Sentenza 2 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2025REG.PROV.COLL.
N. 09296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9296 del 2022, proposto dalla società R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Mattia e Mario Testa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Di Mattia in Roma, via Foligno 16;
contro
la Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103;
il Ministero della cultura ed il Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del Comune di Velo d'Astico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di Arsiero, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza T.a.r. Veneto, sez. III, 02 maggio 2022 n.657, che ha pronunciato sul ricorso n. 79/2016 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dei seguenti atti della Regione Veneto, relativi al progetto presentato con domanda 13 dicembre 2001 prot. n.13500/46/01 dalla R.A. S.r.l. per lavori di stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale della Frana del Brustolé da eseguire sul terreno di proprietà situato in Comune di Velo d’Astico, al confine con il Comune di Arsiero e distinto al relativo catasto al foglio 11 mappali 1, 65 e 79 e al foglio 8 mappale 55;
(ricorso principale)
a) del verbale 29 luglio 2015, comunicato alla ricorrente con nota 16 novembre 2015 prot. n.464623, con il quale la Commissione regionale VIA- valutazione impatto ambientale ha espresso parere non favorevole al giudizio positivo di compatibilità ambientale;
(motivi aggiunti, depositati il giorno 19 dicembre 2016)
b) della deliberazione 22 giugno 2016 n.939, comunicata alla ricorrente con nota 11 ottobre 2016 n.389222, con la quale la Giunta regionale ha espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale;
c) dei pareri della Commissione VIA 20 maggio 2015 n.522 e 29 luglio 2015 n.540, allegati alla delibera suddetta;
d) della nota 13 marzo 2012 prot. n.4929 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, di parere contrario al progetto;
e di ogni altro atto, precedente o seguente, comunque connesso ovvero presupposto.
In particolare, la sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e del Comune di Velo d'Astico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante è proprietaria in Comune di Velo d’Astico di alcuni terreni, non edificati e coperti da bosco ceduo ovvero di conifere, distinti al catasto di quel Comune al foglio 11 mappali 1, 65 e 79 e al foglio 8 mappale 55, situati al confine con il Comune di Arsiero e compresi nell’area della cd. Frana del Brustolé (cfr. appello, p. 2 § 1 prime righe, fatti non controversi in causa). Si controverte del progetto da essa presentato per realizzare un intervento qualificato come di stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale di questa frana.
2. L’area della Frana del Brustolé copre una superficie di circa 60 ettari in provincia di Vicenza, nel territorio del Comune di Velo d’Astico, sul fianco destro della valle del torrente NA, affluente dell'Astico, in corrispondenza della stretta di Straccari; è costituita da un insieme caotico di massi, blocchi, ciottoli e ghiaie di roccia dolomitica, slegati fra loro e caratterizzati da altissima permeabilità, appoggiati su un substrato di materiali argillosi, il tutto inclinato verso l’alveo del torrente NA -con pendenza di 40°-50°, pari al versante, nella fascia centrale e superiore e pendenza minore, di 10°-15° nella fascia inferiore- e con spessore di accumulo molto variabile, da 10 ad oltre 100 metri, con i valori maggiori nella metà superiore dell’area; l’area stessa nel corso degli anni, è stata interessata da numerosi movimenti, verificatisi in particolare nel 1882, nel 1889 e nel 1966 e continua a presentare segnali di movimento, tanto da essere classificata nel PAI-piano di assetto idrogeologico come P4- pericolosità geologica ed idrogeologica molto elevata (per queste notizie, non controverse in causa come fatti storici, cfr. doc. 2 in I grado all. ai motivi aggiunti, parere della Commissione VIA 20 maggio 2015 n.522, in part. alle pp. 15 e 16 del file unico relativo depositato in I grado).
3. La vicenda, non controversa quanto ai fatti storici, si riassume nei suoi passaggi essenziali così come segue.
3.1 Con atto 22 dicembre 1999, la ricorrente appellante ha presentato alla Giunta regionale del Veneto una prima proposta di intervento, nelle forme della finanza di progetto ai sensi dell’allora vigente art. 37 bis della l. 11 febbraio 1994 n.109; come è noto, con questa formula il privato in sintesi estrema realizza una qualche opera di interesse pubblico e ottiene dall’amministrazione la possibilità di ripagarsi con i proventi della relativa gestione (cfr. doc. 2 ricorso I grado, deliberazione Giunta regionale 27 ottobre 2000 n.38, p. 14 del file relativo).
3.2 La Giunta regionale, con la deliberazione 27 ottobre 2000 n.38 (doc. 2 ricorso I grado, cit.) ha preso atto della proposta, ha deliberato di farla sottoporre a valutazione di impatto ambientale- VIA e di attivare solo in caso di esito positivo la procedura di finanza di progetto vera e propria.
3.3 All’epoca dei fatti, la procedura di VIA regionale era disciplinata, come si precisa fin da ora per chiarezza, dalla l.r. Veneto 26 marzo 1999 n.10, abrogata dalla successiva l.r. 18 febbraio 2016 n.4, ma conservata in vigore per i procedimenti pendenti iniziatisi in precedenza dall’art. 22 comma 2 di quest’ultima legge.
3.4 In particolare, l’art. 18 della l.r. 10/1999 per quanto di interesse prevede : “ Entro centotrentacinque giorni dalla data della pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al comma 3 dell’articolo 14 ”, ovvero degli annunci di avvenuto deposito del progetto, “ la commissione VIA esprime il proprio parere sull’impatto ambientale dell’impianto, opera o intervento proposto, sulla base: a) delle osservazioni di cui al comma 2 dell’articolo 16 e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell’articolo 17; b) delle risultanze dell’eventuale inchiesta pubblica; c) dei pareri di cui all’articolo 17”, ovvero dei pareri dei comuni e delle province interessati (comma 1); “ Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste (comma 2). Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta (comma 3) … In casi di particolare rilevanza, il presidente della commissione VIA può disporre la proroga del termine di cui al comma 1 sino ad un massimo di sessanta giorni (comma 8)”.
3.5 Di conseguenza, la società ha richiesto la VIA con una prima istanza 13 dicembre 2001 prot. n.13500/46/01 (citata nel doc. 2 in I grado all. ai motivi aggiunti, p. 10 del file), relativa ad un progetto diverso da quello per il quale ora è causa, che prevedeva di mettere in sicurezza la frana asportando, nel corso di circa 70 anni, 21 milioni di metri cubi di materiale inerte, determinandone, in tesi, un alleggerimento che avrebbe dovuto stabilizzarla, unitamente a interventi accessori di regimazione del torrente NA (cfr. sempre doc 2 in I grado all. ai motivi aggiunti, p. 15 del file).
3.6 Dopo un’istruttoria che ai fini di causa non rileva nei dettagli, dato che non ha portato a nessun esito concreto, la ricorrente appellante ha presentato una nuova domanda di VIA, atto 9 giugno 2010 prot. n.319757, con la quale ha ridimensionato l’intervento e previsto (cfr. doc 2 in I grado all. ai motivi aggiunti, pp. 13 e 17 del file) la rimozione di circa 3 milioni e 700 mila metri cubi di materiale, nel corso di 15 anni, con sbancamenti successivi da monte, a gradoni alti 10 metri e larghi 15; in tesi, anche questo progetto dovrebbe conseguire la messa in sicurezza del sito, perché lo sbancamento dovrebbe alleggerire il corpo di frana rimodellando il versante e ridurre in modo significativo la massa instabile.
3.7 Su quest’ultimo progetto, vi è stato un primo parere sfavorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, la quale, con atto 29 febbraio 2012 prot. n.5414 (cit. nel parere 13 marzo 2012 prot. n.5414 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, doc. 4 in I grado all. ai motivi aggiunti, p.22 del file) ha motivato come ora si riassume.
3.7.1 In primo luogo, la Soprintendenza osserva che “ il titolo del progetto non è aderente ai contenuti e alle previsioni degli interventi definiti come stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale della frana del Brustolé, considerato che risulta prevalente l'attività di scavo e successivo ripristino più vicina all’attività prevalente di una cava, non si può condividere in alcun modo la valutazione positiva genericamente contenuta nel piatto n.13 della Relazione Paesaggistica ”.
3.7.2 In secondo luogo, la Soprintendenza osserva che “ la frana nel tempo ha assunto un aspetto e una conformazione che la rende parte integrante del paesaggio in quanto sede di vegetazione spontanea autoctonia anche in forme particolari, come la vegetazione pioniera in prossimità del Torrente NA in quanto elemento che ha influito anche sull'idrografia della valle (mutamento di sede dei Torrente NA) e in quanto da anni memoria stabile locale. La morfologia della frana inoltre si adatta a quella dei pendii circostanti, anche essi con vari mutamenti di pendenze ed elementi variegati che rappresentano in positivo la singolarità geologica nel paesaggio ”.
3.7.3 In terzo luogo, l’ufficio osserva che “ L'intero corpo franoso presenta inoltre interesse paesaggistico per la varietà morfologica stessa comprendente la roccia denudata nella parte sommatale, le pendenze più limitate con elementi erbacei ed arbustivi che la colonizzano a macchia di leopardo, la parte centrale e la parte inferiore lungo la sponda del Torrente NA, con pendenze più lievi in cui si alternano grandi massi, ghiaioni e strati di terreno a parziale ricoprimento di questi ultimi ”.
3.7.4 Per queste ragioni, in quarto luogo, ad avviso dell’ufficio, la frana rappresenta un “ importante elemento del contesto panoramico visibile da più punti di vista ”, in particolare dal centro abitato e dalla chiesa parrocchiale di Arsiero, dalla chiesa parrocchiale di Velo d’Astico e dalla villa Velo che in quel Comune si trova.
3.7.5 In quinto luogo, la Soprintendenza osserva che “ le mitigazioni dell'impatto dell'intervento di scavo e di realizzazione del nuovo assetto paesaggistico interferiscono negativamente con la proposta di ripristino ambientale poiché la ricostituzione delle morfologie originarie del versante non può essere raggiungibile con le risagomature del materiale e le nuove piantumazioni sommariamente indicate nelle sezioni di progetto ”.
3.7.6 In sesto luogo, secondo l’ufficio, “ A lavori ultimati come da sezioni e planimetrie di progetto, verrebbe a formarsi un pendio artificiale con andamenti rigidi e anomali rispetto agli andamenti naturali del sistema orografico circostante ”.
3.7.7 In settimo ed ultimo luogo, non andrebbe trascurato “ l'effetto negativo connesso con la realizzazione delle opere di servizio all'attività del proposto cantiere, con particolare riferimento alla realizzazione della strada d'accesso alla zona sommitale per cui sono previsti scavi importanti per l’inserimento dei tornanti ”.
3.7.8 Queste motivazioni, come si dirà, in un testo pressoché invariato, saranno poste a base dei successivi atti di parere sfavorevole e di diniego.
3.7.9 Nondimeno, nel parere 29 febbraio 2012 ora in esame, la Soprintendenza non esclude una successiva valutazione favorevole del progetto a condizione che si riparta da un’opzione zero, si proseguano i monitoraggi della frana, si considerino opere di riqualificazione di ingegneria bio naturalistica e non si escluda di realizzare un parco naturalistico.
3.8 Sullo stesso progetto, vi è stato poi il parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto 5 marzo 2012 prot. n.2851 (cit. nel parere 13 marzo 2012 prot. n.5414 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, doc. 4 in I grado all. ai motivi aggiunti, p.23 del file), che è favorevole purché sia assicurata un’assistenza archeologica continuativa.
3.9 Sulla base dei pareri delle due Soprintendenze, ai beni paesaggistici e ai beni archeologici, appena illustrati, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, con l’atto 13 marzo 2012 prot. n.5414 già nominato (doc. 4 in I grado all. ai motivi aggiunti, p. 26 del file) ha dato parere sfavorevole.
3.10 Con istanza 18 luglio 2021 prot. n.332482, la ricorrente appellante ha allora chiesto, allo scopo dichiarato di migliorare il progetto, una sospensione del procedimento di VIA, che la Regione ha accordato a partire dalla data dell’istanza, come da nota 25 luglio 2012 prot. n.343942 (doc. 4 ricorso I grado, p 25 del file, ove anche gli estremi dell’istanza).
3.11 Nell’inerzia della ricorrente appellante, l’amministrazione, con nota 16 febbraio 2014 prot. n.58051 (doc. 5 ricorso I grado p. 26 del file), ha diffidato a comunicare entro 30 giorni il permanere dell’interesse alla pratica, avvertendo che in mancanza l’avrebbe considerata decaduta; la ricorrente appellante ha dato risposta positiva, nel senso di avere ancora interesse, con lettera 28 febbraio 2014 (doc. 6 ricorso I grado, p. 27 del file).
3.12 Di seguito, la Commissione VIA ha emesso il parere sfavorevole 20 maggio 2015 n.522 (doc. 2 in I grado all. ai motivi aggiunti, cit.), fondato sulle stesse ragioni di cui al parere negativo della Soprintendenza 29 febbraio 2012 sopra riportato, riprodotte quasi alla lettera e riportate anche nel successivo preavviso di diniego 12 giugno 2015 prot.n.244014 (doc. 7 ricorso I grado, p. 28).
3.13 Al preavviso di diniego, la ricorrente appellante non ha nella sostanza controdedotto; con istanza 13 luglio 2015 prot. n.287260 (cfr. doc. 3 in I grado all. ai motivi aggiunti, p. 23 del file) ha chiesto invece un’ulteriore sospensione ovvero proroga di 180 giorni del procedimento.
3.14 La Commissione VIA non ha ritenuto di accordarla e all’esito della seduta 29 luglio 2015 ha espresso in via definitiva parere sfavorevole, nei termini già spiegati.
3.15 La ricorrente appellante ha impugnato il relativo verbale 29 luglio 2015 (doc. 1 ricorso I grado, p. 1 del file) con il ricorso principale di I grado.
3.16 In base al verbale 29 luglio 2015, la Commissione VIA ha emanato il parere sfavorevole n.540 con la stessa data, che riproduce i contenuti del verbale (doc. 3 in I grado all. ai motivi aggiunti, cit.), del parere 522/2015 e del parere 13 marzo 2021 della Direzione regionale già citati, la Giunta regionale, con deliberazione 22 giugno 2016 n.939 (doc. 1 in I grado all. ai motivi aggiunti) ha espresso giudizio non favorevole di impatto ambientale.
3.17 L’interessata ha impugnato la delibera 939/2016 e gli atti istruttori di cui sopra, in essa richiamati, con i motivi aggiunti di I grado.
4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e respinto nel merito i motivi aggiunti, con la motivazione che ora si riassume.
4.1 In primo luogo, il T.a.r. ha ritenuto inammissibile il ricorso principale, in quanto rivolto contro il verbale conclusivo della conferenza di servizi, che è atto istruttorio endoprocedimentale.
4.2 Di seguito, il T.a.r. ha ritenuto, respingendo le relative eccezioni, che nella specie il ricorso per motivi aggiunti potesse essere esaminato nel merito, in quanto proposto con gli stessi requisiti formali di un autonomo ricorso ed entro i termini di decadenza.
4.3 All’esito, però, lo ha respinto nel merito, ritenendo in sintesi corretto e congruo l’apprezzamento dell’amministrazione.
5. Contro questa sentenza, l’impresa interessata ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, riassunti così come segue.
5.1 Con il primo di essi, alle pp. 9-12 dell’atto, impugna il capo di sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale per asserito contrasto con gli artt. 5 e 19 bis della l.r. 10/1999. Sostiene in proposito che la deliberazione finale della Commissione VIA sarebbe atto autonomamente lesivo, e quindi impugnabile, perché costituisce il presupposto della deliberazione della Giunta e dopo di essa “l a legge non prevede ulteriori passaggi istruttori, né ulteriori spazi di contraddittorio procedimentale, che infatti nel caso di specie non sono avvenuti, imponendo all’Amministrazione Regionale di adottare senz’altro il provvedimento conclusivo ” (p. 11 nono rigo dell’atto).
5.2 Con il secondo motivo, alle pp. 12-15 dell’atto, deduce violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 18 della l.r. 10/1999 e sostiene che la proroga richiesta le si sarebbe dovuta accordare, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, sulla base del comma 8 sopra riportato della norma. Osserva poi che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di I grado, il tempo trascorso dopo la nota regionale di verifica dell’interesse 16 febbraio 2014 di cui si è detto non potrebbe valere come proroga di fatto, perché con questa nota l’amministrazione non avrebbe chiesto integrazioni né preannunciato di voler concludere il procedimento, che anzi era stato da essa sospeso.
5.3 Con il terzo motivo, alle pp. 15-27 dell’atto, deduce eccesso di potere per motivazione contradditoria, illogica ovvero insufficiente da parte del capo di sentenza che ha respinto nel merito i motivi aggiunti di I grado. In proposito, evidenzia che le motivazioni poste propriamente a base del diniego sono quelle già contenute nel più volte ricordato parere negativo della Soprintendenza29 febbraio 2012, e sostiene che si tratterebbe di motivazioni “chiaramente pretestuose, apodittiche, illogiche e comunque del tutto insufficienti ” (p. 18 § 3.3. in fine dell’atto). A suo dire, la frana non potrebbe anzitutto assumere valore paesaggistico, perché “ danneggia e mette in pericolo ” l’ambiente circostante (p. 19 dell’atto § 3.5 prime righe). Sempre a suo dire, la frana, come ritenuto da esperti del settore puntualmente citati, si potrebbe riattivare, e nel contesto l’intervento progettato dalla parte appellante avrebbe non tanto un fine di lucro, quanto un fine di salvaguardia.
6. Il Comune di Velo d’Astico, con atto 22 febbraio 2023, e la Regione, con atto 26 luglio 2023, hanno chiesto che l’appello sia respinto, in sintesi richiamandosi alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato. Con memorie 6 ottobre 2024 per la Regione e 11 novembre 2024 per l’appellante e per il Comune, e con repliche 21 novembre 2024 per l’appellante e per il Comune, le parti hanno poi ribadito le rispettive tesi. In particolare, nella replica, il Comune ha sostenuto la inutilizzabilità in quanto depositata fuori termine della memoria 11 novembre 2024 dell’appellante.
7. Alla pubblica udienza del giorno 12 dicembre 2024, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
8. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
9. È infondato il primo motivo, che critica la sentenza di I grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso principale.
9.1 Come s’è detto, la decisione di inammissibilità pronunciata sul punto dal Giudice di I grado è motivata con il ritenuto carattere di atto istruttorio, e quindi endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile, del verbale 29 luglio 2015 della Commissione regionale VIA, che ha espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto.
9.2 Ad avviso del Collegio, questa qualificazione è corretta, in base a considerazioni sia di carattere generale, sia riferite al testo normativo che disciplina la fattispecie, ovvero alla l.r. 10/1999.
9.3 In termini generali, è costante insegnamento, che come tale non richiede puntuali citazioni di giurisprudenza, che gli atti amministrativi denominati “ verbali ” non rivestono di regola la natura giuridica di provvedimenti impugnabili, natura invece propria dell’atto finale che li recepisce, tant’è vero che, ove valga la regola contraria, il legislatore la enuncia in modo espresso, come ad esempio nel nuovo testo dell’art. 27 bis comma 7 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152, dettato proprio in tema di VIA, in cui si dice che “ La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ” contenuta appunto in un verbale “ costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto .”
9.4 La regola suddetta del resto risponde non a criteri astratti, ma ad esigenze della pratica: un verbale, secondo quanto normalmente accade, riporta più o meno sinteticamente le posizioni dei vari soggetti che intervengono alla seduta e l’esito finale della discussione, ma non riepiloga in modo ordinato “ i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ” che la sorreggono e che ne costituiscono la necessaria motivazione ai sensi dell’art. 3 della l 7 agosto 1990 n.241. Questo riepilogo è invece presente nel provvedimento finale, che la ricava dal testo del verbale e la espone in modo ordinato, rendendo oltretutto più agevole l’eventuale critica di essa che sta alla base di un’impugnazione giurisdizionale.
9.5 Nel caso concreto, poi, la l.r. 10/1999 all’art. 5 configura in modo espresso la Commissione regionale VIA come “ organo tecnico-istruttorio ”, e non come organo di amministrazione attiva; ai successivi artt. 19 e 19 bis , dettati rispettivamente per i progetti di competenza regionale o provinciale e di competenza di altre autorità, è poi chiara nel prevedere, un “ provvedimento ” a sé stante della “ autorità competente per la VIA ” adottato entro un breve termine dall’espressione del “ parere ” della Commissione, evidentemente configurato come atto istruttorio.
9.6 Il motivo va quindi respinto nel merito; in disparte la considerazione per cui esso si potrebbe anche considerare inammissibile per difetto di interesse, in quanto la stessa parte appellante ha riconosciuto che al ricorso principale di I grado non avrebbe più interesse. Afferma infatti (appello, p. 11 in fine) che “ l’eventuale ed asserita inammissibilità del ricorso principale risulta superata dalla tempestiva impugnazione per motivi aggiunti, in virtù delle medesime censure, di tutte le successive sequenze procedimentali ”, dato che con i motivi aggiunti ha impugnato la determinazione conclusiva censurando ritualmente gli atti istruttori, fra cui il verbale in questione, su cui essa si fonda.
10. Il secondo motivo di appello, centrato sul presunto carattere doveroso della proroga dei termini richiesta dall’impresa, è a sua volta infondato, in base alla semplice lettura del comma 8 dell’art. 18 della l.r. 10/1999, che limita la possibile proroga a 60 giorni, e non consente quindi i 180 giorni richiesti. La norma deve ritenersi inderogabile, in base all’evidente rilievo per cui i termini procedimentali, come risulta dall’art. 2 della l. 241/1990, sono stabiliti a garanzia del buon andamento dell’amministrazione, che non potrebbe quindi prorogarli a piacere, né di sua iniziativa, né su richiesta del privato, senza incorrere in una potenziale responsabilità per danno.
11. È infondato e va respinto anche il terzo ed ultimo motivo di appello, centrato sul presunto carattere illogico del giudizio dell’amministrazione.
11.1 In proposito, lo si premette per chiarezza, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione, proposta dal Comune nella replica 21 novembre 2024, di inutilizzabilità della memoria 11 novembre 2024 della parte appellante, dato che i relativi contenuti, se pure in forma più sintetica, sono riprodotti nella replica 21 novembre 2024 della stessa parte.
11.2 Ciò posto, per insegnamento pacifico, che anche in questo caso non richiede puntuali citazioni di giurisprudenza, il giudizio di valutazione di impatto ambientale è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal Giudice di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici, vuoi per contraddittorietà intrinseca, vuoi per errato apprezzamento dei presupposti di fatto. Inoltre, questo tipo di giudizi non può di regola essere messo in discussione attraverso documentazione tecnica di parte, perché ciò equivarrebbe a sostituire un punto di vista alternativo, espresso dal privato, a quello dell’amministrazione istituzionalmente competente alla cura di quell’interesse: sul principio, per tutte, da ultimo C.d.S. sez. VII 4 aprile 2024 n.3070.
11.3 Applicando questi principi al caso concreto, il motivo di appello va respinto. Come risulta dalla motivazione riportata sopra al § 3.7, il giudizio negativo di impatto ambientale è stato giustificato in base a considerazioni di tipo paesaggistico, prima di tutte quella per cui sulla pretesa ricomposizione ambientale “ risulta prevalente l'attività di scavo ”, sì che il progetto si configura sostanzialmente come quello di una cava.
11.4 Il giudizio negativo assume poi che in questo modo verrebbe alterato un pendio che è ormai “ parte integrante del paesaggio ” ed ha un valore naturalistico non minimo. Tutto ciò, in base al progetto in esame, verrebbe sostituito da un “ pendio artificiale con andamenti rigidi e anomali rispetto agli andamenti naturali del sistema orografico circostante ”, situazione aggravata dalla strada di cantiere, che verrebbe realizzata attraverso sbancamenti di notevole entità.
11.5 Si tratta, con ogni evidenza, di un giudizio non manifestamente illogico, né la parte appellante ha fornito elementi utili a dimostrare il contrario. Sul punto, essa deduce in contrario che la frana sarebbe instabile, e richiederebbe comunque un intervento, come sarebbe dimostrato da due elaborati tecnici che essa produce, ovvero da uno studio 12 luglio 2024 del Dipartimento di ingegneria dell’Università di Bologna e dalla consulenza di un esperto di parte.
11.6 Tuttavia, a semplice lettura, questi due elaborati non assumono il valore che la parte vorrebbe assegnare loro. La relazione 12 luglio 2024 (all. 1 al foliario appellante 11 novembre 2024) è infatti un semplice rilievo topografico dei movimenti di frana, che ne conferma certo il carattere impressogli dal piano di assetto idrogeologico, ma non ravvisa in alcun modo la necessità di interventi immediati per un qualche pericolo imminente per le cose o per le persone. La consulenza di parte poi (all. 2 al foliario cit.), fermo quanto si è detto in generale sul valore probatorio dello strumento, è molto sintetica si limita ad affermare, in termini molto sintetici, che la frana “ potrebbe collassare ”, senza precisazioni ulteriori.
11.7 A fronte di ciò, va ritenuto corretto e congruo il giudizio contenuto nell’atto impugnato, fermo restando che se la situazione di fatto dovesse modificarsi l’amministrazione dovrebbe attivarsi d’ufficio, senza dover attendere le iniziative di alcun privato, e prescindendo dal lucro- pur in sé del tutto lecito- che il privato stesso da quest’iniziativa potrebbe ricavare.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura compatibile con i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminabile e difficoltà media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 9296/2022 R.G.), lo respinge.
Condanna la ricorrente appellante a rifondere alle controparti costituite Regione Veneto e Comune di Velo d’Astico le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00) per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO