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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. CE Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Cannata Giovanna - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ON LI presso il cui studio sito in Genova,
Via Galata 35/9 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Canepa Parte_2
e CE TT presso il loro studio sito in Genova,
Via I. Frugoni 15/3 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Avv. Maria Cristina Borile in qualità di curatore speciale del minore , con studio in Genova, Via Persona_1
Serra 2/3A,
- appellata –
Con l'intervento del PM
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
abbia, in parziale riforma della sentenza n. 406 in data
13 febbraio 2025 del Tribunale di Genova in premessa, per l'effetto, mandare esente il Sig. dal Parte_1
versamento di un contributo mensile al mantenimento del figlio;
in via di subordine, nel denegato e non voluto caso in cui, codesta Ecc.ma Corte non avesse ad eliminare il contributo a favore di a carico del Ricorrente, Per_1
determinarlo in una somma superiore ad Euro 200,00 mensili;
in ogni caso, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate,
nell'interesse di . Per_1
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni diversa e contraria istanza: previa ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ed, in particolare, per
2 l'ammissione dei capitoli per interrogatorio formale del
Sig. e per testi ivi indicati, riportati Parte_1
nelle precisazioni delle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado,
- respingere l'appello ex adverso interposto avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 406/2025 del 13/2/2025
pronunciata inter partes in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
406/2025 del 13/2/2025:
1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi
Sigg.ri e con addebito della Parte_2 Parte_1
stessa a quest'ultimo;
2) AFFIDARE il figlio minore , in maniera Per_1
condivisa, ad entrambi i genitori disponendone la collocazione abitativa stabile presso la madre e regolamentando i tempi e le modalità di incontro padre/figlio in conformità al consueto regime adottato da
Codesto Tribunale Ill.mo;
3) PORRE a carico del Sig. dalla data Parte_1
della domanda un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie Sig.ra e del figlio minore Parte_2 Per_1
d'importo non inferiore ad €. 3.000,00, in eguale misura tra loro, in conformità al contributo da sempre sostenuto dal marito in costanza di matrimonio, o nella somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre all'onere di corrispondere la rata del mutuo gravante sulla casa
3 familiare, ed al versamento del 70% delle spese straordinarie di cui al verbale della Riunione della VI
Sezione del Tribunale di Genova del 15/9/2016. Con espressa riserva di ogni e diversa azione in separato giudizio al fine di sentir condannare il Sig. al Parte_1
risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi (nella forma del danno biologico, esistenziale e morale) dalla Sig.ra
, nella misura emergenda, anche in via equitativa, Parte_2
e comunque non inferiore ad €. 50.000,00 ovvero quella maggiore o minore meglio ritenuta, a causa dei comportamenti tenuti dal Sig. in Parte_1
violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio,
previsti dalla legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore dell'Avv. CE TT che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. dando atto di non aver riscosso i compensi e di aver anticipato le spese e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Per il curatore speciale del minore:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Genova:
- confermare la sentenza di primo grado ovvero riformarla sulle statuizioni economiche nei termini più rispondenti all'interesse preminente del figlio minore;
- liquidare il compenso della scrivente curatore speciale di in conformità alle disposizioni Persona_1
vigente in materia vigente.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso introduttivo, esponeva: Parte_2
4 - di avere stipulato in data 17 agosto 2013, in Zoagli, matrimonio concordatario con e che dalla loro unione in Parte_1
data 29 maggio 2015 nasceva il figlio Per_1
- che la casa coniugale era stata fissata in Rapallo via di Landea
15 in una villetta su due piani di proprietà del marito.
- che l'unione coniugale era naufragata per le varie relazioni extraconiugali del marito, l'ultima delle quali, intrattenuta con tale , manifestatasi in forme particolarmente offensive Persona_2
in quanto vissuta in pubblico e consumata all'interno della casa coniugale;
- che, stante la conflittualità insorta tra i coniugi, il marito si era allontanato dalla casa coniugale in data 31 luglio 2021.
- che, peraltro, dopo la cessazione della convivenza, il marito aveva chiuso con tavole di legno la scala interna che collegava i due piani della casa coniugale.
- che il marito era persona facoltosa in quanto presidente del
Consiglio di amministrazione e titolare del 25% del capitale sociale della che dal bilancio 2019 risulta avere dichiarato Parte_3
ricavi per euro 1.441,579, 00.
- che il marito era proprietario di numerose unità immobiliari e pagava la rata del mutuo relativo alla casa coniugale dell'importo di euro 800, 00 mensili.
- che in costanza di convivenza il lasciava in media Parte_1
alla ricorrente euro 3000 mensili per la gestione del figlio.
Su tali premesse domandava la separazione con addebito Parte_2
al marito, l'affidamento del figlio con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé una volta a settimana, l'assegnazione della casa familiare e l'importo di euro 3.000,00 per il proprio mantenimento e del figlio.
5 2.Si costituiva sostenendo che già da anni la Parte_1
relazione coniugale era compromessa e i coniugi si erano rivolti senza successo ad una psicologa.
Inoltre, deduceva che la moglie aveva fatto vivere la famiglia ed il figlio in condizioni igieniche e di disordine nonché imposto il fumo passivo all'intero nucleo familiare e la madre aveva attenzioni eccessive e quasi morbose verso il figlio, allontanato, già prima della crisi, dai nonni paterni e dallo stesso padre cui sarebbe stato impedito anche di accompagnare madre e figlio in occasione di visite mediche.
Non contestava di avere chiuso la scala interna della casa coniugale allegando, anzi, di avere intenzione di ricavarne due distinte unità
immobiliari in modo da consentire ad entrambi i genitori di vivere vicino al figlio e contestava la somma mensile di euro 3000 messa a disposizione della moglie, allegando che questa svolgeva attività
libero professionale di ingegnere oltre ad essere socia al 25% dell'Impresa Pe di Rapallo.
Pertanto, chiedeva la separazione con addebito alla moglie,
l'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione dello stesso presso il padre e regolamentazione delle frequentazioni con la madre, assegnazione parziale della casa coniugale e la suddivisione della stessa in due distinte unità abitative, con previsione a carico della moglie di contributo al mantenimento ordinario del figlio oltre che partecipazione di entrambi i genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie.
3.Nella fase presidenziale venivano disposte tre consulenze tecniche di ufficio: la prima affidata ad un geometra finalizzata a verificare la divisibilità della casa coniugale, la seconda affidata ad un commercialista finalizzata alla ricostruzione delle condizioni
6 economiche delle parti, la terza affidata ad una psicologa sul minore e i genitori e la relativa capacità genitoriale.
Alla luce di tale complessa attività istruttoria il Presidente con la ordinanza 12 maggio 2023 disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre;
l'assegnazione alla madre della casa coniugale;
la frequentazione paritetica del figlio da lunedì a lunedì; obbligo per il padre di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 1000,00 ai fini del contributo al mantenimento del figlio (il cui importo a seguito di reclamo era poi ridotto ad Euro 600,00 il mese da parte della Corte di Appello)e ripartiva le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Nominava curatore speciale del minore l'avv. Marina Cristina Borile e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 406 del 13 febbraio 2025 :
-rigettava le reciproche domande di addebito;
-affidava il figlio ad entrambi i genitori in maniera Per_1
paritaria;
-nominava l'avv. Borile quale curatore del minore il quale ogni sei mesi doveva riferire al giudice tutelare;
-assegnava a la casa familiare;
Parte_2
-disponeva a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio la somma di euro 600, mensili e che le spese straordinarie venissero ripartite per il 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre.
Sulla domanda di addebito il Tribunale riteneva che il rapporto matrimoniale fosse da anni, almeno dal 2019, in una crisi conclamata.
Circa la documentazione prodotta, ed in particolare la provenienza dei messaggi che le parti avrebbero inviato ai rispettivi amanti
7 attraverso il proprio cellulare, era stata poi disconosciuta e pertanto non vi era prova che tali messaggi potessero essere effettivamente ricondotti alle parti in causa;
del resto si trattava di documentazione memorizzata su apparecchi personali, costituente corrispondenza privata, che ben difficilmente le parti avrebbero potuto procurarsi se non attraverso condotte illecite.
Pa Anche le circostanze di fumo passivo per l'eccesivo fumare della e le condizioni igieniche della casa non erano motivo di addebito in assenza di una suddivisione dei compiti dato che le parti erano impegnate lavorativamente e ben poteva il marito impegnarsi anche lui a tenere pulita la casa.
Sull'affidamento del figlio il consulente tecnico di ufficio, pur riconoscendo la capacità di entrambi i genitori allo svolgimento della funzione genitoriale, aveva posto l'accento sulla necessità di sostegno psicologico in capo ad entrambi i genitori finalizzato proprio alla ricostituzione della coppia in funzione genitoriale e indicato una serie di regole di comportamento cui i genitori, idonei all'affidamento del figlio, dovevano attenersi nell'esercizio della genitorialità, proponendo la collocazione del minore presso ciascun genitore a settimane alterne.
Sull'assegnazione della casa coniugale riteneva il Tribunale che la suddivisione della casa coniugale in due autonome unità abitative non potesse avere luogo perché ciò avrebbe comportato una trasformazione della abitazione in due abitazioni diverse da quella unica in cui il minore era abituato a vivere.
Sugli assegni di mantenimento della moglie, ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti ,appariva evidente che non vi era spazio per la previsione di assegno di mantenimento in suo favore.
8 A fronte di un reddito netto medio mensile relativo al triennio della
Pe di euro 2200,00, il reddito del decurtato dai costi Parte_1
fissi di cui si è detto, era di poco superiore ammontando ad euro
3197, 00; a ciò si aggiungeva che il marito, seppure indirettamente,
contribuiva al tenore di vita della moglie mediante l'assegnazione alla donna della casa coniugale, immobile spazioso e di particolare pregio, di sua proprietà.
Per quanto riguardava il figlio confermava ritenendola equa la misura già disposta in sede di reclamo dalla Corte di Appello in euro 600,00 mensili. Quanto alle spese straordinarie riteneva corretta la ripartizione nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
proponeva appello . Controparte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante contestava la valutazione economico-reddituale dei coniugi compiuta dal consulente tecnico di ufficio in primo grado. La consulenza evidenziava erroneamente una situazione paritetica tra i coniugi. Secondo
[...]
lui era da tempo in una grave situazione economica, Pt_1
ricevendo periodici solleciti dalla banca, in quanto rimaneva spesso indietro con le rate del mutuo della casa coniugale e con un mutuo che scadeva nel 2047.
A fronte di un reddito mensile di circa euro 2.584,00, lo stesso versava euro 1.166,86 (mutuo casa coniugale), euro 600,00
(mantenimento ), euro 500 (affitto nuova casa), euro 190 Per_1
scuola privata, per un totale di euro 2.450,00, cui doveva aggiungersi il tennis (spese straordinarie in ragione del 70%). Tale
esborso mensile non era minimamente equiparabile a quello dell'Ing.
Pa
, che spendeva appena 150/200 euro mensili di spese fisse (scuola privata e tennis), .
9 Secondo il ricorrente l'unico conto corrente da tenere in considerazione era il conto con finale 189953 che aveva CP_2
rappresentato l'unica vera fonte di movimentazioni finanziarie
Pa sostenute dalla famiglia – durante la convivenza Parte_1
matrimoniale e dal quale risultava che la spesa mensile della famiglia era pari ad euro 1.080 (escluso il mutuo).
Pa I conti personali della non dovevano entrare nel ménage familiare.
Inoltre, l'atteggiamento della moglie nei confronti del marito aggravava la situazione soprattutto nell'interesse del figlio.
Pa Numerose denunce penali erano state presentate dalla per il mancato pagamento del contributo al mantenimento, poi archiviate, e venivano notificati i precetti per ritardati pagamenti.
Il ricorrente aveva proposto reclamo avverso il decreto presidenziale che la Corte di Appello aveva accolto parzialmente.
La consulenza tecnica di ufficio non aveva tenuto conto del
Pa patrimonio immobiliare della costituito da quattro appartamenti e quattro box. Aveva errato il CTU nel quantificare il patrimonio immobiliare del ricorrente in euro 1.218.000, avendo valutato la casa coniugale in euro 778.475, quando in realtà era stata pagata
300.000,00 Euro .
Dal confronto di entrambi i compendi immobiliari, sosteneva
[...]
, che il patrimonio della moglie era superiore al suo. Pt_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante contestava la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio sulla base dell'errato presupposto del reddito medio mensile relativo al triennio che era di euro 2.200 della moglie, mentre di poche centinaia di euro superiore quello del marito. Considerata la collocazione paritetica del figlio e i redditi sostanzialmente omogenei dei coniugi, il Presidente in primo grado aveva riconosciuto
10 Pa a favore di e a carico di un contributo al mantenimento Parte_1
pari ad euro 1.000,00 oltre le spese straordinarie del 70%, poi ridotto ad euro 600,00 in sede di reclamo mantenendo la suddivisione delle spese straordinarie.
Con il terzo motivo di appello sosteneva l'appellante che il
Tribunale poteva optare per una suddivisione delle spese straordinarie al 50% considerata la collocazione paritetica del figlio ed essendo il reddito sproporzionato rispetto al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.
Infine, con il quarto motivo eccepiva la tardività del Parte_1
deposito delle comparse conclusionali depositate dalla moglie e dal curatore speciale del minore.
6,Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Parte_2
principale ed in via di appello incidentale chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a domanda inoltre che il figlio minore venisse Parte_1 Per_1
affidato, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori disponendone la collocazione abitativa stabile presso la madre e regolamentando i tempi e le modalità di incontro padre/figlio; l'attribuzione di un assegno mensile di mantenimento in favore di e del Parte_2
figlio minore d'importo non inferiore ad euro 3.000,00 a Per_1
carico di dalla data della domanda, oltre Parte_1
all'onere di corrispondere la rata del mutuo gravante sulla casa familiare, ed al versamento del 70% delle spese straordinarie.
La Pe osservava che aveva limitato i motivi di appello Parte_1
ai soli aspetti economici della presente controversia, rinunciando a riproporre le domande dal medesimo avanzate circa la divisibilità
dell'immobile, l'assegnazione della casa coniugale e la capacità
11 genitoriale della moglie, oltre alla domanda di addebito alla moglie della separazione.
Sui primi due motivi di appello principale il ricorrente secondo l'appellata non aveva mostrato segni di doglianza relativo alle risultanze dell'elaborato peritale del consulente d'ufficio non essendo stati oggetto di contestazioni.
La dettagliata C.T.U. aveva dimostrato in maniera inequivocabile la ragguardevole capacità reddituale del Dott. e Parte_1
l'ingente disponibilità economica del medesimo. Recentemente, da una visura presso la C.C.I.A.A. aveva costituito nel 2023 Parte_1
una srl, la , con un capitale sociale di euro 51.000,00 CP_3
i cui soci risultavano essere lo stesso (25%), il padre (50%) e la
SO (25%) alla data del 31 dicembre 2024 l'attività aveva chiuso con un utile di circa 233.711,00 euro.
Sul terzo motivo di appello il ricorrente non aveva motivato le circostanze in fatto dalle quali si evincevano gli errori era incorso il Tribunale nella ripartizione delle spese straordinarie.
Sul quarto motivo di appello proposto da parte avversa con il quale la stessa si doleva non essersi il Tribunale pronunciato in ordine all'eccezione ex adverso sollevata in ordine all'asserita tardività
del deposito delle comparse conclusionali depositate dalla scrivente difesa nonché dall'Avv. Maria Cristina Borile. I termini iniziavano a decorrere a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31
ottobre 2024.
7.Si costituiva l'Avv. Maria Cristina Borile in qualità di curatore speciale del minore chiedendo di confermare la sentenza di primo grado ovvero riformarla sulle statuizioni economiche nei termini più
rispondenti all'interesse preminente del figlio minore.
12 8.Parte appellante proponeva una istanza in cui domandava che fosse
Cont ordinato alla di mostrare la propria documentazione bancaria al fine di dimostrare l'esistenza di un nuovo rapporto professionale ed una nuova fonte di reddito.
Le parti precisavano conclusioni e difese all'udienza del 24
settembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e all'esito la causa era decisa.
9.Sia l'appello principale che l'appello incidentale sono infondati.
Circa la domanda di addebito della separazione al (motivo Parte_1
di appello incidnetale), il rapporto matrimoniale era sicuramente in
Cont crisi già nel 2019 anno in cui la aveva presentato una denuncia penale contro il marito ed in cui i due coniugi si erano rivolti alla psicologa per una terapia di coppia. Persona_3
Quindi il fatto che il avesse nel maggio 2021 una Parte_1
relazione con documentata dalla relazione Persona_2
investigativa depositata agli atti, ed abbia lasciato l'abitazione coniugale il 31 luglio 2021 non sono la causa della crisi del rapporto ma la conseguenza di un rapporto coniugale arrivato ormai da molto tempo al capolinea.
Risulta inoltre corretta la conclusione del Tribunale per cui per il periodo precedente le foto di schermate di cellulari, in quanto disconosciute, di dubbia riferibilità e quasi sicuramente acquisite senza il consenso del titolare, sono inutilizzabili.
L'appello incidentale deve pertanto essere respinto
10.Circa l'attuale regime di collocazione del minore (oggetto di appello incidentale), il Tribunale ha seguito la soluzione proposta dal consulente tecnico di ufficio di frequentazione paritaria dei due genitori a settimane alterne, giudicata la migliore per tutelare
13 l'interesse del minore e per evitare che uno dei due genitori si sentisse “vincitore” con aumento della ostilità reciproca.
Non sono emerse controindicazioni e inconvenienti in questa collocazione né il fatto che il minore al termine delle lezioni sia stato preso in diverse occasioni da scuola dai nonni paterni e non dal padre non giustifica una modifica della collocazione,
trattandosi di evento (supporto dato dai nonni ai genitori) che si verifica in moltissime famiglie.
L'appello incidentale deve essere respinto.
11. Per quanto riguarda i motivi di appello e di appello incidentale relativi ad un assegno di separazione ed il contributo al mantenimento del figlio si osserva quanto segue.
In primo grado è stata fatta un'ampia istruttoria sulle condizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi ed in particolare è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio che si è basata su una imponente documentazione.
Entrambi i coniugi vengono da famiglie benestanti (la famiglia della
Pa
ha l'impresa edile Pe S.r.l. e la famiglia del Parte_1
Pa l'impresa edile Bandelloni S.r.l.), la ed il sono Parte_1
entrambi dei professionisti (amministratore il Parte_1
Pa ingegnere la ).
Secondo il consulente tecnico di ufficio nel Parte_1
2021 aveva un reddito lordo di € 41.912 e la di € Parte_2
42.044,00,
risulta avere avuto in base alle dichiarazioni i Parte_1
seguenti redditi lordi:
nel 2024 (Persone fisiche 2025) Euro 40.075;
nel 2023 (Persone Fisiche 2024) Euro 38.414
nel 2022 (Persone fisiche 2024) Euro 42.332
14 risulta in base alle dichiarazioni i seguenti redditi Parte_2
lordi:
nel 2024 (persone fisiche 2025) Euro 12.849
Il patrimonio complessivo dei coniugi è stato quantificato dal
Pa consulente tecnico di ufficio in Euro 680,292 per la ed Euro
1.316.705 per la . Parte_1
Il consulente tecnico di ufficio ha anche ritenuto per il Parte_1
che dai conti aziendali risultano delle uscite che potrebbero anche essere considerate come personali.
Il lamenta che il consulente non ha valutato dei terreni Parte_1
agricoli (in realtà un bosco collinare) di cui la Pe è
comproprietaria in Rapallo prospicenti all'autostrada a cui il consulente tecnico di ufficio non aveva attribuito un valore e che avrebbero per l'appellante un valore in relazione agli indici di edificabilità di 750.000,00 € di cui 187.000 € di pertinenza dell'appellata.
Esaminando le foto che vedono il terreno costituito da un fianco collinare alberato piuttosto ripido che arriva fino all'autostrada e poi da quello che sembra una piccola collinetta boscosa risulta più attendibile la valutazione del consulente tecnico di ufficio.
Il ha inoltre prodotto una visura relativa alla Pe in CP_5
cui risulta che la stessa è proprietaria per un ottavo di tre piccoli appartamenti e quelli che probabilmente sono cinque box siti paesino di Darfo nel bresciano, non valutati nella consulenza tecnica di ufficio,.
Tenendo conto della caratteristiche dei prezzi in zona ed ipotizzando un valore immobiliare di 100.000 Euro ad appartamento e di 20.000,00
Euro a box si può ipotizzare un valore di 400.000,00 con conseguente valore della quota della Pe di circa 50.000,00 Euro.
15 Il sostiene inoltre che i suoi immobili sarebbero stati Parte_1
sopravvalutati e quelli della moglie Parte_4
Non trattandosi di una causa divisionale od ereditaria ma di una causa di separazione fra i coniugi non si ritiene che sia necessario prolungare i tempi della decisione di una causa con una consulenza tecnica immobiliare sul valore di questi immobili.
in una sua istanza presentata nel corso del procedimento Parte_1
Pa lamenta altresì di avere sentito che nel novembre 2024 la avrebbe una nuova collaborazione con la Exenet S.r.l. i cui risultati reddituali si potranno vedere solo nel corso del 2026 e chiede che
Pa si ordini alla la produzione dei conti correnti ad oggi.
Si osserva in proposito che non è possibile ordinare produzioni aggiuntive sulla base di voci asseritamente sentite da una delle parti.
Nella sostanza delle cose entrambe le pari sono professionisti,
inseriti anche in un contesto di imprese delle loro famiglie di origine le cui le effettive capacità di spesa potrebbero facilmente essere superiori ai loro redditi dichiarati.
E' inoltre certo che entrambi dispongono di un cospicuo patrimonio immobiliare (maggiore il marito, minore la moglie) anche se la valutazione dello stesso ha dei margini di opinabilità.
Pa In questo contesto la risulta sicuramente ampiamente autosufficiente dal punto di vista economico e bisogna pertanto confermare la decisione del Tribunale di non prevedere alcun assegno di separazione.
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento del figlio minore,
come è detto il bambino è collocato una settimana presso il padre ed una settimana presso la madre il che in linea di principio potrebbe portare ad un mantenimento diretto.
16 Tuttavia tenendo conto che da una parte comunque emerge una minore
Pa capacità economica della e soprattutto che la stessa, avendo problemi conseguenti ad una malattia che ha inciso sulla sua manualità, ha bisogno di maggiore supporto di terzi per gestire il figlio quando è da lei (i genitori della stessa sono deceduti), con conseguenti oneri economici;
si reputa pertanto equo il contributo mensile al mantenimento del figlio disposto dal Tribunale.
Circa l'asserito ritardo del deposito di conclusionali in primo grado (quarto motivo di appello) si tratta di aspetto che, anche se fosse fondato, non incide sulla validità della sentenza appellata.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza.
Si compensano anche le spese di appello nei confronti del curatore speciale del minore
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_2
di Genova n. 406 del 13 febbraio 2025 respinge sia l'appello
principale e l'appello incidentale.
Spese del giudizio di appello compensate fra tutte le parti.
17 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. CE Castiglione
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. CE Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Cannata Giovanna - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ON LI presso il cui studio sito in Genova,
Via Galata 35/9 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Canepa Parte_2
e CE TT presso il loro studio sito in Genova,
Via I. Frugoni 15/3 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Avv. Maria Cristina Borile in qualità di curatore speciale del minore , con studio in Genova, Via Persona_1
Serra 2/3A,
- appellata –
Con l'intervento del PM
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
abbia, in parziale riforma della sentenza n. 406 in data
13 febbraio 2025 del Tribunale di Genova in premessa, per l'effetto, mandare esente il Sig. dal Parte_1
versamento di un contributo mensile al mantenimento del figlio;
in via di subordine, nel denegato e non voluto caso in cui, codesta Ecc.ma Corte non avesse ad eliminare il contributo a favore di a carico del Ricorrente, Per_1
determinarlo in una somma superiore ad Euro 200,00 mensili;
in ogni caso, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate,
nell'interesse di . Per_1
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni diversa e contraria istanza: previa ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ed, in particolare, per
2 l'ammissione dei capitoli per interrogatorio formale del
Sig. e per testi ivi indicati, riportati Parte_1
nelle precisazioni delle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado,
- respingere l'appello ex adverso interposto avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 406/2025 del 13/2/2025
pronunciata inter partes in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
406/2025 del 13/2/2025:
1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi
Sigg.ri e con addebito della Parte_2 Parte_1
stessa a quest'ultimo;
2) AFFIDARE il figlio minore , in maniera Per_1
condivisa, ad entrambi i genitori disponendone la collocazione abitativa stabile presso la madre e regolamentando i tempi e le modalità di incontro padre/figlio in conformità al consueto regime adottato da
Codesto Tribunale Ill.mo;
3) PORRE a carico del Sig. dalla data Parte_1
della domanda un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie Sig.ra e del figlio minore Parte_2 Per_1
d'importo non inferiore ad €. 3.000,00, in eguale misura tra loro, in conformità al contributo da sempre sostenuto dal marito in costanza di matrimonio, o nella somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre all'onere di corrispondere la rata del mutuo gravante sulla casa
3 familiare, ed al versamento del 70% delle spese straordinarie di cui al verbale della Riunione della VI
Sezione del Tribunale di Genova del 15/9/2016. Con espressa riserva di ogni e diversa azione in separato giudizio al fine di sentir condannare il Sig. al Parte_1
risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi (nella forma del danno biologico, esistenziale e morale) dalla Sig.ra
, nella misura emergenda, anche in via equitativa, Parte_2
e comunque non inferiore ad €. 50.000,00 ovvero quella maggiore o minore meglio ritenuta, a causa dei comportamenti tenuti dal Sig. in Parte_1
violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio,
previsti dalla legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore dell'Avv. CE TT che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. dando atto di non aver riscosso i compensi e di aver anticipato le spese e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Per il curatore speciale del minore:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Genova:
- confermare la sentenza di primo grado ovvero riformarla sulle statuizioni economiche nei termini più rispondenti all'interesse preminente del figlio minore;
- liquidare il compenso della scrivente curatore speciale di in conformità alle disposizioni Persona_1
vigente in materia vigente.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso introduttivo, esponeva: Parte_2
4 - di avere stipulato in data 17 agosto 2013, in Zoagli, matrimonio concordatario con e che dalla loro unione in Parte_1
data 29 maggio 2015 nasceva il figlio Per_1
- che la casa coniugale era stata fissata in Rapallo via di Landea
15 in una villetta su due piani di proprietà del marito.
- che l'unione coniugale era naufragata per le varie relazioni extraconiugali del marito, l'ultima delle quali, intrattenuta con tale , manifestatasi in forme particolarmente offensive Persona_2
in quanto vissuta in pubblico e consumata all'interno della casa coniugale;
- che, stante la conflittualità insorta tra i coniugi, il marito si era allontanato dalla casa coniugale in data 31 luglio 2021.
- che, peraltro, dopo la cessazione della convivenza, il marito aveva chiuso con tavole di legno la scala interna che collegava i due piani della casa coniugale.
- che il marito era persona facoltosa in quanto presidente del
Consiglio di amministrazione e titolare del 25% del capitale sociale della che dal bilancio 2019 risulta avere dichiarato Parte_3
ricavi per euro 1.441,579, 00.
- che il marito era proprietario di numerose unità immobiliari e pagava la rata del mutuo relativo alla casa coniugale dell'importo di euro 800, 00 mensili.
- che in costanza di convivenza il lasciava in media Parte_1
alla ricorrente euro 3000 mensili per la gestione del figlio.
Su tali premesse domandava la separazione con addebito Parte_2
al marito, l'affidamento del figlio con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé una volta a settimana, l'assegnazione della casa familiare e l'importo di euro 3.000,00 per il proprio mantenimento e del figlio.
5 2.Si costituiva sostenendo che già da anni la Parte_1
relazione coniugale era compromessa e i coniugi si erano rivolti senza successo ad una psicologa.
Inoltre, deduceva che la moglie aveva fatto vivere la famiglia ed il figlio in condizioni igieniche e di disordine nonché imposto il fumo passivo all'intero nucleo familiare e la madre aveva attenzioni eccessive e quasi morbose verso il figlio, allontanato, già prima della crisi, dai nonni paterni e dallo stesso padre cui sarebbe stato impedito anche di accompagnare madre e figlio in occasione di visite mediche.
Non contestava di avere chiuso la scala interna della casa coniugale allegando, anzi, di avere intenzione di ricavarne due distinte unità
immobiliari in modo da consentire ad entrambi i genitori di vivere vicino al figlio e contestava la somma mensile di euro 3000 messa a disposizione della moglie, allegando che questa svolgeva attività
libero professionale di ingegnere oltre ad essere socia al 25% dell'Impresa Pe di Rapallo.
Pertanto, chiedeva la separazione con addebito alla moglie,
l'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione dello stesso presso il padre e regolamentazione delle frequentazioni con la madre, assegnazione parziale della casa coniugale e la suddivisione della stessa in due distinte unità abitative, con previsione a carico della moglie di contributo al mantenimento ordinario del figlio oltre che partecipazione di entrambi i genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie.
3.Nella fase presidenziale venivano disposte tre consulenze tecniche di ufficio: la prima affidata ad un geometra finalizzata a verificare la divisibilità della casa coniugale, la seconda affidata ad un commercialista finalizzata alla ricostruzione delle condizioni
6 economiche delle parti, la terza affidata ad una psicologa sul minore e i genitori e la relativa capacità genitoriale.
Alla luce di tale complessa attività istruttoria il Presidente con la ordinanza 12 maggio 2023 disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre;
l'assegnazione alla madre della casa coniugale;
la frequentazione paritetica del figlio da lunedì a lunedì; obbligo per il padre di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 1000,00 ai fini del contributo al mantenimento del figlio (il cui importo a seguito di reclamo era poi ridotto ad Euro 600,00 il mese da parte della Corte di Appello)e ripartiva le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Nominava curatore speciale del minore l'avv. Marina Cristina Borile e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 406 del 13 febbraio 2025 :
-rigettava le reciproche domande di addebito;
-affidava il figlio ad entrambi i genitori in maniera Per_1
paritaria;
-nominava l'avv. Borile quale curatore del minore il quale ogni sei mesi doveva riferire al giudice tutelare;
-assegnava a la casa familiare;
Parte_2
-disponeva a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio la somma di euro 600, mensili e che le spese straordinarie venissero ripartite per il 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre.
Sulla domanda di addebito il Tribunale riteneva che il rapporto matrimoniale fosse da anni, almeno dal 2019, in una crisi conclamata.
Circa la documentazione prodotta, ed in particolare la provenienza dei messaggi che le parti avrebbero inviato ai rispettivi amanti
7 attraverso il proprio cellulare, era stata poi disconosciuta e pertanto non vi era prova che tali messaggi potessero essere effettivamente ricondotti alle parti in causa;
del resto si trattava di documentazione memorizzata su apparecchi personali, costituente corrispondenza privata, che ben difficilmente le parti avrebbero potuto procurarsi se non attraverso condotte illecite.
Pa Anche le circostanze di fumo passivo per l'eccesivo fumare della e le condizioni igieniche della casa non erano motivo di addebito in assenza di una suddivisione dei compiti dato che le parti erano impegnate lavorativamente e ben poteva il marito impegnarsi anche lui a tenere pulita la casa.
Sull'affidamento del figlio il consulente tecnico di ufficio, pur riconoscendo la capacità di entrambi i genitori allo svolgimento della funzione genitoriale, aveva posto l'accento sulla necessità di sostegno psicologico in capo ad entrambi i genitori finalizzato proprio alla ricostituzione della coppia in funzione genitoriale e indicato una serie di regole di comportamento cui i genitori, idonei all'affidamento del figlio, dovevano attenersi nell'esercizio della genitorialità, proponendo la collocazione del minore presso ciascun genitore a settimane alterne.
Sull'assegnazione della casa coniugale riteneva il Tribunale che la suddivisione della casa coniugale in due autonome unità abitative non potesse avere luogo perché ciò avrebbe comportato una trasformazione della abitazione in due abitazioni diverse da quella unica in cui il minore era abituato a vivere.
Sugli assegni di mantenimento della moglie, ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti ,appariva evidente che non vi era spazio per la previsione di assegno di mantenimento in suo favore.
8 A fronte di un reddito netto medio mensile relativo al triennio della
Pe di euro 2200,00, il reddito del decurtato dai costi Parte_1
fissi di cui si è detto, era di poco superiore ammontando ad euro
3197, 00; a ciò si aggiungeva che il marito, seppure indirettamente,
contribuiva al tenore di vita della moglie mediante l'assegnazione alla donna della casa coniugale, immobile spazioso e di particolare pregio, di sua proprietà.
Per quanto riguardava il figlio confermava ritenendola equa la misura già disposta in sede di reclamo dalla Corte di Appello in euro 600,00 mensili. Quanto alle spese straordinarie riteneva corretta la ripartizione nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
proponeva appello . Controparte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante contestava la valutazione economico-reddituale dei coniugi compiuta dal consulente tecnico di ufficio in primo grado. La consulenza evidenziava erroneamente una situazione paritetica tra i coniugi. Secondo
[...]
lui era da tempo in una grave situazione economica, Pt_1
ricevendo periodici solleciti dalla banca, in quanto rimaneva spesso indietro con le rate del mutuo della casa coniugale e con un mutuo che scadeva nel 2047.
A fronte di un reddito mensile di circa euro 2.584,00, lo stesso versava euro 1.166,86 (mutuo casa coniugale), euro 600,00
(mantenimento ), euro 500 (affitto nuova casa), euro 190 Per_1
scuola privata, per un totale di euro 2.450,00, cui doveva aggiungersi il tennis (spese straordinarie in ragione del 70%). Tale
esborso mensile non era minimamente equiparabile a quello dell'Ing.
Pa
, che spendeva appena 150/200 euro mensili di spese fisse (scuola privata e tennis), .
9 Secondo il ricorrente l'unico conto corrente da tenere in considerazione era il conto con finale 189953 che aveva CP_2
rappresentato l'unica vera fonte di movimentazioni finanziarie
Pa sostenute dalla famiglia – durante la convivenza Parte_1
matrimoniale e dal quale risultava che la spesa mensile della famiglia era pari ad euro 1.080 (escluso il mutuo).
Pa I conti personali della non dovevano entrare nel ménage familiare.
Inoltre, l'atteggiamento della moglie nei confronti del marito aggravava la situazione soprattutto nell'interesse del figlio.
Pa Numerose denunce penali erano state presentate dalla per il mancato pagamento del contributo al mantenimento, poi archiviate, e venivano notificati i precetti per ritardati pagamenti.
Il ricorrente aveva proposto reclamo avverso il decreto presidenziale che la Corte di Appello aveva accolto parzialmente.
La consulenza tecnica di ufficio non aveva tenuto conto del
Pa patrimonio immobiliare della costituito da quattro appartamenti e quattro box. Aveva errato il CTU nel quantificare il patrimonio immobiliare del ricorrente in euro 1.218.000, avendo valutato la casa coniugale in euro 778.475, quando in realtà era stata pagata
300.000,00 Euro .
Dal confronto di entrambi i compendi immobiliari, sosteneva
[...]
, che il patrimonio della moglie era superiore al suo. Pt_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante contestava la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio sulla base dell'errato presupposto del reddito medio mensile relativo al triennio che era di euro 2.200 della moglie, mentre di poche centinaia di euro superiore quello del marito. Considerata la collocazione paritetica del figlio e i redditi sostanzialmente omogenei dei coniugi, il Presidente in primo grado aveva riconosciuto
10 Pa a favore di e a carico di un contributo al mantenimento Parte_1
pari ad euro 1.000,00 oltre le spese straordinarie del 70%, poi ridotto ad euro 600,00 in sede di reclamo mantenendo la suddivisione delle spese straordinarie.
Con il terzo motivo di appello sosteneva l'appellante che il
Tribunale poteva optare per una suddivisione delle spese straordinarie al 50% considerata la collocazione paritetica del figlio ed essendo il reddito sproporzionato rispetto al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.
Infine, con il quarto motivo eccepiva la tardività del Parte_1
deposito delle comparse conclusionali depositate dalla moglie e dal curatore speciale del minore.
6,Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Parte_2
principale ed in via di appello incidentale chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a domanda inoltre che il figlio minore venisse Parte_1 Per_1
affidato, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori disponendone la collocazione abitativa stabile presso la madre e regolamentando i tempi e le modalità di incontro padre/figlio; l'attribuzione di un assegno mensile di mantenimento in favore di e del Parte_2
figlio minore d'importo non inferiore ad euro 3.000,00 a Per_1
carico di dalla data della domanda, oltre Parte_1
all'onere di corrispondere la rata del mutuo gravante sulla casa familiare, ed al versamento del 70% delle spese straordinarie.
La Pe osservava che aveva limitato i motivi di appello Parte_1
ai soli aspetti economici della presente controversia, rinunciando a riproporre le domande dal medesimo avanzate circa la divisibilità
dell'immobile, l'assegnazione della casa coniugale e la capacità
11 genitoriale della moglie, oltre alla domanda di addebito alla moglie della separazione.
Sui primi due motivi di appello principale il ricorrente secondo l'appellata non aveva mostrato segni di doglianza relativo alle risultanze dell'elaborato peritale del consulente d'ufficio non essendo stati oggetto di contestazioni.
La dettagliata C.T.U. aveva dimostrato in maniera inequivocabile la ragguardevole capacità reddituale del Dott. e Parte_1
l'ingente disponibilità economica del medesimo. Recentemente, da una visura presso la C.C.I.A.A. aveva costituito nel 2023 Parte_1
una srl, la , con un capitale sociale di euro 51.000,00 CP_3
i cui soci risultavano essere lo stesso (25%), il padre (50%) e la
SO (25%) alla data del 31 dicembre 2024 l'attività aveva chiuso con un utile di circa 233.711,00 euro.
Sul terzo motivo di appello il ricorrente non aveva motivato le circostanze in fatto dalle quali si evincevano gli errori era incorso il Tribunale nella ripartizione delle spese straordinarie.
Sul quarto motivo di appello proposto da parte avversa con il quale la stessa si doleva non essersi il Tribunale pronunciato in ordine all'eccezione ex adverso sollevata in ordine all'asserita tardività
del deposito delle comparse conclusionali depositate dalla scrivente difesa nonché dall'Avv. Maria Cristina Borile. I termini iniziavano a decorrere a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31
ottobre 2024.
7.Si costituiva l'Avv. Maria Cristina Borile in qualità di curatore speciale del minore chiedendo di confermare la sentenza di primo grado ovvero riformarla sulle statuizioni economiche nei termini più
rispondenti all'interesse preminente del figlio minore.
12 8.Parte appellante proponeva una istanza in cui domandava che fosse
Cont ordinato alla di mostrare la propria documentazione bancaria al fine di dimostrare l'esistenza di un nuovo rapporto professionale ed una nuova fonte di reddito.
Le parti precisavano conclusioni e difese all'udienza del 24
settembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e all'esito la causa era decisa.
9.Sia l'appello principale che l'appello incidentale sono infondati.
Circa la domanda di addebito della separazione al (motivo Parte_1
di appello incidnetale), il rapporto matrimoniale era sicuramente in
Cont crisi già nel 2019 anno in cui la aveva presentato una denuncia penale contro il marito ed in cui i due coniugi si erano rivolti alla psicologa per una terapia di coppia. Persona_3
Quindi il fatto che il avesse nel maggio 2021 una Parte_1
relazione con documentata dalla relazione Persona_2
investigativa depositata agli atti, ed abbia lasciato l'abitazione coniugale il 31 luglio 2021 non sono la causa della crisi del rapporto ma la conseguenza di un rapporto coniugale arrivato ormai da molto tempo al capolinea.
Risulta inoltre corretta la conclusione del Tribunale per cui per il periodo precedente le foto di schermate di cellulari, in quanto disconosciute, di dubbia riferibilità e quasi sicuramente acquisite senza il consenso del titolare, sono inutilizzabili.
L'appello incidentale deve pertanto essere respinto
10.Circa l'attuale regime di collocazione del minore (oggetto di appello incidentale), il Tribunale ha seguito la soluzione proposta dal consulente tecnico di ufficio di frequentazione paritaria dei due genitori a settimane alterne, giudicata la migliore per tutelare
13 l'interesse del minore e per evitare che uno dei due genitori si sentisse “vincitore” con aumento della ostilità reciproca.
Non sono emerse controindicazioni e inconvenienti in questa collocazione né il fatto che il minore al termine delle lezioni sia stato preso in diverse occasioni da scuola dai nonni paterni e non dal padre non giustifica una modifica della collocazione,
trattandosi di evento (supporto dato dai nonni ai genitori) che si verifica in moltissime famiglie.
L'appello incidentale deve essere respinto.
11. Per quanto riguarda i motivi di appello e di appello incidentale relativi ad un assegno di separazione ed il contributo al mantenimento del figlio si osserva quanto segue.
In primo grado è stata fatta un'ampia istruttoria sulle condizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi ed in particolare è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio che si è basata su una imponente documentazione.
Entrambi i coniugi vengono da famiglie benestanti (la famiglia della
Pa
ha l'impresa edile Pe S.r.l. e la famiglia del Parte_1
Pa l'impresa edile Bandelloni S.r.l.), la ed il sono Parte_1
entrambi dei professionisti (amministratore il Parte_1
Pa ingegnere la ).
Secondo il consulente tecnico di ufficio nel Parte_1
2021 aveva un reddito lordo di € 41.912 e la di € Parte_2
42.044,00,
risulta avere avuto in base alle dichiarazioni i Parte_1
seguenti redditi lordi:
nel 2024 (Persone fisiche 2025) Euro 40.075;
nel 2023 (Persone Fisiche 2024) Euro 38.414
nel 2022 (Persone fisiche 2024) Euro 42.332
14 risulta in base alle dichiarazioni i seguenti redditi Parte_2
lordi:
nel 2024 (persone fisiche 2025) Euro 12.849
Il patrimonio complessivo dei coniugi è stato quantificato dal
Pa consulente tecnico di ufficio in Euro 680,292 per la ed Euro
1.316.705 per la . Parte_1
Il consulente tecnico di ufficio ha anche ritenuto per il Parte_1
che dai conti aziendali risultano delle uscite che potrebbero anche essere considerate come personali.
Il lamenta che il consulente non ha valutato dei terreni Parte_1
agricoli (in realtà un bosco collinare) di cui la Pe è
comproprietaria in Rapallo prospicenti all'autostrada a cui il consulente tecnico di ufficio non aveva attribuito un valore e che avrebbero per l'appellante un valore in relazione agli indici di edificabilità di 750.000,00 € di cui 187.000 € di pertinenza dell'appellata.
Esaminando le foto che vedono il terreno costituito da un fianco collinare alberato piuttosto ripido che arriva fino all'autostrada e poi da quello che sembra una piccola collinetta boscosa risulta più attendibile la valutazione del consulente tecnico di ufficio.
Il ha inoltre prodotto una visura relativa alla Pe in CP_5
cui risulta che la stessa è proprietaria per un ottavo di tre piccoli appartamenti e quelli che probabilmente sono cinque box siti paesino di Darfo nel bresciano, non valutati nella consulenza tecnica di ufficio,.
Tenendo conto della caratteristiche dei prezzi in zona ed ipotizzando un valore immobiliare di 100.000 Euro ad appartamento e di 20.000,00
Euro a box si può ipotizzare un valore di 400.000,00 con conseguente valore della quota della Pe di circa 50.000,00 Euro.
15 Il sostiene inoltre che i suoi immobili sarebbero stati Parte_1
sopravvalutati e quelli della moglie Parte_4
Non trattandosi di una causa divisionale od ereditaria ma di una causa di separazione fra i coniugi non si ritiene che sia necessario prolungare i tempi della decisione di una causa con una consulenza tecnica immobiliare sul valore di questi immobili.
in una sua istanza presentata nel corso del procedimento Parte_1
Pa lamenta altresì di avere sentito che nel novembre 2024 la avrebbe una nuova collaborazione con la Exenet S.r.l. i cui risultati reddituali si potranno vedere solo nel corso del 2026 e chiede che
Pa si ordini alla la produzione dei conti correnti ad oggi.
Si osserva in proposito che non è possibile ordinare produzioni aggiuntive sulla base di voci asseritamente sentite da una delle parti.
Nella sostanza delle cose entrambe le pari sono professionisti,
inseriti anche in un contesto di imprese delle loro famiglie di origine le cui le effettive capacità di spesa potrebbero facilmente essere superiori ai loro redditi dichiarati.
E' inoltre certo che entrambi dispongono di un cospicuo patrimonio immobiliare (maggiore il marito, minore la moglie) anche se la valutazione dello stesso ha dei margini di opinabilità.
Pa In questo contesto la risulta sicuramente ampiamente autosufficiente dal punto di vista economico e bisogna pertanto confermare la decisione del Tribunale di non prevedere alcun assegno di separazione.
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento del figlio minore,
come è detto il bambino è collocato una settimana presso il padre ed una settimana presso la madre il che in linea di principio potrebbe portare ad un mantenimento diretto.
16 Tuttavia tenendo conto che da una parte comunque emerge una minore
Pa capacità economica della e soprattutto che la stessa, avendo problemi conseguenti ad una malattia che ha inciso sulla sua manualità, ha bisogno di maggiore supporto di terzi per gestire il figlio quando è da lei (i genitori della stessa sono deceduti), con conseguenti oneri economici;
si reputa pertanto equo il contributo mensile al mantenimento del figlio disposto dal Tribunale.
Circa l'asserito ritardo del deposito di conclusionali in primo grado (quarto motivo di appello) si tratta di aspetto che, anche se fosse fondato, non incide sulla validità della sentenza appellata.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza.
Si compensano anche le spese di appello nei confronti del curatore speciale del minore
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_2
di Genova n. 406 del 13 febbraio 2025 respinge sia l'appello
principale e l'appello incidentale.
Spese del giudizio di appello compensate fra tutte le parti.
17 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. CE Castiglione
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