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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3977/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3977/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giulio Amicosante del Foro di Pescara (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Pescara alla via Pietro Nenni n° 25 (indirizzo PEC
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Michele De Bonis (CF: ) ed elett.e dom.o in Pescara, via Luigi C.F._4
Cadorna n°33 presso e nello studio del suddetto (p.e.c. Email_2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da reato pagina 1 di 15 Conclusioni : All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/9/2024 le parti hanno concluso, come da verbale e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 20/10/24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva in citazione l'attore quanto segue.
In data 01.04.2011, il medesimo stipulava contratto di locazione ad uso commerciale con
, registrato a Pescara il 13.04.2011, al n°3330 dell'Agenzia delle Controparte_2
Entrate, relativo all'unità immobiliare sita in Città S. Angelo (PE), alla via Tracco n. 5, foglio 27, particella 476, categoria C/3, classe 2, mq. 140,00, rendita catastale € 520,00, e l'area pertinenziale al fabbricato stesso;
l' concedeva già dalla metà del mese di CP_2 marzo 2011 il possesso materiale dell'immobile consegnando le chiavi al il quale Pt_1
avrebbe dovuto effettuare dei lavori di manutenzione c di messa a norma degli impianti del locale dal momento che aveva rilevato l'autocarrozzeria “Duemme di UR RI”, ubicata nel medesimo immobile sino a qualche mese prima;
il 04 aprile 2011 tra l'odierno attore ed il marito della sig.ra , sono sorti alcuni Controparte_2 CP_1 contrasti in ordine all'estensione dell'area pertinenziale in quanto quest'ultimo in totale spregio del summenzionato contratto e senza alcun preavviso, recintava arbitrariamente parte dell'area esterna dell'immobile locato, riducendone sensibilmente le dimensioni;
tra il
9 e il 10 aprile 2011, il approfittando della chiusura dell'autocarrozzeria e CP_1
dell'assenza del si introduceva illegittimamente all'interno del locale in questione Pt_1
e, senza alcun preavviso ed autorizzazione, sostituiva le chiavi della serratura della porta d'ingresso, impedendo di fatto l'apertura dell'attività commerciale il lunedì seguente;
5) il
14 aprile 2011, durante una telefonata il appreso del fatto che il nel CP_1 Pt_1 frattempo aveva registrato il contratto di locazione, lo minacciava dicendogli che “se non avesse restituito il contratto e provveduto a cancellarlo gli avrebbe bucato le budella con il forcone"; le medesime minacce erano state riferite personalmente dal GI anche al pagina 2 di 15 RI UR durante un colloquio;
nonostante continui solleciti verbali e scritti tra i quali un telegramma in data 15.04.2011, il e la di lui moglie, sig.ra CP_1 CP_2
non si sono mai resi disponibili né a riconsegnare le chiavi dell' immobile locato, né a permettere all'odierno attore di recuperare tutta 1'attrezzatura da lavoro ed i pezzi di ricambio che aveva nell'immobile locato;
tale circostanza ha impedito di fatto al Pt_1
di poter accedere all'immobile e di continuare il proprio esercizio commerciale, come suo diritto, nonché di prelevare e utilizzare i beni di sua proprietà; per “quieto vivere” e al fine di farsi restituire i macchinari di sua proprietà che gli erano indispensabili per il suo lavoro,
l'odierno attore firmava recesso consensuale del suddetto contratto di locazione;
10) tuttavia, per i sopraindicati fatti il sporgeva denuncia in data 18.04.2011 e Pt_1
07.07.2011 presso i Carabinieri di Città S. Angelo (PE); il GI è stato rinviato a giudizio con procedimento RG 319/2013 dinanzi al Tribunale di Pescara (PE) Giudice Dott.
Manduzio, imputato per “ a) il reato previsto e punito dall' 614 commi primo e quarto del codice penale per essersi introdotto con violenza sulle cose, ovvero sostituendo la serratura della porta di ingresso all'interno di un capannone industriale che era stato dato in locazione al sig. da , moglie di GI in Città S. Parte_1 Controparte_2 CP_1
Angelo (PE) il 09.04.2011, b) il reato previsto e punito dall'art. 393 c.p per essersi, al fine di esercitare un preteso diritto, ovvero allo scopo di conseguire la restituzione di un capannone che era stato dato in locazione a da , Parte_1 Controparte_2
moglie di potendo ricorrere al giudice, fatto arbitrariamente ragione da sé CP_1
medesimo usando minacce nei confronti dello stesso;
minacce consistite Parte_1
nel proferire la seguente frase: - Se non mi restituisci il contratto e provvedi a cancellarlo ti buco le budella con il forcone - in Città S. Angelo (PE) in data 14.04.2011”; con raccomandata il procuratore dell'attore in data 11 novembre 2015 richiedeva ai coniugi il risarcimento danni per i fatti sopra citati interrompendo i termini di CP_1
prescrizione; con sentenza n° 1112/2019 deposita in data 22.03.2019 e divenuta irrevocabile in data 14.04.2019 il Giudice dichiarava non doversi procedere nei confronti di in ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. CP_1
Dopo aver argomentato in ordine ai reati ascrivibili al convenuto, l'attore formulava le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 15 A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. GI in ordine ai CP_1
fatti avvenuti in Città S. Angelo (PE) il 09.04.2011 per essersi introdotto con violenza sulle cose, ovvero sostituendo la serratura della porta di ingresso all'interno di un capannone industriale che era stato dato in locazione al sig. Parte_1
da , di lui moglie, nonché accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_2
responsabilità del sig. in ordine ai fatti avvenuti in Città S. Angelo CP_1
(PE) il 14.04.2011 per essersi, al fine di esercitare un preteso diritto, ovvero allo scopo di conseguire la restituzione di un capannone che era stato dato in locazione a da , di lui moglie, potendo ricorrere al Parte_1 Controparte_2
giudice, fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo usando minacce nei confronti dello stesso;
minacce consistite nel proferire la seguente frase: - Parte_1
Se non mi restituisci il contratto e provvedi a cancellarlo ti buco le budella con il forcone - e, per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c., ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2056 e 1226 del codice civile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza e di scaglione del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto rilevava anzitutto che la ricostruzione dei fatti svolta dall'attore non è né esatta, né completa. Va tenuto presente in primis che il CP_1
non è proprietario dei beni locati, né egli ha stipulato alcun contratto con il o ha Pt_1 intrattenuto con lui alcun rapporto. L'attore neppure ha precisato che le clausole contrattuali della locazione del capannone convenute da lui e dalla sig.a , Controparte_2
prevedevano espressamente la locazione per sei anni del capannone al prezzo di euro 500 mensili con inizio dal 1°/4/2011, previo versamento da parte del conduttore di €.
1.000 a titolo di cauzione. La stessa locatrice ha concesso al esclusivamente l'area Pt_1
pertinenziale al capannone, ovvero il piazzale strettamente antistante allo stesso, e il conduttore ha accettato ciò dichiarando di aver visto i beni e di averli trovati idonei all'uso.
pagina 4 di 15 A tal fine, onde evitare problematiche insorte con i precedenti locatari, che avevano occupato abusivamente anche altre aree con mezzi e materiale vario rendendo anche impossibile l'accesso ai terreni agricoli retrostanti della medesima sig.a essa CP_2 locatrice ha recintato l'area concessa in locazione come poteva ben fare (è evidente che lo status quo ante locazione con il o quello che ha riferito il precedente conduttore al Pt_1
stesso è del tutto irrilevante nel nuovo rapporto locatizio de quo). La locatrice, una Pt_1
volta che il contratto è stato predisposto dal proprio commercialista, lo ha sottoscritto ove indicatogli da questo e lo ha consegnato in triplice copia al affinché lo Pt_1
sottoscrivesse a sua volta e glielo restituisse ai fine della registrazione, perché detto onere era a carico della locatrice (v. contratto). Nell'occasione, a metà del mese di marzo, la ha consegnato anche una sola chiave del locale al affinché effettuasse CP_2 Pt_1
una ricognizione, lavori di tinteggiatura e di sistemazione delle postazioni di lavoro in base alle sue esigenze. A sua volta la locatrice ha fatto effettuare dei lavori di adeguamento all'impianto elettrico. Sta di fatto che alla data di decorrenza del contratto, ovvero al
1°.4.2011, il pur continuando a detenere la chiave del locale, non ha restituito Pt_1 all' le copie del contratto per la registrazione, né ha versato il canone di locazione CP_2
e la prescritta cauzione... Peraltro il non ha addotto sempre nei fatti di aver Pt_1
lasciato fuori il locale un bruciatore per la cabina di verniciatura. Proprio per analogo posizionamento all'esterno del capannone di manufatti da parte dei precedenti conduttori -i soci della RI UR E la stessa Parte_2 Parte_3 aveva subito un accertamento penale da parte dei VV.UU. di Città Sant'Angelo CP_2
nel 2009, conclusosi con la rimozione di detto manufatto da parte dei predetti soci. Pertanto la al fine di evitare ulteriori contestazioni da parte delle Autorità e il rischio di CP_2
corrispondere sanzioni (visto che il locale non era ancora locato al decorrenza Persona_1
era 1°.4.2011-, il quale -peraltro- non aveva restituito le copie sottoscritte del Pt_1
contratto stesso, né corrisposto canone e cauzione), ha provveduto, a sua cura e spese, a far spostare detto manufatto di proprietà dei precedenti conduttori all'interno del capannone ed a sostituire la serratura del locale. Di tal che, a seguito del telegramma dall'attore e di successiva richiesta del proprio legale del 14.4.2011, con cui è stato fatto presente che il aveva registrato il contratto il giorno prima (13.4.2011) e contenente un assegno Pt_1
pagina 5 di 15 bancario di €.500 emesso in data 15.4.2011, è stata contestata dallo stesso alla sola Pt_1
la sostituzione della serratura. Questa ha riscontrato la richiesta evidenziando gli CP_2
inadempimenti contrattuali del ed invitato a far pervenire la copia del contratto Pt_1
registrato nonché il saldo di €.500 della cauzione -avendo imputato l'assegno in acconto della stessa- ed il canone del mese di aprile (altri €.500). A seguito della successiva corrispondenza intercorsa, non avendo provveduto il ad alcun versamento ed Pt_1
avendo la stessa sig.a ricevuto ulteriori richieste di locazione del bene, le parti CP_2
hanno concordato con scrittura datata 8/7/2011: a) la restituzione dei beni presenti all'interno del capannone -di cui il si è dichiarato titolare fornendo una Pt_1
dichiarazione di acquisto datata 14.3.2011 sottoscritta però dal solo RI UR (e ciò con il fax datato 13.6.2011 e pur avendo la ricevuto lamentele da parte dell'altro CP_2
socio della Carrozzeria Duemme Snc -sig. proprio in merito al fatto che Parte_3
il RI stesse vendendo beni appartenenti ad entrambi i soci tanto più che, in base ai patti sociali della predetta era prevista l'amministrazione congiunta), Parte_2
riconsegna avvenuta il 12.7.2011 nelle mani del socio RI UR-; b) restituzione dell'assegno di €.500 allegato alla raccomandata del 14.4.2011, avvenuto all'atto dello scambio della scrittura;
c) comune concorde risoluzione contrattuale per mutuo consenso del contratto di locazione, con riconsegna da parte del della chiave a suo tempo Pt_1
ottenuta. Le parti hanno inoltre espressamente stabilito la sola facoltà per il di Pt_1
intraprendere azioni penali e di costituirsi ivi parte civile limitando pertanto la sua azione esclusivamente nell'ambito del processo penale anche come azione civile meramente ivi esercitabile. La scrittura è stata sottoscritta il giorno 8/7/2011 con l'assistenza dei rispettivi legali e, dunque, senza alcuna costrizione e nella piena consapevolezza di quanto ivi stabilito. Peraltro, pur essendo sorti due procedimenti penali a carico del GI -e non già della che, per quanto si è detto e visto, è da ritenere l'unica interlocutrice e CP_2
contraddittrice dell'attore- entrambi su iniziativa del questi non si è costituito parte Pt_1
civile in nessuno dei due.
Nella narrativa della citazione il nulla adduce peraltro neppure in ordine al Pt_1
procedimento penale rubricato al n°1918/2012 RG di questo Tribunale, assegnato alla dott.a Medica, sorto a seguito di querela sporta il 18.4.2011 per la sostituzione della pagina 6 di 15 serratura di cui qui si discute, procedimento nel quale il è stato assolto con CP_1
formula piena perché il fatto non sussiste in merito al presunto furto del materiale rinchiuso all'interno del capannone di cui si è detto prima, perpetuato con la sostituzione della citata serratura. Il Giudice penale, anche sulla scorta delle missive intercorse tra le parti e di cui pure si è già detto, ha ritenuto la totale estraneità ai fatti e l'insussistenza degli addebiti in capo al Ed è ovvio che, in base al principio del ne bis in idem e di quello CP_1
dell'intervenuto giudicato, questi non può essere chiamato a rispondere dello stesso fatto
(sostituzione della serratura) sulla scorta della stessa notitia criminis (querela del
18.4.2011), sebbene visto sotto una diversa prospettiva (violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni), ove per detto fatto è stato assolto perché il fatto non sussiste. E, ad ogni modo, -ripetita iuvant- la sostituzione della serratura -quantunque non effettuata dal per quel che si è detto prima- è stata motivata dal fatto di dover CP_1
ricoverare nel capannone i manufatti inappropriatamente posti all'aperto onde evitare problematiche di carattere urbanistico e penali! Sta di fatto che, in forza della dichiarazione transattiva di cui alla scrittura datata 8/7/2011 sopra riportata, il ha definito in detta Pt_1
maniera (ovvero transattivamente) i suoi presunti diritti risarcitori, riferendosi fatti medesimi sempre alla nota vicenda della locazione del capannone!!
Tuttavia da un lato non può non evidenziarsi che sempre alla sola già detto- CP_3 andrebbe addebitata la violazione di domicilio con sostituzione della serratura e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, se e qualora sussistenti per quanto sopra addotto, dato che nel nostro ordinamento vige pur sempre il principio secondo cui vim vis repetere licet...
Non si dimentichi, infatti, quanto sopra addotto in tema di totale inadempimento del
Non si dimentichi, inoltre, il pericolo concreto di subire un ulteriore Pt_1
provvedimento sanzionatorio-penale da parte della stessa per l'intervenuta CP_2
apposizione all'aperto di manufatti che ivi non potevano stare o di essere chiamata in ballo in iniziative giudiziarie di rivendica del bene a causa del contrasto esistente tra i soci
RI e di cui era venuta a conoscenza. Ovviamente la ha agito - Pt_3 CP_2
posizionando i beni all'interno del suo capannone e sostituendone la chiave- per legittima difesa ed esercitando i doveri di custode, e dette esimenti dovranno essere riconosciute anche al convenuto nella assurda ipotesi in cui dovesse essere riscontrata una sua pur pagina 7 di 15 minima responsabilità... (ma ciò non lo potrà alla luce della sentenza assolutoria per i fatti del tutto analoghi sopra citata, dato che -peraltro- risulta pacifico che il reato di violazione di domicilio risulta assorbito da quello di furto...).
Si consideri inoltre che per il fatto che il contratto di locazione non era ancora in essere
(essendo prevista la sua efficacia a far data dal 1°.
4.2011 e condizionata alla registrazione, al versamento della cauzione e del canone), di certo non poteva ritenersi “domicilio” del il capannone stesso anche perché egli aveva ricevuto la chiave provvisoriamente, Pt_1
al fine di effettuare piccoli lavori di sistemazione e, comunque, in condivisione con la locatrice che, d'altro canto, vi ha contestualmente effettuato lavori di sistemazione dell'impianto elettrico. Sicché non risulta violato alcun domicilio. Si consideri ancora che i precedenti conduttori, ovvero i soci della avevano comunicato il Parte_2
recesso dal contratto di locazione con comunicazione datata 22.11.2010 e decorrenza dal
31.12.2010, per cessazione attività. Gli stessi hanno versato come ultimo canone quello del mese di ottobre, sicché essi erano morosi dell'importo di €.1.000,00. I medesimi avevano apportato modifiche al locale con necessità di lavori per €.2.000,00 oltre IVA. Pertanto la risultava creditrice nei loro confronti e, dunque, era titolare del diritto di CP_2
prelazione ex art.2764 C.C. sui beni degli stessi presenti all'interno della sua proprietà.
In merito al quantum, solo per scrupolo, si evidenziava che la domanda è tuttavia eccessiva e indimostrata. L'attore non ha riportato alcun concreto danno, tanto più che egli nulla ha versato alla locatrice.
Inoltre si rappresentava che il dall'infondata azione penale avanzata su querela CP_1
dell'attore e conclusasi con la sentenza di assoluzione piena pronunciata dal Tribunale di
Pescara, n°23 del 3.3.2017, ha ricevuto danno materiale e morale, essendo peraltro invalido affetto da cardiopatia. Pertanto, nella non ipotizzabile ipotesi di condanna, andranno compensate dalle somme eventualmente dovute all'attore quelle rinvenienti come sopra e quantificabili in €.25.000,00, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di
Giustizia oltre rivalutazione ed accessori.
Per tutto quanto sopra esposto, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda a fronte del difetto di legittimazione passiva e comunque in quanto la stessa è inammissibile, improcedibile -per la transazione raggiunta, per il giudicato formatosi e comunque per la pagina 8 di 15 non punibilità della condotta- e tuttavia infondata in fatto e diritto oltre che eccessiva nel petitum, anche a fronte della compensazione con tutto quanto dovuto al convenuto a causa dell'infondatezza dell'azione penale promossa, conclusasi con sentenza n°23/2017. Vinte le spese di lite.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, venivano ammesse le prove testimoniali ed all'esito dell'espletamento la causa era trattenuta in decisione.
Ebbene, va anzitutto sgombrato il campo dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal convenuto.
Ciò in quanto la parte attrice ha assunto con l'atto introduttivo i danni ex art 2059 cod. civ. asseritamente correlati alla dedotta commissione di ipotesi di reato che si ritengono ascrivibili al convenuto. Pertanto non rileva il fatto che eventuali pretese scaturenti da responsabilità contrattuale o comunque inerenti il rapporto locativo intrattenuto con la sola vedrebbero questa quale unico soggetto passivo delle eventuali pretese. CP_2
Egualmente non rilevano, ai fini dell'ammissibilità della presente domanda come proposta dall'attore, le intese intervenute tra quest'ultimo e la locatrice nella scrittura di risoluzione e recesso per mutuo consenso datata 8.7.2011, rispetto alle quali risulta formalmente estraneo il convenuto.
Ciò che rileva in questa sede è il mancato assolvimento dell'onere della prova sia delle illecite condotte sia dei danni che ne sarebbero derivati all'attore.
Appare all'uopo necessario riportare le risultanze della prova orale, ricordando che le circostanze di parte attrice ammesse erano le seguenti: e) tra il 9 e il 10 aprile 2011 (sabato
e domenica), il sig. si introduceva all'interno dell'unità immobiliare sita CP_1
in Città S. Angelo (PE), alla via Tracco n. 5, foglio 27, particella 476 e, senza alcun preavviso ed autorizzazione, sostituiva le chiavi della serratura della porta d'ingresso; g) il 14 aprile 2011, durante una telefonata il sig. appreso del fatto che il CP_1 Pt_1
aveva registrato il contratto di locazione, lo minacciava dicendogli la frase “se non avesse restituito il contratto e provveduto a cancellarlo gli avrebbe bucato le budella con il
pagina 9 di 15 forcone, ,mentre le circostanze addotte da parte convenuta ed ammesse erano: 4) vero che a sua volta la locatrice ha fatto effettuare dei lavori di adeguamento all'impianto elettrico utilizzando la chiave in suo possesso, 6) vero che è stato lasciato fuori il locale un bruciatore per la cabina di verniciatura e che, per analogo posizionamento da parte dei precedenti conduttori di taluni beni, la ha subito un accertamento penale da CP_2
parte dei VV.UU. di Città Sant'Angelo nel 2009, 7) vero che la ha provveduto, a CP_2
sua cura e spese, a far spostare detto manufatto di proprietà dei precedenti conduttori all'interno del capannone ed a sostituire la serratura del locale
A seguire le dichiarazioni dei testi.
: non parente, indifferente: Capo E) Posso dire che la mattina di quella Controparte_4
domenica (a dire il vero non ricordo se fosse domenica o lunedì), mi recai sul posto e cercando di entrare nel capannone con la chiave in mio possesso, mi accorsi che la serratura era stata cambiata. Chiamai allora il il quale mi disse che probabilmente la Pt_1
serratura era stata sostituita dal proprietario del locale e che se ne sarebbe occupato lui. Non ricordo con precisione perché mi recai sul posto, sicuramente per prelevare oppure depositare del materiale. ADR Preciso che all'epoca e solo per poco tempo sono stato dipendente dell'attore. ADR Non ricordo se all'epoca l'officina fosse in attività, io dovevo solo recarmi lì per prendere del materiale, perché il svolgeva la sua attività in un Pt_1
posto diverso. Capo G) Ricordo vagamente di un accenno ad un forcone. Sinceramente non ricordo di aver assistito alla telefonata di cui mi si chiede.
figlio del convenuto: Capo 4) È vero. Mia madre aveva una chiave del Persona_2
locale e lo so perché i lavori di cui mi si chiede dovevano essere effettuati dal mio amico elettricista ADR Il mio amico ci lasciò solo un preventivo e mia madre lo CP_5 pagò in contanti. Il lavoro si limitò alla sostituzione di un salvavita e all'adeguamento dell'impianto per una normativa CEE. L'intervento costò circa € 600. Ciò avveniva circa un mese e mezzo prima che il locale fosse affittato al Capo 6) Confermo. Capo 7) Pt_1
Confermo. Ricordo che mia madre chiamò un fabbro che, con un camion, caricò la cabina di verniciatura e la collocò all'interno del capannone e fece quindi sostituire la serratura pagina 10 di 15 della porta di ingresso perché il non aveva ancora pagato né la cauzione, né la Pt_1
prima mensilità di affitto.
Interrogato a prova contraria: Capo G) Non ho assistito alla telefonata di cui mi si chiede, ma non mi sembra verosimile la circostanza della minaccia, che non era da mio padre, operato con cinque bye-pass al cuore. ADR Escludo in ogni caso che mio padre possegga un forcone.
Teste , non parente, indifferente: Capo. 4) preciso di aver fatto dei lavori CP_5 all'interno del locale che doveva prendere in locazione il sì nel senso che è stata la Pt_1
ad aprire il locale o a consegnarmi addirittura la chiave affinché io svolgessi i CP_2 lavori di adeguamento dell'impianto elettrico. Proprio nell'occasione la signora mi specificava che stava per locare il locale ad uso artigianale;
ADR: ciò accadeva ad inizio
2011 o meglio nel periodo marzo-aprile-maggio 2021. Non ricordo l'importo dei lavori, nell'ordine immagino di 500-1000€.
; non parente: Capo 6) premetto che sono un conoscente della signora Testimone_1
e specifico che la suddetta mi incaricò di sostituire la serratura del suo locale CP_2
perché aveva perso copia delle chiavi;
nulla so della circostanza di cui mi si chiede;
Capo
7) nulla so del bruciatore o meglio ricordo di aver spostato qualcosa, non ricordo se si trattasse di un bruciatore e in quell'occasione sostituivo la serratura per i motivi che ho specificato. È passato molto tempo, non ricordo esattamente quando la circostanza si è verificata. ADR: ho spostato l'oggetto che non so meglio specificare che era posizionato all'esterno all'interno con una gru a mezzo camion.
