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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MICHELA FENUCCI -Presidente dott.ssa ILARIA PALMERI -Giudice dott.ssa CLAUDIA VENTURINI -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado su indicata, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) il 06.03.1954, rapp.to e difeso dall' Avv. Gianluca Nicotra (cf.
) e dall'Avv. Paola Pasquini (cf. C.F._2 C.F._3
del Foro di Pavia, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Voghera
(PV), Via Cavour n. 21, è elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE- contro
(c.f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._4
il 29.12.1986, contumace;
-INTERDICENDA-
********
Oggetto: INTERDIZIONE
Concisa esposizione dei fatti e ragioni di diritto:
- letto il ricorso in epigrafe, gli atti ed i verbali di causa;
- dato atto che è intervenuto il ricorso è stato “vistato” dal PM-Sede in data
13.9.2024; - dato altresì atto che, con note autorizzate depositate il 12.3.2025, parte ricorrente ha rinunciato ai termini per note conclusionali;
- preso atto che il ricorrente, premesso che la figlia si trova in uno stato di infermità permanente con alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive
-in quanto "sin dalla nascita, a causa di complicanze legate alla di lei prematurità, presenta una quadro clinico di oligofrenia, ritardo psicomotorio, cerebropatia epilettica», come da documentazione medica allegata-, ha chiesto di essere nominato suo tutore;
- rilevato, in particolare, che il Tribunale di Pavia, nella procedura RG. n.
53/05 avviata da entrambi genitori della beneficianda, con decreto del
14.05.2005 nominava la IG.ra , madre dell'interdicenda, Persona_1
quale amministratore di sostegno della medesima;
tuttavia, secondo l'odierno ricorrente la misura di protezione ad oggi in atto non assicurerebbe una idonea e piena tutela per la beneficiaria, in ragione della potenzialità autolesiva dell'incapace, oltre che in ragione del peggioramento delle di lei condizioni fisico – psichiche, documentate dai referti datati 10.02.2023 (doc.11) 30.05.2024 (doc.12) redatti dalla
Dott.ssa Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Persona_2
Neuropsicologia dell'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, oltre che dai referti datati 08.02.2023 (doc.13) 03.06.2024 (doc.14) del Dott.
, Medico Responsabile del Reparto di Neurologia Controparte_2
dell'Istituto Clinico Beato Matteo;
- rammentato che all'udienza el 21.11.2024, tenutasi da remoto, mediante applicazione “Teams”, il giudice istruttore tentava l'esame dell'interdicenda, e che l'odierno ricorrente, nell'ambito delle memorie difensive sopra citate, rinunciava all'espletamento dell'esame in presenza;
- osservato che dalla documentazione medica allegata al ricorso risulta evidente come l'interdicenda necessiti di assistenza continua, non essendo pag. 2/4 in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nè di provvedere in alcun modo ai suoi interessi con autonomia;
- considerato che, risultando del tutto evidente la gravità e l'irreversibilità della condizione in cui la stessa versa, per come riscontrato anche nel corso dell'esame tenuto dal giudice relatore, e che simile quadro clinico implica l'assoluta incapacità di autodeterminarsi, appare superfluo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio;
- ritenuto, dunque, che allo stato risulti insufficiente all'adeguata protezione del soggetto interessato la misura più gradata e flessibile dell'amministrazione di sostegno, sussistendo per contro le condizioni di cui all'art. 414 c.c. per procedere con lo strumento dell'interdizione, alle condizioni di legge;
- ritenuto, inoltre, che alla luce dell'art. 419 u.co. c.c. debba procedersi alla nomina di un tutore provvisorio, in modo tale da garantire sin da subito e nel tempo necessario per l'apertura di un procedimento di tutela la protezione dell'interdicenda;
- considerato che il tutore provvisorio debba individuarsi nel padre odierno ricorrente nonché in tal senso istante, non essendo invero venuti in rilievo elementi a ciò ostativi (ed essendo state versate in atti le dichiarazioni di non opposizione della madre della tutelanda, già suo ADS, e degli altri suoi prossimi congiunti);
- considerato che vanno anche disposte l'annotazione e la comunicazione di cui all'art. 423 c.c.;
- rilevato, infine, che ricorrono giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, in considerazione della natura del presente giudizio;
PQM
pag. 3/4 Il Tribunale di Pavia, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione promossa in favore di
(c.f. ), nata a Controparte_1 C.F._4
NI (PV) il 29.12.1986:
1. dichiara l'interdizione di (c.f. Controparte_1
), nata a [...] il [...]; C.F._4
2. - nomina (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...], tutore provvisorio dell'interdetta, onerandolo di chiedere l'apertura della procedura tutela presso la Cancelleria del Giudice Tutelare di Codesto
Tribunale;
3. - dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata a cura del Cancelliere nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile di NI (PV) per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4. Dichiara compensate le spese del procedimento.
Dichiara l'esecutività della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini
Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MICHELA FENUCCI -Presidente dott.ssa ILARIA PALMERI -Giudice dott.ssa CLAUDIA VENTURINI -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado su indicata, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) il 06.03.1954, rapp.to e difeso dall' Avv. Gianluca Nicotra (cf.
) e dall'Avv. Paola Pasquini (cf. C.F._2 C.F._3
del Foro di Pavia, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Voghera
(PV), Via Cavour n. 21, è elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE- contro
(c.f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._4
il 29.12.1986, contumace;
-INTERDICENDA-
********
Oggetto: INTERDIZIONE
Concisa esposizione dei fatti e ragioni di diritto:
- letto il ricorso in epigrafe, gli atti ed i verbali di causa;
- dato atto che è intervenuto il ricorso è stato “vistato” dal PM-Sede in data
13.9.2024; - dato altresì atto che, con note autorizzate depositate il 12.3.2025, parte ricorrente ha rinunciato ai termini per note conclusionali;
- preso atto che il ricorrente, premesso che la figlia si trova in uno stato di infermità permanente con alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive
-in quanto "sin dalla nascita, a causa di complicanze legate alla di lei prematurità, presenta una quadro clinico di oligofrenia, ritardo psicomotorio, cerebropatia epilettica», come da documentazione medica allegata-, ha chiesto di essere nominato suo tutore;
- rilevato, in particolare, che il Tribunale di Pavia, nella procedura RG. n.
53/05 avviata da entrambi genitori della beneficianda, con decreto del
14.05.2005 nominava la IG.ra , madre dell'interdicenda, Persona_1
quale amministratore di sostegno della medesima;
tuttavia, secondo l'odierno ricorrente la misura di protezione ad oggi in atto non assicurerebbe una idonea e piena tutela per la beneficiaria, in ragione della potenzialità autolesiva dell'incapace, oltre che in ragione del peggioramento delle di lei condizioni fisico – psichiche, documentate dai referti datati 10.02.2023 (doc.11) 30.05.2024 (doc.12) redatti dalla
Dott.ssa Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Persona_2
Neuropsicologia dell'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, oltre che dai referti datati 08.02.2023 (doc.13) 03.06.2024 (doc.14) del Dott.
, Medico Responsabile del Reparto di Neurologia Controparte_2
dell'Istituto Clinico Beato Matteo;
- rammentato che all'udienza el 21.11.2024, tenutasi da remoto, mediante applicazione “Teams”, il giudice istruttore tentava l'esame dell'interdicenda, e che l'odierno ricorrente, nell'ambito delle memorie difensive sopra citate, rinunciava all'espletamento dell'esame in presenza;
- osservato che dalla documentazione medica allegata al ricorso risulta evidente come l'interdicenda necessiti di assistenza continua, non essendo pag. 2/4 in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nè di provvedere in alcun modo ai suoi interessi con autonomia;
- considerato che, risultando del tutto evidente la gravità e l'irreversibilità della condizione in cui la stessa versa, per come riscontrato anche nel corso dell'esame tenuto dal giudice relatore, e che simile quadro clinico implica l'assoluta incapacità di autodeterminarsi, appare superfluo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio;
- ritenuto, dunque, che allo stato risulti insufficiente all'adeguata protezione del soggetto interessato la misura più gradata e flessibile dell'amministrazione di sostegno, sussistendo per contro le condizioni di cui all'art. 414 c.c. per procedere con lo strumento dell'interdizione, alle condizioni di legge;
- ritenuto, inoltre, che alla luce dell'art. 419 u.co. c.c. debba procedersi alla nomina di un tutore provvisorio, in modo tale da garantire sin da subito e nel tempo necessario per l'apertura di un procedimento di tutela la protezione dell'interdicenda;
- considerato che il tutore provvisorio debba individuarsi nel padre odierno ricorrente nonché in tal senso istante, non essendo invero venuti in rilievo elementi a ciò ostativi (ed essendo state versate in atti le dichiarazioni di non opposizione della madre della tutelanda, già suo ADS, e degli altri suoi prossimi congiunti);
- considerato che vanno anche disposte l'annotazione e la comunicazione di cui all'art. 423 c.c.;
- rilevato, infine, che ricorrono giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, in considerazione della natura del presente giudizio;
PQM
pag. 3/4 Il Tribunale di Pavia, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione promossa in favore di
(c.f. ), nata a Controparte_1 C.F._4
NI (PV) il 29.12.1986:
1. dichiara l'interdizione di (c.f. Controparte_1
), nata a [...] il [...]; C.F._4
2. - nomina (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...], tutore provvisorio dell'interdetta, onerandolo di chiedere l'apertura della procedura tutela presso la Cancelleria del Giudice Tutelare di Codesto
Tribunale;
3. - dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata a cura del Cancelliere nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile di NI (PV) per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4. Dichiara compensate le spese del procedimento.
Dichiara l'esecutività della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini
Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
pag. 4/4