Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 359/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliere dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 22/05/2025, tenutasi nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentata e difesa da: avv.ti MARAZZA MARCO e DE FEO Parte_1
DOMENICO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
Controparte_1
, rappresentato e difeso da: avv.ti DI SANTE PIERA e MAJORANO LUCA,
[...]
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro. Appello avverso la sentenza n. 467/2022 del 14/03/2023, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/8/2023 la ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 28/9/2022, depositata il 14/3/2023 e non notificata, che aveva rigettato
confronti il 17/7/2018, con il quale, in base alle risultanze del verbale di accertamento ispettivo INPS -sede di Teramo n. 20177024341 del 7/6/2018, era stata disposta la rideterminazione dei premi assicurativi a seguito delle omissioni contributive accertate nel verbale stesso, e le era stato intimato il versamento, a titolo di premi assicurativi, della somma di €. 18.988,89.
L'impugnata sentenza ha respinto l'opposizione ritenendo, in base alle risultanze ispettive ed alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, la sussistenza delle violazioni accertate con il citato verbale ispettivo (inquadramento di 60 lavoratori dipendenti in qualifiche inferiori a quelle di assunzione, previste dal CCNL di riferimento, con illegittimo versamento di contribuzione parametrata agli inferiori inquadramenti;
registrazione sul LUL di un numero di ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente prestate dai lavoratori dipendenti ed omesso assoggettamento a contribuzione delle ore e giornate indicate nel LUL come assenze e permessi non retribuiti;
omesso assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità forfettaria straordinaria, incentivi vari, premi, rimborsi chilometrici e di spese di viaggio ed indennità di trasferta;
illegittima fruizione degli sgravi contributivi ex art. 8 c. 9 l.
n. 407/1992 per l'assunzione dei lavoratori , e Parte_2 Controparte_2
provenienti da società avente assetti proprietari coincidenti;
Parte_3 conseguente decadenza dai benefici contributivi fruiti ai sensi dell'art. 1 c. 1175 e 1176 l. n.
296/2006), e delle relative omissioni contributive.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto:
1. violazione degli artt. 115 e 295 c.p.c. relativamente alla mancata sospensione del giudizio e della mancata valutazione delle statuizioni della sentenza n. 394/2022 emessa dal Tribunale di
Teramo tra essa appellante e l'INPS nel processo avente ad oggetto il medesimo verbale di accertamento ispettivo n. 20177024341, poiché i processi andavano riuniti, avendone essa appellante fatto specifica richiesta fin dalle conclusioni del ricorso introduttivo, o comunque il presente giudizio andava sospeso in attesa della definizione del giudizio precedentemente instaurato nei confronti dell'INPS stante l'evidente pregiudizialità dell'accertamento oggetto di tale ultimo giudizio, ed in ogni caso il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto delle statuizioni della sentenza n. 394/2022, in quanto l'annullamento del verbale ispettivo dell'INPS aveva determinato la sopravvenuta insussistenza dell'unico presupposto, logico e giuridico, dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio;
2. violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., poiché la modifica del livello di inquadramento e delle mansioni, e la riduzione della retribuzione dei dipendenti occupati, erano conseguenza di accordi conciliativi individuali, conformi alle previsioni dell'art. 2103 c.c., e l' non aveva contestato il demansionamento dei lavoratori né CP_1 avanzato domanda di dichiarazione di nullità degli accordi, né era emersa l'assegnazione di essi a mansioni differenti da quelle indicate negli accordi di demansionamento, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la contribuzione previdenziale era stata legittimamente versata in base alle retribuzioni corrisposte;
3. violazione degli artt. 2697 e 2732 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché erroneamente era stato attribuito valore probatorio alle dichiarazioni riportate nel verbale ispettivo, nonché valore confessorio alle risultanze del LUL aziendale, nonostante le diverse risultanze desumibili dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze acquisite, in relazione all'effettività dei viaggi e trasferte effettuati dai lavoratori dipendenti, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, legittimamente non era stata versata contribuzione sulle somme erogate a titolo di rimborsi ed indennità di trasferta, essendo esse escluse dalla base imponibile;
4. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. relativamente all'imponibilità ai fini contributivi delle somme imputate ad assenze ingiustificate e permessi non retribuiti, essendosi trattato di assenze e permessi concordati con i lavoratori in base a consolidata prassi aziendale, e specificamente documentati, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, si trattava di riduzioni concordate dell'orario di lavoro per fatti concludenti, e legittimamente era stata versata contribuzione in base all'orario di lavoro effettivamente osservato dai lavoratori;
5. violazione artt. 112 e 115 c.p.c. relativamente alla contestata indebita fruizione delle agevolazioni contributive, avendo l'impugnata sentenza omesso di pronunciare sulle contestazioni formulate, ritenendo le asserite omissioni contributive relative alla violazione dei minimali contributivi idonee e sufficienti a rendere indebitamente fruiti tutti gli sgravi, laddove l'insussistenza di tali omissioni rendeva legittima la fruizione degli sgravi, non sussistendo violazioni delle condizioni di cui agli artt. 8 e 25 l. n. 223/1991 e 1 c. 178 segg. l.
n. 208/2015, e del d.M. Lavoro n. 367/2016, ed essendo comunque legittima la fruizione delle agevolazioni ex art. 8 c. 9 l. n. 407/1990 per i lavoratori , e Parte_2 CP_2 Pt_3
poiché la non era stata licenziata dalla ma si era dimessa per Parte_2 CP_3
motivi personali ed era stata riassunta dopo la maturazione di 24 mesi di disoccupazione, e non sussisteva alcuna situazione di controllo o collegamento societario ex art. 2359 c.c..
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
L'omessa riunione del presente processo a quello pendente tra l'appellante e l'INPS relativamente al medesimo verbale ispettivo citato in narrativa è assolutamente irrilevante, come pacifico in giurisprudenza, poiché qualora, pur ricorrendone i presupposti, non si faccia luogo alla riunione, non ne conseguono peraltro effetti negativi in ordine agli atti compiuti e ai provvedimenti conclusivi dei rispettivi procedimenti, atteso che le cause mantengono la loro individualità anche all'esito dell'eventuale riunione (cfr. Cass. Sez. 3 n. 13348 del
19/07/2004 rv. 575645 - 01).
Inoltre, come parimenti pacifico, il giudizio ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 promosso dal contribuente avverso i verbali ispettivi con i quali si contestino omissioni contributive, ovvero le relative diffide o intimazioni di pagamento, ha natura di accertamento negativo della sussistenza del credito previdenziale (in quanto viene proposta prima dell'iscrizione a ruolo esattoriale dei contributi pretesi, prevista dall'art. 24 medesimo, o dell'emissione di avviso di addebito ex d.l. n. 78/2010, e cioè prima che l'ente previdenziale intimi, in virtù delle potestà amministrative impositive concessegli dalla legge, i pagamenti relativi, sicché si tratta di giudizio di merito sul rapporto previdenziale stesso, e non di giudizio di natura impugnatoria avverso il verbale di accertamento ispettivo (cfr. Cass. Sez. L. nn. n. 5851 del 05/03/2024 rv.
670240 – 01, 6753 del 10/03/2020 rv. 657430 – 01, 14965 del 06/09/2012 rv. 623620 – 01,
22862 del 10/11/2010 rv. 614753 – 01 e 12108 del 18/05/2010 rv. 613515 - 01).
Sono pertanto assolutamente inconfigurabili questioni di pregiudizialità giuridica ex art. 295
c.p.c. tra il presente giudizio e quello concluso con la sentenza n. 394/2022 del Tribunale di
Teramo, citata in narrativa, appunto in quanto l'oggetto di tale giudizio non integra questione pregiudiziale (di validità del verbale) ma costituisce accertamento giudiziale sugli stessi fatti, che, in quanto peraltro pendente tra parti diverse, non può avere alcuna influenza vincolante sull'esito del presente (cfr. Cass. Sez. 1 nn. 24427 del 08/08/2022 rv. 665626 – 01 e 12999 del
15/05/2019 rv. 653913 - 01; Cass. Sez. L. n. 41895 del 29/12/2021 rv. 663372 – 01; Cass.
Sez. 3 n. 11754 del 15/05/2018 rv. 648794 - 03).
Quanto agli altri motivi di appello, tutti attinenti alla determinazione della misura dei premi dovuti dall'appellante relativamente ai lavoratori interessati agli accertamenti ispettivi per cui è causa, va premesso che, come pacifico in giurisprudenza, in base alla regola del cd. minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338/1989 (derivante dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva e dalla natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa) l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non CP_1 può essere inferiore all'importo di quella, determinata nei modi di cui all'art. 12 l. n. 153/69, che sarebbe dovuta ai lavoratori del settore cui appartiene l'attività esercitata dal datore di lavoro, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (contratti cd. leader).
Detta regola non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore, ed opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale se superiore.
Ne deriva che: gli enti previdenziali sono legittimati a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta, in base alla contrattazione collettiva di settore applicabile, per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro, anche se non contestata dal lavoratore, atteso che nell'ordinamento del lavoro sussiste un principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto esercitate, indipendentemente dalla definitiva acquisizione della relativa qualifica (cfr. Cass. Sez. L. n.
6001 del 17/04/2012 rv. 622272 - 01); la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13650 del 21/05/2019 rv. 653842 – 01, 15120 del 03/06/2019 rv.
654101 – 01 e 4676 del 22/02/2021 rv. 660615 - 01).
Inoltre, va considerato che l'art. 51 c. 5 d.P.R. n. 917/1986 (tuir) prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro costituiscano reddito imponibile e siano quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero (€. 46,48 per le trasferte in
Italia ed €. 77,46 per quelle all'estero), calcolato al netto dei costi di viaggio, mentre lo speciale regime ex art. 51 c. 6 d.P.R. stesso per le indennità corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili (cd. trasfertisti) si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, requisito da accertare non solo in base al concreto andamento dei pagamenti attuati o pattuiti dalle parti, ma anche in forza dei relativi obblighi imposti dalla disciplina della contrattazione collettiva (cfr. Cass. Sez. L. n. 21410 del 14/08/2019 rv. 654809 - 02).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive o di premi assicurativi sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1 c. 1 d.l. n. 338/1989 cit., anche con riferimento all'orario di lavoro ed all'inquadramento dei lavoratori, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo o assicurativo (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 23360 del 24/08/2021 rv. 662178 - 01).
Segnatamente, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12 c. 1 l. n. 153/1969
(secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci (diaria o indennità di trasferta in cifra fissa e rimborsi a piè di lista) che, in base al c. 2 dell'art. 12 stesso, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è nel senso che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Tale prova è limitata alla causa dell'erogazione ed all'effettiva natura dell'emolumento, che può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma, in ipotesi di indennità per trasferte e rimborsi spese, è richiesta la dimostrazione delle trasferte effettuate dai lavoratori e dell'ammontare dei rimborsi e delle indennità loro erogate per ciascun giorno, mediante documentazione, per ciascun mese di riferimento, del numero di chilometri percorsi, del tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e dell'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, anche senza necessità di produzione di documentazione analitica delle spese sostenute dai lavoratori (cfr. Cass. Sez. L. nn. 1077 del 08/02/1999 rv. 523054 – 01, 18269 del 05/08/2010 rv. 615171 – 01, 2419 del 20/02/2012 rv. 621172 – 01, 16639 del 22/07/2014 rv. 631898 – 01, 23051 del 03/10/2017 rv. 646088 – 01, 16579 del 22/06/2018 rv. 649395 –
02 e 18160 del 10/07/2018 rv. 649815 – 01).
In particolare, quanto all'indennità di trasferta, la presunzione legale di cui all'art. 12 l. n.
153/1969 (che esclude dalla base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare) opera solo qualora siano preventivamente accertate l'effettiva natura dell'emolumento e la compresenza in esso di entrambe le componenti, remunerativa e restitutoria, sicché tale compresenza deve escludersi per il compenso attribuito a titolo di indennità di trasferta per rimborso di spese non documentabili, qualora al lavoratore siano già rimborsate a piè di lista le spese effettivamente sostenute nella trasferta dal lavoratore per le sue ordinarie esigenze di vita (cfr. Cass. Sez. L. n. 18269/2010 già cit.).
In riferimento ai singoli motivi di appello, osserva quindi la Corte quanto segue.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché gli accordi conciliativi conclusi tra l'appellante ed i propri dipendenti, in atti (cfr. doc. 6 primo grado), prevedono esclusivamente la temporanea riduzione della retribuzione, a parità di inquadramento, ma non anche
(contrariamente a quanto sostenuto) una legittima modifica delle mansioni riconducibile alle ipotesi previste nell'art. 2113 c. 6 c.c., sicché correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che essi non possano avere alcuna ricaduta sul piano previdenziale, non rientrando tra le fonti che, ai sensi del citato art. 1 d.l. n. 338/1989, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale (cfr., nell'analoga materia dello stato di crisi di cooperative con riduzione delle retribuzioni dei soci lavoratori, Cass. Sez. L. n. 15172 del 04/06/2019 rv. 654104 - 01), né risultando la stipula di accordi sindacali di prossimità ex art. 8 d.l. n. 138/2011.
Relativamente al terzo motivo, va in primo luogo osservato che correttamente l'impugnata sentenza ha attribuito valore confessorio alle indicazioni apposte sul LUL aziendale dell'appellante, essendo pacifico che le risultanze dei libri contabili obbligatori, in quanto atti precostituiti dall'imprenditore, costituiscono prova contro il datore di lavoro che li ha formati relativamente ai fatti (quali, come nella fattispecie, l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato e le modalità di svolgimento di essi) dai quali non discenda esclusione o limitazione dell'obbligazione che grava su di lui (cfr. Cass. Sez. L. nn. 14658 del 01/10/2003 rv. 567279 – 01 e 6501 del 26/04/2012 rv. 622310 - 01).
Altrettanto correttamente l'impugnata sentenza, in mancanza di produzione integrale del
LUL, ne ha accertato il contenuto in base alle risultanze del richiamato verbale ispettivo, poiché la trascrizione nel verbale dei libri stessi, da parte degli ispettori procedenti, costituisce attività personalmente compiuta da essi, con conseguente pieno valore probatorio del verbale al riguardo, fino a querela di falso, come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L. n.
23800 del 07/11/2014 rv. 633239 - 01).
Pertanto, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di indennità forfettaria straordinaria, incentivi vari e premi, indicate sul LUL e riportate nel verbale ispettivo stesso, rientrassero pienamente nella base imponibile ai fini contributivi, in base al principio di cd. onnicomprensività della retribuzione imponibile, non trattandosi di voci escluse ex art. 12 c. 2 l. n. 153/1969.
Quanto alle somme erogate a titolo di rimborsi chilometrici e di spese di viaggio, l'appellante ha prodotto esclusivamente dichiarazioni dei propri dipendenti che indicano del tutto genericamente l'entità complessiva dei chilometri percorsi per spese di viaggio (percorsi casa- lavoro e disbrigo pratiche per conto dell'azienda), senza alcuna documentazione specifica relativa a date e tipologia dei viaggi ed all'effettuazione al di fuori del comune sede di lavoro, sicché correttamente l'impugnata sentenza, in base ai principi sopra richiamati, ha ritenuto le dichiarazioni insufficienti alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti di esclusione dalla base imponibile ex art. 51 t.u.i.r. (cfr., su identica fattispecie, Cass. Sez. L. n.
16579/2018 già cit.).
Quanto alle somme erogate a titolo di indennità di trasferta, in primo luogo l'appellante non ha prodotto documentazione alcuna relativamente alle singole giornate o ore di trasferta asseritamente effettuate dai propri dipendenti, ed in secondo luogo, per quanto personalmente accertato dagli ispettori procedenti (con pieno valore probatorio fino a querela di falso, come visto) risulta dal LUL dell'appellante che ai dipendenti con mansioni di autista, per alcune mensilità, sono state corrisposte somme a titolo di indennità giornaliera di trasferta per un numero di giornate superiore a quelle lavorate, che sono state corrisposte somme al medesimo titolo anche ai dipendenti con mansioni impiegatizie, e che all'impiegato Parte_3
(dipendente dell'appellante fino al marzo 2017 e successivamente socio unico ed
[...]
amministratore unico) è stata corrisposta indennità di trasferta anche per la mensilità di gennaio 2015 nonostante sia rimasto assente per malattia per l'intero mese.
Al riguardo gli impiegati interessati, Controparte_4 Controparte_5 Per_1 [...]
e hanno riferito in sede ispettiva di avere lavorato sempre in Tes_1 Testimone_2
ufficio e di non effettuare spostamenti fuori sede né trasferte, ed anche ha Parte_3
riferito che le trasferte venivano effettuate solo dagli autisti e non dagli impiegati (cfr. le dichiarazioni trascritte a pag. 6 del richiamato verbale ispettivo).
Differentemente, i medesimi , nonché Controparte_4 CP_5 Tes_1 Tes_2
, anch'essa impiegata dipendente dell'appellante, in sede di escussione Controparte_6
testimoniale in primo grado hanno riferito che tra le mansioni del stesso nonché del Pt_3
predetto rientravano anche la tenuta dei rapporti con i clienti ed il Parte_3
reperimento di nuovi clienti, e che per svolgere tali attività operava anche fuori sede, in Italia ed all'estero, e che gli impiegati si recavano spesso fuori sede per recarsi in banca o presso gli uffici amministrativi, ma non hanno specificato destinazioni, frequenza e durata delle trasferte, limitandosi ad indicare genericamente i nominativi e le sedi dei clienti o degli uffici presso cui si sarebbero recati ma senza indicare chi, tra i vari impiegati, lo avesse fatto e quando, ed il ha precisato che l'appellante non emanava al personale formali Tes_1
ordini di servizio o autorizzazioni per recarsi fuori sede, ma concedeva oralmente permessi.
I testi non hanno in alcun modo specificato i motivi della difformità rispetto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, e per il resto si sono sostanzialmente limitati a confermare i capitoli di prova dedotti dall'odierna appellante, sicché, tenuto conto della genericità di quanto riferito e del contrasto anche con quanto dichiarato dall'amministratore le dichiarazioni Pt_3
testimoniali rese sono state dettate da evidente intento di favorire la propria datrice di lavoro, sicché devono ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni rese in sede ispettiva, circostanziate e specifiche, e rese nell'immediatezza dei fatti, che vanno pertanto poste a base della decisione (cfr. Cass. sez. L. nn. 17774 del 8.9.2015 – ud. 27.5.2015, 14965 del 6.9.2012 rv. 623620, 9251 del 19.4.2010 rv. 612813).
In base a tali risultanze, e soprattutto in considerazione dell'assoluta mancanza di documentazione o di specifiche dichiarazioni dei lavoratori interessati, relativamente alle singole ore o giornate o ai periodi di trasferta, nonché della mancanza di specifica documentazione attinente alle spese sostenute dai lavoratori stessi o anticipate dall'appellante per tali occasioni, e tenuto conto che per gli spostamenti all'interno del comune sede di lavoro non è configurabile trasferta, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che le somme erogate ai dipendenti dell'appellante a titolo di indennità di trasferta non siano qualificabili come indennità non costituenti reddito ex art. 51 c. 5 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e quindi non imponibili ai fini contributivi, con conseguente legittimità della pretesa contributiva avanzata al riguardo dall'INPS con l'avviso di accertamento opposto.
Relativamente al quarto motivo, operando la regola del minimale contributivo, come visto, anche con riferimento all'orario di lavoro, quanto riferito al riguardo dai lavoratori escussi quali testi in primo grado è del tutto ininfluente ai fini della decisione, come ben ritenuto nell'impugnata sentenza, essendo irrilevante che essi -come riferito- siano stati effettivamente assenti dal lavoro nelle giornate e nelle ore indicate come di assenza sui fogli paga loro consegnati e sul LUL dell'appellante, e che si possa essere trattato di assenze richieste e concesse per motivi personali ovvero concordate con la datrice di lavoro.
Difatti, in primo luogo non risulta in alcun modo che dette assenze siano state richieste e/o giustificate dai lavoratori nei modi previsti dal CCNL Trasporto Merci, pacificamente applicato dall'appellante, e dovute a motivi che consentono, per legge o previsioni contrattualcollettive, la sospensione del rapporto di lavoro, ed anzi si tratta di assenze fruite per generici motivi personali (cfr. le relative richieste in atti – doc. 12 primo grado).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, potrebbe ritenersi che si sia trattato di riduzioni dell'orario di lavoro dei dipendenti interessati, poste in essere per facta concludentia anche a seguito di mancata sanzione disciplinare, per scelta imprenditoriale, di quelel ingiustificate, tanto che i rapporti di lavoro si sarebbero trasformati di fatto in rapporti part- time.
In disparte la contraddittorietà delle argomentazioni (da un lato si sostiene l'ingiustificatezza di parte delle assenze, dall'altro l'avvenuta trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro, ciò che comporterebbe la giustificatezza di queste, nonché la giustificatezza di quelle chieste dai lavoratori, ma a titolo differente rispetto ai motivi personali indicati nelle citate richieste), al riguardo va osservato quanto segue.
Tenuto conto dell'elevatissimo numero di ore o giorni di assenza ingiustificata, del numero di lavoratori coinvolti e dell'ampiezza del periodo di riferimento, non potrebbe ritenersi che si sia trattato di decisioni unilaterali dei lavoratori (i quali avrebbero così rischiato in massa di perdere il posto di lavoro a seguito di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata) né che l'appellante abbia tollerato diffuse e perduranti violazioni unilaterali degli obblighi di presenza da parte dei lavoratori, tali da incidere sulla normale programmazione delle attività, senza formulare loro alcuna contestazione disciplinare o richiamo, anche informale, sicché è evidente che si sia trattato di sospensioni o riduzioni concordate delle prestazioni lavorative.
In secondo luogo, tali sospensioni o riduzioni, anche se protrattesi stabilmente, non potrebbero in alcun caso integrare trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori interessati in rapporti a tempo parziale.
Difatti, come pacifico in giurisprudenza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61/2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore, e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c. (cfr, Cass.
Sez. L. nn. 26109 del 11/12/2014 rv. 633581 – 01 e 1375 del 19/01/2018 rv. 647204 – 01;
Cass. Sez. 6 – L. n. 25006 del 06/12/2016 rv. 642281 - 01), sicché un informale accordo in tal senso tra datore di lavoro e lavoratori potrebbe semmai integrare mera riduzione di fatto della prestazione lavorativa di lavoratori assunti a tempo pieno (cfr. Cass. Sez. L. n. 1375/2018 cit., rv. 647204 – 02).
Si tratta quindi, con evidenza, di sospensioni dei rapporti di lavoro dovute ad accordi tra le parti derivanti da libera scelta datoriale, qualificabili, in base ai principi sopra richiamati, come sospensioni consensuali delle prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi previste dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva, come tali irrilevanti ai fini della riduzione dell'imponibile contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989.
Perciò, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'appellante aveva obbligo di versare contribuzione previdenziale in favore dei lavoratori dipendenti indicati nel citato verbale ispettivo computando nella retribuzione imponibile anche quella che sarebbe loro spettata per i periodi di assenza o sospensione concordata dei rapporti di lavoro.
Tutte le omissioni contributive per cui è causa sono quindi pienamente sussistenti.
Relativamente al quinto motivo, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'appellante, per effetto delle omissioni contributive poste in essere (mancato rispetto dei minimali contributivi e mancato assoggettamento a contribuzione delle voci retributive sopra indicate e della retribuzione spettante per le assenze), non poteva in alcun modo essere considerata, per il periodo per cui è causa, in situazione di regolarità contributiva, non avendo integralmente effettuato i pagamenti dovuti in relazione ai lavoratori subordinati, con conseguente insussistenza del diritto a usufruire di sgravi o riduzioni contributivi, per quanto disposto dall'art. 1 c. 1175 l. n. 296/2006, sia per i periodi in cui le irregolarità contributive sono state rilevate, sia per gli eventuali periodi successivi, e relativamente non solo ai lavoratori per cui è stata accertata l'irregolarità, ma a tutti quelli per i quali gli sgravi sono stati fruiti ed a tutte le tipologie di sgravio, poiché l'esigenza insita nella previsione dell'art. 1
c. 1175 l. n. 296/2006 cit. è quella della necessaria e costante integrale regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi (cfr. Cass. Sez. L. n. 27107 del
25/10/2018 rv. 651258 – 01, in specie al punto 5 della motivazione, nonché la prevalente giurisprudenza di merito: Trib. Venezia Sez. L. 16/09/2020 n. 220; C. App. Milano sez. L.
17/10/2019 in causa n. 474/2019 r.g.l.; C. App. Firenze sez. L. 16/05/2019 -ud. 16/05/2019, dep. 04/09/2019- n. 408; C. App. Firenze sez. L. 28/07/2021 -ud. 10/06/2021, dep.
28/07/2021- n. 468).
L'irregolarità contributiva rilevata a seguito dei citati accertamenti ispettivi costituisce pertanto condizione ostativa alla fruizione di qualsivoglia beneficio contributivo, sia per il periodo oggetto di accertamento sia per gli eventuali periodi successivi, non essendo sufficiente, in considerazione della ratio della norma sopra evidenziata, l'eventuale formale possesso da parte dell'appellante di documento unico di regolarità contributiva (DURC) positivo nel periodo medesimo, documento che non costituisce unica condizione per la spettanza degli sgravi ma essendo necessario anche l'effettivo rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché degli altri eventuali obblighi di legge costituenti presupposto per la fruizione di sgravi in base alla normativa di riferimento (cfr.
Cass. Sez. L. n. 27107/2018 cit., punto 5 della motivazione).
Pertanto, correttamente l'impugnata sentenza non ha valutato la sussistenza dei presupposti di fruizione, da parte dell'appellante, delle agevolazioni ex art. 8 c. 9 l. n. 407/1990 per i lavoratori e difettando il necessario presupposto della Parte_2 CP_2 Pt_3
generale regolarità contributiva, con conseguente assorbimento di ogni questione attinente alla sussistenza degli specifici presupposti di cui all'art. 8 c. 9 l. cit..
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 467/2022 in data 28/9/2022 - 14/03/2023 del Tribunale di Teramo in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 22/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -