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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1990 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Stefania Fasano;
ricorrente
E
, (CF ), nato Cosenza il 22/06/1980, rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Vincenzo Pugliese;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva la figlia (il 20.12.2020), chiedeva Per_1 disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore, il collocamento presso di sé, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo della minore, contestando, altresì, le richieste di natura economica e, in particolare, chiedendo determinarsi un contributo al mantenimento nel minore importo indicato in atti. All'udienza del 12.3.2025 dinanzi al Collegio, le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio recepisce l'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla figlia minore e, in particolare,
l'affido condiviso della stessa, collocata presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, compresi i periodi estivi e festivi, nei termini indicati al verbale d'udienza del 12.3.2025, da intendersi integralmente riportati, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse della minore.
Quanto ai profili patrimoniali, il Collegio reputa equo aderire a quanto concordato dalle parti, secondo cui il sig. si impegna a versare un contributo al mantenimento della minore CP_1 dell'importo di € 170,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Infine, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico e universale da parte della ricorrente.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa gli accordi relativi alla figlia minori nei termini pattuiti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1990 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Stefania Fasano;
ricorrente
E
, (CF ), nato Cosenza il 22/06/1980, rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Vincenzo Pugliese;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva la figlia (il 20.12.2020), chiedeva Per_1 disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore, il collocamento presso di sé, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo della minore, contestando, altresì, le richieste di natura economica e, in particolare, chiedendo determinarsi un contributo al mantenimento nel minore importo indicato in atti. All'udienza del 12.3.2025 dinanzi al Collegio, le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio recepisce l'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla figlia minore e, in particolare,
l'affido condiviso della stessa, collocata presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, compresi i periodi estivi e festivi, nei termini indicati al verbale d'udienza del 12.3.2025, da intendersi integralmente riportati, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse della minore.
Quanto ai profili patrimoniali, il Collegio reputa equo aderire a quanto concordato dalle parti, secondo cui il sig. si impegna a versare un contributo al mantenimento della minore CP_1 dell'importo di € 170,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Infine, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico e universale da parte della ricorrente.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa gli accordi relativi alla figlia minori nei termini pattuiti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma