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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4745/2022 depositato il 12/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1123/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 5 e pubblicata il 15/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYSCRRD00009 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per Resistente_1 Srl, appellante: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensare tra le parti le relative spese
Per l'Agenzia delle Entrate,appellato: si associa alle superiori richieste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Catania, Sez. 5^, con sentenza num. 1123/2022, cui si rinvia, accoglieva parzialmente il ricorso.
Le spese venivano compensate tra le parti.
Avverso trale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate.
Instauratosi il contraddittorio la contribuente contestava quanto avversariamente affermato chiedendo il rigetto dell'appello.
COn nota 12.11.2025 la Resistente_1 Srl comunicava l'avvenuta definizione della pendenza avendo essa aderito alla previsione di cui all'art. 1 , L. 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha allegato alla nota sopra indicata i moduli di richiesta della definizione agevolata della lite e le relative ricevute telematiche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate riguardanti l'atto di recupero oggetto dell'appello.
Tanto premesso non rimane a questa Corte che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Resistente_1 s. r. l. avverso la sentenza n. 1123/2022 pronunziata il 6.12.2021 dalla C. T. P. di Catania, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le relative spese.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4745/2022 depositato il 12/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1123/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 5 e pubblicata il 15/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYSCRRD00009 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per Resistente_1 Srl, appellante: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensare tra le parti le relative spese
Per l'Agenzia delle Entrate,appellato: si associa alle superiori richieste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Catania, Sez. 5^, con sentenza num. 1123/2022, cui si rinvia, accoglieva parzialmente il ricorso.
Le spese venivano compensate tra le parti.
Avverso trale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate.
Instauratosi il contraddittorio la contribuente contestava quanto avversariamente affermato chiedendo il rigetto dell'appello.
COn nota 12.11.2025 la Resistente_1 Srl comunicava l'avvenuta definizione della pendenza avendo essa aderito alla previsione di cui all'art. 1 , L. 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha allegato alla nota sopra indicata i moduli di richiesta della definizione agevolata della lite e le relative ricevute telematiche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate riguardanti l'atto di recupero oggetto dell'appello.
Tanto premesso non rimane a questa Corte che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Resistente_1 s. r. l. avverso la sentenza n. 1123/2022 pronunziata il 6.12.2021 dalla C. T. P. di Catania, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le relative spese.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato