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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 21/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
21/05/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 88/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il Parte_1
03/03/1971 (C.F. ), con l'avvocato VENEZIA MARINA, C.F._1
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato FAVALE PASQUALE, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 27 gennaio 2025, Parte_1
proponeva ricorso per la il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei confronti del coniuge . Controparte_1
Assumeva il ricorrente di aver contratto matrimonio con la resistente il 23 luglio
2005 in Nova Siri e di aver ottenuto sentenza dichiarativa della separazione dapprima con pronuncia sullo stato il 25 gennaio 2022, e poi in via definitiva con sentenza del
27 aprile 2022, su conclusioni congiunte. Riferiva che dal matrimonio non erano nati figli e che egli, invalido civile e affetto da svariate patologie, godeva solo di una pensione di invalidità, per cui già in sede di separazione aveva concordato con il coniuge l'assenza di un'obbligazione economica periodica, limitando il loro rapporto a una definizione una tantum.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, La Guida si costituiva tempestivamente con apposita comparsa dell'8 aprile
2025, confermando i presupposti dell'azione di divorzio rappresentati dal ricorrente, e rinunciando ad avanzare, ugualmente lei, una domanda economica.
In assenza di istruttoria, le parti precisavano le conclusioni in prima udienza e il Presidente relatore riservava la causa a sentenza concedendo termine per il deposito di note. Queste venivano tempestivamente rese al fascicolo telematico, con conferma delle reciproche rinunce ad assegni di divorzio.
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
Tanto rilevato, il collegio osserva quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che essa è fondata e va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, in ragione delle statuizioni rese in sede di separazione con sentenza parziale e poi con sentenza definitiva. Ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti, è soddisfatta la condizione tanto fattuale che giuridica.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Non essendoci domande economiche, null'altro va deciso.
L'interesse comune alla pronuncia sullo stato consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27/01/2025 da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 23/07/2005 in NOVA Parte_1 Controparte_1
SIRI;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NOVA SIRI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005, Parte II, serie A, numero 7.
3) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 21/05/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco