Versione
19 marzo 1994
19 marzo 1994
Art. 36. (Tutela dell'ambiente: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:
1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;
2) previsioni di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;
3) misure volte ad assicurare la tempestivita' ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;
4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;
b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove piu' rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;
c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.
a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:
1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;
2) previsioni di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;
3) misure volte ad assicurare la tempestivita' ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;
4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;
b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove piu' rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;
c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 23/06/1999, n. 267Provvedimento: N. 267 ORDINANZA 11-23 GIUGNO 1999 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. SA MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. SA RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI; ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli …Leggi di più...
- lamentata depenalizzazione·
- rifiuti pericolosi·
- manifesta infondatezza.·
- violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari·
- pretesa violazione degli artt. 10 e 11 cost.·
- ord. 267/99 a. ambiente (tutela dell')·
- pretesa violazione degli artt. 76, 77, 3, 9, 10, 11 e 32 cost.·
- preteso eccesso di delega·
- ord. 267/99 b. ambiente (tutela dell')