Art. 2. 1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli vergini ed extravergini che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, accertate con le metodologie previste dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.
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14 marzo 1992
14 marzo 1992