Art. 22. 1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell' articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , cessa ogni obbligo militare.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell' art. 8 della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell' art. 8 della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.