Decreto cautelare 20 marzo 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3636 del 2025, proposto da
Palazzo Coronari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. CA/43671/2025 del 11/03/2025 di revoca dell’occupazione di suolo pubblico della ricorrente ed ordine di rimozione entro 7 giorni dalla notificazione dell’11/03/2025;
- della nota prot. QN/262420 del 24/12/2024 e della nota prot. CA/224810 del 24/12/2024;
- della nota prot. CA/2024/225385;
- della nota prot. CA/40227 del 06/3/2025;
-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2248 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa UC RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Palazzo Coronari, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande a Roma in Piazza dei Coronari, impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale Roma Capitale ha revocato l’occupazione di suolo pubblico strumentale all’esercizio della sua attività.
Viene contestata in primo luogo la violazione delle garanzie endoprocedimentali, perché la revoca impugnata non terrebbe conto delle osservazioni della parte ricorrente nel corso del procedimento. Essa sarebbe anche illegittima perché non si comprenderebbe l’iter logico e tecnico a sostegno del ritiro del titolo concessorio.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio e ha depositato documenti e memorie, chiedendo la reiezione del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 18 aprile 2025 la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnata è stata accolta, per la presenta profili di fondatezza quanto alle lamentate carenze istruttorie e motivazionali.
4. All’udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Come noto, lo sforzo motivazionale che è richiesto all’amministrazione che adotta un provvedimento, specie nel caso di un atto di ritiro di secondo grado, «è quello di esplicitare il collegamento fra l’interesse pubblico perseguito, le previsioni astratte ritenute applicabili e la vicenda concreta sottoposta al suo esame, permettendo al lettore la comprensione delle eventuali distonie che giustificano, se del caso, l’intervento correttivo della p.a., anche al fine di consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato» (Tar Lazio, sezione seconda ter, 2 novembre 2021, n. 1102).
La motivazione che sorregge il provvedimento impugnato non presenta tali caratteristiche.
Infatti, la revoca è assertivamente motivata in relazione al «futuro assetto della piazza» dei Coronari, «con conseguente restringimento della carreggiata stradale a mt. 6,00 a doppio senso di marcia».
Non sono indicati i tempi di realizzazione dell’intervento in questione, le sue caratteristiche e le ragioni per le quali il nuovo assetto della piazza sarebbe totalmente incompatibile con il mantenimento dell’OSP già concesso.
Il provvedimento impugnato, dunque, non esplicita, se non in termini vaghi e scarsamente intellegibili, le caratteristiche dei lavori previsti dal «programma giubilare n. 67» né perché tale progetto imponga necessariamente la perdita integrale dell’occupazione già assentita in favore della parte ricorrente.
7. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, fatto salvo il potere dell’amministrazione resistente di rideterminarsi, nel rispetto delle garanzie partecipative dell’interessato e fornendo una motivazione adeguata a sostegno della scelta che verrà adottata.
8. La peculiarità della questione sottoposta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
UC RI LI, Consigliere, Estensore
Francesca RIni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RI LI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO