Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.Rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 265/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2023 e vertente
T R A
( 9, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, via Pio XI, 161, nello studio dell'avv. Eugenia Trunfio, rappresentato e difeso dall'avv.PUNTILLO TERESA , giusta procura
APPELLANTE E
(P.I ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Manfroce,89, nello studio dell'avv. Pierfrancesco Lembo, rappresentata e difesa dall'avv.LOIACONO TIZIANA giusta procura in atti
APPELLATA OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Palmi n.819/2017 del 24.9.2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva davanti al Tribunale di Palmi opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.51/2013 con cui la società gli ingiungeva il pagamento della Controparte_1 somma di euro 9.593,40 risultante dalla fattura n.33/2012 , del 21.9.2012 , non saldata, emessa per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in un immobile, sito in Viale Bruzio di Cittanova. Eccepiva la propria carenza di legittimazione in quanto committente dei lavori era la moglie , legale rappresentate dei figli minori e , CP_2 Persona_1 Per_2 proprietari dell'immobile.
la somma di euro 8.080,39. Parte_1
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e proponeva domanda riconvenzionale volta al risarcimento del danno conseguente all'inesatto adempimento della società opposta dovuto anche ad infiltrazioni d'acqua provenienti da un terrazzo. La contestava tutto il contenuto dell'atto di opposizione con particolare Controparte_1 riferimento all'eccepita carenza di legittimazione passiva avendo sempre intrattenuto il rapporto oggetto di causa con il per come risultava dall'intestazione del Pt_1 promemoria e degli acconti;
alla contestata genericità dei lavori elencati nella fattura;
alla rilevata non dovutezza degli euro 5.000,00 richiesti per fornitura e messa in opera degli infissi esterni, smentita dalle ricevute di pagamento esibite. Ancora, prive di fondamento erano le restanti contestazioni relative al massetto del marciapiede, alle piastrelle del cortile, alla scossalina, alle infiltrazioni d'acqua per lavoro non a regola d'arte etc. Non ammessa la prova orale richiesta dall'opponente , ammessa ed espletata CTU il giudizio si concludeva con la sentenza n. 819/2017 con cui il Tribunale revocava il D.I. e condannava al pagamento alla della somma di euro Parte_1 CP_1
8.264,31oltre interessi legali dal dovuto al SF;
condannava la al CP_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno che quantificava in euro 9.650,00 oltre rivalutazione ed interessi legali;
compensava le spese di lite ponendo le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte ed in parti uguali.
, con atto di citazione notificato il 23.3.2018, impugna la decisione e Parte_1 rileva : 1)Il decreto ingiuntivo doveva essere revocato ma il giudicante avrebbe dovuto dichiarare che nessun credito vantava la atteso che CP_1 Controparte_3 le opere oggetto d'appalto ammontavano ad euro 43.844,06 e tale costo veniva tenuto in considerazione dal c.t.u. perché non contestato.
Considerato che
euro 42.090,90 erano stati versati, a credito dell'opposta rimangono euro 1.753,16. Tuttavia la sentenza riconosce che l'opposta non ha eseguito lavori per euro 10.946,89 mentre avrebbe eseguito opere non contemplate nel computo metrico per euro 9.617,80, quindi con un credito a favore dell'opponente di euro 1.329,09. Facendo la sottrazione tra la somma a credito della società opposta e quella a credito della parte opponente consegue un credito residuo di parte opposta di euro 424,07. Considerato, poi, che per come esposto in sentenza il costo complessivamente derivato all'opponente per inesatto adempimento dell'opposta è di euro 9.650,00, permane un credito in capo all'opponente dato dalla differenza di quest'ultimo importo e quello sopra detto di euro 424,07 con risultato finale di euro 9.225,93 dovuta da a CP_1
da cui vanno detratti euro 1.543,00 corrisposti dalla società a Parte_1 seguito della pubblicazione della sentenza gravata. L'errore di calcolo in cui è incorso il giudicante consiste nell'avere aggiunto per due volte il costo di euro 9.617,80 per lavori non previsti di modo che la somma a credito di ( euro 1.329,00) viene sottratta di nuovo all'importo di euro 9.617,00 che, Pt_1 però, era già stato correttamente sottratto dal costo delle opere non eseguite con saldo positivo per l'appellante. La sentenza va riformata con declaratoria che la è tenuta al pagamento a CP_1
dell'importo complessivo di euro 9.225,23. Parte_1
2) Nella sentenza si legge che la parte opponente non ha dato prova documentale del pagamento di ulteriori somme e che non può essere provato con testimoni l'adempimento salvo che ricorrano particolari circostanze, come parentela, amicizia o la natura formale del rapporto, che facciano apparire inesigibile la prova documentale. Circostanze, queste , non rinvenibili nella fattispecie in esame secondo il giudicante. Nel caso di specie l'adempimento a cui si ha riguardo si riferisce all'importo di euro 5.000,00 per cui indipendentemente dalla natura formale dei rapporti tra le parti la prova per testi poteva essere ammessa. Da ciò , la sentenza non tiene conto che non poteva attribuirsi valore probatorio alle
“ricevute” depositate dalla controparte trattandosi di copie recanti scritture diverse e temporalmente sovrapponibili il cui contenuto non può vincolare l'appellante perché si sconosce a chi siano state rilasciate e per quale ragione. Parte opposta , a fronte delle contestazioni dell'opponente, avrebbe dovuto dimostrare che l'importo delle ricevute era stato da essa corrisposto per gli infissi e quale fosse l'accodo tra le parti. Pertanto, in mancanza di prova contraria, l'opposta avrebbe dovuto esperire azione di ingiustificato arricchimento in altra sede e non inserire nella fattura per cui è stata emesso il D.I. la voce “ fornitura e posa in opera di infissi esterni”. Trattasi di credito non certo, non liquido e non esigibile per cui la cifra va dedotta dall'importo dei lavori eseguiti che dunque non ammontano ad euro 9.617,80 ma ad euro 4.617,80. La sentenza va riformata con declaratoria che la somma dovuta da Parte_1
a per lavori fuori contratto è pari ad euro 4.617,80 da dedursi dal costo delle CP_1 opere non eseguite da pari ad euro 10.946,89. CP_1
3) Durante le operazioni peritali il c.t.p. aveva esposto le ragioni tecniche comportanti il danno richiesto in riconvenzionale , pari ad euro 19.489,99 . Il consulente non ne teneva conto nella prima stesura salvo, poi, nelle successive integrazioni riconoscere prima danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante il terrazzo per euro 7.500.00 e, poi, per altri euro 2.150,00 . Il giudicante recepiva totalmente le conclusioni del c.t.u. e ciò determina il vizio di motivazione della sentenza su tale punto non essendo sufficiente il semplice richiamo a tali conclusioni Specificatamente le contestazioni mosse al consulente riguardavano il costo complessivo per l'eliminazione delle infiltrazioni valutato in euro 7.500,00 stante il fenomeno di condensa che, però, non è imputabile al ma alla cattiva Pt_1 esecuzione delle opere da parte della società appellata;
il ctp chiariva come il costo di tali opere sia variato in peius per il decorso del tempo e richiama il prezziario regionale che lo individuava in euro 11.102,78. Il ctu liquida la questione affermando che la
“scelta del metodo rientra nella sfera di competenza di chi opera il computo “. La sentenza non contiene alcuna motivazione in merito alla “ scelta “ del ctu;
sul punto C2 delle osservazioni del ctp il costo previsto viene espunto dal ctu sul presupposto che si trattava di opera eseguita successivamente da altra ditta ma qui sia il tecnico che il giudicante omettono di considerare che l'esborso per un intervento riparatorio ( euro 1.110,70) grava su chi lo ha reso necessario non eseguendo l'opera a regola d'arte; per quanto riguarda il lavoro d'isolamento del terrazzo il ctu risolve la questione ritenendo che sia un optional non concordato tra le parti . Qui non si vede come un'impermeabilizzazione conseguente alla eliminazione delle infiltrazioni dovute a difetto di costruzione possa rappresentare un costo non risarcibile nella misura indicata da ctp pari ad euro 1,697,20. Basta confrontare gli elaborati del ctu e le osservazioni del ctp per ricavare che la sentenza va riformata con la condanna di al pagamento a titolo di risarcimento CP_1 del danno di euro 19.489,99 o nella misura, maggiore o minore, da accertare mediante rinnovazione della CTU, ma comunque non inferiore ad euro 9.225,23. Conclude chiedendo di dichiarare inesistente il debito di nei Parte_1 confronti di per l'ammontare di euro 9.593,40 il cui pagamento era stato CP_1 intimato con la notifica del D.I. opposto;
di dichiarare non dovuta da Pt_1
la somma di euro 5.000,00 per la fornitura e messa in opera degli infissi
[...] esterni;
di condannare la società appellata al risarcimento del danno ovvero al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 19.489,99 o della diversa, maggiore o minore, ma comunque non inferiore ad euro 9.225,23 da cui va dedotto l'importo di euro 1.543,00 già corrisposto;
in subordine condannare l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante in misura di euro 9.225,23, da cui va dedotto l'importo corrisposto di euro 1.543,00; di disporre in via istruttoria la rinnovazione della CTU .
La nella comparsa di costituzione e risposta deduce che nell'infondato Controparte_1 atto d'appello l'appellante fa riferimento ad un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il primo giudice. Leggendo la sentenza non v'è chi non veda come sia precisa e logica nello statuire le somme dovute partendo da un dato di fatto inconfutabile circa l'assenza di prova documentale sul pagamento di ulteriori somme. L'unica certezza è data dall'ammontare complessivo della ristrutturazione pari ad euro 51.684,30 , matematicamente ricavata dalla somma di euro 40.090,90 percepita dalla società appellata a cui va aggiunto l'importo di euro 9.593,40 richiesto con il decreto ingiuntivo n. 51/2013. Corretto è il percorso logico giuridico seguito dal giudicante nel non ammettere la prova testimoniale circa l'adempimento in base al disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c. Altresì corretta è sul valore da attribuire alle ricevute di pagamento dell'1.6.2010 e del 25.6.2010 con le quali si prova il pagamento degli infissi esterni da parte della CP_1 per un ammontare di euro 5.000,00. Partendo da tali circostanze e dal disaccordo tra le parti in merito alla mancata esecuzione di alcuni lavori previsti nel computo metrico e la realizzazione di altri ulteriori e diversi veniva disposta CTU. Il CTU conclude stabilendo la non esecuzione di lavori preventivati per euro 10.946,89 e lavori ulteriori, estranei al computo metrico , per euro 9.617,80. Sottraendo le due cifre si ottiene un risultato a favore dell'appellante di euro 1.329,99; tuttavia il predetto credito va sottratto all'importo ingiunto di euro 9.593,40, somma data per certa perché non confutata. Si giunge così alla revoca del decreto ingiuntivo n.51/13 e con la rideterminazione dell'importo di euro 8.264,31 che deve corrispondere a . Pt_1 CP_1
Inoltre il CTU rilevava la non esecuzione a regola d'arte della sigillatura degli infissi e della pendenza della pavimentazione del terrazzo con conseguenti infiltrazioni nell'alloggio sottostante e danni stimati in euro 7.500,00 per il ripristino delle pendenze ed euro 2.150,00 per il ripristino delle superfici interne dell'alloggio. Come già espresso nelle controdeduzioni alla CTU la si offriva di realizzare CP_1 gratuitamente il muretto in corrispondenza della mantovana del sottotetto per far defluire le acque pluvie verso la grondaia impedendo così alle stese di infiltrarsi nel giunto tra i due corpi di fabbrica, ma il rifiutava. Pt_1
Il conclusione le risultanze processuali sono quelle contenute in sentenza per cui, operata la compensazione tra le somme rispettivamente a credito e a debito, le parti si accordavano e la versava al la somma di euro 1.543,00. CP_1 Pt_1
Per quanto detto la vicenda appare chiara e definita per cui privi di fondamento risultano i motivi dedotti dall'appellante. Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, infondato l'appello; in subordine che l'eventuale condanna al risarcimento del danno sia limitata al minimo. Il tutto con la vittoria delle spese di secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rigettata con ordinanza del 13.2.2020 la richiesta di rinnovazione della CTU, la causa subiva più rinvii. Da ultimo, fissata con decreto l'udienza dell'11.9.2023 , da tenersi a norma dell'art.127 ter c.p.c. , le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per cui, con ordinanza del 4.10.2023 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. Non risultano depositate comparse conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) con il primo ed il secondo motivo di gravame sostiene che la sua Parte_1 condanna al pagamento alla della somma di euro 8.264,31 per i lavori Controparte_1 di ristrutturazione è frutto di due errori commessi dal giudice di primo grado. Afferma che il primo errore è di calcolo e testualmente “consistente nell'avere aggiunto per ben due volte il costo di euro 9.617,80, per lavori non previsti nel computo metrico, di modo che la somma di euro 1.329,00 a credito dell'appellante viene Pa sottratta di nuovo all'importo di euro 9.617,00 che però era stata correttamente sottratta dal costo delle opere non eseguite con saldo positivo per il “ Il Pt_1 secondo consistente nel riconoscimento alla società appellata di euro 5.000,00 per l'acquisto degli infissi esterni dovuto nella mancata ammissione della prova testimoniale e nel riconoscere valore di prova alle ricevute esibite dall'appellata con la conseguenza che non sussiste alcun debito del verso Pt_1 Controparte_1
I due rilievi attengono quindi all'accertamento dell'inesistenza di un debito per le opere di ristrutturazione , quantificato nel D.I opposto in euro 9.593,40, sono tra di loro correlati e per tale ragione si trattano assieme partendo dal quelli che sono dati certi della vertenza perché non contestati, o riconosciuti dalle parti o, ancora, accertati in primo grado attraverso l'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il primo dato certo perché non contestato è l'importo delle opere da realizzare per la ristrutturazione , quantificato nel computo metrico in euro 43.844,06. Il secondo dato certo sono gli euro 42.090,90 che nella fattura n.33/2012, posta a base del D.I. opposto , la riconosce di avere ricevuto in acconto dal Controparte_1
Cannone.
non fornisce prova dell'esborso di ulteriori somme rispetto agli Parte_1 euro 42.090,90 riconosciuti dalla Specificatamente non prova l'esborso Controparte_1 in contanti degli euro 10.000,00 richiamati nell'atto d'opposizione, così come non prova di avere corrisposto alla ditta Fusaro, fornitrice degli infissi esterni, euro 2.200 in base ad un accordo fuori capitolato con la Di conseguenza , stante CP_1
l'inammissibilità della prova orale richiesta dall'opponente ai sensi del combinato disposto degli art.2726 e 2721 c.c., nonché l'ammissione dell'appellante che i nuovi infissi non erano stati installati a regola d'arte, deve ritenersi provato l'acquisto da parte della , documentato da un prima ricevuta per euro mille e dalla seconda CP_1 per euro 4.000,00 . Le opere eseguite in meno rispetto a quelle concordate e calcolate nel computo metrico e quelle eseguite fuori capitolato , oggetto di contestazione tra le parti sin dalle prime rispettive difese , sono accertate dal CTU, ing. , al quale il Persona_3 primo giudice poneva, anche al fine dell'accertamento di danni all'immobile lamentati da in riconvenzionale , i seguenti quesiti :” A) Verificare se siano Parte_1 stati realizzati dalla società opposta tutti i lavori previsti nel computo metrico prodotto in atti, determinando in caso affermativo (rectius negativo) il costo dei lavori non realizzati;
B) Verificare se la società convenuta opposta abbia realizzato lavori “extra capitolato” ulteriori rispetto al computo metrico, determinando in caso affermativo il costo dei lavori medesimi;
C) Verificare la sussistenza dei danni descritti dall'opponente; D) In caso di sussistenza di danni acquisire elementi utili a verificare l'osservanza o meno da parte della società opposta nell'esecuzione dei lavori per cui è causa delle leges artis;
E) Verificare il nesso di causalità tra gli eventuali danni e l'eventuale inosservanza delle leges artis da parte della società opposta”. Nella relazione datata 5.7.2014 e nelle integrazioni datate 6.11.2015 e 2.5.2016 il CTU elenca punto per punto i lavori previsti nel computo metrico e non eseguiti dalla
[...] quantificandoli in complessivi euro 10.946,89 ; accerta punto per punto CP_1
l'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli indicati nel computo metrico per complessivi euro 9.617,80 . Le relazioni sono tecnicamente precise per cui non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente disponendo nuovi accertamenti peritali. Sulla base di tutti i suddetti dati il calcolo è il seguente : valore opere da computo metrico € 43.844,06 - valore opere da computo metrico non eseguite € 10.946,89 =
€ 32.871,17 + valore opere extra computo metrico € 9.617,80 =
€ 42.514.97 + costo infissi esterni € 5.000,00 =
€ 47.514,00 - acconti riconosciuti da € 42.090,90 = CP_1
€ 5.424,07 ancora dovuti
Pertanto la sentenza va riformata con la condanna di al pagamento, Parte_1 in favore della della somma di euro 5.424,07 a titolo di compenso per Controparte_1 le opere di ristrutturazione oggetto di giudizio, oltre interessi legali dalla domanda al SF .
B) Con il terzo motivo di gravame chiede la riforma della Parte_1 decisione nel punto in cui quantifica in euro 9.650,00 il danno per opere eseguite non a regola d'arte e da infiltrazioni e condensa nell'appartamento, mentre avrebbe dovuto essere quantificato in euro 19.489,99 , ovvero nella diversa somma da accertarsi ma comunque non inferiore ad euro 9.225,23 da cui va dedotto l'importo di euro 1.543,00 già corrisposto dall'appellata. Rileva l'inattendibilità della CTU e l'immotivato recepimento della stessa da parte del Tribunale posto che è sufficiente raffrontare i rilievi mossi dalla consulente di parte alla relazione per ricavare come il consulente d'ufficio evita di dare risposte o le dà in maniera insufficiente e non condivisibile. I rilievi sono infondati in quanto il CTU accerta i danni per le opere eseguite dall'appaltatore non a regola d'arte consistenti nella non corretta sigillatura dei telai dei nuovi infissi e nell'inidoneità delle pendenze della nuova pavimentazione del terrazzo a convogliare le acque piovane nelle grondaie. Stima il costo della riparazione in complessivi euro 7.500,00 a cui si aggiungono , per come precisato nell'integrazione datata 2.5.2016, euro 2.150,00 per la riparazioni delle superfici interne dell'appartamento necessarie per eliminare i danni conseguenti alle infiltrazioni d'acqua provenienti sia dalla cattiva sigillatura dei telai degli infissi già rilevata che dal giunto tecnico ivi esistente, con un danno complessivo di euro 9.650,00. Nell'integrazione finale alla consulenza , datata 2.5.2016 , il c.t.u., ing. alle Per_3 osservazioni della consulente di parte appellante, arch. , numerate Persona_4 come punti da C1 a C4, risponde che per le superfici da riparare elencate nella prima relazione di consulenza datata 5.7.2014 la stima era stata effettuata a corpo trattandosi di opere di costo limitato per le quali nei rapporti tra privati si fa frequentemente ricorso al cottimo sulla base dei prezzi praticati localmente;
che il maggior costo richiesto per la differenza di materiale ( lamiera preverniciata invece che rame ) per le scossaline delle falde e dei cornicioni l'opera era stata eseguita da altra ditta , estranea alla vertenza e accettata dal committente;
quanto al punto C3, già nella prima relazione erano state elencate le opere eseguite in più e quelle eseguite in meno dalla
, inclusa la sistemazione delle bocche di lupo sul viale Bruzio e si era espresso CP_1 anche sul compenso dovuto per il sottofondo e la pavimentazione del cortile interno dimezzando l'importo richiesto per le ragioni espresse a pagina 5 , nn 15 e 16, della citata originaria relazione che confermava rilevando che, comunque, non ricadono fra quelli occorrenti per il ripristino dei danni dovuti ad inosservanza delle leges artis per come richiestogli dal primo giudice;
quanto al punto C4 conferma che i degradi interni all'alloggio dovuti alle infiltrazioni d'acqua per le opere eseguite non a regola d'arte si era già espresso e le condense rilevate da ctp non dipendono da cattiva esecuzione dei lavori ma ai “ ponti termici “ determinati dalla condotta degli abitanti dell'alloggio e, inoltre, la coibentazione del solaio che secondo la ctp avrebbe dovuta essere messa in opera per evitare il fenomeno termico evidenziato non era stata prevista dalle parti. Infatti si tratta del cd. cappottino termico che si realizza con la posa di uno staro di 3 cm di poliuretano espanso non obbligatorio e che, quindi, avrebbe dovuto essere concordato tra le parti , cosa non risultante. La CTU è completa e risponde con rigore tecnico-scientifico ai quesiti posti dal Tribunale per cui non può che essere condivisa anche nelle conclusioni in relazione alle cause del danno e alla quantificazione dello stesso. Pertanto, su tale punto l'appello è infondato e va confermata la condanna della
[...]
al pagamento , in favore di , della somma di euro CP_1 Parte_1
9.650,00 per i danni all'appartamento dovuti a lavori eseguiti non a regola d'arte. Da detta somma di euro 9.650,00 va dedotto l'importo di euro 1.543,00 per come richiesto dall'appellante e, quindi, la va condannata al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva somma di euro 8.107,00 , oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al SF. Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite, tenuto conto che la domanda relativa all'insussistenza del credito esposto nel D.I. dalla è rigettata ma Controparte_1 ha comunque comportato la rideterminazione di quanto dovuto da Pt_1
alla rispetto a quanto statuito in primo grado, nonchè del
[...] Controparte_1 rigetto della domanda di riconoscimento di un maggior danno all'immobile per opere eseguite non a regola d'arte , danno che comunque esiste, si compensano interamente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 23.3.2018 nei confronti di
[...] [...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata condanna Parte_1 al pagamento , in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore , della somma di ltre interessi legali dalla domanda al SF, dovuta per la ristrutturazione dell'immobile per le ragioni di cui al punto
“A” della motivazione;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore , a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni all'immobile per opere ese d'arte , della somma di euro 8.107,00 ottenuta per differenza tra la somma di euro 9.650,00 dovuta e gli euro 1.543 già corrisposti , oltre interessi legali dalla domanda al SF;
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Reggio Calabria , 24/02/2025.
La Giud Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)