Articolo 22 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 21Articolo 23
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16 agosto 1992
Art. 22. 1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell' articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , cessa ogni obbligo militare.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell' art. 8 della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.
Entrata in vigore il 16 agosto 1992
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