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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15118/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259038763102000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259038763102000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259038763102000 BOLLO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12074/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente 1 si oppone alla intimazione di pagamento n. 9720259038763102000, notificata in data
09/07/2025, con la quale l'agente della riscossione chiede la somma di € 133.176,21 contestando al contribuente il mancato pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali ed ulteriori atti esattivi anche di natura non tributaria.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa fiscale limitando la propria impugnazione al debito fiscale di € 122.131,86 relativo alle cartelle di pagamento n. 09720110200355819, n. 09720120202770158, n.
09720130225619736, n. 09720130320992549, n. 09720140207842866, n. 09720150083792169, n.
09720160071338139, n. 09720170060779079, n. 09720170162004024, n. 09720170200815045, n.
09720180046998684, n. 09720180115463264, n. 09720200040613800 ed all'avviso di accertamento n.
TK3058104833/2014.
Come unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti portati in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo, dandone prova documentale, di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento oggetto di intimazione e di aver interrotto il corso della prescrizione attraverso la notifica di successive intimazioni di pagamento non impugnate e rimaste insolute.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo di aver notificato al contribuente l'avviso di accertamento esecutivo TK3058104833/2014 in data 27.12.14 unitamente alla intimazione n.
09720179005729747 notificata il 27.02.18 avente efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Per ultimo si costituisce in giudizio la Regione Lazio che ribadisce la legittimità della pretesa tributaria a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica per le annualità in contestazione.
Motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte. Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da controparte, l'agente della riscossione e l'Agenzia delle
Entrate hanno fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica degli atti e la loro mancata impugnazione, determinando la definitività dei crediti portati in riscossione, costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Quanto alla esigibilità dei crediti il Collegio osserva che, al momento della notifica della intimazione di pagamento, la prescrizione delle cartelle nn. 09720110200355819, 09720120202770158,
09720130225619736, 09720130320992549, 09720140207842866, 09720150083792169 e 09720160071338139 risultava interrotta dalla notifica delle intimazioni di pagamento nn. 09720159049347791,
09720159062391348, 09720159112275437, 09720179005729747, 09720199078155075 e 09720219038934820.
Le altre cartelle nn. 09720170060779079, 09720170162004024, 09720170200815045, 09720180115463264
e 09720200040613800 i cui termini di prescrizione erano in scadenza nel periodo di sospensione (cioè negli anni 2020 e 2021) di cui all'articolo 68, comma 1, del D.L. 18/2020, per i quali era applicabile la proroga fissa al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, trovavano ulteriore interruzione del termine prescrizionale attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239080364157000.
Il credito erariale di cui all'ultima cartella in contestazione n. 09720180046998684, notificata il 14.10.18, trattandosi di iscrizione a ruolo a titolo di IRPEF sottoposta all'ordinario termine decennale, non risulta prescritto alla data del 09.07.25, data di notifica della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Per ultimo, quanto all'avviso di accertamento TK3058104833/2014, notificato il 27.12.14, il corso della prescrizione veniva interrotto dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720179005729747 notificato al contribuente il 27.02.18.
Per l'insieme delle ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando nel merito rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente a rifondere le spese processuali all'Agenzia delle
Entrate DP Roma I, ad ADER, alla Regione Lazio le spese processuali, liquidate per ciascuno in euro
2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese generali del 15% e del CUT.
Così deciso in Roma, al termine della pubblica udienza del 24 novembre 2025, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
il Giudice relatore il Presidente
ER EN OS Di UL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15118/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259038763102000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259038763102000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259038763102000 BOLLO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12074/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente 1 si oppone alla intimazione di pagamento n. 9720259038763102000, notificata in data
09/07/2025, con la quale l'agente della riscossione chiede la somma di € 133.176,21 contestando al contribuente il mancato pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali ed ulteriori atti esattivi anche di natura non tributaria.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa fiscale limitando la propria impugnazione al debito fiscale di € 122.131,86 relativo alle cartelle di pagamento n. 09720110200355819, n. 09720120202770158, n.
09720130225619736, n. 09720130320992549, n. 09720140207842866, n. 09720150083792169, n.
09720160071338139, n. 09720170060779079, n. 09720170162004024, n. 09720170200815045, n.
09720180046998684, n. 09720180115463264, n. 09720200040613800 ed all'avviso di accertamento n.
TK3058104833/2014.
Come unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti portati in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo, dandone prova documentale, di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento oggetto di intimazione e di aver interrotto il corso della prescrizione attraverso la notifica di successive intimazioni di pagamento non impugnate e rimaste insolute.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo di aver notificato al contribuente l'avviso di accertamento esecutivo TK3058104833/2014 in data 27.12.14 unitamente alla intimazione n.
09720179005729747 notificata il 27.02.18 avente efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Per ultimo si costituisce in giudizio la Regione Lazio che ribadisce la legittimità della pretesa tributaria a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica per le annualità in contestazione.
Motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte. Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da controparte, l'agente della riscossione e l'Agenzia delle
Entrate hanno fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica degli atti e la loro mancata impugnazione, determinando la definitività dei crediti portati in riscossione, costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Quanto alla esigibilità dei crediti il Collegio osserva che, al momento della notifica della intimazione di pagamento, la prescrizione delle cartelle nn. 09720110200355819, 09720120202770158,
09720130225619736, 09720130320992549, 09720140207842866, 09720150083792169 e 09720160071338139 risultava interrotta dalla notifica delle intimazioni di pagamento nn. 09720159049347791,
09720159062391348, 09720159112275437, 09720179005729747, 09720199078155075 e 09720219038934820.
Le altre cartelle nn. 09720170060779079, 09720170162004024, 09720170200815045, 09720180115463264
e 09720200040613800 i cui termini di prescrizione erano in scadenza nel periodo di sospensione (cioè negli anni 2020 e 2021) di cui all'articolo 68, comma 1, del D.L. 18/2020, per i quali era applicabile la proroga fissa al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, trovavano ulteriore interruzione del termine prescrizionale attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239080364157000.
Il credito erariale di cui all'ultima cartella in contestazione n. 09720180046998684, notificata il 14.10.18, trattandosi di iscrizione a ruolo a titolo di IRPEF sottoposta all'ordinario termine decennale, non risulta prescritto alla data del 09.07.25, data di notifica della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Per ultimo, quanto all'avviso di accertamento TK3058104833/2014, notificato il 27.12.14, il corso della prescrizione veniva interrotto dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720179005729747 notificato al contribuente il 27.02.18.
Per l'insieme delle ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando nel merito rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente a rifondere le spese processuali all'Agenzia delle
Entrate DP Roma I, ad ADER, alla Regione Lazio le spese processuali, liquidate per ciascuno in euro
2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese generali del 15% e del CUT.
Così deciso in Roma, al termine della pubblica udienza del 24 novembre 2025, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
il Giudice relatore il Presidente
ER EN OS Di UL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)