Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8716/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. RAO FABIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. GUERRIERO MARCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 14/01/2025, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Partinico (PA) in data 19/07/2019, trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 45, parte II , serie A , anno 2019.
Con ricorso depositato il 08/07/2024, ha chiesto Parte_1
dichiararsi la separazione personale da con l'autorizzazione a Controparte_1
vivere separatamente.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13/1/2025, si è costituita
richiedendo l'omologa della stessa alle condizioni in comparsa indicate in comparsa.
Successivamente, all'udienza del 14/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta - di seguito riportate - e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Specificatamente, i coniugi hanno concordato le seguenti condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione:
“1. Le parti si autorizzano ufficialmente a vivere separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, dalla data di sottoscrizione del presente atto e ciò senza darsi alcuna molestia e si impegnano a comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni, gli eventuali cambiamenti futuri della rispettiva residenza e/o domicilio.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
2. L'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Partinico (PA), Via dei Mulini n. 43, rimarrà assegnato al sig. . Parte_1
ASPETTI ECONOMICI DELLA SEPARAZIONE
3. Le parti concordano che non vi sarà alcun assegno di mantenimento separatorio, stante che entrambi i ricorrenti godono di piena salute, sono in forza lavoro e capaci di produrre reddito.
ALTRE PATTUIZIONI
4. Le odierne parti dichiarano che la sig.ra di comune accordo con il marito, ha Controparte_1 provveduto ad asportare dalla casa coniugale i seguenti beni mobili: letto matrimoniale e trittico, pensili con relativa base della lavanderia, mobilia del bagno, tre tavolini, una poltrona, due consolle costituenti il mobilio del salotto, il divano, un mobile porta TV, la credenza del soppalco, tutti i lampadari nonché tutta l'oggettistica ed il tendaggio della casa, il tappeto, il quadro e la specchiare costituenti arredi della stanza da letto matrimoniale.
5. Rimangono nella disponibilità e godimento del sig. la cucina, completa di ogni Pt_1 elettrodomestico, tavolo e sedie, una cantinetta vini, l'armadio della camera da letto, il materasso, uno specchio, tre televisori, ed ogni altro mobile e arredo presente nella sua residenza di Partinico.
6. Le spese legali della presente procedura sono compensate.
7. Con la sottoscrizione dell'accordo i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale, con ciò ritenendo transatte, compensate e definite pacificamente le reciproche pretese debitorie e creditorie, pure riguardo le spese straordinarie ed ordinarie sostenute fino ad oggi.
8. I separandi si concedono sin d'ora il nulla-osta al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità” (vedi comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/01/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e ben possono, dunque, essere recepite nell'emittenda sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Partinico (PA), in data 19/07/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 45, parte II, serie A, anno
2019).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.