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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P,, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1612/2023 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosaria Romano e Spedicato Parte_1
Giancarlo, con domicilio eletto presso il loro studio, per mandato rilasciato su separato foglio
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino del Foro di Benevento, con domicilio Controparte_1 presso lo Studio dell'Avv. Fabio Arnesano, come da procura in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.2559/22 emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale,
l'odierna convenuta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. , stante l'apocrifia delle firme apposte nella Parte_1 sezione “coobbligato” del contratto di finanziamento, con conseguente revoca del provvedimento monitorio per tutte le motivazioni di cui al punto sub 1) della presente opposizione;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo per tutte le motivazione di cui al punto sub 2) della presente opposizione;
gradatamente, ma sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2 per i motivi di cui al punto sub. 3) della narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
in via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni, in ogni caso dichiarare la prescrizione dell'asserito credito azionato in monitorio;
ancora in via gradata, dichiarare l'inefficacia dell'impegno asseritamente assunto dal
“coobbligato” per tutte le motivazioni di cui al punto sub 5) della presente opposizione;
gradatamente, dichiarare, alla stregua dell'art. 1957 c.c., la decadenza di dal richiedere il credito al sig. , con conseguente revoca Controparte_2 Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni di cui al punto sub 6) del presente atto;
in ogni caso ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla é dovuto a qualsivoglia titolo dal sig. Parte_1
nei confronti della Società opposta;
con vittoria di spese e compensi di giudizio ”.
[...]
Disconosceva le firme apposte sul contratto di finanziamento, nonché la copia del medesimo contratto ex art. 2719 c.c., aggiungendo di non aver mai conosciuto il debitore principale e che finanche il suo indirizzo era stato indicato in Bari, anziché in Cassano delle Murge, per cui non aveva mai ricevuto neppure le missive del
22.06.2015 e del 31.08.2015 prodotte dalla società opposta, inviate in Bari al Viale U. d'Italia n.53/C.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva della convenuta, per difetto di prova in ordine alla cessione del credito, effettuata prima da e poi da puntualizzando che le Controparte_3 Controparte_4 copie delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale non consentivano l'individuazione dei crediti ricompresi nell'operazione di cartolarizzazione.
Riteneva, comunque, prescritto il credito e, in via gradata, rilevava come l'obbligazione del coobbligato, priva di giustificazione causale, poteva solo essere relegata ad un rapporto di garanzia personale, relativamente al quale eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c..
Si costituiva , Società Unipersonale, rappresentata dalla procuratrice speciale Credit Network & CP_2
Finance S.p.A. che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale, concedere, altresì, un rinvio della prima udienza ad altra tornata allo scopo di instaurare il procedimento di mediazione
obbligatoria; dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art, 648 c.p.c., in quanto
l'opposizione non é fondata su prova scritta e non é di pronta soluzione per le causali in atti;
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della
opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 25559/2022 del Tribunale Ordinario di Lecce, così condannando controparte al pagamento della somma di Euro 10.953,24, oltre interessi come ingiunti dal Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di Euro 10.953,24 o di quella altra diversa
somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso, condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n.2559/2022 del Tribunale di Lecce, nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per legge”. Sosteneva che l'opponente in data 07.05.2010 aveva sottoscritto il contratto di n. 3635537 con il sig. Pt_2
, finalizzato all'acquisto di una Opel Astra, ottenendo da Consum.it un finanziamento di Euro
[...]
8.500,00, da corrispondere in n.36 rate.
Aggiungeva che erano state corrisposte solo le prime sette rate e che in data 31.10.2011, era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine.
Sosteneva la genericità dell'opposizione avversaria, per cui ne richiedeva il rigetto.
Ripercorreva le vicende relative alle cessioni di credito e sosteneva la sussistenza della propria legittimazione attiva.
Riteneva generico il disconoscimento operato dall'opponente ed evidenziava che lo stesso era in contrasto con il parziale adempimento del contratto, chiedendo comunque di procedere alla verificazione, intendendo avvalersi del contratto di finanziamento.
Contestava l'eccezione di prescrizione e ribadiva la sussistenza dell'obbligazione del coobbligato in ragione del legame di solidarietà passiva nei confronti della finanziaria.
Con comparsa di costituzione in successione ex art. 11 c.p.c. si costituiva in sostituzione di Controparte_1 che rassegnava le medesime conclusioni formulate da quest'ultima. Controparte_2
Esperita la mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte.
Detto accoglimento può essere effettuato per il principio della ragione più liquida, anche senza necessità di esaminare le altre questioni nell'ordine in cui sono state prospettate e/o eventualmente preliminari, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. Civ. n. 9309/20).
Ciò precisato, va esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e nullità del contratto sottoscritto dall'opponente, la cui decisione ha valore assorbente.
Al riguardo il , infatti, ha sostenuto la nullità integrale del contratto poiché sprovvisto di valida Pt_1 giustificazione causale e, quindi per carenza di uno dei requisiti essenziali ex at. 1325 c.c., atteso che il contratto di finanziamento, risulterebbe comunque sottoscritto in qualità di coobbligato e, quindi, senza esserne parte.
In subordine, riteneva che doveva attribuirsi all'obbligazione la natura di fideiussione ed eccepiva la violazione dell'art. 1957 c.c.. L'eccezione é fondata, giacché mentre l'obbligazione restitutoria in capo al contraente finanziato trova la sua giustificazione causale nell'erogazione del finanziamento in suo favore, l'obbligazione del coobbligato non presenta alcuna giustificazione, poiché lo stesso risulterebbe obbligato pur non essendo il soggetto finanziato.
Dal canto suo la banca sostiene che nel caso di specie sussisterebbe un'obbligazione passiva solidale ex art. 1292 c.c. in cui ogni debitore è tenuto ad adempiere per l'intero.
Tale tesi non é condivisibile, poiché in ambito contrattuale o si é parte e, quindi contitolari degli effetti favorevoli del contratto, o si é garanti, con la conseguenza che il non risultando co-richiedente o co- Pt_1 beneficiaria del finanziamento non può neppure ritenersi coobbligato, mancando il titolo giustificativo dell'obbligazione, anche ai fini della solidarietà.
Dovendosi escludere che il coobbligato sia parte del contratto, deve concludersi che allo stesso non può che rimanere il ruolo di garante.
Orbene, l'art. 1957 c.c. stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia con diligenza continuate”.
Ciò posto, atteso che nella comparsa di costituzione e risposta del 08.06.2023, depositata nell'interesse della cedente a pagina 4, si legge che “...in data 31.10.2011 veniva dichiarata la decadenza dal CP_2 beneficio del termine”, ne deriva che l'obbligazione del debitore principale é scaduta in concomitanza dell'invio allo stesso di detta comunicazione o, tutt'al più, in data 06.05.2013, ovvero alla scadenza naturale del contratto, per cui deve ritenersi che, non avendo l'opposta fornito prova in merito alla proposizione di azioni giudiziarie intraprese nei confronti del debitore nel detto termine di sei mesi, é decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento e l'obbligazione del fideiussore opponente si é estinta.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2559/22;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'opponente, che liquida in Euro 2.883,50, di cui Euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 20.06.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 20.06.2025 Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P,, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1612/2023 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosaria Romano e Spedicato Parte_1
Giancarlo, con domicilio eletto presso il loro studio, per mandato rilasciato su separato foglio
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino del Foro di Benevento, con domicilio Controparte_1 presso lo Studio dell'Avv. Fabio Arnesano, come da procura in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.2559/22 emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale,
l'odierna convenuta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. , stante l'apocrifia delle firme apposte nella Parte_1 sezione “coobbligato” del contratto di finanziamento, con conseguente revoca del provvedimento monitorio per tutte le motivazioni di cui al punto sub 1) della presente opposizione;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo per tutte le motivazione di cui al punto sub 2) della presente opposizione;
gradatamente, ma sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2 per i motivi di cui al punto sub. 3) della narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
in via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni, in ogni caso dichiarare la prescrizione dell'asserito credito azionato in monitorio;
ancora in via gradata, dichiarare l'inefficacia dell'impegno asseritamente assunto dal
“coobbligato” per tutte le motivazioni di cui al punto sub 5) della presente opposizione;
gradatamente, dichiarare, alla stregua dell'art. 1957 c.c., la decadenza di dal richiedere il credito al sig. , con conseguente revoca Controparte_2 Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni di cui al punto sub 6) del presente atto;
in ogni caso ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla é dovuto a qualsivoglia titolo dal sig. Parte_1
nei confronti della Società opposta;
con vittoria di spese e compensi di giudizio ”.
[...]
Disconosceva le firme apposte sul contratto di finanziamento, nonché la copia del medesimo contratto ex art. 2719 c.c., aggiungendo di non aver mai conosciuto il debitore principale e che finanche il suo indirizzo era stato indicato in Bari, anziché in Cassano delle Murge, per cui non aveva mai ricevuto neppure le missive del
22.06.2015 e del 31.08.2015 prodotte dalla società opposta, inviate in Bari al Viale U. d'Italia n.53/C.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva della convenuta, per difetto di prova in ordine alla cessione del credito, effettuata prima da e poi da puntualizzando che le Controparte_3 Controparte_4 copie delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale non consentivano l'individuazione dei crediti ricompresi nell'operazione di cartolarizzazione.
Riteneva, comunque, prescritto il credito e, in via gradata, rilevava come l'obbligazione del coobbligato, priva di giustificazione causale, poteva solo essere relegata ad un rapporto di garanzia personale, relativamente al quale eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c..
Si costituiva , Società Unipersonale, rappresentata dalla procuratrice speciale Credit Network & CP_2
Finance S.p.A. che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale, concedere, altresì, un rinvio della prima udienza ad altra tornata allo scopo di instaurare il procedimento di mediazione
obbligatoria; dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art, 648 c.p.c., in quanto
l'opposizione non é fondata su prova scritta e non é di pronta soluzione per le causali in atti;
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della
opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 25559/2022 del Tribunale Ordinario di Lecce, così condannando controparte al pagamento della somma di Euro 10.953,24, oltre interessi come ingiunti dal Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di Euro 10.953,24 o di quella altra diversa
somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso, condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n.2559/2022 del Tribunale di Lecce, nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per legge”. Sosteneva che l'opponente in data 07.05.2010 aveva sottoscritto il contratto di n. 3635537 con il sig. Pt_2
, finalizzato all'acquisto di una Opel Astra, ottenendo da Consum.it un finanziamento di Euro
[...]
8.500,00, da corrispondere in n.36 rate.
Aggiungeva che erano state corrisposte solo le prime sette rate e che in data 31.10.2011, era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine.
Sosteneva la genericità dell'opposizione avversaria, per cui ne richiedeva il rigetto.
Ripercorreva le vicende relative alle cessioni di credito e sosteneva la sussistenza della propria legittimazione attiva.
Riteneva generico il disconoscimento operato dall'opponente ed evidenziava che lo stesso era in contrasto con il parziale adempimento del contratto, chiedendo comunque di procedere alla verificazione, intendendo avvalersi del contratto di finanziamento.
Contestava l'eccezione di prescrizione e ribadiva la sussistenza dell'obbligazione del coobbligato in ragione del legame di solidarietà passiva nei confronti della finanziaria.
Con comparsa di costituzione in successione ex art. 11 c.p.c. si costituiva in sostituzione di Controparte_1 che rassegnava le medesime conclusioni formulate da quest'ultima. Controparte_2
Esperita la mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte.
Detto accoglimento può essere effettuato per il principio della ragione più liquida, anche senza necessità di esaminare le altre questioni nell'ordine in cui sono state prospettate e/o eventualmente preliminari, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. Civ. n. 9309/20).
Ciò precisato, va esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e nullità del contratto sottoscritto dall'opponente, la cui decisione ha valore assorbente.
Al riguardo il , infatti, ha sostenuto la nullità integrale del contratto poiché sprovvisto di valida Pt_1 giustificazione causale e, quindi per carenza di uno dei requisiti essenziali ex at. 1325 c.c., atteso che il contratto di finanziamento, risulterebbe comunque sottoscritto in qualità di coobbligato e, quindi, senza esserne parte.
In subordine, riteneva che doveva attribuirsi all'obbligazione la natura di fideiussione ed eccepiva la violazione dell'art. 1957 c.c.. L'eccezione é fondata, giacché mentre l'obbligazione restitutoria in capo al contraente finanziato trova la sua giustificazione causale nell'erogazione del finanziamento in suo favore, l'obbligazione del coobbligato non presenta alcuna giustificazione, poiché lo stesso risulterebbe obbligato pur non essendo il soggetto finanziato.
Dal canto suo la banca sostiene che nel caso di specie sussisterebbe un'obbligazione passiva solidale ex art. 1292 c.c. in cui ogni debitore è tenuto ad adempiere per l'intero.
Tale tesi non é condivisibile, poiché in ambito contrattuale o si é parte e, quindi contitolari degli effetti favorevoli del contratto, o si é garanti, con la conseguenza che il non risultando co-richiedente o co- Pt_1 beneficiaria del finanziamento non può neppure ritenersi coobbligato, mancando il titolo giustificativo dell'obbligazione, anche ai fini della solidarietà.
Dovendosi escludere che il coobbligato sia parte del contratto, deve concludersi che allo stesso non può che rimanere il ruolo di garante.
Orbene, l'art. 1957 c.c. stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia con diligenza continuate”.
Ciò posto, atteso che nella comparsa di costituzione e risposta del 08.06.2023, depositata nell'interesse della cedente a pagina 4, si legge che “...in data 31.10.2011 veniva dichiarata la decadenza dal CP_2 beneficio del termine”, ne deriva che l'obbligazione del debitore principale é scaduta in concomitanza dell'invio allo stesso di detta comunicazione o, tutt'al più, in data 06.05.2013, ovvero alla scadenza naturale del contratto, per cui deve ritenersi che, non avendo l'opposta fornito prova in merito alla proposizione di azioni giudiziarie intraprese nei confronti del debitore nel detto termine di sei mesi, é decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento e l'obbligazione del fideiussore opponente si é estinta.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2559/22;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'opponente, che liquida in Euro 2.883,50, di cui Euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 20.06.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 20.06.2025 Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini