Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 6345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 04/02/2025 nella causa n. 6345/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse e Controparte_2 CP_3
Controparte_4
PARTE CONVENUTA
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
1. la ricorrente , docente di scuola secondaria di II Parte_1 grado presso il Liceo Artistico Passoni di Torino, impugna la sanzione disciplinare della censura inflittale dalla a seguito di Controparte_5 contestazione del 15/02/2024; la ricorrente eccepisce la tardività della contestazione, la nullità del procedimento per assenza di terzietà e conflitto di interessi con la Dirigente Scolastica, per mancata corrispondenza tra la violazione contestata e quella sanzionata, e per liceità della condotta addebitata, consistita nel libero esercizio del diritto di critica;
2. il convenuto si è costituito affermando la rilevanza dei fatti CP_1 contestati e la legittimità della sanzione, inflitta per violazione del codice
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di comportamento laddove prescrive un comportamento ispirato a fiducia, collaborazione e correttezza nei rapporti con i colleghi, i superiori e i subordinati;
3. effettuato senza esito il tentativo di conciliazione, la causa giunge a decisione in assenza di attività istruttoria;
4. nella lettera di contestazione di addebiti prot. 1964/2024 del 15/02/2024
(doc. 5 di parte ricorrente) si legge:
5. la ricorrente, per il tramite dell'organizzazione sindacale (doc. 6), ha negato la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato in considerazione dell'assenza di rapporti gerarchici, trattandosi di episodio avvenuto nel contesto di organo collegiale di natura elettiva;
nulla di ulteriore è emerso in sede di audizione a difesa in data 22/04/2024 (cfr doc. 7);
6. la sanzione disciplinare della censura è stata inflitta dalla DS alla ricorrente con provvedimento del 11/06/2024 (doc. 8 di parte ricorrente), in quanto la condotta ascritta è stata ritenuta “lesiva non solo del decoro della sottoscritta Dirigente ma anche della dignità di tutti coloro che sino stati costretti ad assistervi, confliggendo con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica”; in particolare la DS afferma che la ricorrente “ha posto in essere comportamenti ostili e denigratori nei confronti della sottoscritta, così esercitando una forma di violenza morale affermando in pubblico che dichiarerei il falso”;
7. va premesso che la contestazione di addebito va esaminata limitatamente alla risposta “non è vero!” proferita dalla ricorrente
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durante la seduta del Consiglio di Istituto del 17/01/2024, a seguito dell'affermazione della DS che nell'anno in corso la gita sulla neve di un giorno non sarebbe stata proposta alle classi: fondata è infatti la contestazione di parte ricorrente circa la genericità del riferimento ad altre analoghe circostanze in cui “la suddetta docente faceva accusa diretta al Dirigente Scolastico di riportare dati non veritieri”, in assenza di specifici riferimenti a tempi e modi delle accuse che sarebbero state rivolte alla DS in sede di Collegio Docenti, in relazione ai corsi sulla sicurezza per percorsi PCTO: per tali affermati precedenti episodi, la ricorrente non è infatti stata messa in grado di esercitare il diritto di difesa (cfr. Cass. civ. 24/07/2018 n. 19632);
8. il fatto materiale legittimamente addebitato, in relazione alle modalità con cui è descritto, non è contestato: la ricorrente ammette infatti di aver contraddetto la DS durante la riunione del Consiglio d'Istituto del
17/01/2024, affermando che non era vero quanto affermato da quest'ultima in merito alla mancata previsione della giornata sulla neve, posto che la giornata sulla neve era espressamente prevista dal POF che era stato approvato dal Collegio Docenti pochi giorni prima;
9. fatto salvo il punto esclamativo apposto alla frase addebitata, riportata tra virgolette, nella lettera di contestazione disciplinare nulla si osserva in merito ai toni ed agli atteggiamenti con i quali la ricorrente avrebbe contestato la correttezza di quanto testé affermato dalla DS: deve quindi ritenersi che la DS sia stata smentita nel merito delle sue affermazioni, senza alcun eccesso verbale o particolare intento denigratorio ed in modo pacato ed oggettivo;
10. la ricorrente dimostra che il proprio intervento a smentita di quanto affermato dalla DS in merito alla mancata previsione della giornata sulla neve era motivato dalla necessità di far rispettare quanto in proposito deliberato dal Collegio Docenti, presieduto dalla stessa Dirigente
Scolastica, nella seduta del 21/12/2023, con verbale approvato il
08/01/2024 (docc. 3 e 4 di parte ricorrente): al punto 3 dell'ordine del giorno (“progetti”), approvato dalla maggioranza dei docenti, compare il
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progetto “Giornata sulla neve” in carico al Dipartimento di scienze motorie;
errata era pertanto l'affermazione della DS che nell'anno in corso la gita sulla neve di un giorno non sarebbe stata proposta alle classi;
11. la espressione oggetto di addebito, pur evidentemente non gradita dalla DS che si è vista contestare pubblicamente il merito di quanto dalla stessa scorrettamente riferito in merito alla gita sulla neve, non appare altro che un legittimo esercizio del diritto di critica e delle prerogative della ricorrente quale membro elettivo del Consiglio d'Istituto, organo collegiale che vede tra le proprie competenze anche l'adozione del Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti, in cui si inseriva il progetto in questione;
12. non pare ravvisabile pertanto alcuna rilevanza disciplinare in quanto affermato dalla ricorrente ed oggetto di contestazione disciplinare, né alcuna violazione del codice di comportamento dei dipendenti del nelle parti riportate nel Controparte_1 provvedimento disciplinare del 11/06/2024: non vi è stato alcun comportamento caratterizzato da animosità o conflittualità, né vi è stata alcuna lesione della dignità nei confronti della DS (condotte che rileverebbero anche a prescindere dalla relazione gerarchica), e neppure
è stato recato nocumento all'immagine dell'Amministrazione: semplicemente, la DS ha espresso avanti al Consiglio d'Istituto un'affermazione non veritiera in merito ad un progetto inserito nel piano di offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti, e la ricorrente l'ha doverosamente smentita;
e ciò senza provocare alcuna lesione del decoro della DS né “della dignità di tutti coloro che sono stati costretti ad assistervi”, né esercitando quella “forma di violenza morale affermando in pubblico che dichiarerei il falso” che la DS censura senza peraltro entrare nel merito della correttezza di quanto dalla stessa affermato in merito alle giornate sulla neve;
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13. la sanzione deve pertanto essere dichiarata illegittima e revocata, con assorbimento degli ulteriori motivi di natura formale esposti nel ricorso;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del
DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con la richiesta distrazione;
15. considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 9 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM
55/2014 viene valorizzato nella misura del 15%;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della censura inflitta alla ricorrente con provvedimento del 11/06/2024;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
4.216,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre 15% ex art. 4 comma
1bis DM 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 259,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Roberto Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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