Decreto cautelare 22 settembre 2022
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2022
Sentenza 20 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2026REG.PROV.COLL.
N. 08613/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8613 del 2024, proposto da
RR TO S.r.l. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Taurino e Sandro Matino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Brigati S.r.l., Chaco S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 10086 del 20 maggio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. RT CA e uditi, per la parte appellante, gli avvocati Barbara Taurino e Sandro Matino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, con provvedimento del 27 giugno 2022, ha respinto la domanda di agevolazione di cui all’art. 68-quater del d.l- n. 73 del 2021 presentata dalla RR TO s.r.l. – Società Agricola.
Il diniego è stato adottato, in quanto “il soggetto proponente non risulta censito tra le imprese che hanno reso la dichiarazione prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 giugno 2019 sulla base dell’elenco che questa Amministrazione ha acquisito dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli” e vista la nota con la quale “è stato confermato che l’impresa istante opera al di fuori del regime di aliquota agevolata prevista dal decreto 4 giugno 2019”.
Il ricorso proposto dalla RR TO s.r.l. Società Agricola dinanzi al Tar per il Lazio è stato respinto con la sentenza della Sezione Quarta n.10086 del 20 maggio 2024.
Di talché, la soccombente ha interposto il presente appello, articolando le censure di seguito sintetizzate:
- tutti i birrifici, ivi compresi quelli artigianali e, tra questi, i microbirrifici, sono tenuti, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 153 del 2001, a redigere e custodire una serie di scritture contabili obbligatorie, tra cui il registro della BI condizionata e il registro di magazzino, ovvero un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, idonea a comprovare con certezza il quantitativo di BI prodotto nell’arco di un anno;
- la dichiarazione riepilogativa prevista dall’art. 8 del D.M. 4 giugno 2019 sarebbe richiesta ai microbirrifici ai soli fini fiscali, per poter beneficiare dell’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa, esclusa ove la produzione annua risulti superiore ai 10.000 ettolitri di BI;
- la dichiarazione di cui all’art. 8 del D.M. 4 giugno 2019 non costituirebbe il presupposto della fattispecie agevolativa, in quanto ciò sarebbe distonico rispetto alla finalità insita nella disposizione dettata dall’art. 68-quater del d.l. n. 73 del 2021, chiaramente espressa nella rubrica della norma. Titolata “Misure a sostegno del settore della BI AR”, che sarebbe stata prevista a favore di tutti i birrifici artigianali, non già solo dei microbirrifici;
- delle risorse destinate alla misura in questione, solo la metà sarebbero state impiegate, per cui la perimetrazione dell’estensione soggettiva del beneficio ai soli microbirrifici non potrebbe essere giustificata da una supposta “limitatezza” delle risorse finanziarie destinate;
- l’agevolazione in questione, per la quale sono stati vincolati € 10 milioni, viceversa, sarebbe stata parametrata ab origine al numero complessivo di birrifici artigianali presenti ed operanti sul territorio nazionale, non già ai soli “produttori di piccola dimensione”;
- la norma attributiva del beneficio, diversamente interpretata, sarebbe sospetta di illegittimità costituzionale sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza, atteso che la finalità della misura in esame, avente natura di ristoro, non di incentivo, sarebbe stata quella di sostenere tutte le imprese brassicole colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- sussisterebbe altresì la violazione dell’art. 41 Cost. in termini di alterazione della concorrenza tra imprese che agiscono sullo stesso mercato.
L’Avvocatura Generale dello Stato - nell’eccepire il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in quanto nessuna doglianza è stata svolta nei confronti di atti della stessa – ha diffusamente contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
L’appellante ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è fondata, atteso che nessun atto adottato dall’Agenzia rientra nel presente thema decidendum, sicché deve esserne disposta l’estromissione dal giudizio.
3. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
4. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso essenzialmente sulla base della seguente motivazione:
“Dalle fonti sopra richiamate emerge chiaramente che il quantitativo di BI, sulla cui base viene concesso il contributo, è necessariamente quello "preso in carico … in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019".
Pertanto, dal momento che la dichiarazione riepilogativa costituisce lo strumento necessario per comprovare la quantità di BI presa in carico, risulta evidente che al contributo possono accedere solo i soggetti che abbiano presentato la predetta dichiarazione (cioè i microbirrifici e gli esercenti la piccola birreria nazionale con una produzione annua inferiore ai 10.000,00 ettolitri).
Appare, quindi, esente da censure il provvedimento di diniego dato che la ricorrente per il periodo da considerare (anno 2020) pacificamente non era censita tra le imprese che hanno reso la dichiarazione prevista dal citato articolo 8 del D.M. 4 giugno 2019: dal momento che la scelta in ordine ai soggetti da ammettere al contributo è stata già effettuata a monte dal legislatore, l’Amministrazione non ha esercitato in proposito alcun potere discrezionale, ma ha semplicemente dato esecuzione alle disposizioni contenute nella disciplina di riferimento, che limitano l’accesso al beneficio ai microbirrifici e agli esercenti la piccola birreria nazionale.
In senso contrario non può ricavarsi dalle disposizioni richiamate una pretesa ratio legis a favore di tutti birrifici artigianali (quelli connotati da una produzione annua inferiore a 200.000 ettolitri), ratio che non potrebbe, in ogni caso, servire a travalicare i presupposti legali espressamente stabiliti per accedere al beneficio”.
Il giudice di primo grado, quindi, al pari dell’Amministrazione appellata, ha ritenuto che la dichiarazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.M. 4 giugno 2019 costituisca il necessario presupposto di legge per il riconoscimento del beneficio, sicché, essendo applicabile la norma ai soli esercenti i microbirrifici e la piccola birreria nazionale, non sarebbe attribuibile all’appellante, il quale non rientra in tali categorie, essendo una fabbrica di BI con una capacità di produzione annua superiore alla soglia dei 10.000 ettolitri (sia il microbirrificio che la piccola birreria nazionale non producono annualmente più di 10.000 ettolitri di BI).
5. Il punto centrale della controversia, quindi, consiste nell’accertare se effettivamente la condizione per l’erogazione del benefizio sia la dichiarazione riepilogativa di cui all’art. 8, comma 2, del decreto MEF 4 giugno 2019, nel qual caso all’appellante non spetterebbe il beneficio, ovvero se la condizione sia costituita dalla produzione di BI AR, nel qual caso l’appellante rientrerebbe tra i destinatari del beneficio.
A tal fine, è necessario procedere ad una corretta esegesi del testo di legge attributivo del contributo in discussione.
L’art. 68-quater del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, rubricato “Misure a sostegno del settore della BI AR”, dispone che:
“Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di BI del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della BI condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All’onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
L’appellante è un birrificio AR ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962, secondo cui “si definisce BI AR la BI prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione”. Ai sensi dello stesso comma “si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio … la cui produzione annua non suo superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo la quantità di BI prodotta per conto terzi”.
Il diniego, come già evidenziato, è stato adottato, in quanto “il soggetto proponente non risulta censito tra le imprese che hanno reso la dichiarazione prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 giugno 2019 sulla base dell’elenco che questa Amministrazione ha acquisito dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli” e vista la nota con la quale “è stato confermato che l’impresa istante opera al di fuori del regime di aliquota agevolata prevista dal decreto 4 giugno 2019”.
Il Collegio ritiene fondato l’appello in quanto la dichiarazione di cui all’art. 8, comma 2, del decreto MEF 4 giugno 2019 non costituisce il presupposto della fattispecie agevolativa, il quale è invece costituito dalla qualificazione del richiedente come birrificio AR.
In tale direzione mirano argomenti sia sistematici che letterali.
In primo luogo, la stessa Amministrazione resistente, nella propria memoria, ha posto in rilievo che l’art. 68-quater del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, si inserisce nell’ambito di una serie di misure varate del Governo per sostenere il comparto delle imprese produttrici di BI AR durante il periodo della pandemia da Conid-19.
Il riferimento al complessivo settore della BI AR è testualmente confermato dalla rubrica della norma in questione, titolata “Misure a sostegno del settore della BI AR”.
Ne consegue che, da un punto di vista sistematico e letterale, è inequivoco come il legislatore abbia voluto prevedere contributi per l’intero comparto della BI AR e non soltanto, al suo interno, per i microbirrifici e la piccola birreria nazionale.
Per la determinazione della misura del contributo dovuto, la norma di legge fa riferimento al quantitativo di BI complessivamente preso in carico “rispettivamente nel registro della BI condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino dell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019”.
Il registro della BI condizionata (così come il registro di carico e scarico), ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministero delle Finanze n. 153 del 2001, deve essere redatto da tutti i depositari autorizzati esercenti impianto di fabbricazione da sottoporre ad accisa, per cui deve essere tenuto anche dai produttori di BI AR come l’appellante.
Ne consegue che la determinazione del contributo è possibile in base alle risultanze di tale registro, mentre la dichiarazione riepilogativa di cui all’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere presa in considerazione per i soggetti, microbirrifici e piccola birreria nazionale, cui la norma ministeriale si rivolge.
In altri termini, la circostanza che la norma di legge, che non reca alcuna distinzione nell’ambito del comparto del settore della BI AR, al quale è espressamente indirizzata, individui la detta dichiarazione riepilogativa non può far discendere che il beneficio sia attribuibile solo ai soggetti tenuti a tale dichiarazione, dovendo piuttosto ritenersi che ciò costituisca una modalità per la determinazione del contributo dovuto, modalità che, per i soggetti che fuoriescono dall’obbligo della dichiarazione, può essere assolta dal registro della BI condizionata, anch’esso espressamente richiamato.
D’altra parte, come condivisibilmente esposto dall’appellante, la dichiarazione riepilogativa prevista dall’art. 8 del D.M. 4 giugno 2019 è richiesta ai soli fini fiscali, per poter beneficiare dell’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa, riduzione esclusa ove la produzione annua risulti superiore ai 10.000 ettolitri di BI.
Pertanto, inferire dall’obbligo della dichiarazione, prevista ad altri fini, che i soggetti non tenuti alla stessa, in quanto non beneficiari dell’aliquota ridotta di accisa avendo una produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri, pur rientrando tra i produttori di BI AR, non possano essere destinatari del contributo previsto dalla norma, si rivela un’interpretazione non compatibile con la ratio e la lettera della legge.
6. In definitiva, le censure dedotte si rivelano fondate, in quanto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 68-quater del d.l. n. 73 del 2021, emanato per fronteggiare l’emergenza Covid, è destinato a sostenere tutto il settore della BI AR (in cui rientra l’appellante), non solo i microbirrifici e la piccola birreria nazionale (produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri), tra i quali l’appellante non rientra.
7. L’appello va di conseguenza accolto in quanto fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado dalla RR TO ed annullato il provvedimento di diniego impugnato.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, sono poste a favore dell’appellante ed a carico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. 8613 del 2024) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellante
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
GI De LI, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
RT CA, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT CA | GI De LI |
IL SEGRETARIO