” (che evidentemente implica la sussistenza di un debito sociale verso i terzi) ed in avere sul conto “Credito siciliano”. Il consulente ha poi evidenziato come tali erronee contabilizzazioni hanno avuto l'effetto di consentire l'uscita dalle casse sociali della complessiva somma di € 205.000,00.
Il CTU ha altresì analizzato le spese di pubblicità relative all'anno 2019 e nello specifico l'esborso di € 14.640,00 in favore dall'Ass. sportiva Top Rally Competition, contestata da parte attrice per l'assenza tra i documenti della fattura stessa e del giustificativo di pagamento dell'amministratore, essendo stata imputata al conto “amministratore c/anticipi, come corrisposta dallo stesso amministratore in proprio”. Pur avendo l'amministratore fornito al c.t.u. copia della fattura e copia del contratto di pubblicità stipulato tra la società e l'Ass. sportiva Top Rally Competition, e pur avendo allegato di aver corrisposto il relativo importo in contanti (peraltro con anomala assunzione in proprio del debito sociale), deve considerarsi che l'annotazione in contabilità nel conto
“amministratore c/anticipi” collide con l'annotazione quale uscita finanziaria della società nel libro giornale. Non potendo quindi affermarsi con certezza che la somma sia stata effettivamente corrisposta attraverso risorse dell'amministratore e non della società, ed integrando sul punto le conclusioni del c.t.u., anche detta posta di bilancio deve essere corretta con eliminazione dal conto
“04/05/2016 amministratore c/anticipi”.
In conclusione, aderendo alle verifiche svolte dal c.t.u., il bilancio del 2019 va rettificato imputando:
-a ricavi tra le “sopravvenienze attive non tassabili”, il bonifico di euro 205.349,23 effettuato in data 27/3/2019 da parte dell' sul conto corrente acceso presso l'istituto bancario Parte_5
Credito Siciliano imputato erroneamente al conto “creditori diversi”;
-al conto dare “Credito NA Lo ES il bonifico di euro 75.000 effettuato in data 23/04/2019 dal conto verso l'amministratore con causale “rimborso spese CP_3 CP_2 amministratore”;
-al conto dare “Credito NA Lo ES l'uscita degli assegni circolari effettuata in data
31/12/2019 di euro 130.000.
Il bilancio al 2020 va poi rettificato:
-eliminando il giroconto di euro 5.063,00 dal conto “amministratore c/comp. e di conseguenza va rettificato il saldo dei due conti patrimoniali “amministratori c/comp. da liquidare” pari ad € 5.063 in dare e “amministratore c/anticipi” pari ad € 5.962,94 in avere;
-eliminando dal conto “04/05/2016 amministratore c/anticipi” la somma di € 14.640,00 per spese di pubblicità.
In ragione dell'accoglimento della domanda attorea le spese di lite vanno poste a cari co della società convenuta e si liquidano, secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., applicando i parametri medi, tenendo conto del valore della controversia (valore indeterminabile, complessità media), in € 10.860,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 1.035,00.
Le spese di lite sostenute da in ragione dell'affermato difetto di legittimazione CP_2 all'intervento, vanno dichiarate irripetibili.
La medesima regola deve applicarsi in relazione alle spese di c.t.u. come già liquidate, che vanno quindi poste a carico della società convenuta.
PQM
Dichiara il difetto di legittimazione ad intervenire nel giudizio di quale legale CP_2
rappresentante di Controparte_1
dichiara la nullità della delibera assembleare del 24.6.2021 del
[...]
nella parte in cui sono stati approvati i bilanci 2019 e 2020 limitatamente Controparte_1
alle singole voci come indicate in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte attrice che si liquidano in € 10.860,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 1.035,00; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da CP_2
pone le spese di c.t.u. come già liquidate a carico di Controparte_1
Così deciso, a Palermo nella camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese in data 9.4.2025.
La Giudice rel.
Dott.ssa Claudia Spiga La Presidente
Dott.ssa Daniela Galazzi