Decreto cautelare 8 agosto 2023
Sentenza breve 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 07/09/2023, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/09/2023
N. 00690/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di RE, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del decreto di rigetto dell'istanza di regolarizzazione ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020, prot. n. P-BS/L/N/2020/105269, emesso dalla Prefettura di RE, Sportello Unico Immigrazione, in data 22/03/2023 e notificato al ricorrente presso il difensore mezzo PEC in data 12/07/2023;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di RE e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la sig.ra -OMISSIS- presentava allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di RE domanda di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, a favore del signor -OMISSIS- -OMISSIS-;
- la Prefettura, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990, con provvedimento in epigrafe rigettava la domanda di emersione, rilevando l’esistenza di una precedente condanna a carico del lavoratore per il reato di cui all’art. 628 c.p., impeditiva della favorevole conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 103, c. 10, lett. d);
- il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- impugnava detto decreto chiedendone, previa sospensione, l’annullamento e deducendo la violazione e falsa applicazione di legge e la carenza di motivazione e di istruttoria in riferimento all’articolo 103 c. 10, lett. d) D.L. n. 34/2020;
- si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata instando per la reiezione del gravame;
- nell’odierna camera di consiglio, datone avviso alle parti e sussistendone i presupposti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;
considerato che:
- secondo la tesi di parte, ai sensi dell’art. 103, co. 10, lett. d), “ le condanne penali che non assumono carattere direttamente ostativo per legge, possono essere tenute in considerazione dall’autorità amministrativa ai fini del rigetto della domanda di emersione, solo se indicative di una pericolosità sociale del soggetto, che dovrà essere riscontrata caso per caso ” e ciò, in particolare nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione dell’incensuratezza dell’interessato e dell’esiguo valore della merce sottratta;
- la norma in parola dispone che “ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale ”
- per quanto il provvedimento non ne faccia esplicita menzione, deve ritenersi che alla fattispecie sia stato applicato l’art. 103, co. 10, lett. c) e non la lettera d), come ritenuto dalla parte, giacché la sentenza di condanna è stata pronunciata per condotte ascrivibili all’art. 628 cod. pen.;
- l’art. 380 c.p.p. co. 2, lett. f) menziona appunto tale reato e, per effetto del richiamo operato dall’art. 103, co. 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, esso rientra tra le fattispecie delittuose ivi contemplate;
- la norma recata dalla lettera c) comporta che non sia necessaria e neppure possibile alcuna valutazione della pericolosità sociale dello straniero, avendo le condanne enumerate dall’art. 380 c.p.p. valenza automaticamente ostativa alla conclusione favorevole del procedimento di emersione, senza che rilevi l’apprezzamento compiuto dal giudice penale in ordine alla meritevolezza del beneficio della sospensione della pena;
Ritenuto che:
- per le ragioni esposte il ricorso va rigettato, tuttavia compensando le spese di lite in ragione della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.