Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 770/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA corrente in Napoli, alla Calata San Marco, 04, C.A.P. Parte_1
P.IVA_
, Cod. Fisc. e P.Iva : , rappresentata e difesa, giusta procura conferita P.IVA_2
dal Dott. Amministratore Unico, su foglio separato per deposito CP_1 telematico, dall'Avv. Prof. Gino Spagnuolo Vigorita, C. F..: ; P.E.C.: C.F._1
e domiciliata presso il suo Studio in Napoli, alla Via Email_1
Chiatamone, 6
Appellante/Appellata incidentale
E
( ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario
Guida, Sabino Tomei e Francesco Di Maio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta alla via Forgione n. 12, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di I grado. I procuratori hanno dchiarato di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi e Email_2 Email_3
Email_4
Appellato/Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6975/2023 pubblicata il giorno 22.11.2023
FATTO E DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di
Napoli -nel prendere in esame l'impugnativa dei due licenziamenti comminati a
[...]
in data 5.04.2023 e 24.04.2023- aveva così statuito: “- in accoglimento del CP_2 ricorso dispone l'annullamento del (primo) licenziamento intimato da parte convenuta al ricorrente con missiva datata 5.4.2023 Parte_1 Controparte_2
e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento in favore del proprio dipendente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata pari
a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione dedotto quanto il lavoratore ha eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione ai difensori per dichiarato anticipo”
L'appellante con diversi motivi di gravame, intrinsecamente connessi e valutabili unitariamente, censurava la sentenza lamentando l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice sotto i seguenti profili: a) per aver ritenuto inefficace il secondo licenziamento pur avendo disposto l'annullamento del primo;
b) per aver ritenuto illegittimo il primo licenziamento effettuando una valutazione non conforme ai fatti materiali contestati, alla gravità dell'insubordinazione corroborata dalle prove relative alle pregresse condotte, alla legittima organizzazione aziendale circa le comunicazioni delle disposizioni di servizio (in merito alla quale il giudice non poteva esprimere valutazioni, che si traducono in un'indebita ingerenza nelle decisioni gestionali).
Pertanto, adiva la Corte di Appello cui formulava la seguente istanza: “Accogliere
l'appello e, di conseguenza, in riforma dell'impugnata Sentenza, - Dichiarare valido il primo licenziamento, rigettando il Ricorso di primo grado;
- Subordinatamente, prendere in considerazione e dichiarare valido il secondo licenziamento e analogamente rigettare il
Ricorso avversario di primo grado. Del tutto subordinatamente e salvo gravame: - dichiarare efficace il primo e\o il secondo licenziamento, ma sproporzionato rispetto alle infrazioni contestate e dunque comminare la sanzione meramente pecuniaria di cui al comma V° dell'art. 18, l. 300\1970, nella misura minima per la gratuità e sfrontatezza dei comportamenti riprovevoli tenuti dal o per le altre modalità descritte del fatto, - CP_2 ovvero, in via d'ulteriore subordine e sempre con salvezza di gravame, applicare la medesima sanzione in misura più elevata. - Nella denegata ipotesi che, a seguito
d'eventuale appello incidentale, dovesse risultare il mancato rispetto dei termini contrattuali per l'irrogazione di uno dei licenziamenti, trattandosi di mera violazione delle regole procedurali, applicare la mera tutela di cui all'ultimo comma dell'art. 18, l. 300\1970, siccome ritenuto dalla prevalente giurisprudenza”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
il quale, oltre ad avversare l'appello proposto dal datore di lavoro, presentava CP_2 appello incidentale formulando le seguenti osservazioni e conclusioni: “APPELLO
INCIDENTALE CONDIZIONATO. Il Tribunale non ha esaminato la domanda relativa alla illegittimità del secondo licenziamento. Con la presente memoria chiediamo, in via subordinata, alla Corte di accogliere la domanda svolta in primo grado circa la illegittimità del secondo licenziamento (14/4) per i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di I grado e di cui alla presente memoria in replica al “primo motivo di appello (B)”.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento con decreto successivamente revocato a seguito della richiesta di discussione espressamente formulata dall'appellante.
Infine, il giorno 30.01.2025, all'esito della discussione orale, la causa era decisa come da dispositivo in atti.
§§§§
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto sulla base dei motivi di seguito espressi, i quali si incentrano essenzialmente sul primo licenziamento ed assorbono ogni ulteriore questione attinente all'impugnativa del secondo licenziamento
(con conseguente incidenza negativa sull'appello principale), ritenuto inefficace dal giudice di prime cure.
Ebbene, il primo dei licenziamenti comminati a prese le mosse dalla Controparte_2
lettera di contestazione del 24 marzo 2024 con la quale -come rammentato dal giudice di prime cure- la società appellante contestò al lavoratore le seguenti condotte: “il 23 marzo
2023, alle ore 18,00, Il Direttore dell'Hotel dove Lei presta servizio, Dott. Testimone_1
ed il Direttore Generale, Dott. , accompagnati dalla Dott.ssa Persona_1 Per_2
e dal Sig. si sono recati da Lei, sul luogo e durante l'orario di lavoro,
[...] Persona_3
per consegnarle una lettera di contestazione disciplinare, come peraltro Lei probabilmente
s'aspettava dopo il Suo incredibile rifiuto di qualche giorno fa di accogliere una comunicazione aziendale, espresso peraltro con toni inaccettabili. Le è stata quindi offerta copia della lettera, con invito a prenderla ed a firmarla per accettazione. Lei ha rifiutato di accettarla e tantomeno firmare per ricevuta;
Le è stato allora offerto di leggerla, ma Lei ha rifiutato;
Le è stato quindi offerto di dargliene lettura, ma Lei ha rifiutato ancora, ed anzi, a quel punto, ha girato i tacchi e dando le spalle ai
Direttori si avviato verso il desk della Reception, dicendo, mentre se ne andava, di scrivere per e-mail, semmai, e Lei magari avrebbe letto la comunicazione nelle sedi opportune, lasciando di stucco il Direttore e gli altri soggetti intervenuti per la consegna della comunicazione aziendale. Per non dare spettacolo nella hall dell' con la lettura a Pt_2
voce alta del testo, i quattro a quel punto si sono ritirati, ovviamente umiliati e costernati.
Dei fatti narrati i testimoni hanno redatto verbale. Orbene La Sua condotta è assolutamente inaccettabile. Non solo EL persiste nel Suo incredibile rifiuto di accettare ogni comunicazione aziendale, ma ha dimostrato, platealmente, la più totale noncuranza per le gerarchie aziendali, per i Suoi Superiori Gerarchici e per la stessa organizzazione aziendale.
Al Direttore Generale ed al Direttore dell' , che si scomodano per venire a Pt_2
consegnarle personalmente una lettera di contestazione disciplinare proprio per conferire, con la loro presenza, particolare valore alla contestazione ed attirare la Sua attenzione sulla rilevanza dell'infrazione da Lei commessa, Lei si gira e se ne va, ignorando la comunicazione aziendale.
Un simile comportamento sarebbe assai scortese anche tra amici o colleghi di vecchia data, ma nei confronti di alte cariche aziendali e proprio del Suo Direttore costituisce un affronto intollerabile. Dobbiamo ancora ripeterLe che un'azienda è una struttura organizzata, con sue regole e suoi ruoli.
Il rispetto delle gerarchie aziendali è funzionale alla efficienza della struttura e rientra nell'oggetto del contratto di lavoro. Con il Suo comportamento EL ha gravemente mancato di rispetto ai Suoi Superiori e per essi al Suo datore di lavoro del cui messaggio erano latori.
Non può sfuggire come la stessa disciplina aziendale viene gravemente compromessa da simili atti di aperta sfida.
Analogamente, funzionale alla efficienza della struttura e rientra nell'oggetto del Suo contratto di lavoro l'ovvia obbligazione strumentale di ricevere le comunicazioni aziendali, che il datore di lavoro può trasmetterle con i mezzi che ritenga più appropriati, di ben intenderle e di eseguirle puntualmente. Come potrebbe guidare la Sua prestazione, il datore di lavoro, ed esercitare i suoi poteri e le sue prerogative datoriali, se Lei rifiuta anche solo d'ascoltarlo!
Pare proprie che Le ritenga di gestire in solitudine e quale unico proprietario una Sua personale impresa: non è così, ovviamente. Lei è un lavoratore subordinato ed è tenuto a lavorare secondo le direttive impartitele dal datore di lavoro e rispettando l'organizzazione aziendale, cosi come predisposta dal datore di lavoro. Dunque anche a rispettare i
Superiori e ad accettare, recepire ed eseguire le direttive aziendali.
La negazione di questi presupposti, che la realizza con i Suoi reiterati comportamenti comunque con quello qui contestatoLe, del 22 marzo 2023, rende impossibile la gestione del rapporto di lavoro.
La Invitiamo a rendere Sue eventuali controdeduzioni entro il termine di giorni 05 dal ricevimento della presente.
Nelle more EL è sospeso dal lavoro, con pieno mantenimento della retribuzione, sino alla conclusione del presente procedimento disciplinare”;
A seguito di tale missiva, l'odierno appellato, con comunicazione del 28.3.2023 presentò le seguenti giustificazioni:
“Come a voi certamente noto, la mia emotività mi impedisce di ricevere comunicazioni formali a contenuto disciplinare, perché mi creano imbarazzo e perché temo di non riuscire a gestire le mie reazioni emotive interiori, non credo che gli obblighi contrattuali nei vostri confronti possano autorizzarvi a travalicare i limiti della mia riservatezza e le inviolabili caratterizzazioni della mia personalità Non intendevo (e non intendo) in alcun modo mancare di rispetto a nessuno dei miei superiori gerarchici, verso i quali nutro una costante stima professionale e considerazione.
Non capisco le ragioni di una tale veemenza nel recapitare, peraltro nottetempo, comunicazioni che ben possono (e devono, alla luce delle superiori argomentazioni) essere consegnate mediante l'utilizzo di canali legali tradizionali (posta e/o telegramma e/o pec: idonei a superare ansie e ritrosie. Email_5
Porgo le mie scuse qualora qualche mio comportamento possa essere stato male interpretato;
tengo a precisare che ho sempre ricevuto e controfirmato gli ordini di servizio durante il turno di lavoro e sono consapevole che ciò risponde ad un mio dovere di collaborazione.
Chiedo di rientrare immediatamente in servizio perché ritengo illegittima la sospensione con diritto alla retribuzione. Al fine di esporre ulteriori ragioni chiedo di essere sentito con l'assistenza del rappresentante sindacale o di un delegato di questi” , poi, fu convocato per l'audizione personale e in tale sede ebbe a Controparte_2 dichiarare che “il 23/03/2023 alle ore 18.00 allor quando è stato tentato di consegnarmi la lettera di contestazione disciplinare, citata nella lettera del 24/03/2023, ero concentrato nello svolgere le mie mansioni e vi era clientela. A tanto aggiungo che la lettera appariva corposa perché non avrei potuto comprenderne il significato anche a causa del mio stato
d'animo acuito dalle modalità di consegna. Chiedo scusa per il comportamento ma nego di aver assunto "toni inaccettabili". La società è a conoscenza del mio indirizzo PEC, per cui ribadisco il contenuto della giustificazione”.
A seguito dell'audizione del dipendente, la società odierna appellante, rilevato che non aveva negato di avere tenuto la condotta contestata ed aveva Controparte_2
addotto giustificazioni inattendibili, comminò la massima sanzione espulsiva in ragione della grave insubordinazione manifestata dal dipendente.
Si è discusso, quindi, della legittimità di tale licenziamento ed il giudice di prime cure
-dopo aver svolto un'ampia premessa sulla natura del licenziamento disciplinare- ha in concreto ritenuto che la condotta contestata consisteva nel “rifiuto di ricevere la comunicazione aziendale del 23.03.2023” e che la stessa poteva essere ascritta a quelle punite con le sanzioni conservative, secondo il disposto dell'art. 95 del CCNL di settore.
Per tali ragioni ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.
Tale valutazione è stata censurata dalla società che, oltre a Parte_1
ribadire la tempestività e legittimità del procedimento, ha evidenziato come il primo giudice abbia tralasciato di valutare il nòcciolo della contestazione disciplinare consistente non semplicemente nel rifiuto di ricevere la comunicazione ma nella grave insubordinazione manifestata attraverso il rifiuto platealmente manifestato -di fronte anche alla clientela- di interloquire con le figure apicali che si erano recate presso la Reception cui l'appellato era addetto al fine di dare lettura della contestazione.
Tali fatti, espressamente menzionati nella lettera di contestazione (cfr. brani della missiva sopra sottolineati), non sono stati negati dal dipendente, il quale ha addotto motivazioni (instabilità emotiva ed ansia;
difficoltà di concentrazione) che, oltre a risultare prive di suffragio probatorio, appaiono del tutto inverosimili.
Ebbene, a parere del Collegio, il provvedimento espulsivo -che risulta essere stato comminato nel rispetto dei tempi previsti dalla contrattazione collettiva- risulta del tutto legittimo e proporzionato ai fatti contestati. In primo luogo la Corte osserva che il primo licenziamento fu irrogato mediante spedizione della lettera di licenziamento mediante raccomandata in ossequio alle previsioni del CCNL, artt. 144 e 95 (cfr. docc. 19ter e 19quater, citt.), che prescrive tale mezzo – il 5 aprile, 5 giorni dopo che il , il 31 marzo, ebbe concluso le sue difese CP_2
effettuando la richiesta e concessa audizione verbale e comunque 8 giorni dopo le sue prime giustificazioni.
Addirittura, il licenziamento (la raccomandata) giunse al domicilio del entro i CP_2
dieci giorni previsti dal CCNL: in data 7 aprile, 7 giorni dopo le ultime difese, verbali, del ricorrente (e 10 giorni dopo le sue prime difese, scritte), cfr. doc.13, cit.
Peraltro, l'audizione in presenza era stata chiesta dal per iscritto – quattro CP_2 giorni dopo la contestazione degli addebiti – e gli era stata concessa, ma avvertendolo che i termini del procedimento disciplinare sarebbero stati ovviamente sospesi.
Da ciò discende la regolarità del procedimento sotto il profilo formale, sicchè è ben possibile procedere alla valutazione dei fatti nel loro concreto manifestarsi, così come indicati nella lettera di contestazione.
Ai fini della valutazione degli stessi la Corte non può esimersi dal sottolineare:
1) Il ruolo professionale del , in servizio presso il complesso alberghiero CP_2
'Plaza' di Caserta, con mansioni di 'segretario ricevimento cassa' (reception), cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
2) I pregressi contrasti intervenuti tra le parti circa le modalità di comunicazione delle disposizioni di servizio (menzionati anche nella lettera di contestazione a sostegno degli addebiti).
Tali elementi di fatto evidenziando la assoluta gravità della condotta dell'appellato il quale -in orario pomeridiano (ore 18:00), in presenza di colleghi e clienti- volgeva le spalle al Direttore dell'Hotel presso cui prestava servizio ed al Direttore Generale, rifiutando di ricevere ogni tipo di comunicazione.
Tale condotta-poi- è sorretta di un elemento soggettivo indiscutibile, comprovato dalle pregresse vicende attinenti alle modalità di comunicazione delle direttive aziendali
(cfr. pec richiamate ed allegate dall'appellante).
Di contro, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la propria Controparte_2
condizione di inabilità psicofisica, che peraltro lo avrebbe reso inidoneo alle mansioni svolte che impongono l'autocontrollo in ragione dell'esposizione alle richieste e rimostranze della clientela. A fronte di tali elementi, il primo giudice ha limitato l'esame al tema del “rifiuto di ricevere la comunicazione” senza curarsi del “modo” in cui tale rifiuto è stato esternato.
Per richiamare un'espressione letteraria: “il modo ancor m'offende” (cfr. canto V,
Inferno, e, nel caso che ci occupa, il comportamento serbato dal Controparte_3
dipendente è stato senza dubbio idoneo ad incrinare in modo definitivo la fiducia riposta dai superiori gerarchici nel rispetto delle direttive aziendali al fine di garantire la gestione ed il controllo dei problemi connessi al rapporto diretto con la clientela tipico delle mansioni del receptionist.
Non è concepibile che un dipendente addetto alla reception, in pieno orario lavorativo e dinanzi ai colleghi, manifesti plateale disinteresse al colloquio con il Direttore dell'Hotel e con il Direttore Generale.
Per tali motivi, la sanzione appare del tutto legittima e proporzionata alle modalità del fatto contestato (sussistente sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo).
Tali considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni valutazione sul secondo licenziamento e quindi sull'appello incidentale, inducono all'accoglimento del gravame principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede:1) accoglie l'appello e, assorbita ogni questione attinente all'appello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da
; 2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio che liquida in complessivi euro 3.689,00 per il primo grado ed in euro 3.473,00 per il grado di appello, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali.
Napoli 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano