Articolo 36 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 35Articolo 37
Versione
19 marzo 1994
Art. 36. (Tutela dell'ambiente: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:
1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;
2) previsioni di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;
3) misure volte ad assicurare la tempestivita' ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;
4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;
b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove piu' rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;
c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994
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