TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET AR ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 724 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Velletri via G. Oberdan n. 22, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Diego D'Alessandro, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante, con sede in Velletri, elettivamente domiciliata CP_1 in Velletri via degli Atlantici n. 66, presso lo studio del procuratore Avv. Mauro Remiddi, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 ha rappresentato: di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 25 giugno 2018 al 31 gennaio 2019 senza alcuna CP_1 regolarizzazione e dall'1 febbraio 2019 al 16 agosto 2023 in forza di contratto di lavoro subordinato, con inquadramento al 6° livello c.c.n.l. commercio, mansione di addetta alla segreteria e orario a tempo pieno;
di aver sempre svolto mansioni di segreteria, con orario dalle 8:00 alle
12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, e dalle 8:00 alle 12:00 del sabato;
di aver ricevuto una retribuzione di € 1.100,00 per un anno, fino a febbraio 2020, di € 1.200,00 da marzo
2020 ad aprile 2022 e di € 1.350,00 sino alla fine del rapporto;
di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con lettera dell'1 agosto 2023; di non essere stata retribuita adeguatamente in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.
In diritto, la lavoratrice ha affermato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, dal 25 giugno 2018, con inquadramento al 6° livello c.c.n.l. commercio, per 44 ore settimanali, di essere creditrice della somma di € 8.105,10 per differenze retributive maturate dal 25 giugno 2018 al 31 gennaio 2019 e della somma di € 11.056,33 per differenze retributive maturate dall'1 febbraio 2019 al 16 agosto 2023, e l'illegittimità del licenziamento;
ha quindi convenuto in giudizio e chiesto che il giudice: accerti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato CP_1 dedotto;
condanni la società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 8.105,10 per differenze retributive;
accerti la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento e condanni la datrice di lavoro al pagamento in suo favore di una indennità di € 7.728,00, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha contestato quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza del 13 novembre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni da ciascuna rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La lavoratrice ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, instaurato il 25 giugno 2018, proseguito senza mutamenti e formalizzato solo l'1 febbraio 2019, con un contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno, e con suo inquadramento al 6° livello c.c.n.l. commercio.
Su tale base, ha domandato il pagamento di € 8.105,10 per differenze retributive maturate dal 25 giugno 2018 al 31 gennaio 2019 e della somma di € 11.056,33 per differenze retributive maturate dall'1 febbraio 2019 al 16 agosto 2023.
3.1. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
3.2. Quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto, parte ricorrente ha depositato: contratto di lavoro dell'1 febbraio 2019, sottoscritto dalle parti, con inquadramento della lavoratrice al 6° livello c.c.n.l. terziario - commercio, con termine al 31 gennaio 2020 e retribuzione mensile di € 1.412,18, con relativa comunicazione Unilav (doc. 1 di parte ricorrente); comunicazione Unilav, con trasformazione del rapporto in tempo indeterminato del 31 gennaio 2021 (doc. 2 di parte ricorrente); buste paga (docc. 3. 4, e 4 del ricorso); lettera di licenziamento dell'1 agosto 2023 (doc.
6 di parte ricorrente).
La società resistente ha invece depositato prospetti delle presenze al lavoro della ricorrente, per gli anni dal 2019 al 2023 (docc. 2 e 3 della memoria).
3.2.1. Sul punto, il teste , che ha lavorato per come procacciatore Tes_1 CP_1
d'affari occasionale, dalla fine di giugno 2018 a gennaio 2019, ha riferito che “la ricorrente, lavorava per la società come segretaria, presso gli uffici in Velletri via appia, quando sono arrivato lei era già in azienda.
Io passavo in ufficio una o due volte a settimana, mentre comunicavo telefonicamente con la ricorrente, quasi tutti i giorni.
Io la trovavo al lavoro dalle 8:00 a 12:00 circa e poi il pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
Telefonavo anche il sabato, di mattina, per fare gli ordini, sino alle 12:00 e rispondeva la ricorrente;
preciso che chiamavo al telefono fisso degli uffici”.
Il teste , agente di commercio che ha avuto la società resistente tra i suoi clienti, Tes_2 dal 2007 al 2021, ha riferito: “La ricorrente credo abbia iniziato a lavorare per la resistente nel
2018, non so dire di preciso quando.
Passavo presso la sede di due o tre volte a settimana, a volte di mattina e a volte di CP_1 pomeriggio, di solito dal lunedì al venerdì, e di solito trovavo la ricorrente al lavoro.
Una volta sola sono passato di sabato mattina, e ho trovato la ricorrente al lavoro”.
La teste madre della ricorrente, ha confermato che Testimone_3 Parte_1
“ha cominciato a lavorare per a giugno 2018, lo ricordo esattamente perché il 12 luglio o CP_1 dello stesso anno è mancato mio marito e il titolare della società ha chiamato mia figlia perché tornasse al lavoro”. Tes_ Test Il teste ha poi dichiarato, in difformità a quanto riferito dai testi , Testimone_4
e “ho conosciuto la ricorrente da che è una società mia cliente. Io son stato
[...] Pt_1 CP_1 rappresentante di , dal 1997 al 2023, ero capoarea di . Per lavoro facevo Parte_2 Tes_2 affiancamento con gli agenti. Successivamente la società resistente è rimasta mia cliente, sono agente per altri mandanti. Quanto al periodo in cui la ricorrente ha iniziato a lavorare per la resistente, posso dire che ciò è avvenuto sicuramente a febbraio o marzo 2019, lo ricordo perché a dicembre di quell'anno è nata mia figlia”.
La teste dipendente della resistente da 22 anni come impiegata contabile Testimone_5 che ha lavorato nella stessa stanza con la ricorrente, nulla ha dichiarato circa l'inizio del rapporto di lavoro oggetto di causa, mentre sugli orari ha riferito: “Io lavoro dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, non lavoro di sabato;
questo è sempre stato il mio orario di lavoro.
La ricorrente lavorava dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:15 alle 18:00 dal lunedì al venerdì; lavorava anche il sabato mattina dalle 8:30 alle 12:00. Ricordo che la ricorrente ha fruito di ferie e permessi, si è assentata per malattia a luglio
2023, per un periodo lungo, mi sembra un mese, e quando è tornata ha fruito di ferie, per circa 10 giorni.
Lo ricordo perché ho dovuto sostituirla al lavoro insieme al collega . Persona_1
Il teste dipendente della società dal 2020, ha dichiarato: “Lavoro dalle Testimone_6
7:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00-19:00, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8:00 alle
12:00.
Conosco la ricorrente, quando sono arrivato a lavorare per era già in azienda;
CP_1 lavorava dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:20 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:30 alle 12:00.
La ricorrente ha fruito di ferie e si è assentata per malattia, mi ricordo a luglio 2023, quasi tutto il mese, mi sembra. Mi sembra che al rientro prese qualche altra settimana di ferie, non ricordo i giorni esatti”.
3.3. Tali essendo le risultanze della prova testimoniale, ritiene l'Ufficio che la ricorrente ha dimostrato in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti fin dal 25 giugno 2018, come dedotto in ricorso, con le medesime condizioni del rapporto poi formalizzato dall'1 febbraio 2019. Tes_ Sul punto, infatti, risultano decisive le deposizioni dei testi , e e non Tes_1 Pt_1 smentite da quanto riferito dal teste che, in quanto capoarea responsabile di più agenti, Tes_4 aveva certamente un rapporto meno diretto con la società resistente, nell'anno 2018, mediata dalla Tes_ posizione di , rappresentante che si occupava degli ordini della per la mandante. CP_1
3.4. Quanto alle mansioni, stante la continuità delle mansioni svolte, si deve affermare il diritto della ricorrente all'inquadramento al 6° livello c.c.n.l. commercio, riferito a “semplici conoscenze pratiche” nell'area di attività “FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE” (come da c.c.n.l. depositato, su ordine del giudice, dalla lavoratrice il 26 novembre 2025: Cass. 6 luglio 2023,
n. 19117); quanto all'orario di lavoro, è emerso che ha lavorato dalle 8:30 alle Parte_1
12:00 e dalle 14:15 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:30 alle 12:00 (testi e Tes_5
, per 39:45 ore a settimana, full time. Per_1
3.4.1. Tanto premesso, visti i conteggi depositati da pare ricorrente, elaborati sulla base dei minimi tabellari previsti contrattualmente, tenendo conto di una retribuzione indicata come ricevuta di € 800,00 mensili, rilevata la mancata prova dell'adempimento da parte datoriale, si deve affermare che ha maturato un credito per la somma di € 7.059,38 per il periodo Parte_1 dal 25 giugno 2018 al 31 gennaio 2019, di cui € 4.552,23 per retribuzione ordinaria, € 833,10 per tredicesima mensilità, € 833,10 per quattordicesima mensilità ed € 841,05 per trattamento di fine rapporto.
3.4.2. La società resistente ha eccepito la prescrizione del credito.
In proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246).
L'eccezione di prescrizione deve essere pertanto respinta, in considerazione del regime di tutela applicabile al rapporto di lavoro oggetto di causa, instaurato il 25 giugno 2018, che determina la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dalla sua cessazione.
3.4.2. In assenza di prova specifica, non può invece essere accolta la domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario, per € 1.045,80, relativo al medesimo periodo (Cass. 19 giugno 2018 n. 16150).
3.5. Per il periodo dall'1 febbraio 2019 al 16 agosto 2023, la ricorrente ha inoltre maturato un credito per € 2.727,31, di cui € 146,92 per tredicesima mensilità ed € 335,50 per quattordicesima mensilità e ne ha domandato il pagamento, mentre parte resistente ha dedotto una ingiustificata assenza dal lavoro della lavoratrice per il periodo dal 7 al 16 agosto 2023.
3.5.1. In assenza di prova specifica di una ingiustificata mancata prestazione lavorativa nel periodo indicato dalla società (al di fuori delle assenze per malattie, in ogni caso compensate con indennità), visti i conteggi di parte ricorrente, in cui non è liquidata alcuna differenza retributiva per i periodi di aprile e maggio 2020, in cui non è stata svolta alcuna attività lavorativa, la domanda deve essere accolta.
3.5.2. Non può invece essere accolta la domanda di pagamento della somma di € 8.329,02, non essendo stato provato lo svolgimento di attività di lavoro al di là dell'orario normale.
4. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento comunicato l'1 agosto 2023, in difetto giustificato motivo oggettivo, sostenendo che la società ha avviato la ricerca di una dipendente per lo svolgimento delle sue medesime mansioni già dalla data del recesso.
4.1. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso, l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato -, la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Cass. 20 luglio 2020, n. 15401).
Inoltre, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. 11 novembre 2019, n. 29099).
4.2. Nel caso di specie, la lettera di licenziamento datata 31 luglio 2023 recita: “Con la presente, siamo a comunicarLe che a seguito di un riassetto organizzativo finalizzato a una gestione più economica dell'attività aziendale, è stata prevista una ridistribuzione delle mansioni tra i lavoratori in forza all'azienda, con la conseguente soppressione della mansione da Lei svolta. Per questo, ai sensi dell'art. 2118 del c.c. Le comunichiamo l'intenzione di recedere dal rapporto di lavoro” (doc. 6 di parte ricorrente).
In data 17 settembre 2024 ha depositato copia del LUL per i mesi da aprile ad CP_1 agosto 2024, da cui risulta che nessun lavoratore è stato assunto successivamente al licenziamento della ricorrente.
4.2.1. Al riguardo, la teste all'udienza dell'1 ottobre 2024, ha riferito: Testimone_5
“Dopo il licenziamento della ricorrente io e il collega abbiamo svolto le mansioni che Per_1 erano della ricorrente fino a due mesi fa.
Poi non ce la facevo più a svolgere quelle mansioni e con il team e il titolare abbiamo pensato che un'altra figura poteva essere utile in ufficio per le ore in cui sono assente.
Poi è stata assunta un'altra persona da un'altra società, ALM srl, il cui Persona_2 amministratore è sempre il mio titolare. […]
Dopo il licenziamento della ricorrente la società resistente non ha assunto nessuno”.
Il teste alla medesima udienza dell'1 ottobre 2024, ha affermato: “Nei Testimone_6 periodi di assenza della ricorrente io e la collega abbiamo sostituito nelle mansioni la Tes_5 ricorrente, questo anche dopo il suo licenziamento”.
4.3. Sulla base di tali elementi probatori, rileva l'Ufficio che è emersa l'effettività della soppressione del posto di lavoro (con distribuzione delle mansioni ai dipendenti e Tes_5
e inoltre è stato dimostrato dalla società il rispetto dell'obbligo di repechage, non Per_1 essendo stato assunto alcun lavoratore dopo il licenziamento di Parte_1
L'impiego della lavoratrice dipendente di altra società, nelle medesime mansioni Per_2 della ricorrente non può invece rilevare per un duplice ordine di motivi: da un lato, il suo impiego risale ad agosto 2024 (ovvero due mesi prima della dichiarazione testimoniale di dell'1 Tes_5 ottobre 2024 e quindi dopo un anno dal licenziamento) e, dall'altro, non è emersa la mera apparenza della scelta imprenditoriale di affidare lo svolgimento di quelle attività a un soggetto terzo, sia pure collegato alla datrice di lavoro.
4.4. Ne derivano la legittimità del licenziamento e il rigetto dell'impugnazione.
5. La lavoratrice ha domandato la condanna della resistente ex art. 96 c.p.c. per il comportamento tenuto nella fase stragiudiziale del processo e per l'evidente illegittimità del licenziamento.
5.1. In proposito, la Corte di cassazione ha affermato che “la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cass. 12 ottobre 2009 n. 21590).
5.2. Stante la mancata prova della mala fede o colpa grave della società, la domanda non può essere accolta.
6. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 25 giugno 2018, con inquadramento della ricorrente al 6° livello c.c.n.l. commercio, a tempo pieno, e, per l'effetto, deve CP_1 essere condannata al pagamento in favore di della somma di € 7.059,38 per Parte_1 differenze retributive maturate dal 25 giugno 2018 al 31 gennaio 2019, di cui € 4.552,23 per retribuzione ordinaria, € 833,10 per tredicesima mensilità, € 833,10 per quattordicesima mensilità ed € 841,05 per trattamento di fine rapporto, e della somma di € 2.727,31, per differenze retributive maturate dall'1 febbraio 2019 al 16 agosto 2023, di cui € 146,92 per tredicesima mensilità ed €
335,50 per quattordicesima mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
7. Parte resistente, soccombente, deve essere condannata al pagamento, nei confronti della lavoratrice, delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 25 giugno 2018, con inquadramento della ricorrente al 6° livello c.c.n.l. commercio, a tempo pieno;
per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 7.059,38 per differenze retributive maturate dal 25 Parte_1 giugno 2018 al 31 gennaio 2019, di cui € 4.552,23 per retribuzione ordinaria, € 833,10 per tredicesima mensilità, € 833,10 per quattordicesima mensilità ed € 841,05 per trattamento di fine rapporto, e della somma di € 2.727,31, per differenze retributive maturate dall'1 febbraio 2019 al 16 agosto 2023, di cui € 146,92 per tredicesima mensilità ed € 335,50 per quattordicesima mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 dei compensi professionali di avvocato liquidati in € 3.500,00, oltre spese Parte_1 generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Velletri, 11 dicembre 2025
Il giudice
ET AR ZZ