: Capo E) posso dire che è vero, ma ciò so per quanto mi è stato riferito. Io Testimone_2 avevo la macchina ricoverata all'interno di questa officina per aver affidato il mio veicolo al sig. per delle riparazioni. Dopo alcuni giorni che avevo consegnato la vettura, Pt_1
chiedevo al se avesse effettuato le riparazioni Il medesimo si scusava e mi diceva Pt_1
di passare in ufficio da lui. Qui mi spiegava che il locale gli era stato in sostanza sottratto;
ho assistito direttamente ad una chiamata in vivavoce nel corso della quale l'interlocutore rivolgeva minacce al che erano collegate alla questione del locale. Di fatto il mio Pt_1 veicolo era rimasto all'interno dell'officina. Presumo che l'interlocutore fosse il CP_1
Capo G ) mi riporto a quanto prima dichiarato. ADR Avv. De Bonis: sono riuscito a riavere pagina 11 di 15 la vettura dopo alcuni giorni, ma mancava un portatile che era all'interno del veicolo. La macchina me l'ha restituita il che me l'ha riconsegnata fuori dall'autorimessa. Pt_1
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali non sono assolutamente sufficienti ed idonee a ritenere sussistenti le condotte ascritte al convenuto, con particolare riferimento alle dedotte minacce dovendo anche evidenziarsi che, essendosi peraltro il procedimento penale a carico del GI per i reati di violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni concluso con una pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione, nessun elemento di particolare utilità emerge dallo stesso. Si deve piuttosto evidenziare come in sede di presentazione di denuncia querela nessun riferimento veniva svolto alla persona dell' quale presente ai fatti, unico teste che ha reso nel presente giudizio Tes_2 dichiarazioni in qualche modo favorevoli all'attore, e la circostanza potrebbe indurre qualche sospetto sul medesimo. In ogni caso, né la sua testimonianza né quelle degli altri testi sono dirimenti in quanto i fatti non sono stati del tutto chiariti. Peraltro, la sostituzione della serratura riconduce alla persona dell' e non dell'odierno convenuto CP_2
Quello che con certezza emerge dagli atti, anche tenuto conto della corrispondenza tra le parti è il clima di conflittualità che si era creato tra il da una parte e, dall'altra, Pt_1
l' ovvero la locatrice dei locali da adibire ad officina, ed il coniuge CP_2 CP_1 della medesima. In particolare l'attuale attore aveva a lamentarsi che la recinzione apposta dal nell'area circostante i locali avrebbe creato della problematiche all'attività di Pt_1 autocarrozzeria da svolgere ivi. L' ebbe invece a contestare che il conduttore non CP_2
avesse pagato tutte le somme a suo carico relative all'intera cauzione e al primo canone di locazione, a parte la dedotta mancata restituzione della copia del contratto firmata per cui avvertiva il conduttore di aver dovuto cambiare le chiavi per la presenza di cose rivendicate da uno dei soci che prima occupavano il capannone.
Si evince poi dagli atti relativi al procedimento penale per furto celebrato sempre a carico del definito con sentenza assolutoria, riguardante il bruciatore per cabina che CP_1
questo non era un bene di proprietà ovvero in possesso del e che lo stesso era stato Pt_1 ricoverato dall' all'interno dei locali a seguito di denuncia penale relativa alla CP_2 collocazione della cabina di verniciatura nell'area esterna senza autorizzazione. pagina 12 di 15 Quanto sopra trova rispondenza nel contenuto dell'atto di natura transattiva intervenuto in data 8/7/2011 tra l'attore e la locatrice denominato scrittura di risoluzione e recesso per mutuo consenso nel quale si dava atto della restituzione da parte del delle chiavi in Pt_1 suo possesso e da parte dell' al dei beni presenti in loco di cui si CP_2 Pt_1 dichiarava proprietario e dell'assegno di euro 500 a firma dell'attuale attore.
Ed allora, dal contesto della vicenda non chiarita in tutti i suoi aspetti, risultano dubbie le condotte ascritte al convenuto.
Più precisamente, l'arbitraria sostituzione della serratura risulta riconducibile alla conduttrice. Le minacce che invece sarebbero state rivolte al dal GI non Pt_1
sono state provate in modo esaustivo. Aggiungasi che dal complesso delle risultanze istruttorie non emerge con certezza che al fosse stato dato il diritto esclusivo Pt_1
dell'immobile con la consegna di una sola delle chiavi trattenendosi le altre la conduttrice: conseguentemente il reato di violazione di domicilio potrebbe essere ragionevolmente escluso.
Su può quindi affermare che l'an non è stato idoenamente provato.
In ogni caso, anche il quantum risulta sfornito di adeguata prova .
In proposito va anzitutto rilevato che m si discute dei soli danni non patrimoniali. Va invero richiamato sul punto quanto già espresso dal precedente istruttore che, sciogliendo la riserva in esito all'udienza a trattazione scritta del 22-10-2021 rilevava che, avendo l'attore agito per il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenze delle condotte ascritte al convenuto in sede penale ex artt. 614 e 393 c.p. (pag. 7 dell'atto di citazione: “… il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano dalla lesione dei diritti della persona”; nelle conclusioni: “… condannarlo al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c….”), costituiva pertanto inammissibile modifica di causa petendi e petitum la richiesta, in sede di prima memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. depositata il 26-7-2021, “della somma di € 25.000,00
(venticinquemila/00) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e/o
“da perdita di chance”.
Ebbene,,il dedotto danno non patrimoniale non risulta in alcun modo provato.
pagina 13 di 15 Si rammenta che il risarcimento dei danni morali, direttamente riconducibili all'art. 185 codice penale, ovvero i danni risarcibili nei confronti delle vittime di un reato, si riferisce al ristoro per il turbamento dello stato d'animo derivante dall'aver subito un reato.
E' bene chiarire, comunque, come la giurisprudenza abbia precisato che non è necessario, ai fini della richiesta di risarcimento del danno morale, che sussista una sentenza di condanna del giudice penale;
ciò che importa è la commissione di un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato (Cass. n. 16305/2003).
Conseguentemente, la richiesta risarcitoria in questione potrà avvenire anche qualora il reato sia estinto e, segnatamente, anche quando tale effetto sia determinato dalla decorrenza del tempo necessario a prescriverlo, secondo la disciplina di cui agli artt. 157 e ss. c.p..
Un problema particolare è poi rappresentato dalla “liquidazione” del danno morale, quindi dalla quantificazione del relativo risarcimento. Normalmente, stante la frequente coincidenza del danno morale con il danno biologico, la giurisprudenza tende a liquidare il primo in un terzo o nella metà del secondo.
Il problema si pone quando è configurabile solo il danno morale. In questi casi gli orientamenti prevalenti sono quelli secondo cui in tema di risarcimento del danno morale, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sfugge necessariamente ad una valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi.
Il giudice è comunque tenuto ad indicare i criteri seguiti per una quantificazione che sia proporzionata alla gravità del reato ed all'entità delle sofferenze patite dalla vittima, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra cui l'età, le condizioni soggettive, il grado di sensibilità del danneggiato, la gravità ed entità dell'offesa in sé.
Nel caso che ci occupa a parte la dubbia riconducibilità dei fatti ad ipotesi di reato, come si
è già visto, non sono stati allegati e tanto meno provati elementi idonei a configurare e meglio identificare e quantificare il dolore e la sofferenza della presunta parte offesa.
Ed allora, la domanda deve essere rigettata.
Quanto ai danni patrimoniali- al di là della tardività della domanda sul punto- egualmente non risulterebbe alcuna prova degli stessi, plausibilmente da escludere alla luce degli accordi intervenuti con la conduttrice.
pagina 14 di 15 Non viene analizzata la domanda di compensazione avanzata dalla controparte solo in via subordinata all'ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta risarcitoria e la cui fondatezza comunque è rimasta priva di dimostrazione alcuna.
Attesi la particolarità della vicenda, il mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità e difetto di legittimazione, pur rigettata la domanda, s'impone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda e compensa le spese.
Pescara, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3977/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giulio Amicosante del Foro di Pescara (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Pescara alla via Pietro Nenni n° 25 (indirizzo PEC
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Michele De Bonis (CF: ) ed elett.e dom.o in Pescara, via Luigi C.F._4
Cadorna n°33 presso e nello studio del suddetto (p.e.c. Email_2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da reato pagina 1 di 15 Conclusioni : All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/9/2024 le parti hanno concluso, come da verbale e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 20/10/24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva in citazione l'attore quanto segue.
In data 01.04.2011, il medesimo stipulava contratto di locazione ad uso commerciale con
, registrato a Pescara il 13.04.2011, al n°3330 dell'Agenzia delle Controparte_2
Entrate, relativo all'unità immobiliare sita in Città S. Angelo (PE), alla via Tracco n. 5, foglio 27, particella 476, categoria C/3, classe 2, mq. 140,00, rendita catastale € 520,00, e l'area pertinenziale al fabbricato stesso;
l' concedeva già dalla metà del mese di CP_2 marzo 2011 il possesso materiale dell'immobile consegnando le chiavi al il quale Pt_1
avrebbe dovuto effettuare dei lavori di manutenzione c di messa a norma degli impianti del locale dal momento che aveva rilevato l'autocarrozzeria “Duemme di UR RI”, ubicata nel medesimo immobile sino a qualche mese prima;
il 04 aprile 2011 tra l'odierno attore ed il marito della sig.ra , sono sorti alcuni Controparte_2 CP_1 contrasti in ordine all'estensione dell'area pertinenziale in quanto quest'ultimo in totale spregio del summenzionato contratto e senza alcun preavviso, recintava arbitrariamente parte dell'area esterna dell'immobile locato, riducendone sensibilmente le dimensioni;
tra il
9 e il 10 aprile 2011, il approfittando della chiusura dell'autocarrozzeria e CP_1
dell'assenza del si introduceva illegittimamente all'interno del locale in questione Pt_1
e, senza alcun preavviso ed autorizzazione, sostituiva le chiavi della serratura della porta d'ingresso, impedendo di fatto l'apertura dell'attività commerciale il lunedì seguente;
5) il
14 aprile 2011, durante una telefonata il appreso del fatto che il nel CP_1 Pt_1 frattempo aveva registrato il contratto di locazione, lo minacciava dicendogli che “se non avesse restituito il contratto e provveduto a cancellarlo gli avrebbe bucato le budella con il forcone"; le medesime minacce erano state riferite personalmente dal GI anche al pagina 2 di 15 RI UR durante un colloquio;
nonostante continui solleciti verbali e scritti tra i quali un telegramma in data 15.04.2011, il e la di lui moglie, sig.ra CP_1 CP_2
non si sono mai resi disponibili né a riconsegnare le chiavi dell' immobile locato, né a permettere all'odierno attore di recuperare tutta 1'attrezzatura da lavoro ed i pezzi di ricambio che aveva nell'immobile locato;
tale circostanza ha impedito di fatto al Pt_1
di poter accedere all'immobile e di continuare il proprio esercizio commerciale, come suo diritto, nonché di prelevare e utilizzare i beni di sua proprietà; per “quieto vivere” e al fine di farsi restituire i macchinari di sua proprietà che gli erano indispensabili per il suo lavoro,
l'odierno attore firmava recesso consensuale del suddetto contratto di locazione;
10) tuttavia, per i sopraindicati fatti il sporgeva denuncia in data 18.04.2011 e Pt_1
07.07.2011 presso i Carabinieri di Città S. Angelo (PE); il GI è stato rinviato a giudizio con procedimento RG 319/2013 dinanzi al Tribunale di Pescara (PE) Giudice Dott.
Manduzio, imputato per “ a) il reato previsto e punito dall' 614 commi primo e quarto del codice penale per essersi introdotto con violenza sulle cose, ovvero sostituendo la serratura della porta di ingresso all'interno di un capannone industriale che era stato dato in locazione al sig. da , moglie di GI in Città S. Parte_1 Controparte_2 CP_1
Angelo (PE) il 09.04.2011, b) il reato previsto e punito dall'art. 393 c.p per essersi, al fine di esercitare un preteso diritto, ovvero allo scopo di conseguire la restituzione di un capannone che era stato dato in locazione a da , Parte_1 Controparte_2
moglie di potendo ricorrere al giudice, fatto arbitrariamente ragione da sé CP_1
medesimo usando minacce nei confronti dello stesso;
minacce consistite Parte_1
nel proferire la seguente frase: - Se non mi restituisci il contratto e provvedi a cancellarlo ti buco le budella con il forcone - in Città S. Angelo (PE) in data 14.04.2011”; con raccomandata il procuratore dell'attore in data 11 novembre 2015 richiedeva ai coniugi il risarcimento danni per i fatti sopra citati interrompendo i termini di CP_1
prescrizione; con sentenza n° 1112/2019 deposita in data 22.03.2019 e divenuta irrevocabile in data 14.04.2019 il Giudice dichiarava non doversi procedere nei confronti di in ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. CP_1
Dopo aver argomentato in ordine ai reati ascrivibili al convenuto, l'attore formulava le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 15 A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. GI in ordine ai CP_1
fatti avvenuti in Città S. Angelo (PE) il 09.04.2011 per essersi introdotto con violenza sulle cose, ovvero sostituendo la serratura della porta di ingresso all'interno di un capannone industriale che era stato dato in locazione al sig. Parte_1
da , di lui moglie, nonché accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_2
responsabilità del sig. in ordine ai fatti avvenuti in Città S. Angelo CP_1
(PE) il 14.04.2011 per essersi, al fine di esercitare un preteso diritto, ovvero allo scopo di conseguire la restituzione di un capannone che era stato dato in locazione a da , di lui moglie, potendo ricorrere al Parte_1 Controparte_2
giudice, fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo usando minacce nei confronti dello stesso;
minacce consistite nel proferire la seguente frase: - Parte_1
Se non mi restituisci il contratto e provvedi a cancellarlo ti buco le budella con il forcone - e, per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c., ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2056 e 1226 del codice civile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza e di scaglione del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto rilevava anzitutto che la ricostruzione dei fatti svolta dall'attore non è né esatta, né completa. Va tenuto presente in primis che il CP_1
non è proprietario dei beni locati, né egli ha stipulato alcun contratto con il o ha Pt_1 intrattenuto con lui alcun rapporto. L'attore neppure ha precisato che le clausole contrattuali della locazione del capannone convenute da lui e dalla sig.a , Controparte_2
prevedevano espressamente la locazione per sei anni del capannone al prezzo di euro 500 mensili con inizio dal 1°/4/2011, previo versamento da parte del conduttore di €.
1.000 a titolo di cauzione. La stessa locatrice ha concesso al esclusivamente l'area Pt_1
pertinenziale al capannone, ovvero il piazzale strettamente antistante allo stesso, e il conduttore ha accettato ciò dichiarando di aver visto i beni e di averli trovati idonei all'uso.
pagina 4 di 15 A tal fine, onde evitare problematiche insorte con i precedenti locatari, che avevano occupato abusivamente anche altre aree con mezzi e materiale vario rendendo anche impossibile l'accesso ai terreni agricoli retrostanti della medesima sig.a essa CP_2 locatrice ha recintato l'area concessa in locazione come poteva ben fare (è evidente che lo status quo ante locazione con il o quello che ha riferito il precedente conduttore al Pt_1
stesso è del tutto irrilevante nel nuovo rapporto locatizio de quo). La locatrice, una Pt_1
volta che il contratto è stato predisposto dal proprio commercialista, lo ha sottoscritto ove indicatogli da questo e lo ha consegnato in triplice copia al affinché lo Pt_1
sottoscrivesse a sua volta e glielo restituisse ai fine della registrazione, perché detto onere era a carico della locatrice (v. contratto). Nell'occasione, a metà del mese di marzo, la ha consegnato anche una sola chiave del locale al affinché effettuasse CP_2 Pt_1
una ricognizione, lavori di tinteggiatura e di sistemazione delle postazioni di lavoro in base alle sue esigenze. A sua volta la locatrice ha fatto effettuare dei lavori di adeguamento all'impianto elettrico. Sta di fatto che alla data di decorrenza del contratto, ovvero al
1°.4.2011, il pur continuando a detenere la chiave del locale, non ha restituito Pt_1 all' le copie del contratto per la registrazione, né ha versato il canone di locazione CP_2
e la prescritta cauzione... Peraltro il non ha addotto sempre nei fatti di aver Pt_1
lasciato fuori il locale un bruciatore per la cabina di verniciatura. Proprio per analogo posizionamento all'esterno del capannone di manufatti da parte dei precedenti conduttori -i soci della RI UR E la stessa Parte_2 Parte_3 aveva subito un accertamento penale da parte dei VV.UU. di Città Sant'Angelo CP_2
nel 2009, conclusosi con la rimozione di detto manufatto da parte dei predetti soci. Pertanto la al fine di evitare ulteriori contestazioni da parte delle Autorità e il rischio di CP_2
corrispondere sanzioni (visto che il locale non era ancora locato al decorrenza Persona_1
era 1°.4.2011-, il quale -peraltro- non aveva restituito le copie sottoscritte del Pt_1
contratto stesso, né corrisposto canone e cauzione), ha provveduto, a sua cura e spese, a far spostare detto manufatto di proprietà dei precedenti conduttori all'interno del capannone ed a sostituire la serratura del locale. Di tal che, a seguito del telegramma dall'attore e di successiva richiesta del proprio legale del 14.4.2011, con cui è stato fatto presente che il aveva registrato il contratto il giorno prima (13.4.2011) e contenente un assegno Pt_1
pagina 5 di 15 bancario di €.500 emesso in data 15.4.2011, è stata contestata dallo stesso alla sola Pt_1
la sostituzione della serratura. Questa ha riscontrato la richiesta evidenziando gli CP_2
inadempimenti contrattuali del ed invitato a far pervenire la copia del contratto Pt_1
registrato nonché il saldo di €.500 della cauzione -avendo imputato l'assegno in acconto della stessa- ed il canone del mese di aprile (altri €.500). A seguito della successiva corrispondenza intercorsa, non avendo provveduto il ad alcun versamento ed Pt_1
avendo la stessa sig.a ricevuto ulteriori richieste di locazione del bene, le parti CP_2
hanno concordato con scrittura datata 8/7/2011: a) la restituzione dei beni presenti all'interno del capannone -di cui il si è dichiarato titolare fornendo una Pt_1
dichiarazione di acquisto datata 14.3.2011 sottoscritta però dal solo RI UR (e ciò con il fax datato 13.6.2011 e pur avendo la ricevuto lamentele da parte dell'altro CP_2
socio della Carrozzeria Duemme Snc -sig. proprio in merito al fatto che Parte_3
il RI stesse vendendo beni appartenenti ad entrambi i soci tanto più che, in base ai patti sociali della predetta era prevista l'amministrazione congiunta), Parte_2
riconsegna avvenuta il 12.7.2011 nelle mani del socio RI UR-; b) restituzione dell'assegno di €.500 allegato alla raccomandata del 14.4.2011, avvenuto all'atto dello scambio della scrittura;
c) comune concorde risoluzione contrattuale per mutuo consenso del contratto di locazione, con riconsegna da parte del della chiave a suo tempo Pt_1
ottenuta. Le parti hanno inoltre espressamente stabilito la sola facoltà per il di Pt_1
intraprendere azioni penali e di costituirsi ivi parte civile limitando pertanto la sua azione esclusivamente nell'ambito del processo penale anche come azione civile meramente ivi esercitabile. La scrittura è stata sottoscritta il giorno 8/7/2011 con l'assistenza dei rispettivi legali e, dunque, senza alcuna costrizione e nella piena consapevolezza di quanto ivi stabilito. Peraltro, pur essendo sorti due procedimenti penali a carico del GI -e non già della che, per quanto si è detto e visto, è da ritenere l'unica interlocutrice e CP_2
contraddittrice dell'attore- entrambi su iniziativa del questi non si è costituito parte Pt_1
civile in nessuno dei due.
Nella narrativa della citazione il nulla adduce peraltro neppure in ordine al Pt_1
procedimento penale rubricato al n°1918/2012 RG di questo Tribunale, assegnato alla dott.a Medica, sorto a seguito di querela sporta il 18.4.2011 per la sostituzione della pagina 6 di 15 serratura di cui qui si discute, procedimento nel quale il è stato assolto con CP_1
formula piena perché il fatto non sussiste in merito al presunto furto del materiale rinchiuso all'interno del capannone di cui si è detto prima, perpetuato con la sostituzione della citata serratura. Il Giudice penale, anche sulla scorta delle missive intercorse tra le parti e di cui pure si è già detto, ha ritenuto la totale estraneità ai fatti e l'insussistenza degli addebiti in capo al Ed è ovvio che, in base al principio del ne bis in idem e di quello CP_1
dell'intervenuto giudicato, questi non può essere chiamato a rispondere dello stesso fatto
(sostituzione della serratura) sulla scorta della stessa notitia criminis (querela del
18.4.2011), sebbene visto sotto una diversa prospettiva (violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni), ove per detto fatto è stato assolto perché il fatto non sussiste. E, ad ogni modo, -ripetita iuvant- la sostituzione della serratura -quantunque non effettuata dal per quel che si è detto prima- è stata motivata dal fatto di dover CP_1
ricoverare nel capannone i manufatti inappropriatamente posti all'aperto onde evitare problematiche di carattere urbanistico e penali! Sta di fatto che, in forza della dichiarazione transattiva di cui alla scrittura datata 8/7/2011 sopra riportata, il ha definito in detta Pt_1
maniera (ovvero transattivamente) i suoi presunti diritti risarcitori, riferendosi fatti medesimi sempre alla nota vicenda della locazione del capannone!!
Tuttavia da un lato non può non evidenziarsi che sempre alla sola già detto- CP_3 andrebbe addebitata la violazione di domicilio con sostituzione della serratura e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, se e qualora sussistenti per quanto sopra addotto, dato che nel nostro ordinamento vige pur sempre il principio secondo cui vim vis repetere licet...
Non si dimentichi, infatti, quanto sopra addotto in tema di totale inadempimento del
Non si dimentichi, inoltre, il pericolo concreto di subire un ulteriore Pt_1
provvedimento sanzionatorio-penale da parte della stessa per l'intervenuta CP_2
apposizione all'aperto di manufatti che ivi non potevano stare o di essere chiamata in ballo in iniziative giudiziarie di rivendica del bene a causa del contrasto esistente tra i soci
RI e di cui era venuta a conoscenza. Ovviamente la ha agito - Pt_3 CP_2
posizionando i beni all'interno del suo capannone e sostituendone la chiave- per legittima difesa ed esercitando i doveri di custode, e dette esimenti dovranno essere riconosciute anche al convenuto nella assurda ipotesi in cui dovesse essere riscontrata una sua pur pagina 7 di 15 minima responsabilità... (ma ciò non lo potrà alla luce della sentenza assolutoria per i fatti del tutto analoghi sopra citata, dato che -peraltro- risulta pacifico che il reato di violazione di domicilio risulta assorbito da quello di furto...).
Si consideri inoltre che per il fatto che il contratto di locazione non era ancora in essere
(essendo prevista la sua efficacia a far data dal 1°.
4.2011 e condizionata alla registrazione, al versamento della cauzione e del canone), di certo non poteva ritenersi “domicilio” del il capannone stesso anche perché egli aveva ricevuto la chiave provvisoriamente, Pt_1
al fine di effettuare piccoli lavori di sistemazione e, comunque, in condivisione con la locatrice che, d'altro canto, vi ha contestualmente effettuato lavori di sistemazione dell'impianto elettrico. Sicché non risulta violato alcun domicilio. Si consideri ancora che i precedenti conduttori, ovvero i soci della avevano comunicato il Parte_2
recesso dal contratto di locazione con comunicazione datata 22.11.2010 e decorrenza dal
31.12.2010, per cessazione attività. Gli stessi hanno versato come ultimo canone quello del mese di ottobre, sicché essi erano morosi dell'importo di €.1.000,00. I medesimi avevano apportato modifiche al locale con necessità di lavori per €.2.000,00 oltre IVA. Pertanto la risultava creditrice nei loro confronti e, dunque, era titolare del diritto di CP_2
prelazione ex art.2764 C.C. sui beni degli stessi presenti all'interno della sua proprietà.
In merito al quantum, solo per scrupolo, si evidenziava che la domanda è tuttavia eccessiva e indimostrata. L'attore non ha riportato alcun concreto danno, tanto più che egli nulla ha versato alla locatrice.
Inoltre si rappresentava che il dall'infondata azione penale avanzata su querela CP_1
dell'attore e conclusasi con la sentenza di assoluzione piena pronunciata dal Tribunale di
Pescara, n°23 del 3.3.2017, ha ricevuto danno materiale e morale, essendo peraltro invalido affetto da cardiopatia. Pertanto, nella non ipotizzabile ipotesi di condanna, andranno compensate dalle somme eventualmente dovute all'attore quelle rinvenienti come sopra e quantificabili in €.25.000,00, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di
Giustizia oltre rivalutazione ed accessori.
Per tutto quanto sopra esposto, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda a fronte del difetto di legittimazione passiva e comunque in quanto la stessa è inammissibile, improcedibile -per la transazione raggiunta, per il giudicato formatosi e comunque per la pagina 8 di 15 non punibilità della condotta- e tuttavia infondata in fatto e diritto oltre che eccessiva nel petitum, anche a fronte della compensazione con tutto quanto dovuto al convenuto a causa dell'infondatezza dell'azione penale promossa, conclusasi con sentenza n°23/2017. Vinte le spese di lite.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, venivano ammesse le prove testimoniali ed all'esito dell'espletamento la causa era trattenuta in decisione.
Ebbene, va anzitutto sgombrato il campo dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal convenuto.
Ciò in quanto la parte attrice ha assunto con l'atto introduttivo i danni ex art 2059 cod. civ. asseritamente correlati alla dedotta commissione di ipotesi di reato che si ritengono ascrivibili al convenuto. Pertanto non rileva il fatto che eventuali pretese scaturenti da responsabilità contrattuale o comunque inerenti il rapporto locativo intrattenuto con la sola vedrebbero questa quale unico soggetto passivo delle eventuali pretese. CP_2
Egualmente non rilevano, ai fini dell'ammissibilità della presente domanda come proposta dall'attore, le intese intervenute tra quest'ultimo e la locatrice nella scrittura di risoluzione e recesso per mutuo consenso datata 8.7.2011, rispetto alle quali risulta formalmente estraneo il convenuto.
Ciò che rileva in questa sede è il mancato assolvimento dell'onere della prova sia delle illecite condotte sia dei danni che ne sarebbero derivati all'attore.
Appare all'uopo necessario riportare le risultanze della prova orale, ricordando che le circostanze di parte attrice ammesse erano le seguenti: e) tra il 9 e il 10 aprile 2011 (sabato
e domenica), il sig. si introduceva all'interno dell'unità immobiliare sita CP_1
in Città S. Angelo (PE), alla via Tracco n. 5, foglio 27, particella 476 e, senza alcun preavviso ed autorizzazione, sostituiva le chiavi della serratura della porta d'ingresso; g) il 14 aprile 2011, durante una telefonata il sig. appreso del fatto che il CP_1 Pt_1
aveva registrato il contratto di locazione, lo minacciava dicendogli la frase “se non avesse restituito il contratto e provveduto a cancellarlo gli avrebbe bucato le budella con il
pagina 9 di 15 forcone, ,mentre le circostanze addotte da parte convenuta ed ammesse erano: 4) vero che a sua volta la locatrice ha fatto effettuare dei lavori di adeguamento all'impianto elettrico utilizzando la chiave in suo possesso, 6) vero che è stato lasciato fuori il locale un bruciatore per la cabina di verniciatura e che, per analogo posizionamento da parte dei precedenti conduttori di taluni beni, la ha subito un accertamento penale da CP_2
parte dei VV.UU. di Città Sant'Angelo nel 2009, 7) vero che la ha provveduto, a CP_2
sua cura e spese, a far spostare detto manufatto di proprietà dei precedenti conduttori all'interno del capannone ed a sostituire la serratura del locale
A seguire le dichiarazioni dei testi.
: non parente, indifferente: Capo E) Posso dire che la mattina di quella Controparte_4
domenica (a dire il vero non ricordo se fosse domenica o lunedì), mi recai sul posto e cercando di entrare nel capannone con la chiave in mio possesso, mi accorsi che la serratura era stata cambiata. Chiamai allora il il quale mi disse che probabilmente la Pt_1
serratura era stata sostituita dal proprietario del locale e che se ne sarebbe occupato lui. Non ricordo con precisione perché mi recai sul posto, sicuramente per prelevare oppure depositare del materiale. ADR Preciso che all'epoca e solo per poco tempo sono stato dipendente dell'attore. ADR Non ricordo se all'epoca l'officina fosse in attività, io dovevo solo recarmi lì per prendere del materiale, perché il svolgeva la sua attività in un Pt_1
posto diverso. Capo G) Ricordo vagamente di un accenno ad un forcone. Sinceramente non ricordo di aver assistito alla telefonata di cui mi si chiede.
figlio del convenuto: Capo 4) È vero. Mia madre aveva una chiave del Persona_2
locale e lo so perché i lavori di cui mi si chiede dovevano essere effettuati dal mio amico elettricista ADR Il mio amico ci lasciò solo un preventivo e mia madre lo CP_5 pagò in contanti. Il lavoro si limitò alla sostituzione di un salvavita e all'adeguamento dell'impianto per una normativa CEE. L'intervento costò circa € 600. Ciò avveniva circa un mese e mezzo prima che il locale fosse affittato al Capo 6) Confermo. Capo 7) Pt_1
Confermo. Ricordo che mia madre chiamò un fabbro che, con un camion, caricò la cabina di verniciatura e la collocò all'interno del capannone e fece quindi sostituire la serratura pagina 10 di 15 della porta di ingresso perché il non aveva ancora pagato né la cauzione, né la Pt_1
prima mensilità di affitto.
Interrogato a prova contraria: Capo G) Non ho assistito alla telefonata di cui mi si chiede, ma non mi sembra verosimile la circostanza della minaccia, che non era da mio padre, operato con cinque bye-pass al cuore. ADR Escludo in ogni caso che mio padre possegga un forcone.
Teste , non parente, indifferente: Capo. 4) preciso di aver fatto dei lavori CP_5 all'interno del locale che doveva prendere in locazione il sì nel senso che è stata la Pt_1
ad aprire il locale o a consegnarmi addirittura la chiave affinché io svolgessi i CP_2 lavori di adeguamento dell'impianto elettrico. Proprio nell'occasione la signora mi specificava che stava per locare il locale ad uso artigianale;
ADR: ciò accadeva ad inizio
2011 o meglio nel periodo marzo-aprile-maggio 2021. Non ricordo l'importo dei lavori, nell'ordine immagino di 500-1000€.
; non parente: Capo 6) premetto che sono un conoscente della signora Testimone_1
e specifico che la suddetta mi incaricò di sostituire la serratura del suo locale CP_2
perché aveva perso copia delle chiavi;
nulla so della circostanza di cui mi si chiede;
Capo
7) nulla so del bruciatore o meglio ricordo di aver spostato qualcosa, non ricordo se si trattasse di un bruciatore e in quell'occasione sostituivo la serratura per i motivi che ho specificato. È passato molto tempo, non ricordo esattamente quando la circostanza si è verificata. ADR: ho spostato l'oggetto che non so meglio specificare che era posizionato all'esterno all'interno con una gru a mezzo camion.
