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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis. 49 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GERARDO KATTY, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. GERARDO KATTY, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dep. 28/12/2024 le parti hanno precisato conclusioni congiunte per la definizione della causa di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo congiuntamente presentato, qui richiamate integralmente per relationem:
Il PM nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni di cui ricorso congiunto;
dato atto che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni per la regolamentazione del divorzio, come formulate nel ricorso congiunto;
osservato che non vi sono figli minori o maggiorenni non indipendenti;
rilevato che i coniugi non hanno formulato domande per il proprio mantenimento;
dato atto che, nel merito, le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
preso atto degli ulteriori e diversi accordi ed obblighi assunti dalle parti in materia immobiliare, che rappresentano espressione della loro libertà
negoziale, e considerata l'opportunità di assecondare l'assetto patrimoniale concordato fra le parti;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art.
pagina 2 di 4 i) la separazione è stata omologata in data 26/06/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva;
ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a NOGARA (VR), il 14/01/1978, CF. Parte_1
e , n. a LEGNAGO (VR), il C.F._1 Controparte_1
24/02/1974, CF. , celebrato il 20/06/1998 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALEONE (VR)
(Verona) al Num.
9 - PARTEII – SERIE A - ANNO 1998;
2) omologa le condizioni di divorzio come indicate nel ricorso introduttivo congiunto, qui richiamato per relationem;
3) prende atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai coniugi;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di CASALEONE (VR).
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis. 49 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GERARDO KATTY, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. GERARDO KATTY, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dep. 28/12/2024 le parti hanno precisato conclusioni congiunte per la definizione della causa di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo congiuntamente presentato, qui richiamate integralmente per relationem:
Il PM nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni di cui ricorso congiunto;
dato atto che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni per la regolamentazione del divorzio, come formulate nel ricorso congiunto;
osservato che non vi sono figli minori o maggiorenni non indipendenti;
rilevato che i coniugi non hanno formulato domande per il proprio mantenimento;
dato atto che, nel merito, le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
preso atto degli ulteriori e diversi accordi ed obblighi assunti dalle parti in materia immobiliare, che rappresentano espressione della loro libertà
negoziale, e considerata l'opportunità di assecondare l'assetto patrimoniale concordato fra le parti;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art.
pagina 2 di 4 i) la separazione è stata omologata in data 26/06/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva;
ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a NOGARA (VR), il 14/01/1978, CF. Parte_1
e , n. a LEGNAGO (VR), il C.F._1 Controparte_1
24/02/1974, CF. , celebrato il 20/06/1998 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALEONE (VR)
(Verona) al Num.
9 - PARTEII – SERIE A - ANNO 1998;
2) omologa le condizioni di divorzio come indicate nel ricorso introduttivo congiunto, qui richiamato per relationem;
3) prende atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai coniugi;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di CASALEONE (VR).
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa: