Art. 44.
Le norme di cui all' articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780 , e dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914 , nonche' gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174 , si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.
Le norme di cui all' articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780 , e dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914 , nonche' gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174 , si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.