Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01685/2026REG.PROV.COLL.
N. 03900/2024 REG.RIC.
N. 05743/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3900 del 2024, proposto dalla Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LA SK AR di RR, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Erba; Parco Regionale Valle del Lambro, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 5743 del 2024, proposto dalla Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LA SK AR di RR, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Erba, non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3900 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2684/2023, resa tra le parti.
quanto al ricorso n. 5743 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1399/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere AO MA e udito per la parte appellante l’avvocato Domenica Condello, come da verbale;
1. Con ricorso in appello (R.G. n. 3900/2024) la Provincia di Como ha impugnato la sentenza n. 2684/2023, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla signora LA SK AR di RR per l’annullamento ( in parte qua ) del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Erba, approvato con la deliberazione C.C. n. 100 del 28 dicembre 2016 (con cui è stata anche respinta l’osservazione n. 129 presentata dalla ricorrente, odierna appellata) nonché con la deliberazione C.C. n. 1 del 5 gennaio 2017, e della deliberazione G.C. n. 27 del 9 febbraio 2017 (contestata per la parte in cui una porzione del terreno di proprietà della signora LA SK AR di RR, contraddistinto dai mappali 617 e 345 fg. 1, è stata destinata a sedime stradale di previsione, al fine di allargare l’incrocio esistente tra viale Brianza e via Cantù per la realizzazione di una nuova rotatoria).
1.1. L’amministrazione provinciale appellante premette quanto segue.
1.2. La signora LA SK AR di RR ha impugnato davanti al T.a.r. Lombardia
il PGT del Comune di Erba, contestandolo nella parte in cui una porzione del terreno di sua proprietà è stata destinata a sedime stradale, in vista di un ampliamento dell’incrocio esistente tra viale Brianza e la via Cantù, con la previsione della formazione di una nuova rotatoria.
1.3. Nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente aveva dedotto: violazione dell’art. 4 - quater l.r. n. 31/2008, del combinato disposto degli artt. 8, 18 e 36 NTA del PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro e degli artt. 8, 12, 21 e 28 NTA del PdR; eccesso di potere sotto diversi profili (per difetto di ponderazione e di motivazione, per contraddittorietà e per illogicità manifesta).
In sintesi, la ricorrente aveva sostenuto che la previsione della espropriazione del terreno di sua proprietà per la realizzazione della rotatoria stradale si ponesse in contrasto con il principio del contenimento del consumo del suolo, di cui all’art. 4 - quater l.r. della Lombardia n. 31/2008, e con l’art. 18 N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro, secondo il quale negli ambiti di parco storico (nei quali ricade il terreno in questione) “ è vietata ogni nuova edificazione ”, dovendosi considerare tale anche la costruzione di una nuova rotatoria stradale con ampliamento del sedime stradale esistente.
Oltre a ciò, la realizzazione della rotatoria si sarebbe posta in contrasto con l’art. 8 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro.
Il Comune di Erba avrebbe respinto le osservazioni formulate dalla proprietaria in sede procedimentale senza valutare le conseguenze paesaggistiche e ambientali derivanti dalla realizzazione dell’intervento.
Inoltre, il Comune di Erba non avrebbe effettuato una valutazione ambientale strategica; in particolare, non avrebbe considerato le alternative né avrebbe comparato gli effetti delle alternative stesse rispetto a quelli derivanti dalla realizzazione della rotatoria.
Infine, l’intervento si sarebbe posto in contrasto con la disciplina degli ambiti di antica formazione dettata dagli artt. 21/29 NTA del Piano delle regole; in particolare, la previsione di una nuova rotatoria stradale, comportando non solo la riduzione del suolo agricolo, ma anche la rimozione di manufatti risalenti nel tempo e connotanti l’ambito, non sarebbe stata compatibile con le prescrizioni dettate dall’art. 28 N.T.A. del Piano delle regole.
La previsione di un vincolo espropriativo per realizzare le predette opere sarebbe stata viziata per illogicità manifesta.
1.4. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio, annullando ( in parte qua ) gli atti impugnati; le spese di giudizio sono state compensate.
1.5. Tanto premesso, la Provincia di Como ha censurato la sentenza impugnata con due articolati motivi.
1.5.1. Con il primo motivo di gravame, deduce nullità della sentenza impugnata per vizio di ultra petizione; error in procedendo ex art. 360 c.p.c. n. 4; mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Provincia di Como denuncia il vizio di ultrapetizione; il giudice di primo grado avrebbe annullato gli atti impugnati “ facendo riferimento ad atti non impugnati e seguendo una motivazione logica che viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato…ha accolto il ricorso per un motivo non prospettato dall’appellata con conseguente attribuzione del bene della vita per ragioni dalla stessa non esternate con conseguente pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente e, nel caso di specie, del controinteressato Provincia di Como ”.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe posto alla base della decisione l’incertezza del vincolo preordinato all’esproprio, censura mai formulata dalla ricorrente quale vizio del PGT e degli atti impugnati e, peraltro, (a giudizio dell’amministrazione appellante) priva di fondamento.
1.5.2. Con il secondo motivo di gravame, la Provincia di Como deduce: travisamento, errata valutazione di elementi e presupposti di fatto e di diritto; errores in iudicando ; conoscenza di tutti gli atti applicativi della previsione comunale.
La Provincia di Como contesta gli elementi di fatto posti dal giudice di primo grado alla base della sentenza impugnata.
Dai documenti depositati in primo grado risulterebbe che “ la previsione della strada nel PGT del Comune di Erba è puntuale ed è inserita nel Piano delle Regole che, ai sensi della LR 12 del 2005 art. 10 comma 5, hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli e dal PUT, Piano Urbano del traffico ”.
2. Con successivo ricorso in appello (R.G. n. 5743/2024) la Provincia di Como ha impugnato la sentenza n. 1399/2024, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, ha accolto un altro ricorso proposto dalla signora LA SK AR di RR e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 55 del 14 aprile 2022 (con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di “ Lavori di riqualificazione di una intersezione a raso in Comune di Erba tra la ex S.S. 639 e la S.P. 40, e la strada comunale via Cesare Cantù. CUP G37H20001940009 ”) nonché il decreto della Provincia di Como n. 101/2022 di determinazione della indennità provvisoria di esproprio e di asservimento.
Il giudice di primo grado ha condannato la Provincia di Como e il Comune di Erba al pagamento delle spese di giudizio.
2.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la signora LA SK AR di RR aveva impugnato la deliberazione di approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento di collegamento stradale delle Province di Como, Lecco e Bergamo da realizzare nel Comune di Erba, in località RR, sulla strada 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, per migliorare le condizioni di sicurezza della tratta stradale interessata, ad alto scorrimento, mediante la realizzazione di una rotatoria nonché il decreto di determinazione della indennità provvisoria di esproprio.
2.2. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati per illegittimità derivata, in relazione all’annullamento del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Erba disposto dal T.a.r. Lombardia, con sentenza n. 2684/2023, nella parte in cui la porzione di terreno di proprietà della ricorrente (odierna appellata) era stata destinata a sedime stradale, apponendovi conseguentemente il vincolo preordinato all’esproprio.
2.3. Preliminarmente, la Provincia di Como ha chiesto la riunione del ricorso R.G. n. 5743/2024 con quello R.G. n. 3900/2024, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
2.4. Nel merito, l’amministrazione provinciale appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
2.4.1. Con il primo motivo di gravame, l’amministrazione appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per omessa impugnazione della deliberazione di approvazione del progetto preliminare.
A suo giudizio, in relazione alla mancata impugnazione del progetto preliminare, la pronuncia di annullamento della deliberazione di approvazione del progetto definitivo sarebbe inutiliter data , in quanto il progetto preliminare si sarebbe consolidato e non subirebbe gli effetti dell’eventuale annullamento del progetto definitivo, posto che trattasi di atti autonomi, ciascuno dotato di propria efficacia.
2.4.2. Con il secondo motivo di gravame, l’amministrazione appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha annullato gli atti impugnati per illegittimità derivata, in relazione all’annullamento, con sentenza n. 2684/2023, del piano di governo del territorio del Comune di Erba disposto dal T.a.r. Lombardia, nella parte in cui era previsto che la porzione di terreno di proprietà della ricorrente fosse destinata a sedime stradale, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
La Provincia di Como evidenzia in primo luogo che nella sentenza T.a.r. Lombardia n. 2684/2023 il giudice ha posto alla base della decisione di annullamento una censura non formulata dalla ricorrente in primo grado, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.3. L’amministrazione appellante ripropone quindi le difese articolate nel giudizio di primo grado e non valutate dal T.a.r. Lombardia, che ha posto alla base della decisione impugnata l’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto presupposto (PGT del Comune di Erba).
3. La signora LA SK AR di RR non si è costituita in grado di appello né con riguardo al giudizio R.G. n. 3900/2024, né con riguardo al giudizio R.G. n. 5743/2024.
4. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
5. In via preliminare, in accoglimento della richiesta formulata dalla Provincia di Como, il ricorso in appello avente R.G. n. 3900/2024 deve essere riunito con quello avente R.G. n. 5743/2024, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
6. I ricorsi proposti dalla Provincia di Como devono essere accolti.
6.1. Nella sentenza n. 2684/2023, il giudice di primo grado, dopo aver evidenziato che “ il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto per la realizzazione di un’opera della Provincia di Como ”, ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
“ Nel caso di specie non risulta alcuna certezza della previsione di tale opera da parte della Provincia in quanto, dall’esame delle controdeduzioni comunali al PGT, risulta che la Provincia avrebbe effettuato “un’analisi dell’impianto progettuale redatto dall’ufficio tecnico provinciale ai fini di uno studio preliminare di fattibilità per le opportune verifiche”.
Dall’esame del quadro normativo risulta invece che per l’inserimento di un’opera pubblica nel PGT comunale, in mancanza della previsione di tale opera nel PTCP, occorre che l’amministrazione interessata provveda ad uno specifico accordo con il Comune per il suo inserimento nel piano comunale che dev’essere supportato da un livello di progettazione idoneo.
Nel caso di specie non risulta depositato né da parte del Comune, né della Provincia alcuno studio di fattibilità concreto o progetto preliminare che giustifichi l’inserimento dell’opera nell’ambito del PGT.
A ciò si aggiunge il fatto che nella risposta all’osservazione il Comune ha sostenuto che non conosceva l’effettivo tracciato dell’opera stessa. La genericità dell’interlocuzione tra i due enti, di cui non risulta alcuna prova in giudizio, rende irragionevole la reiezione dell’osservazione al PGT comunale presentata dal privato ”.
6.2. Sennonché la motivazione posta alla base della sentenza di primo grado n. 2684/2023 non trova riscontro nelle censure formulate dalla ricorrente in primo grado, che, come sopra evidenziato, concernono:
a) la violazione dell’art. 4 – quater della l.r. della Lombardia n. 31/2008 in materia di consumo del suolo;
b) la violazione dell’art. 18 NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro, secondo il quale negli ambiti di parco storico (nei quali ricade il terreno di cui si tratta) “ è vietata ogni nuova edificazione ”;
c) la violazione dell’art. 8 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro;
d) la mancata valutazione delle conseguenze paesaggistiche e ambientali lamentate dalla proprietaria in sede procedimentale (con l’osservazione n. 129);
e) il mancato assoggettamento alla valutazione ambientale strategica del progetto relativo alla realizzazione della rotatoria stradale:
f) la violazione dell’art. 28 delle N.T.A. del Piano delle regole;
g) l’eccesso di potere per illogicità manifesta.
Il giudice di primo grado ha posto alla base della statuizione di annullamento la mancata previsione dell’opera nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e la mancanza di un accordo tra la Provincia e il Comune e di un livello di progettazione (studio di fattibilità o progetto preliminare) idonei a giustificare l’inserimento dell’opera nel Piano di governo del territorio del Comune di Erba.
Si tratta di censure che non trovano riscontro nel ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi viziata, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, il principio della domanda di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c. - espressione del potere dispositivo delle parti, completamento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base alla regula juris di cui all’art. 112 c.p.c. e pacificamente applicabile anche al processo amministrativo - comporta che sussiste il vizio di ultrapetizione, quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum e una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte ricorrente (o comunque attribuita per ragioni dalla stessa non esternate), e pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente. Ciò si verifica, quindi, nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, se il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 2023 n. 8153; sez. VI, 17 marzo 2021 n. 2300; sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 28).
6.3. Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non è tale da imporre la rimessione della causa al giudice di primo grado, non rientrando detto vizio in alcuna delle ipotesi tassative di annullamento con rinvio stabilite dall'art. 105, comma 1, c.p.a., ma implica - in ossequio all'effetto devolutivo e sostitutivo dell'appello e al principio della conversione (o assorbimento) dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161, primo comma, c.p.c.) - la sola necessità di correggere la motivazione della sentenza, che va emendata dall'errata valutazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2022, n. 5718).
Nel caso in esame, tuttavia, i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal T.a.r. non sono stati riproposti dalla parte appellata e non possono pertanto essere esaminati in questa sede.
Nel processo amministrativo d’appello - in ragione del carattere non automatico dell'effetto devolutivo, per il quale la cognizione del Consiglio di Stato ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado nei soli limiti delle statuizioni della sentenza impugnata che siano state impugnate – i motivi assorbiti dal T.a.r. vanno riproposti incidentalmente dall’appellato vittorioso in primo grado, con una memoria depositata entro il termine di costituzione in giudizio (di sessanta giorni, decorrente dal perfezionamento della notifica del gravame: cfr. artt. 101, comma 2, e 46, del c.p.a.); qualora ciò non avvenga, i motivi assorbiti e non esaminati in primo grado devono intendersi rinunciati, sicché è precluso al Consiglio di Stato il loro esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2025 n. 7327; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2023, n. 14).
6.4. Anche il ricorso in appello R.G. n. 5743/2024 deve essere accolto, in quanto il giudice di primo grado ha annullato gli atti impugnati per illegittimità derivata, in relazione all’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale, con sentenza T.a.r. Lombardia n. 2684/2023, del piano di governo del territorio del Comune di Erba, nella parte in cui una porzione del terreno di proprietà della signora LA SK AR di RR (contraddistinto dai mappali 617 e 345 fg. 1) è stata destinata a sedime stradale, al fine di allargare l'incrocio esistente tra viale Brianza e via Cantù per la realizzazione di una nuova rotatoria.
Ne consegue che, essendo la sentenza del T.a.r. Lombardia n. 2684/2023 viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (in quanto il giudice di primo grado ha posto alla base della statuizione di annullamento una censura non formulata dalla ricorrente), anche la sentenza del T.a.r. Lombardia n. 1399/2024 deve essere annullata, in quanto basata in via esclusiva sull’annullamento giurisdizionale degli atti comunali presupposti.
7. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate, entrambi i ricorsi in appello presentati dalla Provincia di Como debbono essere accolti, con conseguente annullamento delle sentenze impugnate.
8. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, li accoglie e, per l’effetto, annulla le sentenze impugnate.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI IN, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
AO MA, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO MA | SI IN |
IL SEGRETARIO