Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha emesso nel procedimento n. 24/2025 R.G. la seguente
Parte_1
( ), n. a Catania il 29.7.1977 e res.te in Buscemi, c.da Parte_2 C.F._1
Case, elett.te dom.ta in Palazzolo A., via Roma 208, presso lo studio dell'avv. Domenico Nigro
( ), che la rappr.ta e difende per procura speciale C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi, P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ) presso cui è elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, alla Via Toledo n. 413 (FAX 081-409100 - PEC , giusta Email_1 mandato in calce al presente atto
RESISTENTE
Il Giudice, esaminati gli atti, all'esito dell'udienza in data 3 aprile 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
letto il ricorso proposto da con cui la stessa premesso di: Parte_2
- aver in data 23.7.2023 presentato domanda di partecipazione al bando indetto da , CP_1
a valere sui fondi del PNNR, denominato “ Attrattività dei Borghi Storici “, Linea B domanda di agevolazione n. BRG0000768 – Decreto SG n. 497 del 12.6.2023 Investimento 2.1;
- che in data 3.7.2024 aveva comunicato alla ricorrente l' “ ammissione alle CP_1
agevolazioni “ di cui al richiamato bando per un importo complessivo di €. 63.829,50, al contempo informandola che nel termine di 30 giorni avrebbe dovuto restituire, sottoscritto digitalmente, il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con relativi allegati, a mezzo pec da spedirsi all'indirizzo ivi specificato, ossia Email_2
- che la ricorrente in data 1° agosto c.a. aveva inviato dal suo indirizzo pec ( Email_3
Email_ la documentazione richiesta ma errando l'indirizzo ( e non quello Email_4
corretto ; Email_6
- che con missiva pec pervenuta in data 8.11.2024 aveva notificato l'intervenuta CP_1
decadenza dalle agevolazioni concesse, con la motivazione che era decorso infruttuosamente il termine di 30 (trenta giorni) stabilito per la controfirma del provvedimento di concessione della data di invio dello stesso;
- che in data 11.9.2024, prima della dichiarata decadenza la ricorrente aveva ricevuto una serie di comunicazioni da parte di che avevano ingenerato il convincimento in ordine CP_1
al buon esito della pratica;
- che quanto al fumus boni iuris secondo la ricorrente era senz'altro configurabile un diritto soggettivo alla acquisizione dei fondi, essendovi questione sulla lesione del diritto alla acquisizione, che illegittimamente non era stata negata, per avvenuta decadenza, in ogni caso sanzione sproporzionata alla omissione, comunque disposta senza il necessario accertamento amministrativo e comunque in violazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione delle parti , e comunque in modo da consentire la interlocuzione alla ricorrente stessa;
- che in ordine al periculum in mora assumeva quindi che ne ravvisava gli estremi e chiedeva quindi ordinarsi all'immediata rimessione in graduatoria o in termini della CP_1 ricorrente, con conseguente annullamento o disapplicazione dell'atto impugnato;
letta la memoria di costituzione con cui INVITALIA preliminarmente rileva la carenza di giurisdizione dell'AGIO, assumendo che il provvedimento impugnato sarebbe intervenuto nella fase preliminare e propedeutica alla stipula del contratto, mantenendosi in capo all'amministrazione un potere discrezionale in ordine all'an e alle modalità dell'erogazione, sì da escludere la configurabilità di un diritto soggettivo e contestando la fondatezza della pretesa in ogni caso anche in ordine al periculum in mora, non essendovi un diritto immediatamente e istituzionalmente preordinato al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, eccedente la dimensione meramente patrimoniale;
ritenuto quanto alla rilevata carenza di giurisdizione, che deve ravvisarsi quella del giudice ordinario concorrendo una serie di elementi che conducono a configurare che la odierna ricorrente possa vantare un diritto soggettivo alla erogazione ( per come inequivocamene si evince dal tenore letterale della comunicazione inviatele, vedi documento sub n. 2 “ concessione …..” sub n. 4) “comunicazione di ammissione” ) - seppur “condizionato all'assolvimento da parte della stessa di una serie di oneri – dei quali la stessa era inequivocamente stata resa edotta, in mancanza dei quali la stessa ammissione sarebbe stata revocata;
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che in tal senso depone inequivocamente la lettera del punto 7 ) nella delibera di ammissione alle agevolazioni nella quale viene comminata la “ Revoca delle agevolazioni” nel caso in cui il soggetto designato non ponga in essere una serie di adempimenti e segnatamente evidenziandosi che “ 7.1 Il contributo di cui al paragrafo 2.1 che precede può essere revocato in misura totale o parziale da . La revoca totale del contributo erogata, con contestuale richiesta di CP_1 restituzione, maggiorata delle penalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 123/98, può essere disposta nei seguenti casi ( elencati dalle lettere da sub a) ) e in particolare in quello di cui alla lettera n) che così recita “ ……. qualora la Beneficiaria non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 4 che precede”; ritenuto che quanto al fumus boni iuris, non vi è dubbio che la valutazione sommaria compatibile con la specialità del rito, si connota fortemente con l'espresso riconoscimento da parte della stessa ricorrente dell'errore evidente in cui la stessa è incorsa nell'invio della documentazione ( seppur inritardo con apposita firma digitale) e nella avvenuta accettazione delle clausole contrattuali che prevedevano a suo carico una serie di adempimenti necessari per consolidare l'acquisito diritto alla erogazione oggetto della comunicazione, primo fra tutti quello di inviare nel termine “ espressamente qualificato perentorio” nella comunicazione la richiesta documentazione, non potendosi peraltro ad ravvisare alcuno dei profili di illegittimità rilevati dalla ricorrente nell'operato dell'amministrazione risoltosi nella revoca, a fronte del fatto incontestabile che sono state rese note al destinatario – la odierna ricorrente quale istante al progetto - le incombenze che doveva porre in essere ( o non porre in essere) per consolidare il diritto alla erogazione oggetto della comunicazione inviatale;
ritenuto che
in ogni caso quanto al periculum in mora non può sottacersi come la ricorrente ne abbia solo labialmente affermato la sussistenza, ignorando che la tutela cautelare presuppone una impossibilità di tutelare la situazione soggettiva mediante la proposizione della ordinaria azione di cognizione ( o comunque non di urgenza ), esigendo quindi solo diritti insuscettibili di una reintegra patrimoniale, ma annoverabili fra i “ diritti personalissimi” quale non è certo quello azionato nel caso di specie suscettibile in ogni caso di risarcimento danni per equivalente;
ritenuto che
in conseguenza vanno poste a carico della ricorrente le spese processuali;
PQM
RIGETTA l'istanza cautelare come in atti proposta e pone a carico della ricorrente le spese processuali che liquida nella somma di euro 2613,00 oltre al rimborso per spese generali, IVA e
CPA.
Siracusa 7 aprile 2025 Il Giudice
C.Maiore 4