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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 3754/2021 promosso da:
Parte_1 (c.f. Codice Fiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Zaniol, giusta mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso a Montebelluna (TV), in Viale della Vittoria n.
12/A int. 2;
- attrice -
contro
(c.f.: P.IVA_1 ), Controparte_1
in persona del procuratore ad negotia rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi, giusta mandato allegato in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Treviso (TV), Viale Frà
Giocondo 1;
- convenuta -
(c.f.: Codice Fiscale_2 Controparte_2
- convenuto contumace -
e anche contro
Controparte_3 (c.f.: Codice Fiscale_3 -convenuto contumace
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
nel merito (come da atto di citazione del 25 maggio 2021):
in via principale:
accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del veicolo Renault Clio, targato CK265RA, assicurato con la compagnia polizza n. 275682100, condotto dal Sig.Controparte_1 Controparte_3 e di proprietà del Sig.
[...]
in ordine al sinistro di data 15 dicembre 2017, descritto in narrativa, che ha coinvolto l'odierna attrice, Parte_2
condannare i convenuti, in via solidale tra loro, a risarcire integralmente alla Sig.ra Parte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti in conseguenza del suddetto sinistro, che prudenzialmente si indicano in € 21.690,90=, ovvero nella diversa e anche maggiore somma che risulterà dovuta ed accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme ove è dovuta, dal di del sinistro al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi nella quale venisse accertato un concorso di colpa dell'attrice nel sinistro de quo, condannarsi i convenuti, in via solidale tra loro, a risarcire all'attrice i danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa, secondo il grado di corresponsabilità accertato in corso di causa;
in via istruttoria (come da seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 27 marzo 2023):
si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre:
• una consulenza tecnica d'ufficio dinamico-ricostruttiva volta per l'appunto a ricostruire la dinamica del sinistro stradale avvenuto il 15 dicembre 2017, alle ore 16.30 circa, a Montebelluna (TV) in via Montello all'altezza dell'intersezione con vicolo Boccacavalla, nonché estimativa dei danni riportati dal velocipede Pt_3 da donna" della sig.ra Parte_1 6.
Parte_1 volta ad individuare la natura e• una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona della sig.ra l'entità delle lesioni psicofisiche subite dall'attrice in rapporto causale col sinistro descritto in atti avvenuto il 15 dicembre
2017; la durata dell'inabilità temporanea e l'incidenza sull'integrità psicofisica globale dei postumi permanenti residuanti,
tenendo altresì conto degli aspetti di sofferenza soggettiva;
la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate e di quelle da sostenere;
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, a c.p.a. e a i.v.a. come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria
1) Nel merito in via principale: - respingere in toto le domande formulate da parte attrice;
2) nel merito in via subordinata: - in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge."
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Pt_1 conveniva in giudizio i sigg.ri CP_3
[...] e Controparte_2 oltre alla compagnia assicuratrice Controparte_1 al fine di ottenere una
,
pronuncia di condanna degli stessi al risarcimento dei danni patiti in occasione ed in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 15/12/2017, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice conseguentemente l'inadempimento dell'assicuratore.
In data 15/12/2029, verso le ore 16.30 circa, la sig.ra Pt_1 percorreva con la propria bicicletta la prioritaria via Montello a Montebelluna (TV) quando l'autoveicolo targato CK265RA, di proprietà del sig. [...]
Controparte_2 e condotto dal sig. iniziata la manovra di immissione con svoltaControparte_3
a destra sulla strada principale provenendo dal laterale Vicolo Boccacavalla, ometteva di dare la precedenza alla ciclista (che si era già immessa nel flusso della circolazione lungo la via principale).
Sul luogo del sinistro interveniva dalla Polizia Stradale di Montebelluna per i rilievi del caso.
A causa dell'impatto l'attrice cadeva a terra riportando lesioni, per le quali veniva soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso di Montebelluna, dove veniva sottoposta ad esame TAC dell'arto inferiore, esame radiografico della gamba sinistra, del bacino, del torace, del rachide lombo-sacrale, della spalla sinistra,
ecoaddome ed a visita Chirurgica. La diagnosi del Chirurgo di Pronto Soccorso era di“ Trauma
policontusivo acromion-claveare della spalla sinistra e gamba sinistra”.
La paziente veniva sottoposta a visita Ortopedica in esito alla quale le veniva prescritto l'uso del tutore per tre settimane. In data 16/12/2017 la sig.ra Pt_1 veniva dimessa.
A seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti, la sig.ra Pt_1 si sottoponeva a visita medico legale dal Dott. Per_1 che, riconosciuto il nesso causale tra l'evento illecito e le lesioni, quantificava i postumi permanenti nel 6-7%, l'inabilità temporanea per un periodo di 2 giorni al 100%, 30 giorni al
75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
L'odierna attrice formalizzava quindi a Controparte_1 richiesta di risarcimento dei danni, ma senza nessun risultato. Non sortiva effetto alcuno nemmeno la richiesta risarcitoria inviata dall'attrice in data
06.12.2019 per il tramite dello Controparte_4 (doc.20). Parimenti è rimasta del tutto priva di riscontro l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita rivolto alla Compagnia
Assicurativa, (cfr. doc.21 atto di citazione), tanto che si decideva a citare in giudizio la Compagnia
assicuratrice per il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie.
In data 25/10/2021, si costituiva l'Assicurazione convenuta contestando sia 1" an" che il "quantum" della domanda attorea e chiedendone in via principale il rigetto in toto e, in via subordinata, la riduzione delle domande avversarie.
Alla prima udienza del 26/01/2023, il GI, dato atto della regolarità della notifica a Controparte_3 e Controparte_2 e della mancata costituzione delle parti stesse, ne dichiarava la contumacia ex e,
vista la concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art 183 c.p.c. e rinviava la causa al
25/05/2023 ove il disponeva CTU medico legale nominando a tale scopo il dott. Persona_2 il quale prestava giuramento in data 31/05/2023.
Con ordinanza del 13/12/2023, il Giudice, esaminate le memorie prodotte dalle parti, ritenuto di dover disporre ctu dinamico ricostruttiva, nominava a tal fine quale CTU ilper.ind. Persona_3 chiedendo al perito di ricostruire la dinamica del sinistro per cui è causa;
accertando l'eventuale concorso di colpa dell'attrice.
In esito all'udienza cartolare del 20/06/2023 il Giudice rinviava le parti all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
1) Della dinamica del sinistro e la valutazione del danno
La dinamica del sinistro è stata contestata dalla convenuta, che ha contestato anche le conclusioni a cui è
addivenuto il CTU in esito alle operazioni peritali.
Parte attrice sostiene la responsabilità del conducente dell'auto, in quanto rinviene la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza del segnale di precedenza da parte del sig. CP_3 secondo quanto
,
emerso in esito all'analisi degli atti e dei documenti di causa effettuata dal CTU alla presenza e con il confronto dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP), ossia l'Ing. Persona_4 per parte attrice e l'ing. [...]
Per_5 per la convenuta Controparte_1
La convenuta, con riguardo alla valutazione del CTU, che ha ritenuto di attribuire alla ciclista una responsabilità del 30-40% ed all'assicurato una responsabilità del 60- 70%, evidenzia che nessuna violazione è stata riscontrata dalle autorità intervenute nei confronti del conducente del veicolo, mentre a carico della ciclista è stata accertata la violazione di cui all'art. 154 c.
3-8 C.d.S., in quanto la sig.ra Pt_1
si sarebbe immessa nella carreggiata principale: "...immettendosi nel flusso della circolazione omettendo di cedere la precedenza ai veicoli circolanti lungo la prioritaria predetta nonostante la pista fosse interrotta come indicato da apposito segnale "Fine pista Ciclabile".
Per tali ragioni la convenuta ritiene che la responsabilità nella causazione del sinistro, esclusiva se non quantomeno maggioritaria, sia della Signora Parte_1
convenuta appare priva di pregio e non condivisibile. L'argomentazione dell' CP_5
Il verbale di accertamento dell'infrazione stradale, infatti, fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n. 28149)
La fede privilegiata, tuttavia, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli ricostruiti attraverso personali considerazioni logiche.
I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, anche se detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono pur sempre un elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre
2022, n. 36573)
Nel caso di specie, nel verbale redatto dalla Polizia di Montebelluna, in occasione del sinistro stradale all'origine della causa pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base di quanto appreso da terzi, dagli accertamenti e dai rilievi tecnici eseguiti dopo l'incidente: tale verbale di accertamento, pertanto, presenta una rilevanza probatoria ordinaria, che può essere infirmata da prova contraria.
Gli Agenti verbalizzanti, infatti, sono sopraggiunti sul luogo del sinistro solo in un momento successivo allo scontro il “personale qui dipendente....inviato ....giuntovi 13 minuti dopo presumibilmente a 20 minuti dall'incidente" (cfr. pag. 2 verbale, allegato comparsa costituzione CP_1 "veniva informato che ..",
conducente dell'autoveicolo era venuto a collisione con il velocipede della sig.ra Pt_1 Gli agenti di polizia, dunque, non hanno assistito al sinistro e il verbale predisposto non può assumere valore di fede privilegiata, ma deve essere valutato unitamente agli altri elementi probatori. Dall'elaborato peritale depositato dal per. ind. Per_3 emerge che l'automobilista, Controparte_3
ha omesso di dare la precedenza alla ciclista, con conseguente violazione dell'art. 145 co 4 del C.d.S.:
l'automobilista avrebbe comunque dovuto arrestarsi al dare la precedenza, attendere il transito del velocipede condotto dall'attrice e poi iniziare l'immissione nel flusso della circolazione, manovra in cui il
CTU ha individuato la causa tecnica determinante dell'incidente.
Nel ripartire responsabilità nella causazione del sinistro il perito ha posto a carico dell'automobilista un grado di responsabilità del 60-70% in ragione del fatto che il conducente del veicolo, a prescindere dalla circostanza per cui la ciclista fosse o meno legittimata a transitare in sella alla propria bici nei pressi del passaggio pedonale, doveva comunque concedere la precedenza all'attrice fermandosi opportunamente in corrispondenza della segnaletica ed attenderne il transito prima di ripartire.
In esito all'indagine peritale, individuata nella manovra d'immissione nel flusso della circolazione eseguita dal conducente della vettura la causa tecnica determinante dell'incidente, il CTU ha dunque ravvisato un'ipotesi di corresponsabilità della condotta della ciclista nella causazione dell'evento per non aver attraversato l'intersezione usando la massima prudenza, in esito alla quale ha quantificato il grado di responsabilità della ciclista nella misura del 30-40% e dell'automobilista nella misura del 60-70%.
Chiarisce infatti il ctu che entrambi i conducenti avevano la possibilità di avvistarsi già nel momento in cui la Renault
superava la fascia dello stop della bretella e la ciclista usciva dalla pista impegnando l'attraversamento pedonale, ovvero almeno 7,0 secondi prima dell'impatto.
In merito alla condotta dell'attrice, dalla ricostruzione è emerso come la stessa si fosse posta in attraversamento della carreggiata in sella al proprio velocipede transitando sul passaggio pedonale.
Sebbene tale condotta non sia espressamente vietata dal C.d.S., denota comunque un comportamento imprudente. Infatti,
come premesso, la ciclista poteva agevolmente vedere la Renault che le andava incontro almeno 7 secondi prima dell'impatto e la poteva costantemente osservare nel suo avanzamento verso via Montello. Ne consegue pertanto che, con il progressivo avvicinarsi al dare la precedenza, la possibilità che il conducente della vettura si ponesse in attraversamento di via Montello
senza arrestarsi al dare la precedenza (che comunque non impone nessun obbligo di arresto) diveniva circostanza via via sempre più prevedibile. Ella quindi avrebbe dovuto usare la massima cautela al fine di evitare l'incidente. Al contrario l'attrice, non curante del pericolo derivante dalla vettura in avvicinamento all'intersezione, perdurava nel suo incedere senza arrestare il proprio veicolo nonostante ne avesse la possibilità. Tale comportamento non risulta pertanto conforme alle prescrizioni di legge di cui all'art. 145 co 1 del C.d.S. Non va poi dimenticato il fatto che l'attrice, prudentemente, avrebbe dovuto condurre il velocipede a mano. Infatti l'art. 377 co 2 del regolamento di attuazione del C.d.S. prescrive che nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
Con riguardo alla condotta dell'automobilista chiarisce invece il ctu che emerge evidente come egli abbia omesso la precedenza alla ciclista. Come per l'attrice egli aveva la possibilità di vedere la ciclista almeno 7 secondi prima dell'urto potendola costantemente osservare. Ne consegue che l'automobilista doveva essere consapevole della presenza del velocipede in transito, per cui, nonostante la particolare conformazione dell'intersezione lo abbia indotto a guardare solo a sinistra nella fase finale della manovra, avrebbe comunque dovuto arrestarsi al dare la precedenza, attendere il transito dell'attrice e poi iniziare l'immissione. Tale comportamento non risulta pertanto conforme alle prescrizioni di legge di cui all'art. 145 co 4
del C.d.S.
Si condividono, quindi, le conclusioni del ctu, secondo cui la causa tecnica determinante dell'incidente va individuata nella manovra d'immissione nel flusso della circolazione eseguita dal conducente della vettura. Concausa
dell'evento va ricercata nella condotta della ciclista per non aver attraversato l'intersezione usando la massima prudenza.
Alla luce delle predette valutazioni deve essere ritenuto che la ciclista abbia posto in essere una condotta che, rivelatasi anch'essa causa materiale dell'evento, rivela un grado di responsabilità del 40%.
2) Del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
2.1) Del danno biologico permanente
Va esaminato, in primo luogo, il profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/05,
sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività
quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività
socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale,
culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost., 18 luglio 1991, n.
356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott.
Persona_2 (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attrice ha riportato nel sinistro un "trauma della spalla sinistra con sublussazione acromion-claveare "?" (cfr. elaborato peritale).
Il c.t.u. ha ritenuto che le lesioni di cui sopra, per natura e caratteristiche, debbano essere causalmente ricondotte al sinistro in questione.
Ne è conseguito - secondo la ricostruzione del c.t.u. -- un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 115 giorni, di cui 2 (due) giorni,
parziale al 75% pari a 23 (ventitrè) giorni, parziale al 50% pari a 30 (trenta) giorni, parziale al 25% pari a
60 (sessanta) giorni.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 5%.
Non è stata individuata incidenza di postumi a carattere permanente sulla capacità lavorativa specifica del leso.
Il grado di sofferenze patito è stato di entità medio-lieve nella malattia e lieve nei postumi.
I Cc.Tt.Pp., Per_1 e Per_6, non hanno presentato osservazioni alla bozza.
Ciò premesso, la quantificazione del danno per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore è eseguito secondo i criteri stabiliti dall'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni private.
Il suddetto articolo prevede la risarcibilità del danno biologico permanente, secondo una tabella che contempla un valore variabile in funzione della percentuale di invalidità accertata e dell'età del danneggiato, e quella del danno biologico temporaneo, assegnando il valore di euro 55,24, soggetto ad aggiornamento annuale, ad ogni giorno di inabilità assoluta.
L'importo così determinato può essere aumentato (c.d. personalizzazione) fino ad un massimo del 20%
qualora ricorrano le particolari circostanze indicate dal comma 3 dell'art. 139 del D.lgs. 209 del 2005.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u.
nel 5%, compete la liquidazione di un importo pari ad € 5.896,94 (con punto base pari ad € 947,30,
adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Nell'ambito delle lesioni micropermanenti, la possibilità di adeguare il risarcimento (risultante dalla sterile applicazione del dato numerico) agli ulteriori pregiudizi, non strettamente biologici ma ricollegati ad essi,
è prevista dall'art. 139, terzo comma, cod. ass. priv.
La norma, infatti, prevede che – qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità - l'ammontare del risarcimento del danno possa essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Presupposto per ottenere l'incremento del risarcimento ai sensi dell'art. 139, terzo comma, cod. ass. priv.
è la prova che la menomazione accertata causi o abbia causato, con specifico riguardo al caso di specie,
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva.
Infatti, non risulta provato che la sig.ra Pt_1 abbia patito quei particolari riflessi nella vita di relazione o sofferenze soggettive che legittimano un aumento del risarcimento risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 139 del d.lgs. 209 del 2005.
Né questa può operarsi sulla base delle sofferenze patite, che risultano essere state medie nel periodo della malattia e medio lievi nella fase successiva dei postumi.
Il c.t.u. ha, inoltre, escluso ripercussioni sulla attività lavorativa specifica dell'infortunata. Pertanto, nulla potrà essere riconosciuto a titolo di ristoro del c.d. danno alla cenestesi lavorativa.
2.2) Del danno biologico temporaneo.
Secondo la ricostruzione del c.t.u., dalla caduta è un periodo di inabilità temporanea biologica di giorni 2
a totale, di giorni 23 (ventitre) al 75%, di giorni 30 (trenta) al 50% e di giorni 60 (sessanta) al 25%.
Assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 55,24 (in funzione della gravità
della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 110,48 per il giorno di invalidità
temporanea totale, € 952,89 per i 23 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 828,60 per i 30
giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 828,60 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo, compete la complessiva somma di €
2.720,57.
Va rimarcato che il valore del punto ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Come già detto, nel caso oggetto del presente procedimento non possono ritenersi sussistenti, in primis per difetto stesso di allegazione e prova da parte dell'attore, le condizioni per una personalizzazione dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni
private. Il CTU, sul punto attesta che “il livello di sofferenza è medio nella malattia e medio lieve nei postumi”.
2.3) Del danno differenziale
CP_6 CP_1 che l'attrice ha ricevuto dall' CP_7 la somma euro 2.088,53. Dall'esame del doc. 28 di parte attrice si evince che la somma è stata erogata a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta.
Il c.d. danno differenziale è costituito dalla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' CP_7 in caso di infortunio o malattia. Esso spetta ai lavoratori che dimostrino di aver subito, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto a quello che l' CP_7 ha loro risarcito.
Ciò in quanto l' CP_7 riconosce l'indennizzo o la rendita al semplice verificarsi dell'infortunio o della malattia e ciò non sempre comporta l'integrale ristoro degli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Secondo la più recente giurisprudenza, in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno CP_7
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_7 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_7 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP 7 destinata a ristorare il danno biologico permanente (ex multis: Cass. civ., sez.
lavoro, 2 aprile 2019, n. 9112).
Per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non può quindi essere ridotto il risarcimento: del danno biologico temporaneo, del danno morale e della "personalizzazione" del danno biologico permanente. Infatti, tali poste di danno non sono risarcite dall' CP_7.
Invece, non pongono problemi per il calcolo del danno differenziale i crediti relativi all'inabilità
temporanea al lavoro e per le spese mediche, perché tali pregiudizi sono integralmente ristorati dall' CP_7 ·
CP Nel caso di specie, quindi, l'importo di 2.088,53 euro erogato dall' non dovrà essere sottratto alla
somma dovuta da CP_1
Conclusivamente, per i danni non patrimoniali, alla sig.ra Pt_1 viene riconosciuto un risarcimento di complessivi € 5.170,506 (danno da invalidità permanente € 5.896,94 + danno biologico temporaneo
€ 2.720,57 abbattuto del 40% a causa del concorso di colpa dell'attrice).
3) Del danno patrimoniale.
A titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciute le spese mediche come accertate dal ctu, nella misura di euro 366,15 e la spesa per la consulenza tecnica ante causam redatta dal dott. Per_1 (430 euro),
di cui, al doc. 30, è fornita prova del relativo pagamento.
Il risarcimento dovuto a titolo di danno patrimoniale va quindi liquidato nella misura di euro 477,69 (così
come abbattuto del 40%).
4) Degli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già
sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta ("data della spesa": Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite Lespesedi lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che il valore utilizzato per la liquidazione avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi si basa su quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento.
Le spese di c.t.u., così come liquidate con decreto del 10.1.2025, e quelle di ctp devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta alla luce degli esiti processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza,
definitivamente pronunciando, così provvede:
sono conseguenza del sinistro avvenuto in data accerta che tutti i danni patiti da Parte_1
15/12/2017, in località Montebelluna (TV);
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con [...] condanna la Controparte_8
Parte_1 la somma di € 5.170,506 a titolo di Controparte 2 e sig. Controparte_3 a pagare a risarcimento del danno non patrimoniale ed € 477,69 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in euro 237,00 per spese e euro 5.077 per compensi, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di ctu e di ctp.
Così deciso in Treviso, 21 luglio 2025.
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 3754/2021 promosso da:
Parte_1 (c.f. Codice Fiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Zaniol, giusta mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso a Montebelluna (TV), in Viale della Vittoria n.
12/A int. 2;
- attrice -
contro
(c.f.: P.IVA_1 ), Controparte_1
in persona del procuratore ad negotia rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi, giusta mandato allegato in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Treviso (TV), Viale Frà
Giocondo 1;
- convenuta -
(c.f.: Codice Fiscale_2 Controparte_2
- convenuto contumace -
e anche contro
Controparte_3 (c.f.: Codice Fiscale_3 -convenuto contumace
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
nel merito (come da atto di citazione del 25 maggio 2021):
in via principale:
accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del veicolo Renault Clio, targato CK265RA, assicurato con la compagnia polizza n. 275682100, condotto dal Sig.Controparte_1 Controparte_3 e di proprietà del Sig.
[...]
in ordine al sinistro di data 15 dicembre 2017, descritto in narrativa, che ha coinvolto l'odierna attrice, Parte_2
condannare i convenuti, in via solidale tra loro, a risarcire integralmente alla Sig.ra Parte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti in conseguenza del suddetto sinistro, che prudenzialmente si indicano in € 21.690,90=, ovvero nella diversa e anche maggiore somma che risulterà dovuta ed accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme ove è dovuta, dal di del sinistro al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi nella quale venisse accertato un concorso di colpa dell'attrice nel sinistro de quo, condannarsi i convenuti, in via solidale tra loro, a risarcire all'attrice i danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa, secondo il grado di corresponsabilità accertato in corso di causa;
in via istruttoria (come da seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 27 marzo 2023):
si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre:
• una consulenza tecnica d'ufficio dinamico-ricostruttiva volta per l'appunto a ricostruire la dinamica del sinistro stradale avvenuto il 15 dicembre 2017, alle ore 16.30 circa, a Montebelluna (TV) in via Montello all'altezza dell'intersezione con vicolo Boccacavalla, nonché estimativa dei danni riportati dal velocipede Pt_3 da donna" della sig.ra Parte_1 6.
Parte_1 volta ad individuare la natura e• una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona della sig.ra l'entità delle lesioni psicofisiche subite dall'attrice in rapporto causale col sinistro descritto in atti avvenuto il 15 dicembre
2017; la durata dell'inabilità temporanea e l'incidenza sull'integrità psicofisica globale dei postumi permanenti residuanti,
tenendo altresì conto degli aspetti di sofferenza soggettiva;
la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate e di quelle da sostenere;
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, a c.p.a. e a i.v.a. come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria
1) Nel merito in via principale: - respingere in toto le domande formulate da parte attrice;
2) nel merito in via subordinata: - in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge."
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Pt_1 conveniva in giudizio i sigg.ri CP_3
[...] e Controparte_2 oltre alla compagnia assicuratrice Controparte_1 al fine di ottenere una
,
pronuncia di condanna degli stessi al risarcimento dei danni patiti in occasione ed in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 15/12/2017, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice conseguentemente l'inadempimento dell'assicuratore.
In data 15/12/2029, verso le ore 16.30 circa, la sig.ra Pt_1 percorreva con la propria bicicletta la prioritaria via Montello a Montebelluna (TV) quando l'autoveicolo targato CK265RA, di proprietà del sig. [...]
Controparte_2 e condotto dal sig. iniziata la manovra di immissione con svoltaControparte_3
a destra sulla strada principale provenendo dal laterale Vicolo Boccacavalla, ometteva di dare la precedenza alla ciclista (che si era già immessa nel flusso della circolazione lungo la via principale).
Sul luogo del sinistro interveniva dalla Polizia Stradale di Montebelluna per i rilievi del caso.
A causa dell'impatto l'attrice cadeva a terra riportando lesioni, per le quali veniva soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso di Montebelluna, dove veniva sottoposta ad esame TAC dell'arto inferiore, esame radiografico della gamba sinistra, del bacino, del torace, del rachide lombo-sacrale, della spalla sinistra,
ecoaddome ed a visita Chirurgica. La diagnosi del Chirurgo di Pronto Soccorso era di“ Trauma
policontusivo acromion-claveare della spalla sinistra e gamba sinistra”.
La paziente veniva sottoposta a visita Ortopedica in esito alla quale le veniva prescritto l'uso del tutore per tre settimane. In data 16/12/2017 la sig.ra Pt_1 veniva dimessa.
A seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti, la sig.ra Pt_1 si sottoponeva a visita medico legale dal Dott. Per_1 che, riconosciuto il nesso causale tra l'evento illecito e le lesioni, quantificava i postumi permanenti nel 6-7%, l'inabilità temporanea per un periodo di 2 giorni al 100%, 30 giorni al
75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
L'odierna attrice formalizzava quindi a Controparte_1 richiesta di risarcimento dei danni, ma senza nessun risultato. Non sortiva effetto alcuno nemmeno la richiesta risarcitoria inviata dall'attrice in data
06.12.2019 per il tramite dello Controparte_4 (doc.20). Parimenti è rimasta del tutto priva di riscontro l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita rivolto alla Compagnia
Assicurativa, (cfr. doc.21 atto di citazione), tanto che si decideva a citare in giudizio la Compagnia
assicuratrice per il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie.
In data 25/10/2021, si costituiva l'Assicurazione convenuta contestando sia 1" an" che il "quantum" della domanda attorea e chiedendone in via principale il rigetto in toto e, in via subordinata, la riduzione delle domande avversarie.
Alla prima udienza del 26/01/2023, il GI, dato atto della regolarità della notifica a Controparte_3 e Controparte_2 e della mancata costituzione delle parti stesse, ne dichiarava la contumacia ex e,
vista la concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art 183 c.p.c. e rinviava la causa al
25/05/2023 ove il disponeva CTU medico legale nominando a tale scopo il dott. Persona_2 il quale prestava giuramento in data 31/05/2023.
Con ordinanza del 13/12/2023, il Giudice, esaminate le memorie prodotte dalle parti, ritenuto di dover disporre ctu dinamico ricostruttiva, nominava a tal fine quale CTU ilper.ind. Persona_3 chiedendo al perito di ricostruire la dinamica del sinistro per cui è causa;
accertando l'eventuale concorso di colpa dell'attrice.
In esito all'udienza cartolare del 20/06/2023 il Giudice rinviava le parti all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
1) Della dinamica del sinistro e la valutazione del danno
La dinamica del sinistro è stata contestata dalla convenuta, che ha contestato anche le conclusioni a cui è
addivenuto il CTU in esito alle operazioni peritali.
Parte attrice sostiene la responsabilità del conducente dell'auto, in quanto rinviene la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza del segnale di precedenza da parte del sig. CP_3 secondo quanto
,
emerso in esito all'analisi degli atti e dei documenti di causa effettuata dal CTU alla presenza e con il confronto dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP), ossia l'Ing. Persona_4 per parte attrice e l'ing. [...]
Per_5 per la convenuta Controparte_1
La convenuta, con riguardo alla valutazione del CTU, che ha ritenuto di attribuire alla ciclista una responsabilità del 30-40% ed all'assicurato una responsabilità del 60- 70%, evidenzia che nessuna violazione è stata riscontrata dalle autorità intervenute nei confronti del conducente del veicolo, mentre a carico della ciclista è stata accertata la violazione di cui all'art. 154 c.
3-8 C.d.S., in quanto la sig.ra Pt_1
si sarebbe immessa nella carreggiata principale: "...immettendosi nel flusso della circolazione omettendo di cedere la precedenza ai veicoli circolanti lungo la prioritaria predetta nonostante la pista fosse interrotta come indicato da apposito segnale "Fine pista Ciclabile".
Per tali ragioni la convenuta ritiene che la responsabilità nella causazione del sinistro, esclusiva se non quantomeno maggioritaria, sia della Signora Parte_1
convenuta appare priva di pregio e non condivisibile. L'argomentazione dell' CP_5
Il verbale di accertamento dell'infrazione stradale, infatti, fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n. 28149)
La fede privilegiata, tuttavia, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli ricostruiti attraverso personali considerazioni logiche.
I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, anche se detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono pur sempre un elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre
2022, n. 36573)
Nel caso di specie, nel verbale redatto dalla Polizia di Montebelluna, in occasione del sinistro stradale all'origine della causa pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base di quanto appreso da terzi, dagli accertamenti e dai rilievi tecnici eseguiti dopo l'incidente: tale verbale di accertamento, pertanto, presenta una rilevanza probatoria ordinaria, che può essere infirmata da prova contraria.
Gli Agenti verbalizzanti, infatti, sono sopraggiunti sul luogo del sinistro solo in un momento successivo allo scontro il “personale qui dipendente....inviato ....giuntovi 13 minuti dopo presumibilmente a 20 minuti dall'incidente" (cfr. pag. 2 verbale, allegato comparsa costituzione CP_1 "veniva informato che ..",
conducente dell'autoveicolo era venuto a collisione con il velocipede della sig.ra Pt_1 Gli agenti di polizia, dunque, non hanno assistito al sinistro e il verbale predisposto non può assumere valore di fede privilegiata, ma deve essere valutato unitamente agli altri elementi probatori. Dall'elaborato peritale depositato dal per. ind. Per_3 emerge che l'automobilista, Controparte_3
ha omesso di dare la precedenza alla ciclista, con conseguente violazione dell'art. 145 co 4 del C.d.S.:
l'automobilista avrebbe comunque dovuto arrestarsi al dare la precedenza, attendere il transito del velocipede condotto dall'attrice e poi iniziare l'immissione nel flusso della circolazione, manovra in cui il
CTU ha individuato la causa tecnica determinante dell'incidente.
Nel ripartire responsabilità nella causazione del sinistro il perito ha posto a carico dell'automobilista un grado di responsabilità del 60-70% in ragione del fatto che il conducente del veicolo, a prescindere dalla circostanza per cui la ciclista fosse o meno legittimata a transitare in sella alla propria bici nei pressi del passaggio pedonale, doveva comunque concedere la precedenza all'attrice fermandosi opportunamente in corrispondenza della segnaletica ed attenderne il transito prima di ripartire.
In esito all'indagine peritale, individuata nella manovra d'immissione nel flusso della circolazione eseguita dal conducente della vettura la causa tecnica determinante dell'incidente, il CTU ha dunque ravvisato un'ipotesi di corresponsabilità della condotta della ciclista nella causazione dell'evento per non aver attraversato l'intersezione usando la massima prudenza, in esito alla quale ha quantificato il grado di responsabilità della ciclista nella misura del 30-40% e dell'automobilista nella misura del 60-70%.
Chiarisce infatti il ctu che entrambi i conducenti avevano la possibilità di avvistarsi già nel momento in cui la Renault
superava la fascia dello stop della bretella e la ciclista usciva dalla pista impegnando l'attraversamento pedonale, ovvero almeno 7,0 secondi prima dell'impatto.
In merito alla condotta dell'attrice, dalla ricostruzione è emerso come la stessa si fosse posta in attraversamento della carreggiata in sella al proprio velocipede transitando sul passaggio pedonale.
Sebbene tale condotta non sia espressamente vietata dal C.d.S., denota comunque un comportamento imprudente. Infatti,
come premesso, la ciclista poteva agevolmente vedere la Renault che le andava incontro almeno 7 secondi prima dell'impatto e la poteva costantemente osservare nel suo avanzamento verso via Montello. Ne consegue pertanto che, con il progressivo avvicinarsi al dare la precedenza, la possibilità che il conducente della vettura si ponesse in attraversamento di via Montello
senza arrestarsi al dare la precedenza (che comunque non impone nessun obbligo di arresto) diveniva circostanza via via sempre più prevedibile. Ella quindi avrebbe dovuto usare la massima cautela al fine di evitare l'incidente. Al contrario l'attrice, non curante del pericolo derivante dalla vettura in avvicinamento all'intersezione, perdurava nel suo incedere senza arrestare il proprio veicolo nonostante ne avesse la possibilità. Tale comportamento non risulta pertanto conforme alle prescrizioni di legge di cui all'art. 145 co 1 del C.d.S. Non va poi dimenticato il fatto che l'attrice, prudentemente, avrebbe dovuto condurre il velocipede a mano. Infatti l'art. 377 co 2 del regolamento di attuazione del C.d.S. prescrive che nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
Con riguardo alla condotta dell'automobilista chiarisce invece il ctu che emerge evidente come egli abbia omesso la precedenza alla ciclista. Come per l'attrice egli aveva la possibilità di vedere la ciclista almeno 7 secondi prima dell'urto potendola costantemente osservare. Ne consegue che l'automobilista doveva essere consapevole della presenza del velocipede in transito, per cui, nonostante la particolare conformazione dell'intersezione lo abbia indotto a guardare solo a sinistra nella fase finale della manovra, avrebbe comunque dovuto arrestarsi al dare la precedenza, attendere il transito dell'attrice e poi iniziare l'immissione. Tale comportamento non risulta pertanto conforme alle prescrizioni di legge di cui all'art. 145 co 4
del C.d.S.
Si condividono, quindi, le conclusioni del ctu, secondo cui la causa tecnica determinante dell'incidente va individuata nella manovra d'immissione nel flusso della circolazione eseguita dal conducente della vettura. Concausa
dell'evento va ricercata nella condotta della ciclista per non aver attraversato l'intersezione usando la massima prudenza.
Alla luce delle predette valutazioni deve essere ritenuto che la ciclista abbia posto in essere una condotta che, rivelatasi anch'essa causa materiale dell'evento, rivela un grado di responsabilità del 40%.
2) Del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
2.1) Del danno biologico permanente
Va esaminato, in primo luogo, il profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/05,
sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività
quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività
socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale,
culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost., 18 luglio 1991, n.
356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott.
Persona_2 (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attrice ha riportato nel sinistro un "trauma della spalla sinistra con sublussazione acromion-claveare "?" (cfr. elaborato peritale).
Il c.t.u. ha ritenuto che le lesioni di cui sopra, per natura e caratteristiche, debbano essere causalmente ricondotte al sinistro in questione.
Ne è conseguito - secondo la ricostruzione del c.t.u. -- un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 115 giorni, di cui 2 (due) giorni,
parziale al 75% pari a 23 (ventitrè) giorni, parziale al 50% pari a 30 (trenta) giorni, parziale al 25% pari a
60 (sessanta) giorni.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 5%.
Non è stata individuata incidenza di postumi a carattere permanente sulla capacità lavorativa specifica del leso.
Il grado di sofferenze patito è stato di entità medio-lieve nella malattia e lieve nei postumi.
I Cc.Tt.Pp., Per_1 e Per_6, non hanno presentato osservazioni alla bozza.
Ciò premesso, la quantificazione del danno per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore è eseguito secondo i criteri stabiliti dall'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni private.
Il suddetto articolo prevede la risarcibilità del danno biologico permanente, secondo una tabella che contempla un valore variabile in funzione della percentuale di invalidità accertata e dell'età del danneggiato, e quella del danno biologico temporaneo, assegnando il valore di euro 55,24, soggetto ad aggiornamento annuale, ad ogni giorno di inabilità assoluta.
L'importo così determinato può essere aumentato (c.d. personalizzazione) fino ad un massimo del 20%
qualora ricorrano le particolari circostanze indicate dal comma 3 dell'art. 139 del D.lgs. 209 del 2005.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u.
nel 5%, compete la liquidazione di un importo pari ad € 5.896,94 (con punto base pari ad € 947,30,
adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Nell'ambito delle lesioni micropermanenti, la possibilità di adeguare il risarcimento (risultante dalla sterile applicazione del dato numerico) agli ulteriori pregiudizi, non strettamente biologici ma ricollegati ad essi,
è prevista dall'art. 139, terzo comma, cod. ass. priv.
La norma, infatti, prevede che – qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità - l'ammontare del risarcimento del danno possa essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Presupposto per ottenere l'incremento del risarcimento ai sensi dell'art. 139, terzo comma, cod. ass. priv.
è la prova che la menomazione accertata causi o abbia causato, con specifico riguardo al caso di specie,
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva.
Infatti, non risulta provato che la sig.ra Pt_1 abbia patito quei particolari riflessi nella vita di relazione o sofferenze soggettive che legittimano un aumento del risarcimento risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 139 del d.lgs. 209 del 2005.
Né questa può operarsi sulla base delle sofferenze patite, che risultano essere state medie nel periodo della malattia e medio lievi nella fase successiva dei postumi.
Il c.t.u. ha, inoltre, escluso ripercussioni sulla attività lavorativa specifica dell'infortunata. Pertanto, nulla potrà essere riconosciuto a titolo di ristoro del c.d. danno alla cenestesi lavorativa.
2.2) Del danno biologico temporaneo.
Secondo la ricostruzione del c.t.u., dalla caduta è un periodo di inabilità temporanea biologica di giorni 2
a totale, di giorni 23 (ventitre) al 75%, di giorni 30 (trenta) al 50% e di giorni 60 (sessanta) al 25%.
Assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 55,24 (in funzione della gravità
della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 110,48 per il giorno di invalidità
temporanea totale, € 952,89 per i 23 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 828,60 per i 30
giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 828,60 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo, compete la complessiva somma di €
2.720,57.
Va rimarcato che il valore del punto ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Come già detto, nel caso oggetto del presente procedimento non possono ritenersi sussistenti, in primis per difetto stesso di allegazione e prova da parte dell'attore, le condizioni per una personalizzazione dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni
private. Il CTU, sul punto attesta che “il livello di sofferenza è medio nella malattia e medio lieve nei postumi”.
2.3) Del danno differenziale
CP_6 CP_1 che l'attrice ha ricevuto dall' CP_7 la somma euro 2.088,53. Dall'esame del doc. 28 di parte attrice si evince che la somma è stata erogata a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta.
Il c.d. danno differenziale è costituito dalla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' CP_7 in caso di infortunio o malattia. Esso spetta ai lavoratori che dimostrino di aver subito, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto a quello che l' CP_7 ha loro risarcito.
Ciò in quanto l' CP_7 riconosce l'indennizzo o la rendita al semplice verificarsi dell'infortunio o della malattia e ciò non sempre comporta l'integrale ristoro degli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Secondo la più recente giurisprudenza, in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno CP_7
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_7 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_7 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP 7 destinata a ristorare il danno biologico permanente (ex multis: Cass. civ., sez.
lavoro, 2 aprile 2019, n. 9112).
Per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non può quindi essere ridotto il risarcimento: del danno biologico temporaneo, del danno morale e della "personalizzazione" del danno biologico permanente. Infatti, tali poste di danno non sono risarcite dall' CP_7.
Invece, non pongono problemi per il calcolo del danno differenziale i crediti relativi all'inabilità
temporanea al lavoro e per le spese mediche, perché tali pregiudizi sono integralmente ristorati dall' CP_7 ·
CP Nel caso di specie, quindi, l'importo di 2.088,53 euro erogato dall' non dovrà essere sottratto alla
somma dovuta da CP_1
Conclusivamente, per i danni non patrimoniali, alla sig.ra Pt_1 viene riconosciuto un risarcimento di complessivi € 5.170,506 (danno da invalidità permanente € 5.896,94 + danno biologico temporaneo
€ 2.720,57 abbattuto del 40% a causa del concorso di colpa dell'attrice).
3) Del danno patrimoniale.
A titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciute le spese mediche come accertate dal ctu, nella misura di euro 366,15 e la spesa per la consulenza tecnica ante causam redatta dal dott. Per_1 (430 euro),
di cui, al doc. 30, è fornita prova del relativo pagamento.
Il risarcimento dovuto a titolo di danno patrimoniale va quindi liquidato nella misura di euro 477,69 (così
come abbattuto del 40%).
4) Degli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già
sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta ("data della spesa": Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite Lespesedi lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che il valore utilizzato per la liquidazione avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi si basa su quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento.
Le spese di c.t.u., così come liquidate con decreto del 10.1.2025, e quelle di ctp devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta alla luce degli esiti processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza,
definitivamente pronunciando, così provvede:
sono conseguenza del sinistro avvenuto in data accerta che tutti i danni patiti da Parte_1
15/12/2017, in località Montebelluna (TV);
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con [...] condanna la Controparte_8
Parte_1 la somma di € 5.170,506 a titolo di Controparte 2 e sig. Controparte_3 a pagare a risarcimento del danno non patrimoniale ed € 477,69 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in euro 237,00 per spese e euro 5.077 per compensi, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di ctu e di ctp.
Così deciso in Treviso, 21 luglio 2025.
Il Giudice
Marina Righi