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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di VA, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Alina Rossato Presidente
dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott. ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 6121/2021 R.G. promossa da
, con l'avv. CELON CHIARA, come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro
; Controparte_1
- resistente TU-
e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
VA.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni parte ricorrente:
“In via principale 2
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito della separazione al marito ex art. 151 c.c, per i motivi in atti;
CP_1
2. porre a carico del signor l'assegno di mantenimento a favore della CP_1
signora quantificato nella somma di euro 300,00 mensili a far data Parte_1
dall'emissione dei provvedimenti provvisori del 6.5.2022 sino alla conclusione del
pignoramento della pensione del convenuto con riferimento all'esecuzione n. 262/2022,
CP_ con richiesta che tale somma sia trattenuta direttamente dall' dalla pensione del
convenuto e versata sul conto corrente della ricorrente al 5 di ogni mese per le
motivazioni già dedotte alla scorsa udienza, ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c, il tutto con
rivalutazione annuale Istat e richiesta rivolta all'ente di provvedere in tal senso. In ogni
caso
1. Dichiarare la contumacia del signor . Controparte_1
2. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
3. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di
legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..”
Conclusioni pubblico ministero:
“Il Pubblico Ministero, visti gli atti, dichiara di intervenire, riservandosi le
conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 07/10/2021, chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito a carico al resistente, ; Controparte_1
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- allegava che, le parti avevano contratto matrimonio concordatario a VA (PD), in data 07/08/1967, in regime di comunione dei beni, e trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune, al n. 931, parte II, serie A, anno 1967;
- riferiva che, dall'unione coniugale erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non residenti, da tempo, nella casa coniugale;
- rappresentava che, nel tempo, il coniuge aveva manifestato disaffezione e distacco nei confronti della stessa iniziando a porre in essere condotte violente e aggressive, sfociate in episodi di aggressività, violenza personale e domestica nei suoi confronti al punto da indurla ad andare a vivere in un appartamento situato ad Albignasego, vicino ad uno dei figli, stante le proprie precarie condizioni di salute;
- riferiva che durante la vita coniugale si era dedicata alla crescita ed alla cura della prole oltre che alle necessità della famiglia e precisava di percepire una pensione minima di circa € 400,00 mensili, nonché di essere gravata da un canone di affitto pari ad € 580,00,
e che riusciva a sopravvivere grazie all'aiuto di uno dei figli (cfr. verbale di udienza di comparizione delle parti del 06.05.2022);
- rappresentava che il resistente era pensionato e percepiva la somma mensile di circa €
1.500,00 per 13 mensilità, pari ad un reddito annuo di circa € 19.500, ed era proprietario della casa coniugale;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito della separazione al marito ex art. 151 c.c, per i motivi di cui CP_1
in narrativa;
2. porre in capo al signor l'obbligo di corrispondere alla signora , a CP_1 Pt_1
titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c, la somma di euro 600,00 mensili, da
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versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal primo anno successivo alla
comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Riservata al prosieguo del giudizio la formulazione di ogni mezzo istruttorio anche in
considerazione delle altrui difese”
- il resistente, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio;
- con provvedimento del 06.05.2022, l'allora Presidente delegato, autorizzava i coniugi a vivere separati;
poneva a carico del resistente il pagamento, a titolo di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, della somma mensile di € 500,00, oltre
CP_ rivalutazione ISTAT, ed ordinava all' di versare direttamente alla la somma Pt_1
stabilita a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
- in data 17.08.2022, il resistente, senza costituirsi nel presente giudizio, inoltrava, a mezzo raccomandata, al Tribunale di VA, una missiva ove riferiva di essere gravato da una trattenuta alla pensione nella misura di 1/5 (procedimento Sezione Civile –
Esecuzioni Mobiliari, n. 262/2022 R.G.) e chiedeva la modifica dei provvedimenti adottati;
- con note scritte, depositate in data 06.10.2022, parte ricorrente, preso atto della situazione contingente del resistente, chiedeva, in riforma dei provvedimenti resi con l'ordinanza del 06.05.2022, che venisse disposta la riduzione del contributo al mantenimento del coniuge da € 500,00 ad € 300,00 a far data dall'ordinanza del
06.05.2022 sino alla conclusione delle trattenute di cui al pignoramento mobiliare n.
CP_ procedimento 262/2022 R.G., mantenendo la modalità di erogazione diretta dell' in
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favore della stessa, con ripristino dell'importo ad € 500,00 al temine di detta trattenuta sulla pensione erogata;
- con provvedimento del 24.08.2023 l'allora giudice relatore disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento fissato in favore della come richiesto da Pt_1
quest'ultima ovvero riducendolo ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, tale emolumento a far data dall'emissione dell'ordinanza del 06.05.2022 e fino alla conclusione del pignoramento della pensione del resistente e confermava il versamento
CP_ diretto da parte dell' alla ricorrente;
- successivamente la causa veniva assegnata all'attuale giudice relatore che fissava udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2024;
- all'udienza del 29.05.2024, parte ricorrente, a mezzo di note scritte autorizzate,
precisava le conclusioni indicate in epigrafe ed il giudice relatore, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
Preliminarmente va rilevato che nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si è costituita in giudizio e va, quindi, dichiarata la contumacia di quest'ultimo. Ciò posto si procede all'esame delle domande svolte.
1. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale fra i coniugi, ricorrendo i presupposti di legge di cui all'art. 151 c.c., ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
il fallimento del tentativo di conciliazione e la mancata riconciliazione, va accolta.
* * *
2. Sulla domanda di addebito.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito.
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A fondamento di tale domanda ha dedotto che il coniuge avrebbe posto in essere, nel corso della vita coniugale, condotte aggressive e di violenza domestica nei suoi confronti . In merito ha allegato una denuncia datata 24.11.2020, ove riferiva che le parti, di fatto, erano separate in casa da 7/8 anni, che da 12 anni dormivano in camere separate e vivevano nella stessa abitazione ma individualmente in quanto da tempo era cessato l'affectio coniugalis ed allegava di aver subito nel corso degli anni episodi di violenza fisica e psichica (cfr. denuncia carabinieri del 24.11.2020, deposito del
07.10.2021, ricorso introduttivo).
Va in proposito osservato che le allegazioni presenti sia nell'atto introduttivo che nel documento sopra citato appaiono generiche non essendo descritta, in maniera dettagliata, neppure sotto forma di mera allegazione, la tipologia e la natura delle condotte asseritamente subite dalla ricorrente.
Va, infatti, ricordato che, ai fini dell'addebitabilità della separazione all'altro coniuge, il coniuge richiedente deve provare, da un lato, che sono state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali, e, dall'altro, che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis (doppio onere probatorio). Infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di un coniuge, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità
dell'ulteriore convivenza.
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Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai già menzionati doveri, tenuto da uno dei coniugi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza va pronunciata la separazione senza addebito.
Tra le pronunce recenti in materia si ricorda Cassazione Civile, sez. I, n. 40795 del
20/12/2021: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la
irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno
o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i
comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore
convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al
fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente
viene pronunciata la separazione senza addebito” ed ancora Cassazione Civile, n.
16691/2020: “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere
di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal
matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza”, (in senso conforme cfr. Tribunale Cuneo, Sez. I, n. 596
del 15/07/2021).
Alla luce, quindi, di tali principi e delle considerazioni sopra svolte, la domanda esaminata non merita accoglimento per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente con conseguente rigetto della richiesta di addebito della separazione al resistente .
* * *
3. Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
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In ordine alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento del coniuge, si deve preliminarmente procedere all'esame della situazione economica e reddituale delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato di non aver mai svolto attività lavorativa, ma di essersi occupata in via prevalente della cura e dell'accudimento della prole nonchè dei bisogni del nucleo familiare. Inoltre, in sede di udienza di comparizione delle parti del
06.05.2022 (cfr. verbale di udienza del 06.05.2022) ha riferito di percepire una pensione di circa €400,00 mensili e di essere gravata da un canone di locazione mensile pari ad €
580,00, per la corresponsione del quale è aiutata dal figlio.
Parte resistente risulta intestatario della casa coniugale (cfr. doc. 3 visura catastale ricorso introduttivo) e percettore di una pensione netta pari ad € 1.446,54 (cfr. allegato depositato da in data 17.08.2022 a mezzo raccomandata). CP_1
Va, quindi, osservato che non risulta depositata documentazione reddituale aggiornata delle parti, pertanto, considerata la durata del matrimonio, la circostanza che la ricorrente ha sempre svolto l'attività di casalinga e che attualmente ha 83 anni, per cui si presume non avere più capacità lavorativa, appare congruo confermare anche in questa sede la somma già posta provvisoriamente a carico del resistente TU .
Tuttavia, non avendo le parti allegato documentazione attestante l'esito della procedura esecutiva che ha comportato il pignoramento nella misura di 1/5 della pensione del resistente (procedimento Sezione Civile – Esecuzioni Mobiliari, n. 262/2022 R.G.), non potendosi prevedere una variazione del contributo pro futuro, peraltro con una tempistica indeterminata, va confermato l'onere di mantenimento a carico del resistente ed in favore della ricorrente di € 300 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con
CP_ conferma dell'ordine di versamento diretto da parte dell' alla ricorrente a far data
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dall'emissione dell'ordinanza del 06.05.2022 . Si conferma, invece, la maggiore somma di € 500 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a far data dalla domanda giudiziale fino all'emissione dell'ordinanza del 06.05.2022 . Resta inteso che, in caso di modifica delle condizioni reddituali del resistente (cessazione del pignoramento), la ricorrente possa richiedere al Tribunale l'aumento dell'assegno alla stessa destinato .
* * *
4. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, visto la natura e l'esito della contesa, avuto riguardo alla contumacia del resistente, nulla va disposto in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di VA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio a VA (PD) in data 07/10/1967 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di VA, al n. 931, parte II,
serie A, anno 1967);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VA di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile;
5. pone a carico del resistente il pagamento mensile alla ricorrente della somma di €
300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT a far data dall'emissione dell'ordinanza del 06.05.2022, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
6. conferma l'onere di pagamento mensile a carico del resistente ed in favore della ricorrente della somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a far data dalla domanda giudiziale e fino all'emissione dell'ordinanza del 06.05.2022 .
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6. ordina all' , Direzione Provinciale di VA, od eventuale altra direzione CP_2
competente, di versare direttamente a la somma di cui al punto 5. Parte_1
7. rigetta le ulteriori domande svolte;
8. nulla sulle spese di lite.
VA, così deciso nella camera di consiglio del 03.12.24
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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