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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 694/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele La Rocca, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Picaro, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che Parte_1 con sentenza n. 254/2009 il Tribunale di Torre Annunziata – Presidente dott.
Francesco Amura – disponeva la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e prevedendo tra le altre cose: “ … la signora Pt_1 Controparte_1
si obbliga a trasferire la quota di comproprietà di sua Controparte_1 spettanza pari ad ½ dell'immobile sito a Carlsbad ( California Usa) e o a rilasciare procura speciale a vendere esclusivamente per l'immobile suddetto al signor entro 40 giorni successivi al passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza di separazione …” . Evidenziava che la signora CP_1 nonostante il decorso dei termini e nonostante i molteplici inviti ad adempiere l'impegno assunto, non aveva adempiuto a quanto necessario a trasferire in capo ad esso attore la quota di comproprietà dell'immobile, per cui il
[...]
chiedeva al giudice di accertare e dichiarare il diritto di esso attore Pt_1 ad acquistare la piena proprietà dell'immobile per cui è causa e pronunciare,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 ai sensi dell'art. 2932 del c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto dalla convenuta di trasferire all'attore le quote di sua proprietà dell'immobile oggetto di causa i cui seguenti dati identificano legalmente l'immobile situato negli Stati Uniti: Lot: 1 : Parte_2
Rancho CARRILLO VILLAGE B TR 98-15014002 LOT 1 US 79PER
DOCS01-092231&00-534956&UND INT IN POR: City/Muni/Twp:
LOT, che produca gli stessi effetti traslativi del contratto non C.F._1 concluso attribuendone all'attore il 50% delle quote dell'immobile sito a negli U.S.A. la cui titolarità risulta ancora in capo alla signora Pt_3 CP_1 unitamente a tutti i diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
di condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della soma di euro CP_1
70.000,00, quale risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall'attore a causa dell'inadempimento della convenuta anche in considerazione dell'evidente danno economico causato al sig. dalla perdita Parte_1 della chance di alienare l'intero immobile visto che ancora oggi lo stesso si trova impossibilitato a vendere l'intero cespite patrimoniale.
La parte convenuta si costituiva tardivamente in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore, in favore del Tribunale di Torre Annunziata, ex art. 20 c.p.c., in quanto l'obbligo oggetto di giudizio era stato assunto in una sentenza del predetto Tribunale. Nel merito evidenziava l'indeterminatezza e indeterminabilità dell'obbligazione, poiché l'immobile era stato indicato in maniera assolutamente generica, cioè solo attraverso la sua presunta ubicazione in Carlsbad California USA, mancando tutti i requisiti di legge necessari per invocare un'esecuzione in forma specifica. Aggiungeva che il titolo sulla base del quale l'attore aveva agito prevedeva degli obblighi sinallagmatici di pagamento del mantenimento alle figlie delle parti in causa e precisamente l'obbligo di versare in favore della moglie, entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo di euro 2.800,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie nonché del versamento del
100% delle spese straordinarie necessarie per le stesse. Allegava che il
[...]
si era sottratto all'adempimento della propria obbligazione Pt_1 pecuniaria assunta in sede di separazione, omettendo il versamento di quanto statuito, tanto che essa convenuta aveva dovuto proporre diverse procedure esecutive nei confronti dell'ex marito, che tuttavia non avevano fornito l'esito sperato, ponendo le minori e la stessa in uno stato di indigenza e CP_1 sofferenza economica. Rilevava, infine, la mancanza di prova in ordine al presunto danno subito dall'attore. Per tali motivi chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni di incompetenza territoriale e di inadempimento sollevate dalla convenuta, in quanto non costituitasi entro il termini di venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Nel merito del proprio inadempimento duceva che tra le parti era stata conclusa una scrittura privata di transazione con la quale il debito del quali somme dovute Pt_1 dall'attore a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie per il periodo tra gennaio del 2007 e settembre 2012 di cui alla sentenza 254 del
2009, era stato determinato in euro 30.000, somma poi puntualmente versata dall'odierno attore anche mediante assegni bancari. Allegava che solo che in data 03.10.2016 la signora YO gli aveva poi notificato atto di Persona_1 precetto con il quale aveva intimato il pagamento della somma di euro
30.127,32 ritenendo che la transazione conclusa in data 11.12.2012 era da considerarsi nulla poiché avente ad oggetto diritti indisponibili e pertanto, a fronte della somma di euro 48.067,00 transatta e rideterminata in euro 30.000, residuava la somma di euro 18.067,70. A tali some, inoltre, andava aggiunta la somma di euro 8.400,00 per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2012, nonché la somma di euro 3.200,00 per il periodo gennaio 2013-aprile 2013. A tale atto di precetto seguiva, in data 26.11.2016, atto di pignoramento presso terzi pignorando tutte le somme dovute dall'istituto Bancario Biper soc. coop (Banca e l'odierno attore si opponeva ex art. Controparte_2
615 del c.p.c. comma II al pignoramento presso terzi e la causa prendeva il n.r.g. 2275 del 2016 per la fase cautelare, Tribunale di Torre Annunziata –
g.e. dott.ssa Nardone. Tale fase cautelare si era conclusa con il riconoscimento della legittimità dell'accordo concluso tra le parti in data 11.12.2012 e con l'assegnazione della somma di euro 11.600,00, a titolo di somme dovute per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2012 per euro
8.400,00 e quale differenza per i mesi da gennaio ad aprile 2013 per euro
3.200,00. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, disponeva la formalizzazione dell'opposizione mediante riassunzione nel merito con iscrizione al ruolo generale e tale adempimento veniva puntualmente effettuato e la causa aveva preso il n.r.g. 3928 del 2017 – g.i. dott.ssa Nardone – udienza 22.11.2017 e nell'atto introduttivo della fase di merito l'odierno attore faceva rilevare che il pagamento della differenza per i mesi da gennaio ad aprile 2013 per euro
3.200,00 mediante due vaglia postali (già agli atti della fase cautelare r.g.e.
2275 del 2016) nonché la quietanza liberatoria rilasciata dall'odierna convenuta nella scrittura privata transattiva del giorno 11.12.2012, ove la stessa dichiarava di “non avere null'altro a pretendere anche in ordine ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 arretrati inevasi”, facevano piena prova dell'adempimento delle proprie obbligazioni da parte di esso attore.
La causa, ritenuta matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti incontestati, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione con termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto inammissibile, sia perché la convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, sia perché avrebbe dovuto proporre l'eccezione sotto tutti i possibili criteri di collegamento territoriale.
Riguardo al merito, è incontestato e documentale che nella sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata la Sig.ra ebbe ad impegnarsi al CP_1 trasferimento della propria quota pari ad ½ dell'immobile sito in Carlsbad (California). Tuttavia in tale provvedimento, fonte dell'obbligazione a contrarre, l'identificazione dell'immobile da trasferire risulta fatta genericamente, senza indicazione dei dati catastali, senza dichiarazione di attestazione della conformità catastale, senza indicazione della destinazione urbanistica dell'immobile, senza indicazione dei titoli in base al quale esso fu costruito. Anche riguardo al titolo di proprietà e alla provenienza del bene in comproprietà, l'attore si è limitato a produrre una relazione in cui è scritto:
“Western Resources Title ha compilato i dati allegati prendendoli da fonti pubblicamente note. Tali dati sono ritenuti affidabili, ma non possiamo garantirlo”. La carenza di precisi elementi identificativi dell'immobile o della titolarità del diritto di proprietà, rende l'impegno assunto dalla convenuta non eseguibile in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. (cfr. Cass. n. 11237/2016). Inoltre per l'accertamento giudiziale della validità ed efficacia di una compravendita immobiliare, sia ai fini della trascrivibilità che ai fini di cui all'art. 2932 c.c., le parti avrebbero dovuto far allegare alla sentenza che prevedeva l'obbligo a contrarre, o l'attore avrebbe dovuto produrre nel presente giudizio - a pena di nullità ex art. 46 del DPR n. 380/2001 le indicazioni e le dichiarazioni degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità
(cfr. Cass. ord. N. 18195/2020). Occorre, inoltre, a pena di nullità la attestazione della conformità dell'immobile alle risultanze, anche planimetriche, dell'ufficio catastale, come previsto dall'art. 19 comma 14 del
D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con L. 122/2010.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 E' vero però che la convenuta avrebbe potuto rilasciare all'attore una procura speciale a vendere all'attore in modo da metterlo in condizioni di stipulare l'atto definitivo di trasferimento con tutte la prescrizioni di legge, ma tale inadempimento della convenuta non è stato dedotto in giudizio dall'attore. L'inadempienza della convenuta all'obbligo a contrarre risulta pure giustificata per i primi tempi dall'inadempienza dell'attore, il quale ha ammesso di non aver corrisposto nei primi anni nella misura dovuta l'assegno di mantenimento, ma tale inadempienza è stata poi superata in parte con la transazione sottoscritta dalle parti in data 11.12.2012.
La mancanza reciproca di collaborazione tra le parti nell'eseguire il programma contrattuale previsto nella sentenza n. 254/2009 del Tribunale di
Torre Annunziata, che peraltro è nell'interesse di entrambi gli ex coniugi, in quanto con la vendita dell'immobile californiano avrebbe procurato all'attore le risorse per provvedere all'assegno di mantenimento, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 25/05/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 694/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele La Rocca, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Picaro, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che Parte_1 con sentenza n. 254/2009 il Tribunale di Torre Annunziata – Presidente dott.
Francesco Amura – disponeva la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e prevedendo tra le altre cose: “ … la signora Pt_1 Controparte_1
si obbliga a trasferire la quota di comproprietà di sua Controparte_1 spettanza pari ad ½ dell'immobile sito a Carlsbad ( California Usa) e o a rilasciare procura speciale a vendere esclusivamente per l'immobile suddetto al signor entro 40 giorni successivi al passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza di separazione …” . Evidenziava che la signora CP_1 nonostante il decorso dei termini e nonostante i molteplici inviti ad adempiere l'impegno assunto, non aveva adempiuto a quanto necessario a trasferire in capo ad esso attore la quota di comproprietà dell'immobile, per cui il
[...]
chiedeva al giudice di accertare e dichiarare il diritto di esso attore Pt_1 ad acquistare la piena proprietà dell'immobile per cui è causa e pronunciare,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 ai sensi dell'art. 2932 del c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto dalla convenuta di trasferire all'attore le quote di sua proprietà dell'immobile oggetto di causa i cui seguenti dati identificano legalmente l'immobile situato negli Stati Uniti: Lot: 1 : Parte_2
Rancho CARRILLO VILLAGE B TR 98-15014002 LOT 1 US 79PER
DOCS01-092231&00-534956&UND INT IN POR: City/Muni/Twp:
LOT, che produca gli stessi effetti traslativi del contratto non C.F._1 concluso attribuendone all'attore il 50% delle quote dell'immobile sito a negli U.S.A. la cui titolarità risulta ancora in capo alla signora Pt_3 CP_1 unitamente a tutti i diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
di condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della soma di euro CP_1
70.000,00, quale risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall'attore a causa dell'inadempimento della convenuta anche in considerazione dell'evidente danno economico causato al sig. dalla perdita Parte_1 della chance di alienare l'intero immobile visto che ancora oggi lo stesso si trova impossibilitato a vendere l'intero cespite patrimoniale.
La parte convenuta si costituiva tardivamente in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore, in favore del Tribunale di Torre Annunziata, ex art. 20 c.p.c., in quanto l'obbligo oggetto di giudizio era stato assunto in una sentenza del predetto Tribunale. Nel merito evidenziava l'indeterminatezza e indeterminabilità dell'obbligazione, poiché l'immobile era stato indicato in maniera assolutamente generica, cioè solo attraverso la sua presunta ubicazione in Carlsbad California USA, mancando tutti i requisiti di legge necessari per invocare un'esecuzione in forma specifica. Aggiungeva che il titolo sulla base del quale l'attore aveva agito prevedeva degli obblighi sinallagmatici di pagamento del mantenimento alle figlie delle parti in causa e precisamente l'obbligo di versare in favore della moglie, entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo di euro 2.800,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie nonché del versamento del
100% delle spese straordinarie necessarie per le stesse. Allegava che il
[...]
si era sottratto all'adempimento della propria obbligazione Pt_1 pecuniaria assunta in sede di separazione, omettendo il versamento di quanto statuito, tanto che essa convenuta aveva dovuto proporre diverse procedure esecutive nei confronti dell'ex marito, che tuttavia non avevano fornito l'esito sperato, ponendo le minori e la stessa in uno stato di indigenza e CP_1 sofferenza economica. Rilevava, infine, la mancanza di prova in ordine al presunto danno subito dall'attore. Per tali motivi chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni di incompetenza territoriale e di inadempimento sollevate dalla convenuta, in quanto non costituitasi entro il termini di venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Nel merito del proprio inadempimento duceva che tra le parti era stata conclusa una scrittura privata di transazione con la quale il debito del quali somme dovute Pt_1 dall'attore a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie per il periodo tra gennaio del 2007 e settembre 2012 di cui alla sentenza 254 del
2009, era stato determinato in euro 30.000, somma poi puntualmente versata dall'odierno attore anche mediante assegni bancari. Allegava che solo che in data 03.10.2016 la signora YO gli aveva poi notificato atto di Persona_1 precetto con il quale aveva intimato il pagamento della somma di euro
30.127,32 ritenendo che la transazione conclusa in data 11.12.2012 era da considerarsi nulla poiché avente ad oggetto diritti indisponibili e pertanto, a fronte della somma di euro 48.067,00 transatta e rideterminata in euro 30.000, residuava la somma di euro 18.067,70. A tali some, inoltre, andava aggiunta la somma di euro 8.400,00 per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2012, nonché la somma di euro 3.200,00 per il periodo gennaio 2013-aprile 2013. A tale atto di precetto seguiva, in data 26.11.2016, atto di pignoramento presso terzi pignorando tutte le somme dovute dall'istituto Bancario Biper soc. coop (Banca e l'odierno attore si opponeva ex art. Controparte_2
615 del c.p.c. comma II al pignoramento presso terzi e la causa prendeva il n.r.g. 2275 del 2016 per la fase cautelare, Tribunale di Torre Annunziata –
g.e. dott.ssa Nardone. Tale fase cautelare si era conclusa con il riconoscimento della legittimità dell'accordo concluso tra le parti in data 11.12.2012 e con l'assegnazione della somma di euro 11.600,00, a titolo di somme dovute per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2012 per euro
8.400,00 e quale differenza per i mesi da gennaio ad aprile 2013 per euro
3.200,00. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, disponeva la formalizzazione dell'opposizione mediante riassunzione nel merito con iscrizione al ruolo generale e tale adempimento veniva puntualmente effettuato e la causa aveva preso il n.r.g. 3928 del 2017 – g.i. dott.ssa Nardone – udienza 22.11.2017 e nell'atto introduttivo della fase di merito l'odierno attore faceva rilevare che il pagamento della differenza per i mesi da gennaio ad aprile 2013 per euro
3.200,00 mediante due vaglia postali (già agli atti della fase cautelare r.g.e.
2275 del 2016) nonché la quietanza liberatoria rilasciata dall'odierna convenuta nella scrittura privata transattiva del giorno 11.12.2012, ove la stessa dichiarava di “non avere null'altro a pretendere anche in ordine ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 arretrati inevasi”, facevano piena prova dell'adempimento delle proprie obbligazioni da parte di esso attore.
La causa, ritenuta matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti incontestati, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione con termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto inammissibile, sia perché la convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, sia perché avrebbe dovuto proporre l'eccezione sotto tutti i possibili criteri di collegamento territoriale.
Riguardo al merito, è incontestato e documentale che nella sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata la Sig.ra ebbe ad impegnarsi al CP_1 trasferimento della propria quota pari ad ½ dell'immobile sito in Carlsbad (California). Tuttavia in tale provvedimento, fonte dell'obbligazione a contrarre, l'identificazione dell'immobile da trasferire risulta fatta genericamente, senza indicazione dei dati catastali, senza dichiarazione di attestazione della conformità catastale, senza indicazione della destinazione urbanistica dell'immobile, senza indicazione dei titoli in base al quale esso fu costruito. Anche riguardo al titolo di proprietà e alla provenienza del bene in comproprietà, l'attore si è limitato a produrre una relazione in cui è scritto:
“Western Resources Title ha compilato i dati allegati prendendoli da fonti pubblicamente note. Tali dati sono ritenuti affidabili, ma non possiamo garantirlo”. La carenza di precisi elementi identificativi dell'immobile o della titolarità del diritto di proprietà, rende l'impegno assunto dalla convenuta non eseguibile in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. (cfr. Cass. n. 11237/2016). Inoltre per l'accertamento giudiziale della validità ed efficacia di una compravendita immobiliare, sia ai fini della trascrivibilità che ai fini di cui all'art. 2932 c.c., le parti avrebbero dovuto far allegare alla sentenza che prevedeva l'obbligo a contrarre, o l'attore avrebbe dovuto produrre nel presente giudizio - a pena di nullità ex art. 46 del DPR n. 380/2001 le indicazioni e le dichiarazioni degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità
(cfr. Cass. ord. N. 18195/2020). Occorre, inoltre, a pena di nullità la attestazione della conformità dell'immobile alle risultanze, anche planimetriche, dell'ufficio catastale, come previsto dall'art. 19 comma 14 del
D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con L. 122/2010.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 E' vero però che la convenuta avrebbe potuto rilasciare all'attore una procura speciale a vendere all'attore in modo da metterlo in condizioni di stipulare l'atto definitivo di trasferimento con tutte la prescrizioni di legge, ma tale inadempimento della convenuta non è stato dedotto in giudizio dall'attore. L'inadempienza della convenuta all'obbligo a contrarre risulta pure giustificata per i primi tempi dall'inadempienza dell'attore, il quale ha ammesso di non aver corrisposto nei primi anni nella misura dovuta l'assegno di mantenimento, ma tale inadempienza è stata poi superata in parte con la transazione sottoscritta dalle parti in data 11.12.2012.
La mancanza reciproca di collaborazione tra le parti nell'eseguire il programma contrattuale previsto nella sentenza n. 254/2009 del Tribunale di
Torre Annunziata, che peraltro è nell'interesse di entrambi gli ex coniugi, in quanto con la vendita dell'immobile californiano avrebbe procurato all'attore le risorse per provvedere all'assegno di mantenimento, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 25/05/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5