: Capo E) posso dire che è vero, ma ciò so per quanto mi è stato riferito. Io Testimone_2 avevo la macchina ricoverata all'interno di questa officina per aver affidato il mio veicolo al sig. per delle riparazioni. Dopo alcuni giorni che avevo consegnato la vettura, Pt_1
chiedevo al se avesse effettuato le riparazioni Il medesimo si scusava e mi diceva Pt_1
di passare in ufficio da lui. Qui mi spiegava che il locale gli era stato in sostanza sottratto;
ho assistito direttamente ad una chiamata in vivavoce nel corso della quale l'interlocutore rivolgeva minacce al che erano collegate alla questione del locale. Di fatto il mio Pt_1 veicolo era rimasto all'interno dell'officina. Presumo che l'interlocutore fosse il CP_1
Capo G ) mi riporto a quanto prima dichiarato. ADR Avv. De Bonis: sono riuscito a riavere pagina 11 di 15 la vettura dopo alcuni giorni, ma mancava un portatile che era all'interno del veicolo. La macchina me l'ha restituita il che me l'ha riconsegnata fuori dall'autorimessa. Pt_1
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali non sono assolutamente sufficienti ed idonee a ritenere sussistenti le condotte ascritte al convenuto, con particolare riferimento alle dedotte minacce dovendo anche evidenziarsi che, essendosi peraltro il procedimento penale a carico del GI per i reati di violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni concluso con una pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione, nessun elemento di particolare utilità emerge dallo stesso. Si deve piuttosto evidenziare come in sede di presentazione di denuncia querela nessun riferimento veniva svolto alla persona dell' quale presente ai fatti, unico teste che ha reso nel presente giudizio Tes_2 dichiarazioni in qualche modo favorevoli all'attore, e la circostanza potrebbe indurre qualche sospetto sul medesimo. In ogni caso, né la sua testimonianza né quelle degli altri testi sono dirimenti in quanto i fatti non sono stati del tutto chiariti. Peraltro, la sostituzione della serratura riconduce alla persona dell' e non dell'odierno convenuto CP_2
Quello che con certezza emerge dagli atti, anche tenuto conto della corrispondenza tra le parti è il clima di conflittualità che si era creato tra il da una parte e, dall'altra, Pt_1
l' ovvero la locatrice dei locali da adibire ad officina, ed il coniuge CP_2 CP_1 della medesima. In particolare l'attuale attore aveva a lamentarsi che la recinzione apposta dal nell'area circostante i locali avrebbe creato della problematiche all'attività di Pt_1 autocarrozzeria da svolgere ivi. L' ebbe invece a contestare che il conduttore non CP_2
avesse pagato tutte le somme a suo carico relative all'intera cauzione e al primo canone di locazione, a parte la dedotta mancata restituzione della copia del contratto firmata per cui avvertiva il conduttore di aver dovuto cambiare le chiavi per la presenza di cose rivendicate da uno dei soci che prima occupavano il capannone.
Si evince poi dagli atti relativi al procedimento penale per furto celebrato sempre a carico del definito con sentenza assolutoria, riguardante il bruciatore per cabina che CP_1
questo non era un bene di proprietà ovvero in possesso del e che lo stesso era stato Pt_1 ricoverato dall' all'interno dei locali a seguito di denuncia penale relativa alla CP_2 collocazione della cabina di verniciatura nell'area esterna senza autorizzazione. pagina 12 di 15 Quanto sopra trova rispondenza nel contenuto dell'atto di natura transattiva intervenuto in data 8/7/2011 tra l'attore e la locatrice denominato scrittura di risoluzione e recesso per mutuo consenso nel quale si dava atto della restituzione da parte del delle chiavi in Pt_1 suo possesso e da parte dell' al dei beni presenti in loco di cui si CP_2 Pt_1 dichiarava proprietario e dell'assegno di euro 500 a firma dell'attuale attore.
Ed allora, dal contesto della vicenda non chiarita in tutti i suoi aspetti, risultano dubbie le condotte ascritte al convenuto.
Più precisamente, l'arbitraria sostituzione della serratura risulta riconducibile alla conduttrice. Le minacce che invece sarebbero state rivolte al dal GI non Pt_1
sono state provate in modo esaustivo. Aggiungasi che dal complesso delle risultanze istruttorie non emerge con certezza che al fosse stato dato il diritto esclusivo Pt_1
dell'immobile con la consegna di una sola delle chiavi trattenendosi le altre la conduttrice: conseguentemente il reato di violazione di domicilio potrebbe essere ragionevolmente escluso.
Su può quindi affermare che l'an non è stato idoenamente provato.
In ogni caso, anche il quantum risulta sfornito di adeguata prova .
In proposito va anzitutto rilevato che m si discute dei soli danni non patrimoniali. Va invero richiamato sul punto quanto già espresso dal precedente istruttore che, sciogliendo la riserva in esito all'udienza a trattazione scritta del 22-10-2021 rilevava che, avendo l'attore agito per il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenze delle condotte ascritte al convenuto in sede penale ex artt. 614 e 393 c.p. (pag. 7 dell'atto di citazione: “… il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano dalla lesione dei diritti della persona”; nelle conclusioni: “… condannarlo al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c….”), costituiva pertanto inammissibile modifica di causa petendi e petitum la richiesta, in sede di prima memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. depositata il 26-7-2021, “della somma di € 25.000,00
(venticinquemila/00) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e/o
“da perdita di chance”.
Ebbene,,il dedotto danno non patrimoniale non risulta in alcun modo provato.
pagina 13 di 15 Si rammenta che il risarcimento dei danni morali, direttamente riconducibili all'art. 185 codice penale, ovvero i danni risarcibili nei confronti delle vittime di un reato, si riferisce al ristoro per il turbamento dello stato d'animo derivante dall'aver subito un reato.
E' bene chiarire, comunque, come la giurisprudenza abbia precisato che non è necessario, ai fini della richiesta di risarcimento del danno morale, che sussista una sentenza di condanna del giudice penale;
ciò che importa è la commissione di un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato (Cass. n. 16305/2003).
Conseguentemente, la richiesta risarcitoria in questione potrà avvenire anche qualora il reato sia estinto e, segnatamente, anche quando tale effetto sia determinato dalla decorrenza del tempo necessario a prescriverlo, secondo la disciplina di cui agli artt. 157 e ss. c.p..
Un problema particolare è poi rappresentato dalla “liquidazione” del danno morale, quindi dalla quantificazione del relativo risarcimento. Normalmente, stante la frequente coincidenza del danno morale con il danno biologico, la giurisprudenza tende a liquidare il primo in un terzo o nella metà del secondo.
Il problema si pone quando è configurabile solo il danno morale. In questi casi gli orientamenti prevalenti sono quelli secondo cui in tema di risarcimento del danno morale, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sfugge necessariamente ad una valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi.
Il giudice è comunque tenuto ad indicare i criteri seguiti per una quantificazione che sia proporzionata alla gravità del reato ed all'entità delle sofferenze patite dalla vittima, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra cui l'età, le condizioni soggettive, il grado di sensibilità del danneggiato, la gravità ed entità dell'offesa in sé.
Nel caso che ci occupa a parte la dubbia riconducibilità dei fatti ad ipotesi di reato, come si
è già visto, non sono stati allegati e tanto meno provati elementi idonei a configurare e meglio identificare e quantificare il dolore e la sofferenza della presunta parte offesa.
Ed allora, la domanda deve essere rigettata.
Quanto ai danni patrimoniali- al di là della tardività della domanda sul punto- egualmente non risulterebbe alcuna prova degli stessi, plausibilmente da escludere alla luce degli accordi intervenuti con la conduttrice.
pagina 14 di 15 Non viene analizzata la domanda di compensazione avanzata dalla controparte solo in via subordinata all'ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta risarcitoria e la cui fondatezza comunque è rimasta priva di dimostrazione alcuna.
Attesi la particolarità della vicenda, il mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità e difetto di legittimazione, pur rigettata la domanda, s'impone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda e compensa le spese.
Pescara, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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