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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA ZI Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
IA NI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14827/2024, introdotta da
ROMA, 27/08/1964), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO Parte_1
AT VI E (ROMA, 03/12/1966), con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. MARCO BRANNETTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 22/10/1994 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA, Parte_1
27/08/1964) e (ROMA, 03/12/1966), che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Roma in data 22/10/1994 , trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01641, Parte 2, Serie A01,
Anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA ZI 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA ZI Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
IA NI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14827/2024, introdotta da
ROMA, 27/08/1964), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO Parte_1
AT VI E (ROMA, 03/12/1966), con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. MARCO BRANNETTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 22/10/1994 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA, Parte_1
27/08/1964) e (ROMA, 03/12/1966), che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Roma in data 22/10/1994 , trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01641, Parte 2, Serie A01,
Anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA ZI 3