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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4543/2018 R.G.A.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 03/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 4543/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to in EN TR (NA), alla via Parte_1
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16, presso lo studio dell'Avv. COSTANZO
GIUSEPPE dal quale rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
, elett.te dom.to in EN TR (NA), alla via Parte_2
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16, presso lo studio dell'Avv. COSTANZO
GIUSEPPE dal quale rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E elett.te dom.ta in Acerra (NA), alla C. da Controparte_1
Madonnelle- P.co EL GI c/o la OR Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. QUARTO LUIGI e dell'Avv. MICHELINI
VINCENZO in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- CONVENUTA avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
L'opposizione è solo in parte fondata, nei limiti e secondo le motivazioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità
ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004).
Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si pag. 2/8 configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003,
1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione
pag. 3/8 civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre Controparte_3
e erano tenuti a dimostrare l'eventuale Parte_1 Parte_2
esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
Tanto premesso, con la proposizione della odierna opposizione, Parte_1
e hanno contestato, in buona sostanza, il corretto
[...] Parte_2
adempimento dell'obbligazione gravante sui sanitari della , Controparte_3
in ragione della non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico al femore dagli stessi praticato alla de cuius . Parte_3
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va, prima di tutto, respinta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva degli opponenti, i quali hanno contestato la propria qualità di eredi,
sostenendo di non aver provveduto ad accettare l'eredità della defunta
[...]
. Parte_3
Orbene, pur volendo prescindere dalla questione dell'immissione o meno nel possesso dei beni da parte degli odierni opponenti, la circostanza che manchi un atto di accettazione espressa dell'eredità materna è superato dal promovimento del presente giudizio, che in quanto esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ne costituisce atto di pag. 4/8 accettazione tacita (arg. ex Cass. civ. 10060/2018). In particolare, del tutto incompatibile con tale volontà di rinunciare alla eredità della defunta Pt_3
appare anche l'accettazione, da parte di , dell'atto di diffida e Parte_1
messa in mora, inviata dalla creditrice e dallo stesso ricevuto e sottoscritto il
15.1.2028 (né l'opponente ha mai disconosciuto la firma apposta su tale raccomandata). Inoltre, anche il tenore della presente opposizione, per lo più
finalizzata, come brevemente anticipato, a far valere l'inadempimento della casa di cura opposta è tale che induce a ritenere che, in effetti, una tacita accettazione della eredità in questione si sia realizzata, dal momento che la predetta condotta processuale non può dirsi orientata a mere finalità conservative del patrimonio ereditario.
Entrando nel merito della vicenda, deve preliminarmente precisarsi che la defunta OR veniva portata, su decisione dei propri Parte_3
familiari, presso la , dopo aver subito una frattura al Controparte_3
femore. I sanitari decidevano di sottoporla ad un intervento chirurgico al fine di ricomporre la predetta frattura e, cionondimeno, a seguito dell'intervento, le condizioni della OR peggioravano gradualmente, tanto che i familiari decisero di trasferirla presso altra struttura, ove spirò il giorno stesso.
Venendo in rilievo, pertanto, un'ipotesi di responsabilità medica, secondo il supremo organo di nomofilachia, “è onere del danneggiato provare, anche a
mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
pag. 5/8 patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre
è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio
onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità
dell'esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle
obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno evento consta della
lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta
l'obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del
creditore, ma del diritto alla salute, che è l'interesse primario presupposto a
quello contrattualmente regolato” (cfr., Cassazione civile sez. III, 25/08/2020,
n.17696).
Ebbene, nella vicenda odierna non può dirsi che gli opponenti abbiano adempiuto all'onere probatorio, inteso nei sensi dianzi chiariti, nella misura in cui non hanno dimostrato, e per vero financo precisamente allegato in che modo il decesso della congiunta sia da ricondurre alla condotta dei sanitari che l'ebbero in cura presso la . Controparte_3
Ed, infatti, parte opponente si è limitata laconicamente a sostenere che il decesso della OR sarebbe riconducibile ad un non meglio precisato errore di Pt_3
valutazione dei medici circa i rischi connessi all'anestesia ed all'intervento praticato alla stessa. Tuttavia, gli oneri di allegazione gravanti sulla parte avrebbero imposto che la stessa specificasse a) la tipologia di rischio, b) quale pag. 6/8 fosse stato, in concreto, l'errore dei medici rispetto a tale rischio, c) in che modo tale rischio si sarebbe realizzato, conducendo al decesso della povera . Pt_3
Alla luce delle evidenziate carenze, anche la CTU, pur richiesta dalla parte opponente, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa, nella misura in cui l'esperto avrebbe dovuto inammissibilmente colmare le predette carenze di allegazione e probatorie nelle quali sono incorsi gli opponenti.
Neppure può ritenersi che non sussista adeguata prova del credito vantato, e tanto sia in ragione della genericità delle doglianze sul punto formulate dagli opponenti, sia alla luce delle risultanze delle prove testimoniali, dalle quali è
emerso che gli opponenti erano stati dettagliatamente informati delle cure prestate e dei relativi costi.
Deve, cionondimeno, accogliersi la doglianza relativa alla natura parziaria dell'obbligazione de qua, e tanto alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 754
cc, secondo cui gli eredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, nei confronti dei creditori, in proporzione alla quota di ciascuno, sicché sul punto, il decreto deve essere revocato.
Per quanto concerne le spese di giudizio, atteso che l'accoglimento dell'opposizione ha riguardato un aspetto marginale della vicenda, mentre il credito appare pacificamente provato, il Tribunale ritiene di doverle integralmente compensare.
pag. 7/8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione;
b) condanna gli opponenti al pagamento, ciascuno per la propria quota, in favore della , di €. 15.377,00, oltre interessi Controparte_3
dalla domanda al soddisfo;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 03/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 4543/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to in EN TR (NA), alla via Parte_1
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16, presso lo studio dell'Avv. COSTANZO
GIUSEPPE dal quale rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
, elett.te dom.to in EN TR (NA), alla via Parte_2
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16, presso lo studio dell'Avv. COSTANZO
GIUSEPPE dal quale rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E elett.te dom.ta in Acerra (NA), alla C. da Controparte_1
Madonnelle- P.co EL GI c/o la OR Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. QUARTO LUIGI e dell'Avv. MICHELINI
VINCENZO in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- CONVENUTA avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
L'opposizione è solo in parte fondata, nei limiti e secondo le motivazioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità
ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004).
Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si pag. 2/8 configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003,
1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione
pag. 3/8 civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre Controparte_3
e erano tenuti a dimostrare l'eventuale Parte_1 Parte_2
esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
Tanto premesso, con la proposizione della odierna opposizione, Parte_1
e hanno contestato, in buona sostanza, il corretto
[...] Parte_2
adempimento dell'obbligazione gravante sui sanitari della , Controparte_3
in ragione della non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico al femore dagli stessi praticato alla de cuius . Parte_3
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va, prima di tutto, respinta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva degli opponenti, i quali hanno contestato la propria qualità di eredi,
sostenendo di non aver provveduto ad accettare l'eredità della defunta
[...]
. Parte_3
Orbene, pur volendo prescindere dalla questione dell'immissione o meno nel possesso dei beni da parte degli odierni opponenti, la circostanza che manchi un atto di accettazione espressa dell'eredità materna è superato dal promovimento del presente giudizio, che in quanto esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ne costituisce atto di pag. 4/8 accettazione tacita (arg. ex Cass. civ. 10060/2018). In particolare, del tutto incompatibile con tale volontà di rinunciare alla eredità della defunta Pt_3
appare anche l'accettazione, da parte di , dell'atto di diffida e Parte_1
messa in mora, inviata dalla creditrice e dallo stesso ricevuto e sottoscritto il
15.1.2028 (né l'opponente ha mai disconosciuto la firma apposta su tale raccomandata). Inoltre, anche il tenore della presente opposizione, per lo più
finalizzata, come brevemente anticipato, a far valere l'inadempimento della casa di cura opposta è tale che induce a ritenere che, in effetti, una tacita accettazione della eredità in questione si sia realizzata, dal momento che la predetta condotta processuale non può dirsi orientata a mere finalità conservative del patrimonio ereditario.
Entrando nel merito della vicenda, deve preliminarmente precisarsi che la defunta OR veniva portata, su decisione dei propri Parte_3
familiari, presso la , dopo aver subito una frattura al Controparte_3
femore. I sanitari decidevano di sottoporla ad un intervento chirurgico al fine di ricomporre la predetta frattura e, cionondimeno, a seguito dell'intervento, le condizioni della OR peggioravano gradualmente, tanto che i familiari decisero di trasferirla presso altra struttura, ove spirò il giorno stesso.
Venendo in rilievo, pertanto, un'ipotesi di responsabilità medica, secondo il supremo organo di nomofilachia, “è onere del danneggiato provare, anche a
mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
pag. 5/8 patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre
è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio
onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità
dell'esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle
obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno evento consta della
lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta
l'obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del
creditore, ma del diritto alla salute, che è l'interesse primario presupposto a
quello contrattualmente regolato” (cfr., Cassazione civile sez. III, 25/08/2020,
n.17696).
Ebbene, nella vicenda odierna non può dirsi che gli opponenti abbiano adempiuto all'onere probatorio, inteso nei sensi dianzi chiariti, nella misura in cui non hanno dimostrato, e per vero financo precisamente allegato in che modo il decesso della congiunta sia da ricondurre alla condotta dei sanitari che l'ebbero in cura presso la . Controparte_3
Ed, infatti, parte opponente si è limitata laconicamente a sostenere che il decesso della OR sarebbe riconducibile ad un non meglio precisato errore di Pt_3
valutazione dei medici circa i rischi connessi all'anestesia ed all'intervento praticato alla stessa. Tuttavia, gli oneri di allegazione gravanti sulla parte avrebbero imposto che la stessa specificasse a) la tipologia di rischio, b) quale pag. 6/8 fosse stato, in concreto, l'errore dei medici rispetto a tale rischio, c) in che modo tale rischio si sarebbe realizzato, conducendo al decesso della povera . Pt_3
Alla luce delle evidenziate carenze, anche la CTU, pur richiesta dalla parte opponente, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa, nella misura in cui l'esperto avrebbe dovuto inammissibilmente colmare le predette carenze di allegazione e probatorie nelle quali sono incorsi gli opponenti.
Neppure può ritenersi che non sussista adeguata prova del credito vantato, e tanto sia in ragione della genericità delle doglianze sul punto formulate dagli opponenti, sia alla luce delle risultanze delle prove testimoniali, dalle quali è
emerso che gli opponenti erano stati dettagliatamente informati delle cure prestate e dei relativi costi.
Deve, cionondimeno, accogliersi la doglianza relativa alla natura parziaria dell'obbligazione de qua, e tanto alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 754
cc, secondo cui gli eredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, nei confronti dei creditori, in proporzione alla quota di ciascuno, sicché sul punto, il decreto deve essere revocato.
Per quanto concerne le spese di giudizio, atteso che l'accoglimento dell'opposizione ha riguardato un aspetto marginale della vicenda, mentre il credito appare pacificamente provato, il Tribunale ritiene di doverle integralmente compensare.
pag. 7/8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione;
b) condanna gli opponenti al pagamento, ciascuno per la propria quota, in favore della , di €. 15.377,00, oltre interessi Controparte_3
dalla domanda al soddisfo;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8