Rigetto
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 5391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5391 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05391/2025REG.PROV.COLL.
N. 02946/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2946 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Rampiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 10935/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS- cittadino moldavo, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il decreto, prot. n. -OMISSIS-, a mezzo del quale il Ministro dell’interno ha respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dallo stesso ai sensi dell’art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992.
1.1. L’amministrazione ha fondato il provvedimento su una condanna penale, passata in giudicato per i pregiudizi di carattere penale (violazione di cui agli artt. 110, 633 del c.p.)”: concorso di persone nel reato di invasione di terreni o edifici; inoltre, lo straniero era stato condannato, in primo grado, per un altro reato (possesso di targhe false), poi estinto per prescrizione in appello.
1.2. Il signor -OMISSIS- in prime cure, ha dedotto, quali motivi di ricorso, un’unica articolata censura rubricata in: violazione dell’art. 6, legge n. 91 del 5/2/1992; erronea valutazione delle condanne penali ostative; erronea valutazione circa la personalità del richiedente la cittadinanza italiana, oltre che omessa ponderazione degli interessi.
1.3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il cittadino straniero, con un unico articolato motivo e ne ha chiesto la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso, proposto in prime cure.
1.4. Si è costituito il Ministero dell’interno e ha chiesto la reiezione dell’appello.
2. Nell’udienza del 12.6.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello, che con l’unico motivo allega l’erronea applicazione delle norme dettate in materia di cittadinanza da parte del primo giudice, è infondato.
3.1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone il bilanciamento dell’interesse pubblico, da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale con l’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze. Non si tratta infatti di una autorizzazione, che si limita a rimuovere un limite a un preesistente diritto, ma di una concessione.
3.2. La consolidata giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).
3.3. E’ stato, altresì, chiarito che il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
4. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza, per difetto di motivazione rilevando che l’Amministrazione, non avrebbe operato “in concreto” alcuna valutazione sulla personalità del soggetto, tanto più che lo stesso giudice penale ha escluso la pericolosità del ricorrente.
4.1. Alla stregua delle suestese coordinate ermeneutiche deve essere, quindi, vagliata la legittimità o meno del provvedimento gravato ed avallato dalla sentenza oggi gravata.
4.2. Dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto ministeriale gravato risulta che l’appellante ha avuto una prima condanna penale passata in giudicato per invasione di edifici in concorso, dunque un reato connotato da notevole disvalore sociale perché depriva ingiustamente i proprietari del bene, causando, non di rado, non solo costi economici ma anche stress emotivo; a cui ha fatto seguito la condanna in primo grado per un reato in materia di falsità, poi estinto per prescrizione in appello.
4.3. È vero che il ricorrente ha presentato una richiesta di riabilitazione, ma tale istanza risulta successiva al provvedimento di diniego, sì che una eventuale riabilitazione, che comunque non risulta in atti, non potrà che essere successiva all’adozione del provvedimento impugnato.
4.4. È stato ancora una volta chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che anche in materia di diniego di cittadinanza o di rinnovo di permesso di soggiorno la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata avendo riguardo al momento della sua adozione, senza tener conto delle sopravvenienze (CGARS, Sez. giur., 11 luglio 2022, n. 814)-
4.5. Ne consegue che a fronte di sopravvenienze fattuali -di cui allo stato risulta la sola richiesta non essendo intervenuto il provvedimento di riabilitazione - rispetto al provvedimento impugnato, è onere del privato, anziché prolungare il processo, chiedere un nuovo provvedimento all’Amministrazione, soluzione più rapida ed esente dai costi del processo.
4.6. Se così è non può che incombere sul richiedente la cittadinanza avviare un nuovo procedimento di concessione sulla scorta della allegata sopravvenienza. Come infatti ricordato nel caso che occupa si è al cospetto di un atto concessorio “per naturalizzazione” ampiamente discrezionale. È lo straniero come già ricordato che deve dare piena prova di integrazione sociale; prova che non risulta essere stata fornita a fronte dei visti pregiudizi penali allo stesso contestati, ancorché non automaticamente ostativi. Né l’atto di riabilitazione - seppure il relativo iter procedimentale risulti attivato - è intervenuta, nemmeno in epoca anteriore al provvedimento di diniego gravato.
4.7. In definitiva dalla motivazione posta a base del diniego impugnato, emerge un giudizio di non compiuta integrazione dell’appellante nel tessuto sociale, con una valutazione anche indipendente, rispetto alla vicenda penalistica, della condotta relativa all’occupazione di immobili. Si tratta di un apprezzamento di merito amministrativo non solo immune da vizi di legittimità ma anche del tutto ragionevole e proporzionato alla luce di tali condotte rilevanti anche penalmente, sicché ben si giustifica un giudizio di non perfetta integrazione sociale nei confronti di soggetto autore di siffatte condotte.
5. Ne deriva che, nei limiti del già citato sindacato estrinseco consentito al giudice in questo tipo di procedimenti, non appaiono sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente, apparendo recessive le circostanze afferenti al suo radicamento in Italia, radicamento che può essere altrimenti tutelato attraverso il conseguimento di titoli di soggiorno.
6. Ne segue il rigetto dell’appello.
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del cittadino moldavo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.