Art. 3. Procedure relative all'esercizio della giurisdizione 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate le autorita' competenti e definite le procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 3 agosto 2009, n. 114
Articolo 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 114
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14 agosto 2009
14 agosto 2009
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